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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8194 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7678/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Loreto.
opponente
E in persona del Legale rapp.te pro-tempore CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2025 l'epigrafato ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n°OI-002275717 emessa dall Sede di Napoli dell'importo complessivo di € CP_1
19.649,05 (di cui € 19.640,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 per spese di notifica)
(relativa ad atto di accertamento n. .5100.09/10/2021.0898643 del 09/10/2021 riferito all'anno CP_1
2019 Protocollo .5100.18/02/2025.0123622) a lui notificato in data 03/03/2025, a mezzo CP_1 raccomandata n°38050292131-9, nella sua qualità di legale rappresentante della società
[...]
quale sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto Controparte_2 legge 12 settembre 1983, n°463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3 comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8, e novellato dall'art. 1 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n.85 (Mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
Egli ha dedotto, quali motivi di opposizione, la nullità dell'intero procedimento stante la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 con estinzione della sanzione amministrativa e l'infondatezza della sanzione irrogata nei suoi confronti per essersi dimesso da amministratore unico e legale rappresentante della in data 23 maggio 2019; ha quindi rassegnato le CP_2 Controparte_2 seguenti conclusioni “1) Preliminarmente sospendere l'ordinanza-ingiunzione sussistendo gravi motivi come
CP_ sopraindicati;
2) dichiarare nulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002275717 emessa dal Sede di Napoli-
CP_ Protocoll .5100.18/02/2025.0123622 notificata in data 03/03/2025 per nullità della notifica dell'avviso di
CP_ accertamento , nullità dell'intero procedimento, violazione dell'art. 14 legge n°689/1981, perché nulla è
CP_ dovuto per tale ordinanza-ingiunzione all'ente impositore sede di Napoli dal ricorrente per le causali innanzi indicate;
3) accogliere sempre ed in ogni caso l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 11 D.Lgs.n. 150/2011 in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; 4)
CP_ Condannare in ogni caso al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipante”.
È stata disattesa l'istanza di sospensione dell'OIA.
L' , costituitosi tempestivamente, ha dedotto la rituale notifica dell'atto di accertamento, CP_1 siccome effettuata a mezzo del servizio postale ordinario allo in qualità di Parte_1 rappresentante legale della società ha confutato l'eccezione di estinzione Controparte_2 della sanzione per omessa notificazione della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento; la fondatezza della sanzione irrogata nei confronti dello che è Parte_1 risultato essere il legale rappresentante della società fino a Maggio 2019; nel Controparte_2 merito, ha dedotto la fondatezza della sanzione applicata rappresentando che gli insoluti innanzi indicati conseguono al mancato versamento delle quote previdenziali a carico relative ai periodi dal
01/2019 al 05/2019 e sono confluiti nell'AVA 31220200000028522000 per i quali vi sono state riscossioni dal 27.05.22 al 23.09.22; ha impugnato la documentazione prodotta ex adverso in fotocopia e ha concluso chiedendo “previa reiezione dell'istanza di sospensione come dedotto, nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti CP_ del di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito enunciate.
In via preliminare, è infondata la deduzione attorea della propria carenza di legittimazione passiva in conseguenza della dismissione della carica al fine di sottrarsi al pagamento della sanzione amministrativa, dal momento che il periodo contestato riguarda i mesi da gennaio a maggio 2019 in
2 cui il ricorrente ha ricoperto pacificamente la carica di legale rapp.te della società inadempiente, subentrando solo da tale data un nuovo amministratore.
Quanto alla notifica dell'atto di accertamento prodromico all'OIA, esso risulta inoltrato a
, Corso Europa n. 20, 83020 QUADRELLE (AV), con raccomandata Parte_1
n.78604112536-2 e ritirato il 02.11.2021 a mani della moglie.
Nella relata dell'atto, spedito con le modalità di notifica degli atti giudiziari (cfr. annotazione
AG stampigliata sul frontespizio dell'atto di accertamento e dicitura in alto a destra sul fronte della raccomandata “notificazione ai sensi della legge 890/82”, risulta riportato il compimento della formalità prescritta dalla legge ossia la spedizione della cd. “can” ossia in acronimo comunicazione di avvenuta notifica” resa necessaria dalla circostanza che l'atto risulta ricevuto da persona diversa dl destinatario.
Rispetto a tale notifica, la procedura di cui alla legge 890/82 risulta rispettata in quanto l'art. 7, comma 3, secondo periodo prescrive che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente” (nella formulazione vigente ratione temporis per effetto della modifica di cui all'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La norma, richiedendo la sola notizia dell'avvenuta notificazione, non richiede la prova dell'avvenuta consegna di tale avviso e ciò è coerente con la mancata previsione legale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Avverso tale prova, l'opponente benché onerato non ha mosso alcuna contestazione all'udienza odierna, successiva alla produzione documentale offerta dall . CP_1
CP_ Ciò posto, risulta dedotto in ricorso e ribadito in sede di discussione orale, che l è incorso nella decadenza fissata nell'art. 14 della legge 689/81 essendo decorso tra la data del presunto illecito e la notifica dell'atto di accertamento un termine superiore a novanta giorni.
A tale riguardo, è infondata la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non CP_1 essendo sostenibile che la mancanza di un accertamento ispettivo -rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto.
L'art. 14, Legge n. 689/1981 dispone che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate sopra, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A norma del cit. art.14, il difetto di contestazione nei termini di legge (che richiede un formale verbale
3 di accertamento, indicante le puntuali circostanze di fatto, infrazioni di diritto commesse e responsabilità personali) determina la decadenza dalla possibilità di recuperare successivamente le sanzioni amministrative da parte dell'amministrazione.
Va al riguardo richiamato il recente intervento della corte di Cassazione sez. lav., che nella pronuncia del 22/03/2025, n.7641 ha osservato, trattando la questione relativa al termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4,
d.lg. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa, che il termine per CP_1 contestare il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lg. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria. CP_1
Nel caso in esame, considerando l'anno dell'infrazione (2019), la notifica dell'atto di accertamento risulta pervenuta ingiustificatamente oltre il termine di 90 gg. senza che tale ritardo sia stato motivato dall che anzi, nell'atto di accertamento ha testualmente dedotto che “da una CP_1 verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato Con al le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8..”.
Tale asserzione lascia ragionevolmente ritenere che i dati presenti nell'archivio dell CP_1 hanno reso agevolmente possibile la verifica dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e la mancata deduzione dell , depone nel senso che non sia stato necessario alcun procedimento di CP_1 accertamento tale da allungare i tempi di formazione e notifica dell'atto, tanto più che per tali infrazioni risulta emesso l'AVA n. 31220200000028522000 per i quali vi sono state riscossioni dal
27.05.22 al 23.09.22. L'elaborazione dell'AVA risale al 2020 come si evince dal numero dell'atto che risulta attribuito dal sistema in base al periodo della sua formazione e risulta una mera asserzione, peraltro del tutto indimostrata, che l -per la determinazione dell'importo della sanzione- abbia CP_1 dovuto attendere di conoscere l'esistenza e, eventualmente, l'entità dei versamenti effettuati dal ricorrente presso l'Agente della Riscossione.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e va di conseguenza, annullata l'OIA per cui è causa, ai sensi dell'art.6 del dlgs
150/2011.
Le spese seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e annulla l'OIA per cui è causa;
condanna al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € CP_1
3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7678/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Loreto.
opponente
E in persona del Legale rapp.te pro-tempore CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2025 l'epigrafato ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n°OI-002275717 emessa dall Sede di Napoli dell'importo complessivo di € CP_1
19.649,05 (di cui € 19.640,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 per spese di notifica)
(relativa ad atto di accertamento n. .5100.09/10/2021.0898643 del 09/10/2021 riferito all'anno CP_1
2019 Protocollo .5100.18/02/2025.0123622) a lui notificato in data 03/03/2025, a mezzo CP_1 raccomandata n°38050292131-9, nella sua qualità di legale rappresentante della società
[...]
quale sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto Controparte_2 legge 12 settembre 1983, n°463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall'art. 3 comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8, e novellato dall'art. 1 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n.85 (Mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
Egli ha dedotto, quali motivi di opposizione, la nullità dell'intero procedimento stante la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 con estinzione della sanzione amministrativa e l'infondatezza della sanzione irrogata nei suoi confronti per essersi dimesso da amministratore unico e legale rappresentante della in data 23 maggio 2019; ha quindi rassegnato le CP_2 Controparte_2 seguenti conclusioni “1) Preliminarmente sospendere l'ordinanza-ingiunzione sussistendo gravi motivi come
CP_ sopraindicati;
2) dichiarare nulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002275717 emessa dal Sede di Napoli-
CP_ Protocoll .5100.18/02/2025.0123622 notificata in data 03/03/2025 per nullità della notifica dell'avviso di
CP_ accertamento , nullità dell'intero procedimento, violazione dell'art. 14 legge n°689/1981, perché nulla è
CP_ dovuto per tale ordinanza-ingiunzione all'ente impositore sede di Napoli dal ricorrente per le causali innanzi indicate;
3) accogliere sempre ed in ogni caso l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 11 D.Lgs.n. 150/2011 in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; 4)
CP_ Condannare in ogni caso al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipante”.
È stata disattesa l'istanza di sospensione dell'OIA.
L' , costituitosi tempestivamente, ha dedotto la rituale notifica dell'atto di accertamento, CP_1 siccome effettuata a mezzo del servizio postale ordinario allo in qualità di Parte_1 rappresentante legale della società ha confutato l'eccezione di estinzione Controparte_2 della sanzione per omessa notificazione della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento; la fondatezza della sanzione irrogata nei confronti dello che è Parte_1 risultato essere il legale rappresentante della società fino a Maggio 2019; nel Controparte_2 merito, ha dedotto la fondatezza della sanzione applicata rappresentando che gli insoluti innanzi indicati conseguono al mancato versamento delle quote previdenziali a carico relative ai periodi dal
01/2019 al 05/2019 e sono confluiti nell'AVA 31220200000028522000 per i quali vi sono state riscossioni dal 27.05.22 al 23.09.22; ha impugnato la documentazione prodotta ex adverso in fotocopia e ha concluso chiedendo “previa reiezione dell'istanza di sospensione come dedotto, nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti CP_ del di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito enunciate.
In via preliminare, è infondata la deduzione attorea della propria carenza di legittimazione passiva in conseguenza della dismissione della carica al fine di sottrarsi al pagamento della sanzione amministrativa, dal momento che il periodo contestato riguarda i mesi da gennaio a maggio 2019 in
2 cui il ricorrente ha ricoperto pacificamente la carica di legale rapp.te della società inadempiente, subentrando solo da tale data un nuovo amministratore.
Quanto alla notifica dell'atto di accertamento prodromico all'OIA, esso risulta inoltrato a
, Corso Europa n. 20, 83020 QUADRELLE (AV), con raccomandata Parte_1
n.78604112536-2 e ritirato il 02.11.2021 a mani della moglie.
Nella relata dell'atto, spedito con le modalità di notifica degli atti giudiziari (cfr. annotazione
AG stampigliata sul frontespizio dell'atto di accertamento e dicitura in alto a destra sul fronte della raccomandata “notificazione ai sensi della legge 890/82”, risulta riportato il compimento della formalità prescritta dalla legge ossia la spedizione della cd. “can” ossia in acronimo comunicazione di avvenuta notifica” resa necessaria dalla circostanza che l'atto risulta ricevuto da persona diversa dl destinatario.
Rispetto a tale notifica, la procedura di cui alla legge 890/82 risulta rispettata in quanto l'art. 7, comma 3, secondo periodo prescrive che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente” (nella formulazione vigente ratione temporis per effetto della modifica di cui all'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145). La norma, richiedendo la sola notizia dell'avvenuta notificazione, non richiede la prova dell'avvenuta consegna di tale avviso e ciò è coerente con la mancata previsione legale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Avverso tale prova, l'opponente benché onerato non ha mosso alcuna contestazione all'udienza odierna, successiva alla produzione documentale offerta dall . CP_1
CP_ Ciò posto, risulta dedotto in ricorso e ribadito in sede di discussione orale, che l è incorso nella decadenza fissata nell'art. 14 della legge 689/81 essendo decorso tra la data del presunto illecito e la notifica dell'atto di accertamento un termine superiore a novanta giorni.
A tale riguardo, è infondata la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non CP_1 essendo sostenibile che la mancanza di un accertamento ispettivo -rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto.
L'art. 14, Legge n. 689/1981 dispone che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate sopra, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A norma del cit. art.14, il difetto di contestazione nei termini di legge (che richiede un formale verbale
3 di accertamento, indicante le puntuali circostanze di fatto, infrazioni di diritto commesse e responsabilità personali) determina la decadenza dalla possibilità di recuperare successivamente le sanzioni amministrative da parte dell'amministrazione.
Va al riguardo richiamato il recente intervento della corte di Cassazione sez. lav., che nella pronuncia del 22/03/2025, n.7641 ha osservato, trattando la questione relativa al termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4,
d.lg. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa, che il termine per CP_1 contestare il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lg. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria. CP_1
Nel caso in esame, considerando l'anno dell'infrazione (2019), la notifica dell'atto di accertamento risulta pervenuta ingiustificatamente oltre il termine di 90 gg. senza che tale ritardo sia stato motivato dall che anzi, nell'atto di accertamento ha testualmente dedotto che “da una CP_1 verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato Con al le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8..”.
Tale asserzione lascia ragionevolmente ritenere che i dati presenti nell'archivio dell CP_1 hanno reso agevolmente possibile la verifica dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e la mancata deduzione dell , depone nel senso che non sia stato necessario alcun procedimento di CP_1 accertamento tale da allungare i tempi di formazione e notifica dell'atto, tanto più che per tali infrazioni risulta emesso l'AVA n. 31220200000028522000 per i quali vi sono state riscossioni dal
27.05.22 al 23.09.22. L'elaborazione dell'AVA risale al 2020 come si evince dal numero dell'atto che risulta attribuito dal sistema in base al periodo della sua formazione e risulta una mera asserzione, peraltro del tutto indimostrata, che l -per la determinazione dell'importo della sanzione- abbia CP_1 dovuto attendere di conoscere l'esistenza e, eventualmente, l'entità dei versamenti effettuati dal ricorrente presso l'Agente della Riscossione.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e va di conseguenza, annullata l'OIA per cui è causa, ai sensi dell'art.6 del dlgs
150/2011.
Le spese seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e annulla l'OIA per cui è causa;
condanna al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € CP_1
3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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