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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1096/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori e , rappresentata e Parte_2 Parte_3
difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e Giuseppe
Angelo Rizzo;
-attrice;
contro pagina 1 di 14 con sede in piazza Municipio n. 1, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo;
-convenuto;
avente a OGGETTO
Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “in via istruttoria 1) ammettersi CTU contabile al fine di quantificare sulla base della
documentazione prodotta, l'esatto importo delle somme ancora dovute dal convenuto alla CP_1
società fallita. 2) ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria
istruttoria del 27.04.2023; 3) disporre l'ordine di esibizione nei confronti del Controparte_1
di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le
attività di raccolta effettuate dalla;
4) nel merito accogliere la domanda così come Parte_1
proposta con l'atto di citazione”. Di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il al Controparte_1
pagamento in favore della della somma di € Parte_1
2.120.664,74 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di
diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il , a Controparte_1
titolo di arricchimento senza causa, al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 2.120.664,74, quale saldo dei costi sostenuti dalla società per
[...]
l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa in mora al
soddisfo. Con il favore delle spese”.
pagina 2 di 14 Parte convenuta: “ci si riporta alle eccezioni preliminari e di merito, difese, richieste (anche istruttorie)
tutte avanzate in sede di comparsa di costituzione e memorie ex art. 183, VI comma nn.1, 2 e 3 c.p.c. e
note di trattazione scritta;
si insiste per il rigetto delle avverse richieste di prova e per la dedotta
inammissibilità e/o inconducenza della documentazione versata in atti;
si insiste per l'accoglimento dei
mezzi di prova indicati da questa difesa in seno agli atti di parte (memorie art. 183 VI n. 2 e 3 c.p.c.),
documentazione prodotta, nonché prova per testi diretta e contraria. In esito si precisano le proprie
conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito in atti di parte e relative richieste, difese ed
eccezioni preliminari e di merito, note di trattazione scritta e verbali di causa chiedendo che la causa
venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta: “adversis reiectis”, in via preliminare: A) Accogliersi
la richiesta di riunione del presente giudizio al giudizio r.g. 1072/2022 e/o ai giudizi r.g. 1073-1074-
1077-1199/2022 Tribunale Civile di Enna, pendenti per la medesima udienza del 2/03/2023 innanzi al
medesimo Giudicante Dott.ssa E. GUARNERA, stante connessione oggettiva e soggettiva come da
sezione lett. “A” del presente atto; B) Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164 e 163
c.p.c.; Nel merito: 1) In via preliminare, dire e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o
l'infondatezza della avversa azione e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata in via principale
dalla Curatela del per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
2) In subordine, nella non Parte_1
temuta ipotesi di ritenuta ammissibilità, proponibilità e fondatezza dell'avversa domanda principale,
previa decurtazione degli importi corrisposti anche in eccesso per gli anni precedenti sia verso la
parte attrice che verso terzi per garantire il servizio, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare
l'eccepita intervenuta prescrizione ex artt. 2949, 2948 comma 1 n. 4, 2947 e, in subordine, 2946 c.c.
come da sezione lettera “F” di cui al presente atto;
3) Dichiarare improponibile e/o inammissibile, o
con qualsiasi altra statuizione rigettare, la domanda avversa di arricchimento senza giusta causa, per
le ragioni tutte sopra esposte, nonché in ipotesi di riconoscimento di somme a tale titolo per
pagina 3 di 14 controparte, farne decurtazione con gli importi corrisposti anche in eccesso per gli anni precedenti sia
verso la parte attrice che verso terzi per garantire il servizio, e in esito dichiararne la prescrizione per
le motivazioni di cui in narrativa ex artt. 2949, 2948 comma 1 n. 4, 2947 e, in subordine, 2946 c.c.
come da sezione lettera “F” e “G” di cui al presente atto. Condannare parte attrice al pagamento
delle spese e dei compensi processuali. Con riserva di altro allegare, precisare e/o modificare e/o
articolare, anche in via istruttoria, nei modi e nei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.120.664,74 quale corrispettivo CP_1
dei costi che la società avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del Parte_1
convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in CP_1
forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna -per l'importo appena sopra indicato- del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver fruito dei servizi legati al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito Controparte_1
unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31
dicembre 2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la Parte_1
gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei pagina 4 di 14 Comuni della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il è stato Controparte_1
espletato da , la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la Parte_1
prestazione dei servizi resi in favore del convenuto, parte delle quali non sono state pagate;
d) CP_1
che pertanto il è debitore nei confronti dell'ora fallita Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.120.664,74 quale somma residua dell'importo delle fatture che la
[...]
società ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di Parte_1
che si assume pagato solo parzialmente. CP_1
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Nel merito, il ha, tra le altre cose, negato l'esistenza del credito ex adverso Controparte_1
azionato contestando la fornitura di servizi ulteriori rispetto a quelli già pacificamente pagati, gli importi richiesti e le fatture versate in atti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo ha subito taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Indi, con ordinanza del 1.05.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decisione sulla base della ragione più liquida.
pagina 5 di 14 La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato. Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti Parte_1
in favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di
propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al
fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di
spesa con adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i costi, i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni di controparte, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza - condivisibilmente - ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte pagina 6 di 14 creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: «La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio
di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse
indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an
o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24
luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela. pagina 7 di 14 Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.
Si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione.
In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale socio e fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
pagina 8 di 14 dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in . Pt_4 Pt_4
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convenuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti eventualmente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_1
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato. A tal proposito, vale la pena evidenziare che non coglie nel segno l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti.
Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso Controparte_1
parzialmente inadempiente nei confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo
dei servizi ricevuti e rimanendo debitore della complessiva somma di € 2.210.664,74 ”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica.
Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche,
diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine pagina 9 di 14 alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità
dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto,
l'effettivo valore economico delle stesse.
L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto,
nel corso del rapporto, somme per le prestazioni ricevute;
non è invece in alcun modo accertato l'an e il
quantum delle prestazioni sottese alla controversia ora in esame.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 ed
il maggio 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale ”. CP_1
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Aggiungasi che non può nemmeno trascurarsi la produzione documentale di parte convenuta, dalla quale è dato evincere, tra le altre cose, che quest'ultima ha provveduto anche in via autonoma e diretta a sostenere costi del servizio legato alla gestione dei rifiuti (circostanza invero non specificamente contestata), di modo che la prova testimoniale sarebbe anche in conflitto con le risultanze documentali.
pagina 10 di 14 Da ribadire è, altresì, il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni effettuate
tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla
trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di quanto si Parte_1
è sin qui rassegnato.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto - al limite - provvedere a nominare un consulente tecnico.
Nessuna valenza, poi, hanno i documenti depositati dall'attore con la seconda memoria istruttoria, quali i fogli presenze dei dipendenti dell'or fallita società, sia perché trattasi di atti alla cui formazione il convenuto non ha partecipato, sia perché gli stessi nulla indicano in ordine allo svolgimento di prestazioni specifiche, del loro valore economico, e dell'estraneità delle stesse rispetto a quelle per le quali il convenuto ha già corrisposti i pagamenti. CP_1
In definitiva, la prova resta affidata a fatture aventi a oggetto per lo più conguagli, ossia a documenti inidonei, a fronte delle precise contestazioni mosse dal convenuto, a dare prova della bontà della pretesa attorea.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente, in definitiva, di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa. pagina 11 di 14 Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del corrispondere i costi del servizio di gestione del Controparte_1
ciclo rifiuti in favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al CP_1
pagamento della somma indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio. In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c. comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice. pagina 12 di 14 Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono liquidate in euro € 24.668,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità̀ della controversia) a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum”
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro €
24.668,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
pagina 13 di 14 Enna, 11.9.2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Gilestro, Giudice
onorario di pace ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13.07.2017.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1096/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori e , rappresentata e Parte_2 Parte_3
difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e Giuseppe
Angelo Rizzo;
-attrice;
contro pagina 1 di 14 con sede in piazza Municipio n. 1, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo;
-convenuto;
avente a OGGETTO
Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “in via istruttoria 1) ammettersi CTU contabile al fine di quantificare sulla base della
documentazione prodotta, l'esatto importo delle somme ancora dovute dal convenuto alla CP_1
società fallita. 2) ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria
istruttoria del 27.04.2023; 3) disporre l'ordine di esibizione nei confronti del Controparte_1
di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le
attività di raccolta effettuate dalla;
4) nel merito accogliere la domanda così come Parte_1
proposta con l'atto di citazione”. Di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il al Controparte_1
pagamento in favore della della somma di € Parte_1
2.120.664,74 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di
diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il , a Controparte_1
titolo di arricchimento senza causa, al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 2.120.664,74, quale saldo dei costi sostenuti dalla società per
[...]
l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa in mora al
soddisfo. Con il favore delle spese”.
pagina 2 di 14 Parte convenuta: “ci si riporta alle eccezioni preliminari e di merito, difese, richieste (anche istruttorie)
tutte avanzate in sede di comparsa di costituzione e memorie ex art. 183, VI comma nn.1, 2 e 3 c.p.c. e
note di trattazione scritta;
si insiste per il rigetto delle avverse richieste di prova e per la dedotta
inammissibilità e/o inconducenza della documentazione versata in atti;
si insiste per l'accoglimento dei
mezzi di prova indicati da questa difesa in seno agli atti di parte (memorie art. 183 VI n. 2 e 3 c.p.c.),
documentazione prodotta, nonché prova per testi diretta e contraria. In esito si precisano le proprie
conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito in atti di parte e relative richieste, difese ed
eccezioni preliminari e di merito, note di trattazione scritta e verbali di causa chiedendo che la causa
venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta: “adversis reiectis”, in via preliminare: A) Accogliersi
la richiesta di riunione del presente giudizio al giudizio r.g. 1072/2022 e/o ai giudizi r.g. 1073-1074-
1077-1199/2022 Tribunale Civile di Enna, pendenti per la medesima udienza del 2/03/2023 innanzi al
medesimo Giudicante Dott.ssa E. GUARNERA, stante connessione oggettiva e soggettiva come da
sezione lett. “A” del presente atto; B) Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164 e 163
c.p.c.; Nel merito: 1) In via preliminare, dire e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o
l'infondatezza della avversa azione e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata in via principale
dalla Curatela del per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
2) In subordine, nella non Parte_1
temuta ipotesi di ritenuta ammissibilità, proponibilità e fondatezza dell'avversa domanda principale,
previa decurtazione degli importi corrisposti anche in eccesso per gli anni precedenti sia verso la
parte attrice che verso terzi per garantire il servizio, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare
l'eccepita intervenuta prescrizione ex artt. 2949, 2948 comma 1 n. 4, 2947 e, in subordine, 2946 c.c.
come da sezione lettera “F” di cui al presente atto;
3) Dichiarare improponibile e/o inammissibile, o
con qualsiasi altra statuizione rigettare, la domanda avversa di arricchimento senza giusta causa, per
le ragioni tutte sopra esposte, nonché in ipotesi di riconoscimento di somme a tale titolo per
pagina 3 di 14 controparte, farne decurtazione con gli importi corrisposti anche in eccesso per gli anni precedenti sia
verso la parte attrice che verso terzi per garantire il servizio, e in esito dichiararne la prescrizione per
le motivazioni di cui in narrativa ex artt. 2949, 2948 comma 1 n. 4, 2947 e, in subordine, 2946 c.c.
come da sezione lettera “F” e “G” di cui al presente atto. Condannare parte attrice al pagamento
delle spese e dei compensi processuali. Con riserva di altro allegare, precisare e/o modificare e/o
articolare, anche in via istruttoria, nei modi e nei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.120.664,74 quale corrispettivo CP_1
dei costi che la società avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del Parte_1
convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in CP_1
forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna -per l'importo appena sopra indicato- del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per aver fruito dei servizi legati al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito Controparte_1
unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31
dicembre 2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la Parte_1
gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei pagina 4 di 14 Comuni della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il è stato Controparte_1
espletato da , la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la Parte_1
prestazione dei servizi resi in favore del convenuto, parte delle quali non sono state pagate;
d) CP_1
che pertanto il è debitore nei confronti dell'ora fallita Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.120.664,74 quale somma residua dell'importo delle fatture che la
[...]
società ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di Parte_1
che si assume pagato solo parzialmente. CP_1
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Nel merito, il ha, tra le altre cose, negato l'esistenza del credito ex adverso Controparte_1
azionato contestando la fornitura di servizi ulteriori rispetto a quelli già pacificamente pagati, gli importi richiesti e le fatture versate in atti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo ha subito taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Indi, con ordinanza del 1.05.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decisione sulla base della ragione più liquida.
pagina 5 di 14 La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato. Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti Parte_1
in favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di
propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al
fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di
spesa con adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i costi, i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni di controparte, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza - condivisibilmente - ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte pagina 6 di 14 creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: «La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio
di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse
indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an
o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24
luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela. pagina 7 di 14 Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.
Si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione.
In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale socio e fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
pagina 8 di 14 dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in . Pt_4 Pt_4
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convenuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti eventualmente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_1
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato. A tal proposito, vale la pena evidenziare che non coglie nel segno l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti.
Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso Controparte_1
parzialmente inadempiente nei confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo
dei servizi ricevuti e rimanendo debitore della complessiva somma di € 2.210.664,74 ”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica.
Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche,
diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine pagina 9 di 14 alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità
dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto,
l'effettivo valore economico delle stesse.
L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto,
nel corso del rapporto, somme per le prestazioni ricevute;
non è invece in alcun modo accertato l'an e il
quantum delle prestazioni sottese alla controversia ora in esame.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 ed
il maggio 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale ”. CP_1
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Aggiungasi che non può nemmeno trascurarsi la produzione documentale di parte convenuta, dalla quale è dato evincere, tra le altre cose, che quest'ultima ha provveduto anche in via autonoma e diretta a sostenere costi del servizio legato alla gestione dei rifiuti (circostanza invero non specificamente contestata), di modo che la prova testimoniale sarebbe anche in conflitto con le risultanze documentali.
pagina 10 di 14 Da ribadire è, altresì, il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni effettuate
tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla
trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di quanto si Parte_1
è sin qui rassegnato.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto - al limite - provvedere a nominare un consulente tecnico.
Nessuna valenza, poi, hanno i documenti depositati dall'attore con la seconda memoria istruttoria, quali i fogli presenze dei dipendenti dell'or fallita società, sia perché trattasi di atti alla cui formazione il convenuto non ha partecipato, sia perché gli stessi nulla indicano in ordine allo svolgimento di prestazioni specifiche, del loro valore economico, e dell'estraneità delle stesse rispetto a quelle per le quali il convenuto ha già corrisposti i pagamenti. CP_1
In definitiva, la prova resta affidata a fatture aventi a oggetto per lo più conguagli, ossia a documenti inidonei, a fronte delle precise contestazioni mosse dal convenuto, a dare prova della bontà della pretesa attorea.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente, in definitiva, di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa. pagina 11 di 14 Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del corrispondere i costi del servizio di gestione del Controparte_1
ciclo rifiuti in favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al CP_1
pagamento della somma indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio. In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c. comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice. pagina 12 di 14 Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono liquidate in euro € 24.668,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità̀ della controversia) a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum”
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro €
24.668,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
pagina 13 di 14 Enna, 11.9.2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Gilestro, Giudice
onorario di pace ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13.07.2017.
pagina 14 di 14