TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2183/2021 promossa da:
, in GE, Fiumicino, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , e C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Fantato giusta procura in C.F._3 atti;
ATTORI contro
P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 P.IVA_2
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente tra loro dall'avv. Antonio Mollo e
Simona Siciliani, giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente e regolarmente notificato il Parte_5 pagina 1 di 12 , e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio e , al fine di sentir: - condannare le Controparte_1 Controparte_2 convenute, anche in solido, fra loro alla rimozione del manufatto realizzato in corrispondenza dei numeri civici 124, 126 e 128 di viale Castellammare di GE,
Fiumicino; - condannare le convenute, anche in solido fra loro, e a titolo di risarcimento danni per la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale – al pagamento in favore di tutti i condomini della somma mensile di euro 300,00 dalla data di edificazione del manufatto per cui è causa al giorno della sua rimozione, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero – ove occorra e ricorra – liquidata secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare le convenute, anche in solido fra loro, ed a titolo di risarcimento danni per lesione del diritto di veduta in appiombo al pagamento in favore di e Parte_4 Parte_2 Pt_3 della somma mensile di euro 150,00 cadauno a decorrere dalla data di realizzazione del
[...] manufatto fino alla sua definitiva rimozione o in quella maggiore o minore somma che verrà meglio quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia ovvero, ove occorra e ricorra, liquidata secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
condannare le convenute, anche in solido fra loro, a rimuovere la recinzione dotata di chiusura a lucchetto con la quale hanno delimitato un'area condominiale di circa 215 mq rimuovendo anche il box in legno ivi realizzato e ripulendola da tutti i materiali ivi stoccati compreso il ripristino dei quattro posti auto di 65 mq. destinati a parcheggio pubblico ad uso dei negozi e, comunque, condannare le convenute, anche in solido fra loro, al pagamento in favore del GE, Fiumicino, di un'indennità di Parte_1 occupazione di euro 600,00 annue a decorrere dalla data di occupazione della medesima area fino al giorno del ripristino o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero, ove occorra e ricorra, liquidata anche secondo equità ex art. 1226 c.c. oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Deducevano gli attori a sostegno delle proprie domande:
- Di essere comproprietari rispettivamente e Parte_2 Parte_3
dell'immobile distinto con il numero int. 3, piano primo e identificato al catasto urbano del
Comune di Fiumicino al foglio 706, part. 463 sub 503 e dell'immobile Parte_4 contraddistinto al n. int. 4, piano primo, identificato al Foglio 706, part. 463 sub 509 facenti pagina 2 di 12 parte del;
Controparte_3
- Che al di sotto dei balconi/terrazzi degli appartamenti di loro proprietà è ubicato un locale commerciale con annessa area di distacco frontistante, con accesso da via Castellammare nn.
124, 126 e 128, contraddistinto al catasto urbano del Comune di Fiumicino al foglio 706, part. 463 sub. 506 e di proprietà di CP_2 CP_2
- Che è proprietaria anche di quattro posti auto fra loro adiacenti della Controparte_2 superficie complessiva di euro 65 mq., accessibili da via Castellammare 120, distinti al catasto urbano del Comune di Fiumicino al foglio 763, part. 463 e sub nn. 14, 15, 16 e 17;
- Che in forza degli atti d'obbligo del 11.02.1977 e del 21.03.1978, richiamati anche nell'atto di provenienza dei danti causa della l'area frontistante il suddetto locale Controparte_2 commerciale è vincolata a giardino;
- Che in forza degli atti d'obbligo di cui sopra i predetti posti auto sono vincolati a parcheggio pubblico al servizio dei negozi mentre l'area condominiale circostante gli stessi di circa 215 mq. è vincolata a giardino con obbligatoria messa a dimora di alberi di medio / alto fusto
(lecci e/o pini);
- Che il locale commerciale con l'area di distacco frontistante anzidetti ed uno dei suddetti posti auto risultano concessi in locazione finanziaria alla Controparte_1
- Che sull'area di distacco frontistante il locale commerciale è stato eretto un manufatto di grandi dimensioni all'interno del quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio di merce varia;
- Che l'utilizzatrice del locale commerciale e della frontistante area detiene tutti e quattro i posti auto vincolati a parcheggio pubblico e che sulla porzione di area condominiale di mq.
215,00 circa è stato eretto un prefabbricato in legno di circa mq. 16,00;
- Che l'area detenuta risulta recintata e utilizzata a stoccaggio / discarica di materiali di risulta;
- Che , dante causa di e nonché Persona_1 Parte_2 Parte_3
depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento dello stato dei Parte_4 luoghi e l'accertamento e la quantificazione dei conseguenti danni;
- Che il tentativo di mediazione si concludeva con esito negativo in data 18.12.2020 –
22.01.2021 causa la mancata comparizione delle parti regolarmente invitate;
- Che tale manufatto, posto in aderenza al parapetto in muratura dei balconi soprastanti ed ancorato al solaio, ha poca pendenza, facilita il ristagno delle acque meteoriche, delle foglie pagina 3 di 12 degli alberi e degli aghi dei pini nonché la presenza di animali (gatti, ratti, insetti, zanzare), i quali provocano l'insorgere di cattivi odori;
pregiudica, inoltre, la sicurezza degli appartamenti rappresentando un'agevole via di accesso esterna ai balconi da parte di malintenzionati e lede il decoro architettonico e/o l'estetica del fabbricato in violazione sia dell'art. 1122 c.c., sia dell'art. 12 del regolamento condominiale;
- Che, pertanto, è interesse degli attori ottenere la rimozione del manufatto con riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo le originarie forme;
- Che, infine, la realizzazione di tale manufatto ha recato agli attori un pregiudizio economico, nella specie estetico, protrattosi nel tempo e pari a euro 300,00 mensile da ripartire fra tutti i condomini nonché un pregiudizio economico attesa la lesione del loro diritto di veduta degli stessi sull'area sottostante i loro balconi e frontistante i locali rispettivamente di loro proprietà e condotti in locazione dalle convenute e quantificato in euro 150,00 mensile cadauno;
- Che la realizzazione del manufatto per cui è causa ha modificato la destinazione a giardino dell'area su cui è realizzato in violazione dei richiamati atti d'obbligo;
- Che l'occupazione sine titulo dell'area condominiale di mq. 215 circa mediante l'erezione del prefabbricato in legno di cui sopra, realizzato senza titolo urbanistico, legittima la richiesta di risarcimento danni quantificabili in un'indennità di occupazione di euro 600,00 annue.
Si costituivano in giudizio e le quali in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare eccepivano la carenza di legittimazione ad agire del condominio in ordine all'oggetto del giudizio nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al per Parte_1 assenza della necessaria autorizzazione assembleare, nel merito chiedevano rigettarsi le domande attoree e formulavano domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale dell'area condominiale nella quale è collocato il manufatto di legno.
Deducevano le convenute:
- che il manufatto di cui viene richiesta la rimozione è ubicato in un'area di proprietà esclusiva della società e non occupa un'area condominiale con conseguente Controparte_2 carenza dell'interesse ad agire del Condominio stesso, il cui amministratore avrebbe agito in giudizio in assenza di specifica delibera assembleare autorizzativa;
- che il TAR Lazio aveva accolto il ricorso presentato dalla avverso l'ordinanza di CP_1 pagina 4 di 12 demolizione del Comune di Fiumicino escludendo che potesse parlarsi di nuova costruzione;
- che il manufatto non altera né il decoro né l'estetica del Condominio trattandosi di tenda amovibile, la quale non rappresenta un rischio per la sicurezza dell'edificio; Con
- che il Condominio ha un atteggiamento ostile nei confronti del sig. , legale rappresentate della il quale non viene neppure convocato alle assemblee condominiali;
CP_1
Con
- che il sig. provvede sistematicamente alla pulizia del pergolato, il quale non rappresenta un pregiudizio né per la sicurezza dei condomini trattandosi di tenda amovibile per la quale non è richiesto il possesso di titoli abilitativi, né per il diritto di veduta in appiombo poiché non ostruisce in modo stabile la visuale da parte di alcun condomino;
- che nel 2013, al momento della stipulazione del contratto di leasing finanziario tra CP_1
e , il box di legno era già presente in quanto realizzato come ricovero per
[...] Controparte_2
i materiali di risulta dalla ditta appaltatrice, incaricata dal Condominio di eseguire lavori di ristrutturazione, la quale al termine dei lavori non lo aveva rimosso;
- che il box di legno si trova in un'area recintata di circa 400 mq., la quale, sin dal 1982, è stata occupata con insegne e diverse attrezzature ludiche dai precedenti proprietari e che, quindi, deve ritenersi già usucapita dagli stessi;
- che i quattro posti auto compresi nell'area condominiale non sono mai stati utilizzati con tale destinazione per la presenza di un elevato gradino che ne impedisce tale uso e che l'area in questione è destinata a 3 posti auto a favore della proprietaria la quale li ha Controparte_2 concessi in locazione finanziaria alla . CP_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 18 marzo 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura della presente sentenza.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la proprietà degli immobili oggetto di causa in capo agli attori e la presenza del manufatto e del prefabbricato in legno sono circostanze non contestate tra le parti che possono pertanto ritenersi pacifiche. Oggetto di contestazione è la rilevanza e l'incidenza del manufatto rispetto alla sicurezza degli appartamenti degli attori, all'accertamento del rispetto delle distanze, alla lesione del decoro architettonico e/o estetico del fabbricato, alla modificazione della destinazione a giardino dell'area sulla quale è stato realizzato in violazione dei richiamati atti d'obbligo nonché all'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'area condominiale di mq. 215 circa causa la presenza del prefabbricato in pagina 5 di 12 legno e alle conseguenti quantificazioni a titolo di risarcimento dei danni per lesione del decoro architettonico e del diritto di veduta in appiombo e a titolo di indennità di occupazione e, infine, all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte delle convenute dell'area recintata.
Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata tanto l'eccepita carenza di legittimazione ad agire del per mancata competenza dello stesso quanto l'eccepita carenza di Parte_1 legittimazione attiva del Condominio per assenza della necessaria autorizzazione assembleare.
Ai sensi dell'art. 1130 c.c. tra le attribuzioni dell'amministratore di condominio è annoverato il compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio per cui l'amministratore è tenuto a salvaguardare i beni comuni sia dal logoramento insito nell'uso, sia dal non corretto uso o dall'uso non compatibile con la naturale destinazione del bene da parte di terzi e/o dei singoli condomini. L'amministratore di condominio, secondo quanto previsto dal successivo art. 1131 c.c., nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, nonché può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli atti conservativi di cui all'art. 1130 c.c. non si esauriscono nelle azioni cautelari, ma si estendono alle azioni a tutela dello stato di godimento della cosa comune purché non importanti una possibile disposizione della stessa e che, quindi, l'azione finalizzata a tutelare il decoro architettonico dell'edificio da alterazioni rientra nel paradigma indicato. Conseguentemente, l'amministratore di condominio è legittimato a intraprendere il giudizio a tutela del decoro architettonico del fabbricato in assenza di delibera assembleare (cfr. Cass. civ. 24.07.2017 n. 18207). In ogni caso, nel caso di specie il presente giudizio è stato instaurato giusta delibera assembleare del
23.06.2020.
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
Invero la CTU espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al R.A.C. n. 3317/2018, ha consentito di accertare tanto la lesione del decoro architettonico quanto la lesione del diritto di veduta in appiombo, la privazione dell'area vincolata a giardino ed, infine, la realizzazione di un fabbricato in legno all'interno della porzione di area condominiale recintata, in assenza di autorizzazione urbanistica e paesaggistica e in difformità alle vigenti normative edilizie comunali. In particolare, con pagina 6 di 12 riferimento al manufatto per cui è causa ossia alla pergotenda, il CTU ha accertato che la stessa “per le sue caratteristiche costruttive e per il fatto che viene usata prevalentemente aperta (se non permanentemente), non può essere considerato come una pergola (aperta su almeno tre lati e nella parte superiore) e neanche soltanto come una pergotenda (chiusa da teli amovibili). Ai fini dell'accertamento delle cause, il manufatto viene considerato anche come volume costituito dalle tende plastificate opache verticali e orizzontali”. Il CTU in considerazione dello stato dei luoghi ha accertato che “la presenza della pergotenda, amplificata dalla modalità d'uso della stessa in stato perennemente aperta, causa inconvenienti di decoro architettonico e può causare il formarsi di avvallamenti con conseguente ristagno di acqua, deposito di foglie e di sporcizia ed inevitabili formazioni di macchie nere per licheni e depositi di polvere e, nei periodi caldi, la produzione di insetti e la presenza di altri animali. La pergotenda è stata costruita in modo contiguo ai parapetti delle terrazze. Questa circostanza, unitamente all'uso delle tende plastificate opache in modalità perennemente aperte, è la causa della privazione del diritto di veduta in “appiombo” fino alla base dell'edificio esercitata dai proprietari degli appartamenti int. nn. 3 e 4, affacciandosi dai balconi prospicenti la via
Castellamare sull'area esterna frontestante il locale commerciale. A parere della scrivente CTU, in questo caso si ricade nella disciplina sulle distanze che all'art. 873 prevede una distanza minima di mt. 3,00 al fine di consentire la veduta in appiombo sull'area frontestante il negozio affacciandosi dalle terrazze del piano primo.
Infine, dall'uso fattuale e continuativo della pergotanda, cioè di area espositiva e di vendita, il che comporta la presenza consistente e permanenti di scaffalature espositive contenenti oggettistica che, seppur non saldamente fissata al suolo, di fatto sono difficilmente removibili, a parere della scrivente ctu, determina danno all'estetica
e al decoro dell'edificio e la violazione del divieto di occupazione impropria dell'area vincolata a giardino. In merito alla detenzione della porzione di area condominiale vincolata a giardino e dei posti auto vincolati a parcheggio, si ritiene che la recinzione dotata di chiusura a lucchetto e l'uso fattuale e continuativo a cui vengono destinate la porzione di area condominiale e i posti auto scoperti, abbiano pregiudicato l'estetica e il decoro del complesso condominiale privando i condomini delle aree a giardino e determinando l'uso improprio dei posti auto. In merito alla realizzazione del fabbricato in legno all'interno della porzione di area condominiale recintata, da controlli peritali è stato accertato che lo stesso è stato realizzato in assenza di autorizzazione urbanistica e paesaggistica e in difformità alle vigenti normative edilizie comunali”.
Alla luce dei predetti accertamenti appare ben evidente al Tribunale che i convenuti con la realizzazione della pergotenda per cui è causa hanno leso l'aspetto e il decoro architettonico del fabbricato trattandosi di un volume di grandi dimensioni, il quale influisce pesantemente sull'armonia e sul decoro estetico complessivo del stravolgendone le peculiarità Parte_1
pagina 7 di 12 architettoniche e funzionali d'insieme. Invero, il decoro architettonico di cui all'art. 1120 c.c.
è rappresentato dall'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso imprimendogli, sin dalla sua realizzazione, una fisionomia determinata e armonica. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio”.
Al contempo, la pergotenda per cui è causa lede il diritto di veduta in appiombo degli attori.
Come è noto ai sensi dell'art. 900 c.p.c. affinché si abbia veduta occorre non soltanto la possibilità di guardare verso il fondo vicino, ma anche quella di affacciarsi onde guardare sul fondo del vicino in ogni lato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per configurare una veduta è necessaria la possibilità di affacciarsi e guardare in ogni direzione, sia in orizzontale che in verticale (cfr. Cass. civ. 7622/2024). Nel caso di specie risulta leso il diritto di veduta in appiombo consistente nel diritto degli odierni attori di esercitare la veduta direttamente verso il basso, fino alla base dell'edificio, senza ostacoli che limitano la visuale ossia il diritto di affacciarsi dal balcone e guardare dall'alto verso il basso in direzione verticale.
Pertanto, deve accogliersi la domanda attorea di rimozione del manufatto realizzato in corrispondenza dei numeri civici 124, 126 e 128 di viale Castellammare di GE,
Fiumicino, e devono ritenersi fondate le domande di risarcimento dei danni formulate dagli attori atteso il pregiudizio economico dagli stessi subiti per l'accertata lesione del decoro architettonico e del diritto di veduta in appiombo.
In merito alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, ritiene lo scrivente magistrato possa farsi riferimento al potere equitativo di liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. sulla scorta della quantificazione operata dagli attori e non specificatamente contestata dai convenuti e tenuto conto delle caratteristiche del manufatto come descritte nell'elaborato peritale in atti e del deprezzamento economico dell'intero fabbricato e delle singole unità immobiliari in esso ricomprese.
Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione delle domande risarcitorie in discussione, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a pagare in favore del attore a titolo di risarcimento per la lesione del decoro architettonico da giugno Parte_1
pagina 8 di 12 2012, data dalla quale si protrae l'accertata situazione di fatto sino ad oggi, la complessiva somma di euro 45.900,00 (euro 300,00 moltiplicato per 153 mensilità), oltre l'ulteriore somma mensile di euro 300,00 sino alla data dell'effettiva rimozione del manufatto, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda [24.06.2021] fino al giorno dell'effettiva corresponsione e devono essere condannate al pagamento, in solido fra loro, a titolo di risarcimento per la lesione del diritto di veduta in appiombo in favore di ciascuno dei proprietari attori, e di al Parte_4 Controparte_5 pagamento della complessiva somma di 22.950,00 (euro 150,00 moltiplicato per 153 mensilità), oltre l'ulteriore somma mensile ciascuno di euro 150,00 sino alla data dell'effettiva rimozione del manufatto, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda [24.06.2021] fino al giorno dell'effettiva corresponsione.
Risulta, inoltre, evidente che le convenute in violazione dell'art. 12 lett. a) e b) del regolamento condominiale, dell'art. 1102 c.c. e degli atti d'obbligo notarili in atti hanno occupato abusivamente l'area condominiale con conseguente privazione a danno dei condomini delle aree a giardino e dei quattro posti auto vincolati a parcheggio pubblico a servizio dei negozi. Pertanto, deve ritenersi meritevole di accoglimento anche la domanda di rimozione della recinzione dotata di chiusura a lucchetto con la quale le convenute hanno delimitato l'area condominiale di circa 215 mq e la rimozione del box in legno ivi realizzato con conseguente rimozione di tutti i materiali ivi stoccati e ripristino dei quattro posti auto di
65 mq. destinati a parcheggio pubblico ad uso dei negozi.
Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione, della richiesta di condanna delle convenute al pagamento dell'indennità di occupazione, compete pertanto al Parte_1 istante il complessivo importo di € 7.200,00 (euro 600 annui moltiplicato per 12 annualità), oltre agli interessi legali a far data dalla domanda [24.06.2021] sino all'effettivo rilascio.
Non può di contro essere accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti avente ad oggetto il riconoscimento dell'intervenuto acquisto in ragione di usucapione per possesso ultraventennale dell'area condominiale nella quale è collocato il manufatto di legno non risultando il possesso dei danti causa idoneo a usucapire il bene di che trattasi.
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella pagina 9 di 12 oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873). È orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Considerato, quindi, da un alto che le convenute non hanno dedotto l'esistenza in fatto di attività che come tali integrano, in modo univoco, i presupposti del possesso ad usucapionem, limitandosi a dedurre genericamente che i propri danti causa avevano occupato il suolo condominiale per cui è causa con insegne e panchine, risultando, peraltro, la relativa attività cessata da tempo, sin dalla fine degli anni 90, né dall'altra parte ha fornito la prova dei requisiti del medesimo possesso [art. 2697, 1° co. c.c.], la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
pagina 10 di 12 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda giudiziale condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore e , Controparte_1 Controparte_2 alla rimozione del manufatto realizzato in corrispondenza dei numeri civici 124, 126 e 128 di viale Castellamare di GE Fiumicino (RM), della recinzione perimetrale dotata di chiusura a lucchetto e del box di legno insistente sull'area condominiale e al ripristino dei quattro posti auto di mq. 65 a parcheggio pubblico ad uso negozi, nei termini precisati in motivazione;
2) accoglie le domande risarcitorie svolte dagli attori nei termini precisati in motivazione e per l'effetto condanna le convenute in solido al pagamento in favore del : a) Parte_1 dell'importo di € 45.900,00 a titolo di risarcimento del danno per lesione del decoro architettonico dal giugno 2012 al marzo 2025 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, oltre all'importo mensile di € 300 a decorrere dall'aprile 2025 sino all'effettiva rimozione del manufatto di cui al capo sub 1); b) dell'importo di € € 7.200,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
nonché al pagamento: c) nei confronti di dell'importo di euro 22.950,00 oltre interessi Parte_4 legali dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno per lesione del diritto di veduta;
d) nei confronti di in solido tra loro, Controparte_5 dell'importo di euro dell'importo di 22.950,00 a titolo di risarcimento del danno per lesione del diritto di veduta, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
e) nei confronti delle predette parti processuali dell'ulteriore somma mensile ciascuno di Pt_4 CP_6 euro 150,00 dall'aprile 2025 sino alla data dell'effettiva rimozione del manufatto sub 1);
- rigetta la domanda riconvenzionale delle parti convenute;
- condanna le convenute in solido tra loro al rimborso in favore degli attori delle spese di CTU svolte nel corso dell'ATP documentate in atti, nonché al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 109 e al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 14.103,00 oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
pagina 11 di 12 Civitavecchia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2183/2021 promossa da:
, in GE, Fiumicino, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , e C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Fantato giusta procura in C.F._3 atti;
ATTORI contro
P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 P.IVA_2
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente tra loro dall'avv. Antonio Mollo e
Simona Siciliani, giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente e regolarmente notificato il Parte_5 pagina 1 di 12 , e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio e , al fine di sentir: - condannare le Controparte_1 Controparte_2 convenute, anche in solido, fra loro alla rimozione del manufatto realizzato in corrispondenza dei numeri civici 124, 126 e 128 di viale Castellammare di GE,
Fiumicino; - condannare le convenute, anche in solido fra loro, e a titolo di risarcimento danni per la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale – al pagamento in favore di tutti i condomini della somma mensile di euro 300,00 dalla data di edificazione del manufatto per cui è causa al giorno della sua rimozione, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero – ove occorra e ricorra – liquidata secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare le convenute, anche in solido fra loro, ed a titolo di risarcimento danni per lesione del diritto di veduta in appiombo al pagamento in favore di e Parte_4 Parte_2 Pt_3 della somma mensile di euro 150,00 cadauno a decorrere dalla data di realizzazione del
[...] manufatto fino alla sua definitiva rimozione o in quella maggiore o minore somma che verrà meglio quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia ovvero, ove occorra e ricorra, liquidata secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
condannare le convenute, anche in solido fra loro, a rimuovere la recinzione dotata di chiusura a lucchetto con la quale hanno delimitato un'area condominiale di circa 215 mq rimuovendo anche il box in legno ivi realizzato e ripulendola da tutti i materiali ivi stoccati compreso il ripristino dei quattro posti auto di 65 mq. destinati a parcheggio pubblico ad uso dei negozi e, comunque, condannare le convenute, anche in solido fra loro, al pagamento in favore del GE, Fiumicino, di un'indennità di Parte_1 occupazione di euro 600,00 annue a decorrere dalla data di occupazione della medesima area fino al giorno del ripristino o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero, ove occorra e ricorra, liquidata anche secondo equità ex art. 1226 c.c. oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Deducevano gli attori a sostegno delle proprie domande:
- Di essere comproprietari rispettivamente e Parte_2 Parte_3
dell'immobile distinto con il numero int. 3, piano primo e identificato al catasto urbano del
Comune di Fiumicino al foglio 706, part. 463 sub 503 e dell'immobile Parte_4 contraddistinto al n. int. 4, piano primo, identificato al Foglio 706, part. 463 sub 509 facenti pagina 2 di 12 parte del;
Controparte_3
- Che al di sotto dei balconi/terrazzi degli appartamenti di loro proprietà è ubicato un locale commerciale con annessa area di distacco frontistante, con accesso da via Castellammare nn.
124, 126 e 128, contraddistinto al catasto urbano del Comune di Fiumicino al foglio 706, part. 463 sub. 506 e di proprietà di CP_2 CP_2
- Che è proprietaria anche di quattro posti auto fra loro adiacenti della Controparte_2 superficie complessiva di euro 65 mq., accessibili da via Castellammare 120, distinti al catasto urbano del Comune di Fiumicino al foglio 763, part. 463 e sub nn. 14, 15, 16 e 17;
- Che in forza degli atti d'obbligo del 11.02.1977 e del 21.03.1978, richiamati anche nell'atto di provenienza dei danti causa della l'area frontistante il suddetto locale Controparte_2 commerciale è vincolata a giardino;
- Che in forza degli atti d'obbligo di cui sopra i predetti posti auto sono vincolati a parcheggio pubblico al servizio dei negozi mentre l'area condominiale circostante gli stessi di circa 215 mq. è vincolata a giardino con obbligatoria messa a dimora di alberi di medio / alto fusto
(lecci e/o pini);
- Che il locale commerciale con l'area di distacco frontistante anzidetti ed uno dei suddetti posti auto risultano concessi in locazione finanziaria alla Controparte_1
- Che sull'area di distacco frontistante il locale commerciale è stato eretto un manufatto di grandi dimensioni all'interno del quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio di merce varia;
- Che l'utilizzatrice del locale commerciale e della frontistante area detiene tutti e quattro i posti auto vincolati a parcheggio pubblico e che sulla porzione di area condominiale di mq.
215,00 circa è stato eretto un prefabbricato in legno di circa mq. 16,00;
- Che l'area detenuta risulta recintata e utilizzata a stoccaggio / discarica di materiali di risulta;
- Che , dante causa di e nonché Persona_1 Parte_2 Parte_3
depositavano ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento dello stato dei Parte_4 luoghi e l'accertamento e la quantificazione dei conseguenti danni;
- Che il tentativo di mediazione si concludeva con esito negativo in data 18.12.2020 –
22.01.2021 causa la mancata comparizione delle parti regolarmente invitate;
- Che tale manufatto, posto in aderenza al parapetto in muratura dei balconi soprastanti ed ancorato al solaio, ha poca pendenza, facilita il ristagno delle acque meteoriche, delle foglie pagina 3 di 12 degli alberi e degli aghi dei pini nonché la presenza di animali (gatti, ratti, insetti, zanzare), i quali provocano l'insorgere di cattivi odori;
pregiudica, inoltre, la sicurezza degli appartamenti rappresentando un'agevole via di accesso esterna ai balconi da parte di malintenzionati e lede il decoro architettonico e/o l'estetica del fabbricato in violazione sia dell'art. 1122 c.c., sia dell'art. 12 del regolamento condominiale;
- Che, pertanto, è interesse degli attori ottenere la rimozione del manufatto con riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo le originarie forme;
- Che, infine, la realizzazione di tale manufatto ha recato agli attori un pregiudizio economico, nella specie estetico, protrattosi nel tempo e pari a euro 300,00 mensile da ripartire fra tutti i condomini nonché un pregiudizio economico attesa la lesione del loro diritto di veduta degli stessi sull'area sottostante i loro balconi e frontistante i locali rispettivamente di loro proprietà e condotti in locazione dalle convenute e quantificato in euro 150,00 mensile cadauno;
- Che la realizzazione del manufatto per cui è causa ha modificato la destinazione a giardino dell'area su cui è realizzato in violazione dei richiamati atti d'obbligo;
- Che l'occupazione sine titulo dell'area condominiale di mq. 215 circa mediante l'erezione del prefabbricato in legno di cui sopra, realizzato senza titolo urbanistico, legittima la richiesta di risarcimento danni quantificabili in un'indennità di occupazione di euro 600,00 annue.
Si costituivano in giudizio e le quali in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare eccepivano la carenza di legittimazione ad agire del condominio in ordine all'oggetto del giudizio nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al per Parte_1 assenza della necessaria autorizzazione assembleare, nel merito chiedevano rigettarsi le domande attoree e formulavano domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale dell'area condominiale nella quale è collocato il manufatto di legno.
Deducevano le convenute:
- che il manufatto di cui viene richiesta la rimozione è ubicato in un'area di proprietà esclusiva della società e non occupa un'area condominiale con conseguente Controparte_2 carenza dell'interesse ad agire del Condominio stesso, il cui amministratore avrebbe agito in giudizio in assenza di specifica delibera assembleare autorizzativa;
- che il TAR Lazio aveva accolto il ricorso presentato dalla avverso l'ordinanza di CP_1 pagina 4 di 12 demolizione del Comune di Fiumicino escludendo che potesse parlarsi di nuova costruzione;
- che il manufatto non altera né il decoro né l'estetica del Condominio trattandosi di tenda amovibile, la quale non rappresenta un rischio per la sicurezza dell'edificio; Con
- che il Condominio ha un atteggiamento ostile nei confronti del sig. , legale rappresentate della il quale non viene neppure convocato alle assemblee condominiali;
CP_1
Con
- che il sig. provvede sistematicamente alla pulizia del pergolato, il quale non rappresenta un pregiudizio né per la sicurezza dei condomini trattandosi di tenda amovibile per la quale non è richiesto il possesso di titoli abilitativi, né per il diritto di veduta in appiombo poiché non ostruisce in modo stabile la visuale da parte di alcun condomino;
- che nel 2013, al momento della stipulazione del contratto di leasing finanziario tra CP_1
e , il box di legno era già presente in quanto realizzato come ricovero per
[...] Controparte_2
i materiali di risulta dalla ditta appaltatrice, incaricata dal Condominio di eseguire lavori di ristrutturazione, la quale al termine dei lavori non lo aveva rimosso;
- che il box di legno si trova in un'area recintata di circa 400 mq., la quale, sin dal 1982, è stata occupata con insegne e diverse attrezzature ludiche dai precedenti proprietari e che, quindi, deve ritenersi già usucapita dagli stessi;
- che i quattro posti auto compresi nell'area condominiale non sono mai stati utilizzati con tale destinazione per la presenza di un elevato gradino che ne impedisce tale uso e che l'area in questione è destinata a 3 posti auto a favore della proprietaria la quale li ha Controparte_2 concessi in locazione finanziaria alla . CP_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 18 marzo 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura della presente sentenza.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la proprietà degli immobili oggetto di causa in capo agli attori e la presenza del manufatto e del prefabbricato in legno sono circostanze non contestate tra le parti che possono pertanto ritenersi pacifiche. Oggetto di contestazione è la rilevanza e l'incidenza del manufatto rispetto alla sicurezza degli appartamenti degli attori, all'accertamento del rispetto delle distanze, alla lesione del decoro architettonico e/o estetico del fabbricato, alla modificazione della destinazione a giardino dell'area sulla quale è stato realizzato in violazione dei richiamati atti d'obbligo nonché all'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'area condominiale di mq. 215 circa causa la presenza del prefabbricato in pagina 5 di 12 legno e alle conseguenti quantificazioni a titolo di risarcimento dei danni per lesione del decoro architettonico e del diritto di veduta in appiombo e a titolo di indennità di occupazione e, infine, all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione da parte delle convenute dell'area recintata.
Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata tanto l'eccepita carenza di legittimazione ad agire del per mancata competenza dello stesso quanto l'eccepita carenza di Parte_1 legittimazione attiva del Condominio per assenza della necessaria autorizzazione assembleare.
Ai sensi dell'art. 1130 c.c. tra le attribuzioni dell'amministratore di condominio è annoverato il compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio per cui l'amministratore è tenuto a salvaguardare i beni comuni sia dal logoramento insito nell'uso, sia dal non corretto uso o dall'uso non compatibile con la naturale destinazione del bene da parte di terzi e/o dei singoli condomini. L'amministratore di condominio, secondo quanto previsto dal successivo art. 1131 c.c., nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, nonché può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli atti conservativi di cui all'art. 1130 c.c. non si esauriscono nelle azioni cautelari, ma si estendono alle azioni a tutela dello stato di godimento della cosa comune purché non importanti una possibile disposizione della stessa e che, quindi, l'azione finalizzata a tutelare il decoro architettonico dell'edificio da alterazioni rientra nel paradigma indicato. Conseguentemente, l'amministratore di condominio è legittimato a intraprendere il giudizio a tutela del decoro architettonico del fabbricato in assenza di delibera assembleare (cfr. Cass. civ. 24.07.2017 n. 18207). In ogni caso, nel caso di specie il presente giudizio è stato instaurato giusta delibera assembleare del
23.06.2020.
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
Invero la CTU espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al R.A.C. n. 3317/2018, ha consentito di accertare tanto la lesione del decoro architettonico quanto la lesione del diritto di veduta in appiombo, la privazione dell'area vincolata a giardino ed, infine, la realizzazione di un fabbricato in legno all'interno della porzione di area condominiale recintata, in assenza di autorizzazione urbanistica e paesaggistica e in difformità alle vigenti normative edilizie comunali. In particolare, con pagina 6 di 12 riferimento al manufatto per cui è causa ossia alla pergotenda, il CTU ha accertato che la stessa “per le sue caratteristiche costruttive e per il fatto che viene usata prevalentemente aperta (se non permanentemente), non può essere considerato come una pergola (aperta su almeno tre lati e nella parte superiore) e neanche soltanto come una pergotenda (chiusa da teli amovibili). Ai fini dell'accertamento delle cause, il manufatto viene considerato anche come volume costituito dalle tende plastificate opache verticali e orizzontali”. Il CTU in considerazione dello stato dei luoghi ha accertato che “la presenza della pergotenda, amplificata dalla modalità d'uso della stessa in stato perennemente aperta, causa inconvenienti di decoro architettonico e può causare il formarsi di avvallamenti con conseguente ristagno di acqua, deposito di foglie e di sporcizia ed inevitabili formazioni di macchie nere per licheni e depositi di polvere e, nei periodi caldi, la produzione di insetti e la presenza di altri animali. La pergotenda è stata costruita in modo contiguo ai parapetti delle terrazze. Questa circostanza, unitamente all'uso delle tende plastificate opache in modalità perennemente aperte, è la causa della privazione del diritto di veduta in “appiombo” fino alla base dell'edificio esercitata dai proprietari degli appartamenti int. nn. 3 e 4, affacciandosi dai balconi prospicenti la via
Castellamare sull'area esterna frontestante il locale commerciale. A parere della scrivente CTU, in questo caso si ricade nella disciplina sulle distanze che all'art. 873 prevede una distanza minima di mt. 3,00 al fine di consentire la veduta in appiombo sull'area frontestante il negozio affacciandosi dalle terrazze del piano primo.
Infine, dall'uso fattuale e continuativo della pergotanda, cioè di area espositiva e di vendita, il che comporta la presenza consistente e permanenti di scaffalature espositive contenenti oggettistica che, seppur non saldamente fissata al suolo, di fatto sono difficilmente removibili, a parere della scrivente ctu, determina danno all'estetica
e al decoro dell'edificio e la violazione del divieto di occupazione impropria dell'area vincolata a giardino. In merito alla detenzione della porzione di area condominiale vincolata a giardino e dei posti auto vincolati a parcheggio, si ritiene che la recinzione dotata di chiusura a lucchetto e l'uso fattuale e continuativo a cui vengono destinate la porzione di area condominiale e i posti auto scoperti, abbiano pregiudicato l'estetica e il decoro del complesso condominiale privando i condomini delle aree a giardino e determinando l'uso improprio dei posti auto. In merito alla realizzazione del fabbricato in legno all'interno della porzione di area condominiale recintata, da controlli peritali è stato accertato che lo stesso è stato realizzato in assenza di autorizzazione urbanistica e paesaggistica e in difformità alle vigenti normative edilizie comunali”.
Alla luce dei predetti accertamenti appare ben evidente al Tribunale che i convenuti con la realizzazione della pergotenda per cui è causa hanno leso l'aspetto e il decoro architettonico del fabbricato trattandosi di un volume di grandi dimensioni, il quale influisce pesantemente sull'armonia e sul decoro estetico complessivo del stravolgendone le peculiarità Parte_1
pagina 7 di 12 architettoniche e funzionali d'insieme. Invero, il decoro architettonico di cui all'art. 1120 c.c.
è rappresentato dall'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso imprimendogli, sin dalla sua realizzazione, una fisionomia determinata e armonica. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio”.
Al contempo, la pergotenda per cui è causa lede il diritto di veduta in appiombo degli attori.
Come è noto ai sensi dell'art. 900 c.p.c. affinché si abbia veduta occorre non soltanto la possibilità di guardare verso il fondo vicino, ma anche quella di affacciarsi onde guardare sul fondo del vicino in ogni lato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per configurare una veduta è necessaria la possibilità di affacciarsi e guardare in ogni direzione, sia in orizzontale che in verticale (cfr. Cass. civ. 7622/2024). Nel caso di specie risulta leso il diritto di veduta in appiombo consistente nel diritto degli odierni attori di esercitare la veduta direttamente verso il basso, fino alla base dell'edificio, senza ostacoli che limitano la visuale ossia il diritto di affacciarsi dal balcone e guardare dall'alto verso il basso in direzione verticale.
Pertanto, deve accogliersi la domanda attorea di rimozione del manufatto realizzato in corrispondenza dei numeri civici 124, 126 e 128 di viale Castellammare di GE,
Fiumicino, e devono ritenersi fondate le domande di risarcimento dei danni formulate dagli attori atteso il pregiudizio economico dagli stessi subiti per l'accertata lesione del decoro architettonico e del diritto di veduta in appiombo.
In merito alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, ritiene lo scrivente magistrato possa farsi riferimento al potere equitativo di liquidazione del danno ex art. 1226 c.c. sulla scorta della quantificazione operata dagli attori e non specificatamente contestata dai convenuti e tenuto conto delle caratteristiche del manufatto come descritte nell'elaborato peritale in atti e del deprezzamento economico dell'intero fabbricato e delle singole unità immobiliari in esso ricomprese.
Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione delle domande risarcitorie in discussione, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a pagare in favore del attore a titolo di risarcimento per la lesione del decoro architettonico da giugno Parte_1
pagina 8 di 12 2012, data dalla quale si protrae l'accertata situazione di fatto sino ad oggi, la complessiva somma di euro 45.900,00 (euro 300,00 moltiplicato per 153 mensilità), oltre l'ulteriore somma mensile di euro 300,00 sino alla data dell'effettiva rimozione del manufatto, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda [24.06.2021] fino al giorno dell'effettiva corresponsione e devono essere condannate al pagamento, in solido fra loro, a titolo di risarcimento per la lesione del diritto di veduta in appiombo in favore di ciascuno dei proprietari attori, e di al Parte_4 Controparte_5 pagamento della complessiva somma di 22.950,00 (euro 150,00 moltiplicato per 153 mensilità), oltre l'ulteriore somma mensile ciascuno di euro 150,00 sino alla data dell'effettiva rimozione del manufatto, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda [24.06.2021] fino al giorno dell'effettiva corresponsione.
Risulta, inoltre, evidente che le convenute in violazione dell'art. 12 lett. a) e b) del regolamento condominiale, dell'art. 1102 c.c. e degli atti d'obbligo notarili in atti hanno occupato abusivamente l'area condominiale con conseguente privazione a danno dei condomini delle aree a giardino e dei quattro posti auto vincolati a parcheggio pubblico a servizio dei negozi. Pertanto, deve ritenersi meritevole di accoglimento anche la domanda di rimozione della recinzione dotata di chiusura a lucchetto con la quale le convenute hanno delimitato l'area condominiale di circa 215 mq e la rimozione del box in legno ivi realizzato con conseguente rimozione di tutti i materiali ivi stoccati e ripristino dei quattro posti auto di
65 mq. destinati a parcheggio pubblico ad uso dei negozi.
Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione, della richiesta di condanna delle convenute al pagamento dell'indennità di occupazione, compete pertanto al Parte_1 istante il complessivo importo di € 7.200,00 (euro 600 annui moltiplicato per 12 annualità), oltre agli interessi legali a far data dalla domanda [24.06.2021] sino all'effettivo rilascio.
Non può di contro essere accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti avente ad oggetto il riconoscimento dell'intervenuto acquisto in ragione di usucapione per possesso ultraventennale dell'area condominiale nella quale è collocato il manufatto di legno non risultando il possesso dei danti causa idoneo a usucapire il bene di che trattasi.
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella pagina 9 di 12 oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873). È orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
Considerato, quindi, da un alto che le convenute non hanno dedotto l'esistenza in fatto di attività che come tali integrano, in modo univoco, i presupposti del possesso ad usucapionem, limitandosi a dedurre genericamente che i propri danti causa avevano occupato il suolo condominiale per cui è causa con insegne e panchine, risultando, peraltro, la relativa attività cessata da tempo, sin dalla fine degli anni 90, né dall'altra parte ha fornito la prova dei requisiti del medesimo possesso [art. 2697, 1° co. c.c.], la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
pagina 10 di 12 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda giudiziale condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore e , Controparte_1 Controparte_2 alla rimozione del manufatto realizzato in corrispondenza dei numeri civici 124, 126 e 128 di viale Castellamare di GE Fiumicino (RM), della recinzione perimetrale dotata di chiusura a lucchetto e del box di legno insistente sull'area condominiale e al ripristino dei quattro posti auto di mq. 65 a parcheggio pubblico ad uso negozi, nei termini precisati in motivazione;
2) accoglie le domande risarcitorie svolte dagli attori nei termini precisati in motivazione e per l'effetto condanna le convenute in solido al pagamento in favore del : a) Parte_1 dell'importo di € 45.900,00 a titolo di risarcimento del danno per lesione del decoro architettonico dal giugno 2012 al marzo 2025 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, oltre all'importo mensile di € 300 a decorrere dall'aprile 2025 sino all'effettiva rimozione del manufatto di cui al capo sub 1); b) dell'importo di € € 7.200,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
nonché al pagamento: c) nei confronti di dell'importo di euro 22.950,00 oltre interessi Parte_4 legali dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno per lesione del diritto di veduta;
d) nei confronti di in solido tra loro, Controparte_5 dell'importo di euro dell'importo di 22.950,00 a titolo di risarcimento del danno per lesione del diritto di veduta, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
e) nei confronti delle predette parti processuali dell'ulteriore somma mensile ciascuno di Pt_4 CP_6 euro 150,00 dall'aprile 2025 sino alla data dell'effettiva rimozione del manufatto sub 1);
- rigetta la domanda riconvenzionale delle parti convenute;
- condanna le convenute in solido tra loro al rimborso in favore degli attori delle spese di CTU svolte nel corso dell'ATP documentate in atti, nonché al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 109 e al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 14.103,00 oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
pagina 11 di 12 Civitavecchia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 12 di 12