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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 5201 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in mate- ria bancaria
TRA
(C.F.: ), rappresentata e dife- Parte_1 C.F._1
sa dall'Avv. Flavio Mennella (CF.: C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale, (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Fra- scino (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.05.2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1343/2023, emesso dal Tri- bunale di Napoli nord in data 28.03.2023 e notificato in data 17.04.2023, che le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma € 24.968,01, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento, quale saldo di un finanziamento (ndg 324306192), stipulato in data 8 luglio 2008 con la Agos Ducato S.p.A. e pervenu- to alla in virtù di plurime operazioni di cessione del credito. CP_1
A sostegno della domanda parte opponente ha eccepito in primo luogo la propria estraneità al rapporto da cui scaturisce il credito azionato, disconoscendo le sotto- scrizioni apposte sul contratto di finanziamento (n. 14629039) prodotto in atti.
Ha contestato, in subordine, la posizione di coobbligato nel rapporto de quo, do- vendo considerarsi piuttosto quale fideiussore del debitore principale, ed in ra- gione di tale diversa qualificazione ha invocato l'applicazione delle norme previste in tema di fideiussione, eccependo quindi la decadenza dell'opposta dall'azione, secondo quanto previsto ex art. 1957 c.c.
Ha infine eccepito l'inefficacia della cessione del credito nei suoi confronti, in quanto mai comunicatale.
L'opponente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“In via preliminare: rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecu- tività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; In via pregiudiziale: previo accerta- mento e conseguente declaratoria di nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento personale dell'08.07.2008 per tutte le ragioni fondanti il disconoscimento delle firme, revo- care il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta ex art. 634 cpc, con conseguente non debenza anche delle spese liquidate per la fase monito- ria;
Nel merito: previo accertamento e dichiarata l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le avverse pretese, sia quelle azionate in sede monitoria ed oggetto del ridetto decreto ingiuntivo opposto, sia quelle fatte valere nel presente giudizio, in quanto infondate, in fat- to ed in diritto, nonché sfornite di prova”.
Con comparsa del 27 novembre 2023, si è costituita l'opposta contestando tutte le eccezioni avverse e rilevando in particolare l'inammissibilità del disconoscimen- to operato dalla in considerazione anche del comportamento posto in Pt_1
2
R.g.a.c.c. 5201/2023 essere dalla stessa, la natura di coobbligata in capo a quest'ultima e la conseguente inapplicabilità nel caso di specie della decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 c.c.
Ha concluso, dunque, per il rigetto integrale dell'opposizione spiegata con con- ferma del decreto ingiuntivo o in via gradata per la condanna dell'opponente al pagamento della maggiore e/o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Ha chiesto infine la condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 cpc.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, la causa, documentalmente istruita, è stata rimessa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di repli- ca.
2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, evidentemente con esito negativo.
3. Nel merito l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che se- guono.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa della al pagamento Controparte_1
del debito residuo del finanziamento stipulato da De Siena Im- Parte_2
macolata con la Agos Ducato s.p.a., oggetto di cessione all'odierna opposta.
A sostegno dell'asserita titolarità, la ha prodotto in atti: l'avviso pubbli- CP_1
cato in Gazzetta ufficiale (n. 152 del 28.12.2013) relativo alla cessione intervenuta in data 10.12.2013 tra la Agos Ducato S.p.A, originaria creditrice, e la
[...]
l'estratto del contratto di cessione stipulato in data 27.11.2015 tra la CP_3
e la con il relativo avviso pubblicato in Gazzet- Controparte_3 Controparte_4
ta Ufficiale (n. 141 del 5.12.2015); l'estratto del contratto di cessione, intervenuta in data 13.12.2016, tra la p.a. e la con il relativo avviso CP_5 Controparte_1
pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 150 del 22.12.2016).
3
R.g.a.c.c. 5201/2023 Sulla scorta dei detti documenti, in uno alla proposizione di eccezioni incompati- bili con la contestazione dell'altrui titolarità, deve ritenersi dimostrata la legittima- zione attiva, intesa in senso sostanziale in capo alla odierna opposta.
È irrilevante, inoltre, la circostanza lamentata dall'opponente in merito alla man- cata comunicazione della cessione ai fini del perfezionamento della stessa.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemen- te dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n.
5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non co- stituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ.
Quanto alle modalità della notificazione del negozio di cessione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa co- noscerne gli elementi identificativi e costitutivi (cfr. Cass. n. 9761/2005); per cui la stessa può avvenire anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessio- nario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
A sostegno della pretesa creditoria, l'istituto di credito ha invece prodotto: il mo- dulo contrattuale sottoscritto da quale richiedente il prestito, e Parte_2 [...]
quale coobbligata, recante le condizioni del finanziamento Parte_1
(con indicazione di tan, taeg, numero e importo delle rate), nonché un estratto conto analitico con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute (cfr. all.ti 3
e10 prod. opposta). L'erogazione del credito non è stata oggetto di contestazione
4
R.g.a.c.c. 5201/2023 tra le parti, per cui deve ritenersi provata, anche in considerazione delle risultanze contabili del menzionato estratto analitico.
Alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
4. Passando ad esaminare i motivi di opposizione, si rileva quanto segue.
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del disconoscimento formulato dall'opponente.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria ese- cuzione determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (cfr. Cass civ. n. 10949/2012; Cass. Civ. n.
22460/2017).
Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'opponente si pone in contra- sto con la condotta tenuta da quest'ultima nella fase esecutiva del rapporto con- trattuale, in quanto incompatibile con quella di un soggetto estraneo al suddetto rapporto.
In primo luogo, infatti, dall'estratto conto analitico, prodotto in atti, risulta che l'opponente ha parzialmente adempiuto la obbligazione restitutoria, versando di- verse rate del finanziamento, precisamente n. 15 rate, il che fornisce, come sopra detto, prova ulteriore anche dell'effettiva erogazione delle somme.
Dal contratto, poi, risulta autorizzato il pagamento delle rate pattuite mediante addebito diretto in conto corrente, cointestato a entrambi i coniugi,
[...]
e come espressamente riportato nella postilla su foglio Parte_1 Parte_2
allegato in calce al contratto in uno ai documenti di riconoscimento dei mutuata- ri.
Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione, così come mai
5
R.g.a.c.c. 5201/2023 l'opponente ha provveduto a contestare tali addebiti in vigenza del rapporto, sic- ché può ritenersi provata tra le parti sulla base dell'art. 115, primo comma, c.p.c.
La prospettazione offerta da parte opponente, in base alla quale non avrebbe avu- to alcuna contezza della stipula del finanziamento in esame ad opera del coniuge, in considerazione dei pessimi rapporti sfociati in una separazione consensuale, non convince affatto, in quanto priva di adeguato sostegno probatorio.
Risulta infatti che all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento in esame, avvenuta in data 8.07.2008, e erano Parte_1 Parte_2
ancora regolarmente sposati.
Come emerge, infatti, dalla documentazione depositata in atti, in particolare dal ricorso congiunto per la separazione e il pedissequo decreto di omologa, la separa- zione dei coniugi sarebbe intervenuta solo in data 22.02.2011, con ricorso deposi- tato nel mese di novembre 2010.
È agevole presumere, dunque, sulla scorta delle esposte evidenze probatorie e in assenza di validi elementi contrari forniti da parte opponente, la persistenza tra i coniugi dell'affectio coniugalis all'epoca della conclusione del contratto, che rende poco credibile la ricostruzione offerta dall'opponente.
Assolutamente inconferente poi è la querela sporta in data 28.10.2013, innanzi ai
Carabinieri di Bastia Umbria, prodotta in atti, con la quale la denunciò Pt_1
l'ex coniuge per illecito utilizzo dei suoi dati e falsificazione della firma, riferendo- si essa a fatti diversi, avvenuti, come si legge nel documento, nell'anno 2011, e dunque privi di alcuna attinenza col caso di specie.
Gli elementi fin qui esaminati costituiscono indici presuntivi gravi, precisi e con- cordanti di adesione sostanziale al rapporto.
È giusto il caso di rilevare, infine, la evidente similitudine, evincibile ictu oculi, tra le firme apposte al contratto in oggetto e quelle apposte sui documenti prodotti dalla stessa opponente (in particolare la firma apposta sulla procura ad litem rila-
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R.g.a.c.c. 5201/2023 sciata dalla al proprio difensore nel presente giudizio, quella apposta in Pt_1
calce alla querela, di cui si è detto sopra, nonché quella presente in calce al ricorso di separazione e nel verbale di udienza presidenziale, tutti depositati in atti).
Alla luce di quanto esposto, emerge chiaramente l'infondatezza del disconosci- mento effettuato, in quanto gli elementi sopra esposti inducono a ritenere provata l'esecuzione del contratto, e pertanto la conoscenza, in capo all'opponente del rapporto contrattuale, che ha prestato il suo consenso attraverso la sottoscrizione del modulo contrattuale in esame.
Sulla scorta di quanto rilevato l'eccepito disconoscimento deve ritenersi, pertanto, tamquam non esset.
5. Va infine esaminata l'eccezione, sollevata in via subordinata dall'opponente, di decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento, ai sensi dell'art.1957 c.c., per non aver coltivato le proprie istanze in via giudiziaria nel termine dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Secondo la prospettazione offerta da parte opponente, invero, la posizione da lei assunta in sede negoziale, con la stipula del contratto de quo, sarebbe riconducibile a quella di fideiussore rispetto al debito principale, con la conseguente applicabili- tà della disciplina prevista per tale istituto, segnatamente in tema di decadenza.
Tale eccezione è infondata.
Questo Tribunale ritiene di condividere il prevalente orientamento della giuri- sprudenza di merito che ha difatti chiarito che la figura del coobbigato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Pertanto, colui che sottoscrive il contratto principale come parte del medesimo as- sume l'obbligazione in via diretta e non in qualità di fideiussore.
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R.g.a.c.c. 5201/2023 Ed invero dalla lettura del contratto di finanziamento in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, emerge testualmente la partecipazione della nella qualità di familiare coobbligato, così come espressamente definita Pt_1
nel frontespizio del contratto.
Esaminando, inoltre, le condizioni generali di contratto, viene in risalto quanto previsto alla clausola n. 3), rubricata “Eventuali garanzie”, che recita: “Ove indicato nel frontespizio la concessione del finanziamento può essere altresì subordinata… c) alla prestazione di idonea fideiussione”.
In base a tali previsioni si deduce che, qualora la finanziaria mutuante avesse rite- nuto di dover richiedere una fideiussione a garanzia del debito principale,
l'avrebbe espressamente indicata nel frontespizio e fatta appositamente sottoscri- vere come negozio accessorio ad hoc.
Deve dunque ritenersi che l'obbligazione assunta dall'opponente nell'ambito del contratto in esame sia riconducibile all'ipotesi di solidarietà passiva prevista dall'art. 1292 c.c., in base alla quale, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevan- te chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista.
La contitolarità ab initio del debito caratterizza la coobbligazione differenziandola dalla figura della fideiussione, poiché in quest'ultima il garante assume l'obbligo di eseguire una prestazione di contenuto identico a quella del debitore principale, avente carattere accessorio rispetto a questa, il coobbligato invece assicura l'adempimento dell'obbligo restitutorio in uno al debitore principale, rafforzando il diritto di credito della parte mutuante (cfr. ex pluribus Trib. Ancona, n.
1773/2023; Trib. Bari, n. 1573/2024).
Sulla scorta di quanto sopra, giacché la garanzia prestata dalla Controparte_6
non ha natura fideiussoria, essendo priva del carattere accessorio rispetto
[.
all'obbligazione principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le
8
R.g.a.c.c. 5201/2023 sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Per tutti i motivi esposti la spiegata opposizione va dunque integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
6. Ricorrono le condizioni per l'invocata condanna della Controparte_7
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., come richie- sta dall'opposta.
A tale ultimo riguardo, non pare superfluo evidenziare come la proposta opposi- zione sia stata in effetti assolutamente priva di fondamento in fatto e in diritto, così che si deve ritenere che la parte l'abbia messa in atto in evidente mala fede e a soli fini dilatori.
Appare, dunque, equa una condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di una somma pari alla metà della cifra liquidata per le spese di lite.
7. Le spese vanno poste a carico del soccombente e si liquidano, come da disposi- tivo secondo il D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite, ai va- lori medi di riferimento, in favore della opposta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna la al pagamento delle spese di giudizio in favore di Pt_1 CP_1
liquidandole in euro 1.701,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese for-
[...]
fettarie, nonché cp ed iva se dovuti;
3) condanna la al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di Pt_1
euro 850,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimen- to del danno ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 12/06/2025
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R.g.a.c.c. 5201/2023 Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 5201/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 5201 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in mate- ria bancaria
TRA
(C.F.: ), rappresentata e dife- Parte_1 C.F._1
sa dall'Avv. Flavio Mennella (CF.: C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale, (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Fra- scino (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.05.2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1343/2023, emesso dal Tri- bunale di Napoli nord in data 28.03.2023 e notificato in data 17.04.2023, che le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma € 24.968,01, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento, quale saldo di un finanziamento (ndg 324306192), stipulato in data 8 luglio 2008 con la Agos Ducato S.p.A. e pervenu- to alla in virtù di plurime operazioni di cessione del credito. CP_1
A sostegno della domanda parte opponente ha eccepito in primo luogo la propria estraneità al rapporto da cui scaturisce il credito azionato, disconoscendo le sotto- scrizioni apposte sul contratto di finanziamento (n. 14629039) prodotto in atti.
Ha contestato, in subordine, la posizione di coobbligato nel rapporto de quo, do- vendo considerarsi piuttosto quale fideiussore del debitore principale, ed in ra- gione di tale diversa qualificazione ha invocato l'applicazione delle norme previste in tema di fideiussione, eccependo quindi la decadenza dell'opposta dall'azione, secondo quanto previsto ex art. 1957 c.c.
Ha infine eccepito l'inefficacia della cessione del credito nei suoi confronti, in quanto mai comunicatale.
L'opponente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“In via preliminare: rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecu- tività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; In via pregiudiziale: previo accerta- mento e conseguente declaratoria di nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento personale dell'08.07.2008 per tutte le ragioni fondanti il disconoscimento delle firme, revo- care il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta ex art. 634 cpc, con conseguente non debenza anche delle spese liquidate per la fase monito- ria;
Nel merito: previo accertamento e dichiarata l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e rigettare tutte le avverse pretese, sia quelle azionate in sede monitoria ed oggetto del ridetto decreto ingiuntivo opposto, sia quelle fatte valere nel presente giudizio, in quanto infondate, in fat- to ed in diritto, nonché sfornite di prova”.
Con comparsa del 27 novembre 2023, si è costituita l'opposta contestando tutte le eccezioni avverse e rilevando in particolare l'inammissibilità del disconoscimen- to operato dalla in considerazione anche del comportamento posto in Pt_1
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R.g.a.c.c. 5201/2023 essere dalla stessa, la natura di coobbligata in capo a quest'ultima e la conseguente inapplicabilità nel caso di specie della decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 c.c.
Ha concluso, dunque, per il rigetto integrale dell'opposizione spiegata con con- ferma del decreto ingiuntivo o in via gradata per la condanna dell'opponente al pagamento della maggiore e/o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Ha chiesto infine la condanna dell'opponente ex art. 96 co. 3 cpc.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, la causa, documentalmente istruita, è stata rimessa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di repli- ca.
2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, evidentemente con esito negativo.
3. Nel merito l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che se- guono.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa della al pagamento Controparte_1
del debito residuo del finanziamento stipulato da De Siena Im- Parte_2
macolata con la Agos Ducato s.p.a., oggetto di cessione all'odierna opposta.
A sostegno dell'asserita titolarità, la ha prodotto in atti: l'avviso pubbli- CP_1
cato in Gazzetta ufficiale (n. 152 del 28.12.2013) relativo alla cessione intervenuta in data 10.12.2013 tra la Agos Ducato S.p.A, originaria creditrice, e la
[...]
l'estratto del contratto di cessione stipulato in data 27.11.2015 tra la CP_3
e la con il relativo avviso pubblicato in Gazzet- Controparte_3 Controparte_4
ta Ufficiale (n. 141 del 5.12.2015); l'estratto del contratto di cessione, intervenuta in data 13.12.2016, tra la p.a. e la con il relativo avviso CP_5 Controparte_1
pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 150 del 22.12.2016).
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R.g.a.c.c. 5201/2023 Sulla scorta dei detti documenti, in uno alla proposizione di eccezioni incompati- bili con la contestazione dell'altrui titolarità, deve ritenersi dimostrata la legittima- zione attiva, intesa in senso sostanziale in capo alla odierna opposta.
È irrilevante, inoltre, la circostanza lamentata dall'opponente in merito alla man- cata comunicazione della cessione ai fini del perfezionamento della stessa.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemen- te dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n.
5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non co- stituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ.
Quanto alle modalità della notificazione del negozio di cessione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa co- noscerne gli elementi identificativi e costitutivi (cfr. Cass. n. 9761/2005); per cui la stessa può avvenire anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessio- nario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
A sostegno della pretesa creditoria, l'istituto di credito ha invece prodotto: il mo- dulo contrattuale sottoscritto da quale richiedente il prestito, e Parte_2 [...]
quale coobbligata, recante le condizioni del finanziamento Parte_1
(con indicazione di tan, taeg, numero e importo delle rate), nonché un estratto conto analitico con annotazione delle rate pagate e di quelle insolute (cfr. all.ti 3
e10 prod. opposta). L'erogazione del credito non è stata oggetto di contestazione
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R.g.a.c.c. 5201/2023 tra le parti, per cui deve ritenersi provata, anche in considerazione delle risultanze contabili del menzionato estratto analitico.
Alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
4. Passando ad esaminare i motivi di opposizione, si rileva quanto segue.
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del disconoscimento formulato dall'opponente.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria ese- cuzione determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (cfr. Cass civ. n. 10949/2012; Cass. Civ. n.
22460/2017).
Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'opponente si pone in contra- sto con la condotta tenuta da quest'ultima nella fase esecutiva del rapporto con- trattuale, in quanto incompatibile con quella di un soggetto estraneo al suddetto rapporto.
In primo luogo, infatti, dall'estratto conto analitico, prodotto in atti, risulta che l'opponente ha parzialmente adempiuto la obbligazione restitutoria, versando di- verse rate del finanziamento, precisamente n. 15 rate, il che fornisce, come sopra detto, prova ulteriore anche dell'effettiva erogazione delle somme.
Dal contratto, poi, risulta autorizzato il pagamento delle rate pattuite mediante addebito diretto in conto corrente, cointestato a entrambi i coniugi,
[...]
e come espressamente riportato nella postilla su foglio Parte_1 Parte_2
allegato in calce al contratto in uno ai documenti di riconoscimento dei mutuata- ri.
Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione, così come mai
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R.g.a.c.c. 5201/2023 l'opponente ha provveduto a contestare tali addebiti in vigenza del rapporto, sic- ché può ritenersi provata tra le parti sulla base dell'art. 115, primo comma, c.p.c.
La prospettazione offerta da parte opponente, in base alla quale non avrebbe avu- to alcuna contezza della stipula del finanziamento in esame ad opera del coniuge, in considerazione dei pessimi rapporti sfociati in una separazione consensuale, non convince affatto, in quanto priva di adeguato sostegno probatorio.
Risulta infatti che all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento in esame, avvenuta in data 8.07.2008, e erano Parte_1 Parte_2
ancora regolarmente sposati.
Come emerge, infatti, dalla documentazione depositata in atti, in particolare dal ricorso congiunto per la separazione e il pedissequo decreto di omologa, la separa- zione dei coniugi sarebbe intervenuta solo in data 22.02.2011, con ricorso deposi- tato nel mese di novembre 2010.
È agevole presumere, dunque, sulla scorta delle esposte evidenze probatorie e in assenza di validi elementi contrari forniti da parte opponente, la persistenza tra i coniugi dell'affectio coniugalis all'epoca della conclusione del contratto, che rende poco credibile la ricostruzione offerta dall'opponente.
Assolutamente inconferente poi è la querela sporta in data 28.10.2013, innanzi ai
Carabinieri di Bastia Umbria, prodotta in atti, con la quale la denunciò Pt_1
l'ex coniuge per illecito utilizzo dei suoi dati e falsificazione della firma, riferendo- si essa a fatti diversi, avvenuti, come si legge nel documento, nell'anno 2011, e dunque privi di alcuna attinenza col caso di specie.
Gli elementi fin qui esaminati costituiscono indici presuntivi gravi, precisi e con- cordanti di adesione sostanziale al rapporto.
È giusto il caso di rilevare, infine, la evidente similitudine, evincibile ictu oculi, tra le firme apposte al contratto in oggetto e quelle apposte sui documenti prodotti dalla stessa opponente (in particolare la firma apposta sulla procura ad litem rila-
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R.g.a.c.c. 5201/2023 sciata dalla al proprio difensore nel presente giudizio, quella apposta in Pt_1
calce alla querela, di cui si è detto sopra, nonché quella presente in calce al ricorso di separazione e nel verbale di udienza presidenziale, tutti depositati in atti).
Alla luce di quanto esposto, emerge chiaramente l'infondatezza del disconosci- mento effettuato, in quanto gli elementi sopra esposti inducono a ritenere provata l'esecuzione del contratto, e pertanto la conoscenza, in capo all'opponente del rapporto contrattuale, che ha prestato il suo consenso attraverso la sottoscrizione del modulo contrattuale in esame.
Sulla scorta di quanto rilevato l'eccepito disconoscimento deve ritenersi, pertanto, tamquam non esset.
5. Va infine esaminata l'eccezione, sollevata in via subordinata dall'opponente, di decadenza della creditrice dal diritto di pretendere l'adempimento, ai sensi dell'art.1957 c.c., per non aver coltivato le proprie istanze in via giudiziaria nel termine dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Secondo la prospettazione offerta da parte opponente, invero, la posizione da lei assunta in sede negoziale, con la stipula del contratto de quo, sarebbe riconducibile a quella di fideiussore rispetto al debito principale, con la conseguente applicabili- tà della disciplina prevista per tale istituto, segnatamente in tema di decadenza.
Tale eccezione è infondata.
Questo Tribunale ritiene di condividere il prevalente orientamento della giuri- sprudenza di merito che ha difatti chiarito che la figura del coobbigato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Pertanto, colui che sottoscrive il contratto principale come parte del medesimo as- sume l'obbligazione in via diretta e non in qualità di fideiussore.
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R.g.a.c.c. 5201/2023 Ed invero dalla lettura del contratto di finanziamento in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, emerge testualmente la partecipazione della nella qualità di familiare coobbligato, così come espressamente definita Pt_1
nel frontespizio del contratto.
Esaminando, inoltre, le condizioni generali di contratto, viene in risalto quanto previsto alla clausola n. 3), rubricata “Eventuali garanzie”, che recita: “Ove indicato nel frontespizio la concessione del finanziamento può essere altresì subordinata… c) alla prestazione di idonea fideiussione”.
In base a tali previsioni si deduce che, qualora la finanziaria mutuante avesse rite- nuto di dover richiedere una fideiussione a garanzia del debito principale,
l'avrebbe espressamente indicata nel frontespizio e fatta appositamente sottoscri- vere come negozio accessorio ad hoc.
Deve dunque ritenersi che l'obbligazione assunta dall'opponente nell'ambito del contratto in esame sia riconducibile all'ipotesi di solidarietà passiva prevista dall'art. 1292 c.c., in base alla quale, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevan- te chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista.
La contitolarità ab initio del debito caratterizza la coobbligazione differenziandola dalla figura della fideiussione, poiché in quest'ultima il garante assume l'obbligo di eseguire una prestazione di contenuto identico a quella del debitore principale, avente carattere accessorio rispetto a questa, il coobbligato invece assicura l'adempimento dell'obbligo restitutorio in uno al debitore principale, rafforzando il diritto di credito della parte mutuante (cfr. ex pluribus Trib. Ancona, n.
1773/2023; Trib. Bari, n. 1573/2024).
Sulla scorta di quanto sopra, giacché la garanzia prestata dalla Controparte_6
non ha natura fideiussoria, essendo priva del carattere accessorio rispetto
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all'obbligazione principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le
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R.g.a.c.c. 5201/2023 sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Per tutti i motivi esposti la spiegata opposizione va dunque integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
6. Ricorrono le condizioni per l'invocata condanna della Controparte_7
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., come richie- sta dall'opposta.
A tale ultimo riguardo, non pare superfluo evidenziare come la proposta opposi- zione sia stata in effetti assolutamente priva di fondamento in fatto e in diritto, così che si deve ritenere che la parte l'abbia messa in atto in evidente mala fede e a soli fini dilatori.
Appare, dunque, equa una condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di una somma pari alla metà della cifra liquidata per le spese di lite.
7. Le spese vanno poste a carico del soccombente e si liquidano, come da disposi- tivo secondo il D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite, ai va- lori medi di riferimento, in favore della opposta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna la al pagamento delle spese di giudizio in favore di Pt_1 CP_1
liquidandole in euro 1.701,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese for-
[...]
fettarie, nonché cp ed iva se dovuti;
3) condanna la al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di Pt_1
euro 850,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimen- to del danno ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 12/06/2025
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R.g.a.c.c. 5201/2023 Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 5201/2023