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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2024, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5923 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_1 C.F._1
Perugia, via Pian della Genna 5/A, rappresentato e difeso giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Bagianti, ove è domiciliato
( ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via R. d'Andreotto 12, rappresentata e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione e risposta dall'Avv. Maria Rita Tiburzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Piazza Danti 11 (pec: ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il “1) Pronunciare la separazione personale dei Pt_1
coniugi e autorizzandoli formalmente a vivere separati, Parte_1 Controparte_1
con l'obbligo del reciproco rispetto, respingendo la richiesta di addebito;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Perugia, Via d'Andreotto n.12 alla Signora
[...]
che ne è proprietaria;
CP_1
3) Disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre, disponendo che il ricorrente abbia ampia facoltà di incontrarla, nonché di tenerla con sé ogni settimana per due giorni consecutivi dall'uscita dalla scuola al pranzo del giorno successivo, da fissare anche compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
4) Disporre a carico del ricorrente l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia in misura di euro 800,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come identificate nel protocollo d'intesa stipulato fra Tribunale di Perugia ed Ordine degli
Avvocati;
5) Pronunciare che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge è dovuto, in quanto entrambi dotati di adeguati redditi.
6) Nulla per le spese”; per la “1) dichiarare la separazione tra i coniugi e CP_1 Controparte_1 Parte_1
addebitandola al marito;
[...]
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Perugia, Via R. D'Andreotto n. 12 alla moglie con l'uso dei mobili, degli arredi e delle suppellettili;
3) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di mantenimento della figlia minore , la somma Per_1 di € 2.000,00 oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche ed il 50% di quelle ricreative e sportive, documentate e, qualora sia possibile non ricorrendone
l'urgenza, previamente concordate, con rivalutazione ISTAT, prevedendo anche il pagamento di una somma di denaro per ciascun giorno di inottemperanza del genitore ai provvedimenti del Giudice ex art. 709 ter c.p.c.;
4) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 1.500,00, con rivalutazione ISTAT, cifra ritenuta equa rispetto all'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi, alle rispettive condizioni economiche e all'addebito richiesto;
il mantenimento sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla coniuge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la separazione dei coniugi con congruo assegno di mantenimento a favore della minore e a carico del padre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso depositato il 1.12.21 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla coniuge , con la quale ha contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Perugia l'8.9.2005. Ha esposto che dall'unione è nata, il 3.4.2006, la figlia e che nel Per_1 rapporto coniugale erano subentrati negli ultimi tre anni incomprensioni, distacco e disaffezione che avevano determinato difficoltà, tanto che dall'estate 2021 i coniugi vivono separati, essendosi il ricorrente trasferito a vivere in un appartamento preso in locazione. Ha allegato l'esistenza di interferenze negative della madre nel rapporto padre-figlia e di essere medico sportivo libero professionista, con impegno continuativo in Roma, mentre la moglie è dirigente e amministratore di società del gruppo Fratelli Ferretti. Ha concluso come sopra riportato.
1.1 Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 6.5.22 , che ha Controparte_1 dedotto che causa del fallimento del matrimonio e dell'impossibilità di proseguire la convivenza era stata la relazione extra-coniugale intessuta dal marito con una dipendente della
Clinica Porta Sole, che lo aveva condotto ad abbandonare, nel settembre 2021, moglie e figlia per coltivare detta relazione liberamente, come dimostrato dalla relazione investigativa allegata. Ha precisato che fino a che il marito non era andato via da casa, la coppia aveva continuato a tenere il solito menage, quindi il marito trascorreva gran parte della settimana a
Roma, dividendosi al rientro tra il lavoro e la famiglia, e che i coniugi erano soliti uscire per andare al ristorante con amici, fare vacanze anche all'estero e fine settimana fuori;
ha evidenziato che la ritrosia mostrata dalla figlia verso il padre trovava unico fondamento nella condotta da lui tenuta, aggravata dalla gaffe in cui lui era incorso quando, il 6.9.21, si era rivolto alla figlia chiamandola con il nome della nuova fidanzata.
La resistente ha riferito di essere proprietaria dell'abitazione familiare e del 25% dell'appartamento adibito dal marito a proprio studio, di essere socio accomandatario di una società di famiglia, di non percepire stipendio da tale partecipazione partecipando solo alla ripartizione degli utili, e co-amministratore di altra società di famiglia. Il marito ha percepito nel 2021 redditi per euro 190.000 ed intrattiene rapporti con vari istituti bancari ove possiede investimenti e depositi in conto corrente. Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito, alle altre condizioni sopra riportate, motivando la richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore alla luce della necessità di poter godere su una esistenza tranquilla senza rinunciare alle pregresse abitudini, con la stessa capacità di spesa e disponibilità avuta prima della separazione. 1.2 In esito all'udienza presidenziale del 12.5.22, ove le parti comparivano personalmente ed insistevano nelle difese svolte, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo dell'assunzione delle prove orali, nei limiti in cui ritenute ammissibili e rilevanti. All'esito, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
2. La domanda di separazione, avanzata da entrambe le parti, va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole). Nel caso in esame il tenore delle difese rispettivamente svolte e la richiesta di pronuncia sullo status avanzata da entrambe le parti, palesano che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
2.1 La ha insistito nella domanda di addebito della separazione al marito, per CP_1 violazione del dovere di fedeltà.
In punto di diritto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 13431/2008). Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'inesistenza dell'infedeltà o l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis, cfr. Cass. n. 2059/12; Cass. n. 1874/2019).
Infine, con riferimento alla portata del dovere di fedeltà la cui violazione assume rilievo ai fini dell'addebito, preme precisare che tale obbligo deve essere letto nella prospettiva della fiducia e della dedizione che caratterizzano fisiologicamente il rapporto di coniugio, ragion per cui assumono rilievo tutte le condotte che siano idonee a ledere ovvero a porre in discussione tali fondamentali caratteristiche e, dunque, anche rapporti intrattenuti con i terzi, che, anche ove privi di componenti di carattere sessuale, per le modalità assunte in concreto, siano suscettibili di pregiudicare la necessaria esclusività del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. n. 8862/12, in motivazione: “L'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi”; Cass. n. 15557/08: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”).
Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che l'istruttoria svolta nel corso del procedimento consente di ritenere provata sia l'instaurazione di una relazione personale da parte del con altra donna, sia l'efficacia causale di tale relazione rispetto alla fine Pt_1 dell'unione coniugale.
La relazione extraconiugale con altra donna risulta provata dalla relazione investigativa prodotta dalla (v. all. n. 1 al ricorso), il cui contenuto è stato integralmente confermato CP_1 in udienza dall'investigatore privato sentito come teste, e a ben vedere non è Testimone_1 stata nemmeno negata dal che però la ha minimizzata, riferendo si sia trattato di un Pt_1
“episodio occasionale di infedeltà”, e ne ha contestato ogni rilevanza causale deducendo che l'episodio sarebbe accaduto in un momento della vita di coppia in cui era “da tempo cessato ogni rapporto con la moglie”, con la quale vi era una crisi “condivisa”.
Più in particolare, muovendo dal dato certo perché riferito da entrambe le parti che il marito ha lasciato la casa coniugale il 1.9.21, deve considerarsi che secondo quanto emerge dalla relazione – da presumersi frutto di incarico conferito dalla quando la stessa aveva già CP_1 motivo di sospettare una relazione extraconiugale del marito – il aveva almeno dalla Pt_1 fine di giugno 2021 una frequentazione con altra donna, con la quale si incontrava con modalità furtive e con la quale teneva atteggiamenti affettuosi.
D'altra parte, che vi fosse tra i coniugi una crisi conclamata già nei tre anni che hanno preceduto la separazione di fatto e che quindi la relazione extraconiugale si sia inserita in un contesto coniugale già deteriorato, è circostanza, sostenuta dal ricorrente, che non ha trovato riscontro in istruttoria. Nessuno dei testimoni sentiti su richiesta del ricorrente ne ha riferito.
Ed infatti, che il ad agosto-settembre 2018 si fosse rivolto, tramite un amico, a un Pt_1
agente immobiliare al quale disse di cercare un appartamento “per andarci ad abitare con la figlia” (v. dichiarazioni teste ud. 21.3.23) o che, prima della pandemia, durante Tes_2 una “chiaccherata tra amici” si informò con un amico, avvocato di professione, “su quali potessero essere le conseguenze di un'eventuale sua uscita di casa”, senza riferire “le motivazioni che lui aveva” (v. dichiarazioni teste avv. Bartoli, ud. 21.3.23) o, ancora, che ad agosto-settembre 2018 confidò a un amico di avere avuto “un brutto litigio con la moglie” e che
“avrebbe cercato un'altra casa” (v. dichiarazioni teste ud. 21.5.23), sono tutte Tes_3 circostanze apprese dai testi perché riferite loro dall'attore, che non comprovano affatto la ben diversa circostanza che vi fosse una crisi coniugale irreversibile nel rapporto tra il e la Pt_1 moglie. E' inoltre emerso, dalle dichiarazioni rese da altri testimoni, ed è implicitamente comprovato dallo stesso fatto che la convivenza proseguì normalmente fino a settembre 2021, che i coniugi assecondarono fino al momento in cui non divenne palese il tradimento da parte del marito, le armoniose e concordate abitudini di vita che avevano sempre avuto. La documentazione fotografica prodotta in atti dalla resistente, non contestata dal ricorrente, comprova che almeno fino all'estate 2020 i coniugi hanno trascorso insieme le vacanze. Una amica comune dei coniugi ha riferito di avere trascorso con loro a Cortina la vacanza estiva nell'anno 2021 (v. dichiarazioni teste ud. 21.3.23) ed altra amica comune ha Tes_4 confermato di essere a conoscenza delle vacanze che i coniugi hanno trascorso insieme fino all'estate 2021 (v. dichiarazioni teste ud. 16.5.23). Tes_5
In conclusione, le risultanze istruttorie introducono elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. per ritenere provato che la crisi che ha determinato il venir meno dell'unione è stata causata dalla condotta violativa dell'obbligo di fedeltà tenuta dal al quale deve Pt_1 essere pertanto addebitata la separazione.
3. Venendo alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, deve considerarsi che la figlia nata dal matrimonio, , vive con la madre ed ha raggiunto la maggiore età nelle more Per_1 del procedimento, sì che le uniche statuizioni da adottare sono quelle inerenti l'assegnazione alla resistente (che ne è proprietaria) della casa coniugale, ove è rimasta a vivere la figlia, e quella relativa alla quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal padre.
La quantificazione dell'assegno deve essere svolta tenendo conto dei principi, posti dall'art. 337 ter c.c., secondo cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e secondo cui, nel determinare la misura di tale assegno, devono tenersi in considerazione, in particolare, le esigenze attuali, il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Applicando gli esposti principi, si reputa congruo – considerando le agiate condizioni economiche del come emergenti dalla Pt_1 documentazione in atti - l'assegno di euro 1.000,00 mensili che era stato già stabilito con l'ordinanza presidenziale, cui deve aggiungersi il pagamento della metà delle spese straordinarie per lei necessarie.
3.1 La domanda di assegno di mantenimento avanzata per sé dalla non può invece CP_1 trovare accoglimento, difettandone i presupposti. La resistente, proprietaria della casa coniugale ove è rimasta a vivere, svolge da sempre regolare attività lavorativa all'interno delle società di famiglia;
attualmente è coamministratore della ed è socio Controparte_2 accomandatario della holding Fer. con diritto di partecipare agli utili. Pur non CP_3 risultando prodotti gli estratti dei conti correnti a lei riferibili, dalle dichiarazioni dei redditi emergono entrate lorde, per i tre anni precedenti alla separazione, di euro 70.000 nel 2020, euro 120.000 nel 2019 ed euro 86.000 nel 2018, e sebbene si evidenzi una flessione degli introiti annuali negli ultimi anni (euro 34.0000 nel 2022), la resistente nell'autodichiarazione depositata il 14.5.24 dichiara comunque consistenti accantonamenti in denaro, non inferiori ad euro 160.000. E' allora evidente, per un verso, che la disponga di adeguati redditi CP_1 propri;
per altro verso, che l'elevato tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio fosse ricavabile dalle condizioni reddituali di entrambi i coniugi.
4. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e dell'attività processuale effettivamente svolta, devono essere poste a carico del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
4.9.1968, e , nata a [...] il [...], con addebito al marito. Controparte_1
2) Assegna a la casa coniugale. Controparte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , la somma di euro 1.000,00, annualmente rivalutabile secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche, da sostenere nel suo interesse.
4) Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata da . Controparte_1
5) Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in complessivi euro 6.713,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Mariella Roberti
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5923 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_1 C.F._1
Perugia, via Pian della Genna 5/A, rappresentato e difeso giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Bagianti, ove è domiciliato
( ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in Via R. d'Andreotto 12, rappresentata e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione e risposta dall'Avv. Maria Rita Tiburzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Piazza Danti 11 (pec: ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il “1) Pronunciare la separazione personale dei Pt_1
coniugi e autorizzandoli formalmente a vivere separati, Parte_1 Controparte_1
con l'obbligo del reciproco rispetto, respingendo la richiesta di addebito;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Perugia, Via d'Andreotto n.12 alla Signora
[...]
che ne è proprietaria;
CP_1
3) Disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre, disponendo che il ricorrente abbia ampia facoltà di incontrarla, nonché di tenerla con sé ogni settimana per due giorni consecutivi dall'uscita dalla scuola al pranzo del giorno successivo, da fissare anche compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
4) Disporre a carico del ricorrente l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia in misura di euro 800,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come identificate nel protocollo d'intesa stipulato fra Tribunale di Perugia ed Ordine degli
Avvocati;
5) Pronunciare che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge è dovuto, in quanto entrambi dotati di adeguati redditi.
6) Nulla per le spese”; per la “1) dichiarare la separazione tra i coniugi e CP_1 Controparte_1 Parte_1
addebitandola al marito;
[...]
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Perugia, Via R. D'Andreotto n. 12 alla moglie con l'uso dei mobili, degli arredi e delle suppellettili;
3) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di mantenimento della figlia minore , la somma Per_1 di € 2.000,00 oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche ed il 50% di quelle ricreative e sportive, documentate e, qualora sia possibile non ricorrendone
l'urgenza, previamente concordate, con rivalutazione ISTAT, prevedendo anche il pagamento di una somma di denaro per ciascun giorno di inottemperanza del genitore ai provvedimenti del Giudice ex art. 709 ter c.p.c.;
4) disporre che il orrisponda alla moglie, entro i primi cinque giorni del mese, a Pt_1 decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 1.500,00, con rivalutazione ISTAT, cifra ritenuta equa rispetto all'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi, alle rispettive condizioni economiche e all'addebito richiesto;
il mantenimento sarà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla coniuge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per la separazione dei coniugi con congruo assegno di mantenimento a favore della minore e a carico del padre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso depositato il 1.12.21 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione dalla coniuge , con la quale ha contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Perugia l'8.9.2005. Ha esposto che dall'unione è nata, il 3.4.2006, la figlia e che nel Per_1 rapporto coniugale erano subentrati negli ultimi tre anni incomprensioni, distacco e disaffezione che avevano determinato difficoltà, tanto che dall'estate 2021 i coniugi vivono separati, essendosi il ricorrente trasferito a vivere in un appartamento preso in locazione. Ha allegato l'esistenza di interferenze negative della madre nel rapporto padre-figlia e di essere medico sportivo libero professionista, con impegno continuativo in Roma, mentre la moglie è dirigente e amministratore di società del gruppo Fratelli Ferretti. Ha concluso come sopra riportato.
1.1 Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 6.5.22 , che ha Controparte_1 dedotto che causa del fallimento del matrimonio e dell'impossibilità di proseguire la convivenza era stata la relazione extra-coniugale intessuta dal marito con una dipendente della
Clinica Porta Sole, che lo aveva condotto ad abbandonare, nel settembre 2021, moglie e figlia per coltivare detta relazione liberamente, come dimostrato dalla relazione investigativa allegata. Ha precisato che fino a che il marito non era andato via da casa, la coppia aveva continuato a tenere il solito menage, quindi il marito trascorreva gran parte della settimana a
Roma, dividendosi al rientro tra il lavoro e la famiglia, e che i coniugi erano soliti uscire per andare al ristorante con amici, fare vacanze anche all'estero e fine settimana fuori;
ha evidenziato che la ritrosia mostrata dalla figlia verso il padre trovava unico fondamento nella condotta da lui tenuta, aggravata dalla gaffe in cui lui era incorso quando, il 6.9.21, si era rivolto alla figlia chiamandola con il nome della nuova fidanzata.
La resistente ha riferito di essere proprietaria dell'abitazione familiare e del 25% dell'appartamento adibito dal marito a proprio studio, di essere socio accomandatario di una società di famiglia, di non percepire stipendio da tale partecipazione partecipando solo alla ripartizione degli utili, e co-amministratore di altra società di famiglia. Il marito ha percepito nel 2021 redditi per euro 190.000 ed intrattiene rapporti con vari istituti bancari ove possiede investimenti e depositi in conto corrente. Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito, alle altre condizioni sopra riportate, motivando la richiesta di assegno di mantenimento in proprio favore alla luce della necessità di poter godere su una esistenza tranquilla senza rinunciare alle pregresse abitudini, con la stessa capacità di spesa e disponibilità avuta prima della separazione. 1.2 In esito all'udienza presidenziale del 12.5.22, ove le parti comparivano personalmente ed insistevano nelle difese svolte, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo dell'assunzione delle prove orali, nei limiti in cui ritenute ammissibili e rilevanti. All'esito, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
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2. La domanda di separazione, avanzata da entrambe le parti, va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole). Nel caso in esame il tenore delle difese rispettivamente svolte e la richiesta di pronuncia sullo status avanzata da entrambe le parti, palesano che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
2.1 La ha insistito nella domanda di addebito della separazione al marito, per CP_1 violazione del dovere di fedeltà.
In punto di diritto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 13431/2008). Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'inesistenza dell'infedeltà o l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis, cfr. Cass. n. 2059/12; Cass. n. 1874/2019).
Infine, con riferimento alla portata del dovere di fedeltà la cui violazione assume rilievo ai fini dell'addebito, preme precisare che tale obbligo deve essere letto nella prospettiva della fiducia e della dedizione che caratterizzano fisiologicamente il rapporto di coniugio, ragion per cui assumono rilievo tutte le condotte che siano idonee a ledere ovvero a porre in discussione tali fondamentali caratteristiche e, dunque, anche rapporti intrattenuti con i terzi, che, anche ove privi di componenti di carattere sessuale, per le modalità assunte in concreto, siano suscettibili di pregiudicare la necessaria esclusività del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. n. 8862/12, in motivazione: “L'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi”; Cass. n. 15557/08: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”).
Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che l'istruttoria svolta nel corso del procedimento consente di ritenere provata sia l'instaurazione di una relazione personale da parte del con altra donna, sia l'efficacia causale di tale relazione rispetto alla fine Pt_1 dell'unione coniugale.
La relazione extraconiugale con altra donna risulta provata dalla relazione investigativa prodotta dalla (v. all. n. 1 al ricorso), il cui contenuto è stato integralmente confermato CP_1 in udienza dall'investigatore privato sentito come teste, e a ben vedere non è Testimone_1 stata nemmeno negata dal che però la ha minimizzata, riferendo si sia trattato di un Pt_1
“episodio occasionale di infedeltà”, e ne ha contestato ogni rilevanza causale deducendo che l'episodio sarebbe accaduto in un momento della vita di coppia in cui era “da tempo cessato ogni rapporto con la moglie”, con la quale vi era una crisi “condivisa”.
Più in particolare, muovendo dal dato certo perché riferito da entrambe le parti che il marito ha lasciato la casa coniugale il 1.9.21, deve considerarsi che secondo quanto emerge dalla relazione – da presumersi frutto di incarico conferito dalla quando la stessa aveva già CP_1 motivo di sospettare una relazione extraconiugale del marito – il aveva almeno dalla Pt_1 fine di giugno 2021 una frequentazione con altra donna, con la quale si incontrava con modalità furtive e con la quale teneva atteggiamenti affettuosi.
D'altra parte, che vi fosse tra i coniugi una crisi conclamata già nei tre anni che hanno preceduto la separazione di fatto e che quindi la relazione extraconiugale si sia inserita in un contesto coniugale già deteriorato, è circostanza, sostenuta dal ricorrente, che non ha trovato riscontro in istruttoria. Nessuno dei testimoni sentiti su richiesta del ricorrente ne ha riferito.
Ed infatti, che il ad agosto-settembre 2018 si fosse rivolto, tramite un amico, a un Pt_1
agente immobiliare al quale disse di cercare un appartamento “per andarci ad abitare con la figlia” (v. dichiarazioni teste ud. 21.3.23) o che, prima della pandemia, durante Tes_2 una “chiaccherata tra amici” si informò con un amico, avvocato di professione, “su quali potessero essere le conseguenze di un'eventuale sua uscita di casa”, senza riferire “le motivazioni che lui aveva” (v. dichiarazioni teste avv. Bartoli, ud. 21.3.23) o, ancora, che ad agosto-settembre 2018 confidò a un amico di avere avuto “un brutto litigio con la moglie” e che
“avrebbe cercato un'altra casa” (v. dichiarazioni teste ud. 21.5.23), sono tutte Tes_3 circostanze apprese dai testi perché riferite loro dall'attore, che non comprovano affatto la ben diversa circostanza che vi fosse una crisi coniugale irreversibile nel rapporto tra il e la Pt_1 moglie. E' inoltre emerso, dalle dichiarazioni rese da altri testimoni, ed è implicitamente comprovato dallo stesso fatto che la convivenza proseguì normalmente fino a settembre 2021, che i coniugi assecondarono fino al momento in cui non divenne palese il tradimento da parte del marito, le armoniose e concordate abitudini di vita che avevano sempre avuto. La documentazione fotografica prodotta in atti dalla resistente, non contestata dal ricorrente, comprova che almeno fino all'estate 2020 i coniugi hanno trascorso insieme le vacanze. Una amica comune dei coniugi ha riferito di avere trascorso con loro a Cortina la vacanza estiva nell'anno 2021 (v. dichiarazioni teste ud. 21.3.23) ed altra amica comune ha Tes_4 confermato di essere a conoscenza delle vacanze che i coniugi hanno trascorso insieme fino all'estate 2021 (v. dichiarazioni teste ud. 16.5.23). Tes_5
In conclusione, le risultanze istruttorie introducono elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. per ritenere provato che la crisi che ha determinato il venir meno dell'unione è stata causata dalla condotta violativa dell'obbligo di fedeltà tenuta dal al quale deve Pt_1 essere pertanto addebitata la separazione.
3. Venendo alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, deve considerarsi che la figlia nata dal matrimonio, , vive con la madre ed ha raggiunto la maggiore età nelle more Per_1 del procedimento, sì che le uniche statuizioni da adottare sono quelle inerenti l'assegnazione alla resistente (che ne è proprietaria) della casa coniugale, ove è rimasta a vivere la figlia, e quella relativa alla quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal padre.
La quantificazione dell'assegno deve essere svolta tenendo conto dei principi, posti dall'art. 337 ter c.c., secondo cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e secondo cui, nel determinare la misura di tale assegno, devono tenersi in considerazione, in particolare, le esigenze attuali, il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Applicando gli esposti principi, si reputa congruo – considerando le agiate condizioni economiche del come emergenti dalla Pt_1 documentazione in atti - l'assegno di euro 1.000,00 mensili che era stato già stabilito con l'ordinanza presidenziale, cui deve aggiungersi il pagamento della metà delle spese straordinarie per lei necessarie.
3.1 La domanda di assegno di mantenimento avanzata per sé dalla non può invece CP_1 trovare accoglimento, difettandone i presupposti. La resistente, proprietaria della casa coniugale ove è rimasta a vivere, svolge da sempre regolare attività lavorativa all'interno delle società di famiglia;
attualmente è coamministratore della ed è socio Controparte_2 accomandatario della holding Fer. con diritto di partecipare agli utili. Pur non CP_3 risultando prodotti gli estratti dei conti correnti a lei riferibili, dalle dichiarazioni dei redditi emergono entrate lorde, per i tre anni precedenti alla separazione, di euro 70.000 nel 2020, euro 120.000 nel 2019 ed euro 86.000 nel 2018, e sebbene si evidenzi una flessione degli introiti annuali negli ultimi anni (euro 34.0000 nel 2022), la resistente nell'autodichiarazione depositata il 14.5.24 dichiara comunque consistenti accantonamenti in denaro, non inferiori ad euro 160.000. E' allora evidente, per un verso, che la disponga di adeguati redditi CP_1 propri;
per altro verso, che l'elevato tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio fosse ricavabile dalle condizioni reddituali di entrambi i coniugi.
4. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e dell'attività processuale effettivamente svolta, devono essere poste a carico del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
4.9.1968, e , nata a [...] il [...], con addebito al marito. Controparte_1
2) Assegna a la casa coniugale. Controparte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , la somma di euro 1.000,00, annualmente rivalutabile secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche, da sostenere nel suo interesse.
4) Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento avanzata da . Controparte_1
5) Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in complessivi euro 6.713,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Mariella Roberti