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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1705/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto (Me), via Moleti n. 53 presso lo studio dell'Avv. Antonio Raimondo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Capra is. 310 bis, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/08/2024 formulava opposizione Parte_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 che la ricorrente è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica (RM) documentata con esiti di recente deficit del 3° nervo cranico e diplopia , Diabete mellito tipo 2° di recente insorgenza, Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica, Tiroidite di Hashimoto, deficit della deambulazione con disturbo della statica e della dinamica del corpo, segni elettroneuromiografici di tunnel carpale di grado gravissimo a dx , grave a sinistra con deficit della funzione prensile, limitazione funzionale della spalla destra da tendinosi del sovraspinoso di alto grado, limitazione funzionale da marcata gonartosi a sinistra da esiti di intervento di protesizzazione a destra, marcata spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare a medio-grave incidenza funzionale”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta, può essere considerata “può essere riconosciuta INVALIDA ai sensi dell'articolo 1 legge 222/1984, in quanto la sua capacità di lavoro, in occupazione alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 a causa di infermità. La decorrenza dello stato di invalidità può essere fissata al 1 Agosto 2024 epoca della presentazione del ricorso di merito, sulla scorta di quanto obiettivato in sede di operazioni peritali e delle certificazioni sanitarie esibite e successive alle operazioni peritali.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal'1 agosto 2024.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla visita effettuata dalla Commissione medica CP_ dell' CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'1 agosto 2024; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.