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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1655/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. di (P.I. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del procuratore Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Nasini, Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Martiri dei Lager n.
65, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 15.5.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
pagina 2 di 12 .MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 03/04/2023, in qualità Parte_1
di fideiussore, e quale debitrice principale, hanno proposto Controparte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 286/2023, datato 13.2.2023, depositato il 14.02.2023 dall'intestato Tribunale su istanza di Controparte_2
notificato in data 06/03/2023, con cui veniva ingiunto a
[...] Pt_1
in solido con il pagamento della somma complessiva
[...] Controparte_1 di euro 27.197,23, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro
13.000,00 quanto al fideiussore, oltre interessi di mora al tasso dell'1,5%, spese e compensi della fase monitoria, di cui euro 2.540,48, quale saldo negativo del c/c n.
67/150200/1, acceso in data 30/01/2017, ed euro 24.656,75, quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 221564 del 1/05/2020, entrambi intrattenuti con la ingiungente presso la Filiale di Perugia, Corso Vannucci. CP_4
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore di quello di Spoleto, deducendo che nella fideiussione sottoscritta da – benché quasi totalmente Pt_1
illeggibile – fosse prevista una clausola con la quale era stato stabilito quale Foro esclusivo quello di Spoleto.
Sempre in via pregiudiziale, l'opponente, avendo sollevato “l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione” per violazione della normativa in materia di antitrust, ha lamentato l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Roma – Sezione specializzata in materia di Impresa.
In via preliminare, ha chiesto al Tribunale di ordinare l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, dovendosi dichiarare – in caso di mancato esperimento da parte dell'opposta – l'improcedibilità della domanda.
Nel merito, ha dedotto la nullità della fideiussione per conformità Parte_1
allo schema ABI, dichiarato contrario alla disciplina sulla concorrenza con delibera n.
55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia.
pagina 3 di 12 Ha dedotto che, anche a voler ritenere che si tratti di nullità parziale, il preteso credito vantato dalla nei confronti di deve essere compensato con il CP_4 Parte_1
diritto al risarcimento del danno subito in qualità di consumatore a causa della condotta anticoncorrenziale della banca.
Parte opponente ha sostenuto, inoltre, il difetto di prova del credito, ritenendo inidonea la certificazione ex art. 50 T.U.B. prodotta dall'opposta, deducendo che, in ogni caso, non costituirebbe prova idonea del credito in sede di opposizione. Gli opponenti hanno pertanto richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ ….In via preliminare,
- denegare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art.
648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art.
5 D.lgs. n. 28/2010;
In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Spoleto, con ogni provvedimento consequenziale anche in ordine al decreto ingiuntivo emesso e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 286/2023 opposto;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Perugia in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art.
l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 286/2023 opposto;
Nel merito,
In via principale,
- accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria per i motivi esposti in narrativa, in particolare per il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art.
2697 c.c., e che dunque gli attori opponenti nulla devono a Controparte_2
e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
pagina 4 di 12 - accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione del 21.02.2017, o comunque la loro invalidità e/o inefficacia, o la liberazione del fideiussore dalle predette obbligazioni e, per l'effetto, dichiarare che il fideiussore, Sig. Pt_1
nulla deve alla Banca per i titoli dedotti e revocare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto;
In via subordinata,
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del
21.02.2017 per contrarietà all'art. 2 L. n. 287/1990, applicare congiuntamente la tutela reale e risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia o secondo equità comunque entro i limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto, in favore del fideiussore Sig. e, per l'effetto, rideterminare in compensazione Parte_1
l'esposizione debitoria sussistente in capo agli opponenti secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/07/2023, si è costituita in giudizio contestando l'eccezione Controparte_2
avversaria di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Perugia, essendo espressamente indicato, sia nella fideiussione, sia nel contratto di apertura del conto e nel contratto di mutuo – versati nuovamente in atti in formato Controparte_5
più nitido –, che il Foro competente fosse quello in cui la ha sede principale, CP_4
ossia il Tribunale di Perugia, in quanto sede direzionale presso la quale la società opponente ha stipulato i predetti contratti, e dovendosi peraltro escludere che gli opponenti rivestano la qualifica di consumatore. Quanto alla pretesa incompetenza funzionale di questo Tribunale, la Banca opposta ha dedotto che parte opponente non ha spiegato in via principale una domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione riguardante le materie di cui all'art. 33, L. n. 287/1990, ma una mera eccezione, come tale non idonea a derogare la competenza del Tribunale di Perugia.
pagina 5 di 12 L'opposta ha negato che il contratto di fideiussione stipulato da nel Parte_1
2017 fosse in qualche modo collegato all'intesa anticoncorrenziale da cui aveva avuto origine lo schema ABI del 2003, e ha dedotto che l'opponente dovesse dare prova in concreto dell'intesa e di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie anticoncorrenziale.
Ha sostenuto che, in ogni caso, la nullità di cui sarebbe investita la fideiussione è di tipo parziale, in quanto limitata alle clausole nn. 2, 6 e 8 che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto.
Ha aggiunto che, anche a voler ritenere nella specie inoperante la deroga all'art. 1957
c.c., la Banca avrebbe comunque rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., avendo depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 31/03/2023, a fronte della risoluzione dei contratti in essere tra le parti comunicata l'11/10/2022.
La banca opposta ha quindi negato il diritto del risarcimento del danno in capo alla parte opponente.
In relazione alla pretesa inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena, ha versato in atti tutti gli estratti conto Controparte_2
del rapporto di conto corrente n. 67/150200/1, e il piano di ammortamento relativo al mutuo chirografario.
In ragione di ciò, la banca opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …….In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Perugia, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie, formulate in via pregiudiziale;
In via preliminare
- concedere, per tutte le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1, c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 286/2023 dell'intestato Tribunale nei confronti della società e del sig. , quale garante CP_1 Parte_1 fideiussore, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, dunque da ritenersi del tutto infondata;
pagina 6 di 12 In via principale:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in fatto e in diritto della presente opposizione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del
Tribunale di Perugia;
- accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra riportate, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia della fideiussione sottoscritta in data 21.02.2017 dal sig. , Parte_1
e rigettare le relative domande di tutela reale e risarcitoria.
In via subordinata:
, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria.
1.3 All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 09/11/2023,
l'opponente ha precisato di aver proposto domanda di nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust. Il Tribunale, con ordinanza riservata del
10.11.2023 ha disposto la separazione della domanda di nullità della fideiussione svolta da nonché dell'opposizione proposta dal medesimo, mentre Parte_1
l'odierno giudizio è proseguito per la posizione della sola Con Controparte_1
successiva ordinanza riservata del 13.11.2023 è stata accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ed il Tribunale ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il cui esito è stato negativo.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
All'udienza del 15/05/2025, mutata la persona del Giudice istruttore, le parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale che precede.
**********
pagina 7 di 12 In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. La domanda proposta in sede monitoria dalla Banca opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio del conto corrente n. 67/150200/1, acceso in data 30/01/2017, ed il debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 221564 del 1/05/2020. A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente pagina 8 di 12 invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti pagina 9 di 12 dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nella specie, separata la posizione processuale del fideiussore Parte_1
l'unico motivo di opposizione sollevato da è quello relativo al Controparte_1 difetto di prova del credito, sull'assunto che la certificazione prodotta dall'opposta in sede monitoria ai sensi dell'art. 50 TUB non costituirebbe prova idonea del credito in sede di opposizione.
La doglianza è infondata.
È consolidata la massima per cui “l' art. 102 l. 7 marzo 1938 n. 141 (v. ora l'art. 50
TUB) limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi” (ex plurimis Cass., 27-05-2019, n. 14357).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello
pagina 10 di 12 stesso per l'intera durata del suo svolgimento” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23313 del
27/09/2018) in quanto la rideterminazione del saldo del conto corrente deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'apertura così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cass.9365/2018). Ebbene nella presente fase a cognizione piena, la banca opposta ha integrato documentalmente la prova del proprio credito depositando tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente n.
67/150200/1, e il piano di ammortamento relativo al mutuo chirografario ( doc.ti 5 e 6 fascicolo dell'opposta) .
A fronte di tale produzione documentale, l'opponente non ha svolto alcun tipo di contestazione, né ha articolato mezzi di prova volti in ipotesi a contrastare le appostazioni ivi riportate.
Al riguardo, peraltro, si ribadisce – così come già rilevato all'udienza del 27/06/2024
– che non sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., non avendo le parti, all'udienza di comparizione e trattazione della causa del 09/11/2023, domandato la loro concessione.
In assenza di contestazione da parte dell'opponente della produzione documentale intervenuta nella presente fase a cognizione piena, senz'altro idonea a dimostrare la sussistenza del credito, il credito deve ritenersi adeguatamente provato.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., a carico della società opponente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i, ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa, più prossimo allo scaglione inferiore, e dell'attività difensiva concretamente svolta (assenza di istruttoria e mancato deposito delle memorie ex art. 183 6 co. c.p.c.).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
pagina 11 di 12 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Controparte_1
definitivamente, nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite relative alla fase di studio ed introduttiva, che liquida
[...]
in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. di (P.I. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del procuratore Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Nasini, Controparte_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Martiri dei Lager n.
65, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 15.5.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
pagina 2 di 12 .MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 03/04/2023, in qualità Parte_1
di fideiussore, e quale debitrice principale, hanno proposto Controparte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 286/2023, datato 13.2.2023, depositato il 14.02.2023 dall'intestato Tribunale su istanza di Controparte_2
notificato in data 06/03/2023, con cui veniva ingiunto a
[...] Pt_1
in solido con il pagamento della somma complessiva
[...] Controparte_1 di euro 27.197,23, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro
13.000,00 quanto al fideiussore, oltre interessi di mora al tasso dell'1,5%, spese e compensi della fase monitoria, di cui euro 2.540,48, quale saldo negativo del c/c n.
67/150200/1, acceso in data 30/01/2017, ed euro 24.656,75, quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 221564 del 1/05/2020, entrambi intrattenuti con la ingiungente presso la Filiale di Perugia, Corso Vannucci. CP_4
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore di quello di Spoleto, deducendo che nella fideiussione sottoscritta da – benché quasi totalmente Pt_1
illeggibile – fosse prevista una clausola con la quale era stato stabilito quale Foro esclusivo quello di Spoleto.
Sempre in via pregiudiziale, l'opponente, avendo sollevato “l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione” per violazione della normativa in materia di antitrust, ha lamentato l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Roma – Sezione specializzata in materia di Impresa.
In via preliminare, ha chiesto al Tribunale di ordinare l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, dovendosi dichiarare – in caso di mancato esperimento da parte dell'opposta – l'improcedibilità della domanda.
Nel merito, ha dedotto la nullità della fideiussione per conformità Parte_1
allo schema ABI, dichiarato contrario alla disciplina sulla concorrenza con delibera n.
55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia.
pagina 3 di 12 Ha dedotto che, anche a voler ritenere che si tratti di nullità parziale, il preteso credito vantato dalla nei confronti di deve essere compensato con il CP_4 Parte_1
diritto al risarcimento del danno subito in qualità di consumatore a causa della condotta anticoncorrenziale della banca.
Parte opponente ha sostenuto, inoltre, il difetto di prova del credito, ritenendo inidonea la certificazione ex art. 50 T.U.B. prodotta dall'opposta, deducendo che, in ogni caso, non costituirebbe prova idonea del credito in sede di opposizione. Gli opponenti hanno pertanto richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ ….In via preliminare,
- denegare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art.
648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi espressi in narrativa;
- demandare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex art.
5 D.lgs. n. 28/2010;
In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Spoleto, con ogni provvedimento consequenziale anche in ordine al decreto ingiuntivo emesso e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 286/2023 opposto;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Perugia in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art.
l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27) e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 286/2023 opposto;
Nel merito,
In via principale,
- accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria per i motivi esposti in narrativa, in particolare per il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art.
2697 c.c., e che dunque gli attori opponenti nulla devono a Controparte_2
e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
pagina 4 di 12 - accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione del 21.02.2017, o comunque la loro invalidità e/o inefficacia, o la liberazione del fideiussore dalle predette obbligazioni e, per l'effetto, dichiarare che il fideiussore, Sig. Pt_1
nulla deve alla Banca per i titoli dedotti e revocare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto;
In via subordinata,
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del
21.02.2017 per contrarietà all'art. 2 L. n. 287/1990, applicare congiuntamente la tutela reale e risarcitoria, nella misura ritenuta di giustizia o secondo equità comunque entro i limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto, in favore del fideiussore Sig. e, per l'effetto, rideterminare in compensazione Parte_1
l'esposizione debitoria sussistente in capo agli opponenti secondo il suo effettivo valore, in ragione di quanto sarà appurato nel corso del presente giudizio, comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/07/2023, si è costituita in giudizio contestando l'eccezione Controparte_2
avversaria di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Perugia, essendo espressamente indicato, sia nella fideiussione, sia nel contratto di apertura del conto e nel contratto di mutuo – versati nuovamente in atti in formato Controparte_5
più nitido –, che il Foro competente fosse quello in cui la ha sede principale, CP_4
ossia il Tribunale di Perugia, in quanto sede direzionale presso la quale la società opponente ha stipulato i predetti contratti, e dovendosi peraltro escludere che gli opponenti rivestano la qualifica di consumatore. Quanto alla pretesa incompetenza funzionale di questo Tribunale, la Banca opposta ha dedotto che parte opponente non ha spiegato in via principale una domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione riguardante le materie di cui all'art. 33, L. n. 287/1990, ma una mera eccezione, come tale non idonea a derogare la competenza del Tribunale di Perugia.
pagina 5 di 12 L'opposta ha negato che il contratto di fideiussione stipulato da nel Parte_1
2017 fosse in qualche modo collegato all'intesa anticoncorrenziale da cui aveva avuto origine lo schema ABI del 2003, e ha dedotto che l'opponente dovesse dare prova in concreto dell'intesa e di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie anticoncorrenziale.
Ha sostenuto che, in ogni caso, la nullità di cui sarebbe investita la fideiussione è di tipo parziale, in quanto limitata alle clausole nn. 2, 6 e 8 che contrastano con la disciplina antitrust, rimanendo il contratto pienamente efficace e valido per il resto.
Ha aggiunto che, anche a voler ritenere nella specie inoperante la deroga all'art. 1957
c.c., la Banca avrebbe comunque rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., avendo depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 31/03/2023, a fronte della risoluzione dei contratti in essere tra le parti comunicata l'11/10/2022.
La banca opposta ha quindi negato il diritto del risarcimento del danno in capo alla parte opponente.
In relazione alla pretesa inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena, ha versato in atti tutti gli estratti conto Controparte_2
del rapporto di conto corrente n. 67/150200/1, e il piano di ammortamento relativo al mutuo chirografario.
In ragione di ciò, la banca opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ …….In via pregiudiziale
- accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Perugia, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie, formulate in via pregiudiziale;
In via preliminare
- concedere, per tutte le ragioni sopra esposte, la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1, c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 286/2023 dell'intestato Tribunale nei confronti della società e del sig. , quale garante CP_1 Parte_1 fideiussore, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, dunque da ritenersi del tutto infondata;
pagina 6 di 12 In via principale:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in fatto e in diritto della presente opposizione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del
Tribunale di Perugia;
- accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra riportate, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia della fideiussione sottoscritta in data 21.02.2017 dal sig. , Parte_1
e rigettare le relative domande di tutela reale e risarcitoria.
In via subordinata:
, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria.
1.3 All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 09/11/2023,
l'opponente ha precisato di aver proposto domanda di nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust. Il Tribunale, con ordinanza riservata del
10.11.2023 ha disposto la separazione della domanda di nullità della fideiussione svolta da nonché dell'opposizione proposta dal medesimo, mentre Parte_1
l'odierno giudizio è proseguito per la posizione della sola Con Controparte_1
successiva ordinanza riservata del 13.11.2023 è stata accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ed il Tribunale ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il cui esito è stato negativo.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
All'udienza del 15/05/2025, mutata la persona del Giudice istruttore, le parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale che precede.
**********
pagina 7 di 12 In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. La domanda proposta in sede monitoria dalla Banca opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio del conto corrente n. 67/150200/1, acceso in data 30/01/2017, ed il debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 221564 del 1/05/2020. A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente pagina 8 di 12 invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti pagina 9 di 12 dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nella specie, separata la posizione processuale del fideiussore Parte_1
l'unico motivo di opposizione sollevato da è quello relativo al Controparte_1 difetto di prova del credito, sull'assunto che la certificazione prodotta dall'opposta in sede monitoria ai sensi dell'art. 50 TUB non costituirebbe prova idonea del credito in sede di opposizione.
La doglianza è infondata.
È consolidata la massima per cui “l' art. 102 l. 7 marzo 1938 n. 141 (v. ora l'art. 50
TUB) limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi” (ex plurimis Cass., 27-05-2019, n. 14357).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello
pagina 10 di 12 stesso per l'intera durata del suo svolgimento” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 23313 del
27/09/2018) in quanto la rideterminazione del saldo del conto corrente deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'apertura così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (Cass.9365/2018). Ebbene nella presente fase a cognizione piena, la banca opposta ha integrato documentalmente la prova del proprio credito depositando tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente n.
67/150200/1, e il piano di ammortamento relativo al mutuo chirografario ( doc.ti 5 e 6 fascicolo dell'opposta) .
A fronte di tale produzione documentale, l'opponente non ha svolto alcun tipo di contestazione, né ha articolato mezzi di prova volti in ipotesi a contrastare le appostazioni ivi riportate.
Al riguardo, peraltro, si ribadisce – così come già rilevato all'udienza del 27/06/2024
– che non sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., non avendo le parti, all'udienza di comparizione e trattazione della causa del 09/11/2023, domandato la loro concessione.
In assenza di contestazione da parte dell'opponente della produzione documentale intervenuta nella presente fase a cognizione piena, senz'altro idonea a dimostrare la sussistenza del credito, il credito deve ritenersi adeguatamente provato.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., a carico della società opponente.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i, ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa, più prossimo allo scaglione inferiore, e dell'attività difensiva concretamente svolta (assenza di istruttoria e mancato deposito delle memorie ex art. 183 6 co. c.p.c.).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
pagina 11 di 12 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Controparte_1
definitivamente, nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite relative alla fase di studio ed introduttiva, che liquida
[...]
in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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