Articolo 44 del Codice del turismo
Articolo 43Articolo 45
Versione
21 giugno 2011
>
Versione
1 luglio 2018
ART. 44

(( (Possibilita' di contattare l'organizzatore tramite il
venditore). ))

(( Il viaggiatore puo' indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 e' considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore
Entrata in vigore il 1 luglio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente