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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: CASABURI Dott. Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2196 R.G. degli affari contenziosi del 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., trattenuta in decisione all'udienza in data 24 giugno 2025 TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via della Camilluccia n. 600, e Sig.ra residente in Parte_2
Roma, Via La Monachina n. 80, (C.F. ), entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati, ai soli fini del presente atto, presso lo “Studio Legale Rappazzo”, Via XX Settembre n. 3, Roma, rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. Antonio Rappazzo (C.F. ; pec: e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Giuseppe Rappazzo (C.F. ; pec: C.F._4
), giusta procura in calce alla Email_2 comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore (partita CP_1
I.V.A. di Gruppo , codice fiscale e numero di iscrizione al P.VA_1
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , REA VE - P.VA_2
454211), con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio 63 e, per essa, in qualità di Procuratrice, per atto del dott. nn. 76924/17956 in Persona_1
data 17.02.2023, la con sede legale in Milano, Controparte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 alla Via Caldera 21, C.F. , P. VA , iscritta al P.VA_3 P.VA_1
Registro delle Imprese di Milano REA 1260400, iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. al n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Zurlo
(C.F. ; pec: C.F._5
, con studio in Milano, Corso di Email_3
Porta Vittoria 28, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, conferita dai procuratori speciali della predetta società, Dott.ri e muniti di idonei Controparte_3 Controparte_4
poteri di firma, entrambi in forza della delibera del Consiglio di
Amministrazione del 27.07.2021 ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore nel suo domicilio digitale con richiesta di ricevere avvisi e Email_3
comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC sopra indicato
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
(partita VA di Gruppo , codice fiscale e numero di iscrizione P.VA_4 nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero , REA P.VA_5
CCIAA Venezia - 420580), con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, la Controparte_6
con sede legale in Milano, alla Via Caldera 21, C.F.
[...]
, P. VA , iscritta al Registro delle Imprese di P.VA_3 P.VA_1
Milano REA 1260400, Società a socio unico
[...]
iscritta all'albo degli Controparte_7 intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. al n. 3, in qualità di mandataria della prima in virtù di atto a firma del Notaio in data Persona_2
26/11/2024 - Repertorio n. 26717 Raccolta n. 7293 (doc. 1) rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Zurlo (C.F. ) con studio in C.F._5
Milano, Corso di Porta Vittoria 28 in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di intervento, conferita dai dottori e Controparte_3
, procuratori speciali della medesima, muniti di idonei Parte_3 poteri di firma, entrambi in forza della delibera del Consiglio di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Amministrazione del 27.07.2021 (doc.ti 2-3) sottoscritto digitalmente dall'Amministratore Delegato dott. e con domicilio virtuale, CP_8 anche ai sensi ed agli affetti di cui all'art. 480 c.p.c., all'indirizzo pec Email_3
INTERVENUTA EX ART. 110 CPC
E
Controparte_9
APPELLATA CONTUMACE
E
CP_10
APPELLATO
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 290 c. c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4007/2024, Sez. I Civile, resa in data 4.3.2024
CONCLUSIONI: All'udienza del 24. 6. 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma.
Il Tribunale, a fronte dell'azione revocatoria introdotta dichiarava l'inefficacia degli atti di costituzione di fondo patrimoniale del 9.3.2016 entrambi a rogito in Notaio di Roma relativi agli immobili in detti Per_3
atti indicati.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno impugnato la predetta sentenza ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 in accoglimento dei motivi tutti di impugnazione e previa ammissione della prova testimoniale e della Consulenza Tecnica d'Ufficio così come richieste nel primo grado di giudizio e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti Giudice del primo grado, ed in questa sede nuovamente reiterate, riformare integralmente la sentenza del Tribunale
Civile di Roma n. 4007/2024, Sez. I Civile, G.I. Dott.ssa Chirico, resa in data 4.3.2024, nel procedimento R.G. 56567/2019, notificata in data
12.3.2024 e, conseguentemente, confermare la validità e la efficacia degli atti di costituzione del fondo patrimoniale del 9.3.2016, in Notar Per_3
di Roma, Rep. 117918/16050 e Rep. 117918/16051; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_11
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
IN RITO
– Accertare e dichiarare l'inammissibilità, ex art. 342 cpc, delle censure relative all'asserita violazione dell'art. 115 cpc ed all'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della nella Parte_4
sua qualità e, per l'effetto, respingere le censure medesime.
NEL MERITO
– Rigettare in toto il gravame proposto dai signori e Parte_1
avverso la sentenza n. 4007/2024 emessa dal Parte_2
Tribunale di Roma a conclusione del procedimento iscritto al n. RG.
56567/2019 in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
col favore delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 Si costituiva anche la società incorporante la Controparte_12
per richiamare integralmente e per fare proprio il contenuto Controparte_11
di tutti gli atti e documenti depositati dalla società incorporanda e le conclusioni ivi già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza dell'8. 10. 2024 veniva dichiarata la contumacia di CP_9
[...]
All'udienza del 24. 6. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Preliminarmente la Corte rileva il mancato rispetto del termine perentorio da parte della difesa degli appellanti per effettuare la notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di . CP_10
All'udienza dell'8. 10. 2024 il difensore degli appellanti aveva chiesto termine per il rinnovo della notifica al CP_10
La Corte concedeva il richiesto termine con notifica da effettuarsi entro il
25.11.2024 e rinviava per la prosecuzione all'udienza del 25.03.2025 ore
9,30.
A tale ultima udienza il difensore degli appellanti rappresentava che la notifica si era perfezionata in epoca successiva al termine fissato dalla
Corte, e chiedeva, ove necessario, altro termine per rinotifica;
controparte si opponeva.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità” il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l'estinzione del processo, provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, comma 2, cod. proc. civ. Una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (v. Cass. ordinanza n. 28080 del 5 ottobre 2023).
Alla stregua di tale principio deve rilevarsi che il difensore, dopo aver tentato una prima notifica a mezzo posta in data 15. 11. 2024, all'esito della quale non era stato possibile eseguire la notifica per irreperibilità del destinatario, aveva richiesto una nuova notifica dell'atto di citazione in appello all'ufficiale giudiziario in data 12. 12. 2024, che si era perfezionata in data 18. 12. 2024.
In tale contesto non può che rilevarsi il mancato rispetto del termine perentorio, concesso da questa Corte all'udienza dell'8. 10. 2024, del
25.11.2024.
Non avendo la difesa degli appellanti dimostrato di aver tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e che l'esito negativo del procedimento notificatorio era dipeso da causa alla medesima non imputabile, se ne deve trarre la conclusione che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura e valore dell'affare, e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla sulle spese rispetto a e non costituitisi nel presente Controparte_9 CP_10
giudizio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...] Parte_2
4007/2024, Sez. I Civile, resa in data 4.3.2024, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'appello proposto;
B) Condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore di
[...]
delle spese processuali del presente grado di Controparte_12
giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 13.100,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto alla ed al CP_9 CP_10
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 luglio 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7