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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2667/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2667/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO e dell'avv. MOLINARI MATTEO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice:
“In principalità accertare e dichiarare che, a seguito dell'accordo concluso tra e Parte_2 [...]
la fornitura di capi di abbigliamento di cui alle fatture n. 128/2020, n.161/2020, CP_1
n.184/2020 e n.203/2020 è avvenuta in conto vendita e per l'effetto dichiarare che con il pagamento della somma di €.2.193,56 ha integralmente saldato la merce venduta e che null'altro è dovuto Pt_2
a per il predetto titolo. Con condanna di alla rifusione delle spese di spedizione CP_1 CP_1 anticipate da pari a €.280,00 per la restituzione della merce invenduta;
Pt_2
In subordine:
pagina 1 di 13 nella denegata ipotesi in cui si accertasse che il conto vendita, pur sussistente, è relativo solo a parte della merce fornita, determinarsi corrispondentemente il residuo debito a carico di tenuto conto Pt_2
dei vizi e difetti della merce quantificandone il deprezzamento nella misura che emergerà in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa, oltre alla rifusione delle spese di spedizione pari a €.280,00 anticipate da perla restituzione della merce invenduta;
Pt_2
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'insussistenza, invalidità o inefficacia dell'accordo di conto vendita, determinarsi corrispondentemente il residuo debito a carico di tenuto conto dei Pt_2
vizi e difetti della merce quantificandone il deprezzamento nella misura che emergerà in corso di causa
o da liquidarsi in via equitativa;
In via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle riconvenzionali avversarie n. 2 e/o n. 3 nella parte in cui
chiede la condanna di al pagamento della somma di Euro 18.679,76 iva compresa CP_1 Pt_2 per l'acquisto della merce di cui alle fatture 128/2020, 161/2020, 184/2020 e 203/2020 o la condanna di al pagamento delle somme di cui alle fatture 120/2020 e 203/2020 non emesse in conto Pt_2
vendita, condannare al risarcimento dei danni patiti da che, per gli Controparte_1 Pt_2 inadempimenti della convenuta nell'esecuzione della fornitura di cui all'ordine di acquisto 13.5.2020, ha dovuto acquistare altra merce da diversi altri fornitori al solo fine di avere il negozio adeguatamente e tempestivamente rifornito e ha comunque visto ridotti i propri incassi rispetto a quelli corrispondenti degli anni precedenti nella misura che emergerà in corso di causa o da liquidare anche in via equitativa”
Per la convenuta:
“NEL MERITO rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, le domande e le eccezioni dell'odierna CE , Pt_2
perché infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle pattuizioni di cui all'accordo del Pt_2
06.10.2020 ex art. 1455 c.c. e, conseguentemente dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. l'accordo del
6.10.2020 concluso tra le parti, con conseguente ripristino delle originarie pattuizioni tra le parti;
condannare al pagamento della complessiva somma di Euro 18.679,77, IVA compresa, per Pt_2
l'acquisto della merce di cui all'ordine del 13.05.2020 e di cui alle fatture nn. 128/2020, 161/2020,
184/2020 e 203/2020, oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo,
pagina 2 di 13 già dedotti gli acconti versati (importo dettagliato al par. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di;
Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da per violazione, Pt_2 Controparte_1 da parte dell'CE, del principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., pari al valore economico della fornitura di capi di abbigliamento oggetto dell'ordine del 13.05.2020, già dedotti gli acconti versati da controparte, per un totale di Euro 18.679,77.
IN SUBORDINE, NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE condannare al pagamento delle somme di cui alle fatture nn. 128/2020 e 203/2020, per un Pt_2 totale complessivo di Euro 9.134,14, compresa IVA, in quanto non emesse in “conto vendita”, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minor/maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da per violazione, Pt_2 Controparte_1 da parte dell'CE, del principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., oggetto dell'ordine del 13.05.2020, già dedotti gli acconti versati da controparte, per un totale di Euro 18.679,77.
IN ESTREMO SUBORDINE, NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
Nel denegato e improbabile caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte CE
, previo accertamento della corrispondenza tra i capi oggetto del predetto ordine del 13.5.2020, Pt_2 quelli venduti dall'CE ai propri clienti e quelli residui di cui si chiede oggi il reso in favore di
[...]
condannare al pagamento in favore di del corrispondente CP_1 Pt_2 Controparte_1
residuo debito rispetto alle fatture azionate nel presente giudizio ritenuto provato, ovvero equo o di giustizia;
condannare altresì alla restituzione, in favore di dei capi di Pt_2 Controparte_1 abbigliamento oggetto dell'ordine di acquisto del 13.05.2020 rimasti invenduti”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la IG.ra , quale titolare della ditta individuale di Parte_1 Pt_2
, allegava che le avesse chiesto il pagamento di €.18.114,66, quale saldo Parte_1 CP_1
per la fornitura di merce di sua produzione, di cui all'ordine effettuato il 13 maggio 2020. L'attrice sosteneva che tale importo non fosse da lei dovuto, in quanto, per la fornitura di cui sopra, sarebbe intercorso tra le parti un successivo accordo di “conto vendita”.
In data 13 maggio 2020, invero, la IG.ra avrebbe inoltrato un ordine di capi di abbigliamento a PT
, per il complessivo importo di €. 19.892,00, relativo alla collezione F/W Controparte_1
20-21. In data 16 settembre 2020, una prima parte della merce le sarebbe stata consegnata, con fattura accompagnatoria n. 128/20, per €. 8.499,74. La IGnora avrebbe immediatamente riscontrato PT
pagina 3 di 13 che la maggior parte dei 52 capi consegnatile presentasse dei gravi ed evidenti difetti (alcuni buchi, abiti mancanti di sottovesti, giacche senza bottoni, macchie su abiti di seta, tasche applicate alle giacche in maniera asimmetrica, cuciture sia interne che esterne mal realizzate o non correttamente sovrapposte nella chiusura del giromanica o del bordo inferiore del cappotto) e, informata la controparte del problema, avrebbe restituito tutti i 52 capi al mittente, in data 22 settembre 2020.
Il 1° ottobre 2020, dunque, la stessa merce le sarebbe stata nuovamente consegnata, ma avrebbe presentato ancora la maggior parte dei vizi lamentati. ne sarebbe stata subito informata, CP_1
tramite telefonate e messaggi Whatsapp contenenti anche foto esplicative dei difetti, insieme alla contestazione degli stessi. Il 4 ottobre 2020, quindi, sarebbe stata consegnata altra merce, facente parte dell'ordine del 13 maggio 2020, con la fattura accompagnatoria n. 161/2020, per €. 4.511,56, riportando nella seconda pagina, come modalità di pagamento, la dicitura “conto vendita”. Anche in questo caso, la titolare di avrebbe riscontrato che gran parte dei capi presentasse dei difetti di Pt_2
confezionamento.
A seguito di tali fatti, la IG.ra avrebbe manifestato al IG. legale rappresentate PT Controparte_2
di , la difficoltà di vendere i prodotti. Le parti, dunque, avrebbero raggiunto un accordo, che CP_1
avrebbe previsto per tutta la merce della collezione Frida F/W 20-21, di cui all'ordine del 13 maggio
2020, il pagamento con modalità in “conto vendita”. Escluso, pertanto, il pagamento anticipato degli articoli ordinati, la IG.ra sarebbe stata tenuta a saldare solo i prodotti venduti ai clienti, PT
restituendo le rimanenze.
In data 6 ottobre 2020, con mail del IG. si sarebbe, così, formalizzato l'accordo: CP_2
“… Ti scrivo per formalizzare l'accordo che abbiamo stipulato la settimana scorsa e di cui ES
(n.d.r. agente di zona) è a conoscenza ed in copia. Testimone_2 CP_1
Punto A) tutta la merce dell'autunno inverno 2020 la riceverai in conto vendita
Punto B) ogni fine mese verrà conteggiato il venduto e regolarizzato il pagamento
Punto C) in stagione darai visibilità al marchio sui social e all'interno del negozio (cosa CP_3
che peraltro fai di consueto)
Punto D) l'azienda per quanto possibile garantirà cambi per tutta la stagione senza limitazioni
Punto E) invio ordine P/E 20-21”.
avrebbe, pertanto, consegnato la residua merce, di cui all'ordine di Maggio, alla fine del CP_1
mese di Ottobre, con le fatture accompagnatorie n. 184/2020, per €. 7.179,70, che avrebbe riportato pagina 4 di 13 nella seconda pagina la dicitura “conto vendita”, e la n. 203/2020, per €. 634,40; anche tale fornitura, tuttavia, avrebbe presentato difetti nella modalità di confezionamento dei capi.
Con le suddette consegne di fine Ottobre, la merce di cui all'ordine in questione e di cui alle 4 sopracitate fatture sarebbe stata interamente consegnata, ad eccezione di 3 pezzi: i capi KA
65 RO (2 pezzi), di cui alla fattura 184/2020, e IA 10 AR (1 pezzi), di cui alla fattura
128/2020, per i quali sarebbe stata emessa nota di credito, in data 5.11.2020, per totali €. 839,36.
In data 28 ottobre 2020, con messaggio Whatsapp, la IG.ra avrebbe chiesto all'incaricato PT
commerciale di di modificare la fattura 128/20, che non avrebbe riportato, come modalità di CP_1 pagamento, il “conto vendita”; questi avrebbe risposto: “Ciao , so che è tutto conto vendita non PT posso modificarla perché già allo SDI non preoccuparti, è tutto sotto controllo”. Pt_3
Il 29 ottobre 2020 e il 3 novembre 2020 la IG.ra avrebbe chiesto nuovamente di adeguare PT all'accordo concluso le fatture 128/20 e 203/20, relative alla collezione F/W 20-21, che non avrebbero riportato, nelle modalità di pagamento, la dicitura “conto vendita”. Il 3 novembre 2020, riscontrando la richiesta, l'amministratore di avrebbe risposto inoltrando nuovamente la mail dell'accordo, CP_1
confermandone il perfezionamento, a prescindere dalla dicitura delle fatture emesse. Il 29 dicembre
2020, il IG. avrebbe chiesto il pagamento del dovuto sull'invernale venduto ed avrebbe CP_2
invitato la IGnora al reso della merce invenduta, affermando di voler chiudere i rapporti. PT
Il 9 dicembre 2020, come da accordi intercorsi, la titolare di avrebbe saldato il residuo dovuto Pt_2 per la collezione P/E 20, per €. 7.000,00 e, il 23 gennaio 2021, avrebbe effettuato un bonifico, a favore di , di €. 2.193,56, pari al corrispettivo dei capi venduti della collezione F/W 20-21, CP_1
dettagliando quelli non veduti, da restituire, e chiedendo indicazioni per il ritiro della merce. Il 4 febbraio 2021, tuttavia, il IG. avrebbe invitato la titolare di a saldare l'intera fornitura, CP_2 Pt_2
entro il 15 febbraio 2021.
La fattispecie in esame, dunque, ricadrebbe nell'ipotesi del contratto di conto vendita o estimatorio, di cui all'art. 1556 c.c., in forza del quale, a fronte della consegna di cose mobili, chi le ha ricevute si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che le restituisca in un termine stabilito. Dell'esistenza di detto accordo, l'attrice riteneva di aver dato prova scritta, proveniente dal creditore, e concludeva, quindi, conformemente alle domande già riportate nelle premesse del presente provvedimento.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta riteneva con riferimento al doc. 4 avversario, ossia agli screenshot dei messaggi scambiati tra le parti tramite l'applicazione Whatsapp, che non sussistesse la prova della contestazione di alcun vizio dei capi di abbigliamento consegnati, bensì
pagina 5 di 13 unicamente la segnalazione che alcune maglie avessero la medesima taglia o lo stesso codice articolo, senza alcun riferimento a presunti vizi, come indicati a pag. 2 dell'atto di citazione (buchi, abiti mancanti di sottovesti, giacche senza bottoni ecc.).
Inoltre, la convenuta riteneva pacifico che l'attrice avesse accettato tutta la merce che, alla data ultima del 21.10.2020, le fosse stata consegnata, senza sollevare riserve né contestazioni (fatta eccezione per i n. 3 capi di cui alla nota di credito).
L'ordine di merce impartito dalla titolare di in data 13.05.2020, d'altro canto, sarebbe stato Pt_2
volto alla compravendita, pura e semplice, dei capi di abbigliamento della collezione autunno-inverno
2020. Solo in un momento successivo, per venire incontro alle difficoltà manifestate dall'odierna attrice, si sarebbe resa disponibile a tramutare la “compravendita” in una fornitura Controparte_1 resa “in conto vendita”, a patto, però, che fossero rispettate determinate condizioni, a pena del venir meno dell'accordo:
1) , alla fine di ogni mese, avrebbe dovuto fornire un dettagliato rendiconto della merce venduta Pt_2 ed avrebbe conseguentemente dovuto regolarizzare i pagamenti (punto b) dell'accordo): in spregio, invece, la IG.ra avrebbe inviato un elenco della merce rimasta invenduta soltanto nel febbraio PT
del 2021, quando ormai i rapporti tra le parti sarebbero stati definitivamente compromessi e CP_1
non avrebbe più potuto ricollocare sul mercato la merce residua, con evidente suo grave danno
[...]
e conseguente inadempimento a carico della titolare di . Pt_2
2) avrebbe dovuto dare visibilità al marchio sulle sue pagine social ed all'interno Pt_2 CP_3 del negozio sito in Venezia (punto c) dell'accordo);
3) avrebbe dovuto inviare a l'ordine di acquisto dei capi di abbigliamento per Pt_2 Controparte_1
la stagione primavera-estate 2021 (punto e) dell'accordo): tale ordine di acquisto avrebbe dovuto essere, quindi, inviato a nei primi due mesi dell'anno 2021, ma non sarebbe mai stato Controparte_1
formalizzato;
4) avrebbe dovuto saldare il pagamento dell'ordine dei capi di abbigliamento della stagione Pt_2
primavera – estate 2020, alla data di ottobre 2020 non ancora corrisposto: le fatture nn. 119/2019,
4/2020, 37/2020, 107/2020, 108/2020, scadute rispettivamente in data 12.12.2019, 30.04.2020,
30.04.2020, 31.08.2020 e 10.06.2020, emesse con riferimento al precedente ordine di acquisto del
02.10.2019, della collezione primavera-estate 2020, avrebbero essere saldate a stretto giro, essendo insolute ormai da mesi, per un importo complessivo di € 52.670,82, compresa iva;
il Sig. CP_2
sarebbe stato costretto, invece, a sollecitare più volte detto pagamento, tra i mesi di Ottobre e Dicembre
pagina 6 di 13 2020, come da richieste datate 28.10.2020, 02.11.2020, 09.11.2020, 23.11.2020, 26.11.2020,
09.12.2020. Ciononostante, la titolare di , come dalla stessa riconosciuto, avrebbe provveduto a Pt_2
saldare la stagione primavera-estate 2020 soltanto nel mese di dicembre 2020 (precisamente il
09.12.2020), corrispondendo la somma di Euro 7.000,00; ciò avrebbe dato luogo a grave inadempimento della condizione in esame.
Il mancato rispetto di pressoché tutte le condizioni di cui all'accordo del 06.10.2020, secondo la convenuta, integrerebbe, dunque, un grave inadempimento della contraente, ex art. 1455 c.c., con conseguente risoluzione dell'accordo raggiunto tra le parti, ai sensi del disposto dell'art. 1453 c.c..
Conseguentemente, la merce di cui all'ordine del 13.05.2020 dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti oggetto di compravendita (anziché in conto vendita), siccome inizialmente pattuito tra le parti. Pt_2
dovrebbe, dunque, essere condannata al pagamento degli importi di cui alle fatture insolute nn.
128/2020, 161/2020, 184/2020 e 203/2020, dedotti l'acconto di Euro 2.193,56 e la somma di Euro
839,36, di cui alla nota di credito del 5.11.2020, per un saldo complessivo di Euro 18.679,77.
In subordine, la convenuta pretendeva comunque che la controparte fosse condannata al pagamento delle fatture nn. 128/2020, di Euro 8.499,74, e 203/2020, di Euro 634,40, per un totale complessivo di
Euro 9.134,14, iva compresa, in base al fatto che esse non recassero alcuna dicitura relativa al conto vendita invocato dall'attrice.
Infine, la convenuta evidenziava come la controparte avesse registrato tutte le fatture in contabilità e ciò valesse quale riconoscimento del debito, alle condizioni riportate nei documenti stessi, ossia la vendita.
La convenuta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse del presente provvedimento.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, dunque, alla scorsa udienza di p.c., sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già sopra riportato. La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione, con ordinanza pubblicata il 31.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che è pacifico che le parti siano addivenute alla conclusione dell'accordo trascritto nell'e-mail del 6.10.2020 (doc. 6 attoreo), inviata dal IG. alla IG.ra , il cui contenuto è stato riconosciuto dalla stessa Controparte_2 Parte_1
convenuta, nella comparsa di risposta, ed in base al quale è stato stabilito che tutta la merce oggetto pagina 7 di 13 dell'ordine relativo all'autunno inverno 2020, già consegnata, fosse da considerarsi in “conto vendita”
(ossia oggetto di un contratto estimatorio), anziché quale oggetto di vendita pura e semplice.
Ciò a prescindere dall'omessa indicazione, nelle fatture, del rapporto in “conto vendita”, essendo, le stesse, atti unilaterali di parte convenuta, che l'attrice ha contestato e circa i quali, peraltro, la stessa parte convenuta (cfr. doc. 10 attoreo) ha dichiarato l'irrilevanza, ai fini della determinazione delle condizioni contrattuali pattuite ed alla qualificazione del rapporto giuridico in essere.
L'accordo in questione è di pari data, peraltro, dei messaggi Whatsapp, di cui al doc. 4 attoreo: comunicazioni non contestate né disconosciute dalla convenuta, inviate da parte della IG.ra PT all'addetto commerciale della convenuta stessa e riportanti le foto di evidenti vizi e difetti della merce: un buco nella trama di un capo, un maglione con filato di scarsa qualità, difformità macroscopica di dimensioni tra due maglioni di medesimi modello e taglia. La presenza di vizi nella merce, inoltre, è confermata anche dall'e-mail proveniente dallo stesso addetto di di cui al doc. 22 attoreo, CP_1
contenente indicazioni circa le modalità di reso della merce difettata.
A ciò si aggiunga la problematica determinata dalla pandemia allora in corso, per Covid-19, che aveva pressoché azzerato le occasioni di vendita dell'attrice, come ammesso dalla stessa convenuta, e che, dunque, ex lege, avrebbe astrattamente potuto determinare il diritto dell'attrice di sciogliersi dal precedente accordo di vendita, quantomeno per eccessiva onerosità sopravvenuta, ovvero di pretenderne una rinegoziazione del prezzo, a fronte della sostanziale invendibilità della merce, in ragione del principio di buona fede, come fonte integrativa delle obbligazioni contrattuali, ex art. 1175 cc..
La causa del nuovo accordo, dunque, è riconducibile all'interesse delle parti alla sostituzione del rapporto obbligatorio preesistente con un nuovo rapporto negoziale, vista la necessità di superare la controversia tra loro insorta, in relazione alle possibilità di risoluzione o rinegoziazione del contratto di compravendita, per la presenza di vizi nella merce fornita e per le sopravvenute circostanze del mercato, dovute alla pandemia. Pertanto, detto accordo risulta qualificabile come transazione ad effetto novativo, avendo determinato l'estinzione e sostituzione del rapporto obbligatorio già in essere, tramite la modifica sia del titolo contrattuale (in contratto estimatorio anziché di compravendita) sia dell'oggetto, dato che all'immediato trasferimento di proprietà della merce ed al contestuale insorgere dell'obbligo di pagamento del prezzo si è sostituita la mera consegna della merce alla IG.ra PT
lasciandone ferma la proprietà in capo a ed attribuendo all'odierna attrice solo il potere di CP_1
disporne, vendendola.
Ciò avrebbe superato, da un lato, l'onerosità, per l'attrice della prospettiva di dover effettuare eventuali pagina 8 di 13 nuovi resi della merce difettata, rimanendo liberata dall'obbligo di pagare quella che fosse rimasta invenduta, e, dall'altro, avrebbe soddisfatto l'interesse della convenuta a non subire la risoluzione immediata del rapporto negoziale né la rinegoziazione al ribasso dei prezzi, continuando a poter commercializzare i propri prodotti (sebbene in “conto vendita”), a mantenere il canale di vendita e la visibilità forniti dall'attrice, ed ottenendo, altresì, l'effettuazione del nuovo ordine per la successiva stagione P/E 2021.
Trattasi, dunque, di pattuizione oggettivamente incompatibile con il rapporto contrattuale preesistente, all'esito della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sono risultate totalmente diverse ed in antinomìa rispetto a quelle preesistenti, con la conseguenza che, pur non sussistendo un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, si deve ritenere che esse, nel comporre l'originaria controversia, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, manifestando, così, implicitamente, il loro animus novandi (cfr. Cass. civ. n. 21371/2020;
Cass. Civ. 7830/2003).
Le parti, invero, non hanno effettuato alcun richiamo all'eventuale reviviscenza del rapporto di compravendita, in caso di inadempimento delle condizioni pattuite ex novo, ex art. 1230 cc, né, tantomeno, circa la risolubilità per inadempimento della transazione conclusa, ex art. 1976 cc. A ciò non vale, peraltro, la dichiarazione unilaterale del legale rapp.te della convenuta, di cui al messaggio
Whatsapp del 26.11.2020 (doc. 30 attoreo), trattandosi di dichiarazione unilaterale, non accettata dall'attrice, successiva di quasi due mesi alla redazione in forma scritta (nell'e-mail del 6.10.2020) dell'accordo con il cui contenuto si trova in contrasto.
La Giurisprudenza citata dalla convenuta circa la risolubilità della transazione, anche novativa, infine, è inconferente, in quanto riferita all'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui, nella transazione, anche se novativa, si sia espressamente pattuita la sua risolubilità per inadempimento ovvero si sia subordinato espressamente (tramite condizione sospensiva) l'effetto novativo al verificarsi dell'adempimento della transazione (cfr. Cass. ord. 32109/2019 e Cass. sent. 32652/21).
Nel caso di specie, dunque, l'estinzione del rapporto originario IGnifica che l'eventuale venir meno della transazione non potrebbe farlo rivivere, al contrario di quanto accadrebbe, invece, in caso di transazione non novativa. Ne discende l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di risoluzione della transazione, per inadempimento, avanzate dalla convenuta, ex art. 1976 cc, in quanto basate sul presupposto, errato, di reviviscenza del rapporto originario di compravendita e, quindi, sulla pretesa di suo adempimento, tramite il pagamento dell'intero prezzo della merce consegnata.
D'altro canto, le domande riconvenzionali della convenuta, anche di risarcimento ex art. 1375 cc., pagina 9 di 13 risulterebbero, comunque, infondate, per l'assenza dei presupposti dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc, da lei stessa invocata, poiché la documentazione in atti esclude la prova della gravità dell'asserito inadempimento imputato alla IG.ra PT
- con riguardo all'asserita tardività del pagamento del saldo del prezzo della merce di cui alla stagione P/E precedente (pacificamente avvenuto il 9.12.2020), è evidente, invero, che essa sia stata tollerata, data la manifestata volontà di prosecuzione del rapporto, sino al 29.12.2020, espressa proprio nelle plurime diffide di pagamento richiamate dalla convenuta e nei docc. 13 e
15 di parte attrice, non contestati, in cui il legale rapp.te della convenuta ha dimostrato di considerare ancora valido ed efficace l'accordo transattivo, sino alla data sopracitata;
lui stesso, nel doc. 15 attoreo, ultima pagina, ha dichiarato di volere chiudere i rapporti tra le parti, chiedendo il pagamento della sola merce venduta e la restituzione di quella residua, invenduta, circostanza evidentemente volta ad interrompere il rapporto solo pro futuro ed incompatibile, invece, con la volontà di risoluzione retroattiva dell'accordo transattivo e di reviviscenza del precedente rapporto di vendita;
- circa l'omessa rendicontazione mensile della merce venduta al pubblico, si rileva come fosse da subito noto alle parti che, data la situazione di lockdown, le vendite fossero ridotte ai minimi termini e che, d'altro canto, sia documentalmente provato che l'elenco del venduto fosse stato inviato alla convenuta in data 23.01.2020 (cfr. docc. 17, 18 e 38 di parte attrice, non contestati); in ogni caso, la convenuta non risulta averne richiesto alcuna anticipazione, prima di dichiarare la volontà di interrompere i rapporti, in data 29.12.2020, a dimostrazione della scarsa importanza del mancato rispetto della rendicontazione mensile, nell'ambito dell'equilibrio contrattuale;
infine, parte attrice ha dimostrato, altresì, di aver inviato alla convenuta la merce invenduta, oggetto di reso (cfr. doc. 18 e 38 attoreo), senza ricevere alcuna contestazione al riguardo, sino all'instaurazione dell'odierna causa;
nella III memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., anzi, la convenuta ha persino ammesso di aver rifiutato il reso di detta merce (cfr. pag. 17), sebbene nelle conclusioni, sin dalla comparsa di risposta, abbia formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla sua restituzione;
- in relazione all'asserito omesso invio dell'ordine di merce per la stagione P/E successiva
(2021), è evidente che tale allegazione sia falsa, in quanto con messaggi Whatsapp del
28.10.2020 (doc. 10 dell'attrice, non contestato dalla convenuta) la IG.ra aveva PT inoltrato all'incaricato di , tale , l'ordine per la P/E 2021 ed aveva ricevuto, CP_1 Per_1
in risposta, rassicurazioni circa il fatto che tutta la merce di cui alla stagione invernale 2020
pagina 10 di 13 fosse da considerarsi in “conto vendita”, a prescindere dall'erronea emissione di una fattura contrastante;
l'invio dell'ordine per la P/E 2021, inoltre, è confermato anche dal messaggio
Whatsapp del 29.10.2020, inviato all'attrice dal IG. (doc. 11 attoreo, non Controparte_2
contestato, nel quale il IG. ringrazia, addirittura, per l'ordine ricevuto) e dal doc. 34 CP_2 attoreo (e-mail del 2.11.2020, di conferma di ricezione dell'ordine da parte di ). Dalle CP_1 conversazioni Whatsapp prodotte dall'attrice come doc. 30, peraltro, si evince che, alla data del
26.11.2020, detto ordine non fosse ancora stato annullato, nonostante il nuovo aggravamento della situazione di crisi determinata dal lockdown, circostanza che, ancora, depone a favore della buona fede dell'odierna attrice e del fatto che parte convenuta non avesse ritenuto sussistere, sino a quel momento, alcuno dei gravi inadempimenti allegati nel presente giudizio;
ciò collima, d'altronde, con il fatto che, come già osservato, in data 29.12.2020, il legale rapp.te di abbia comunicato semplicemente di non voler proseguire i rapporti, senza CP_1
dichiarare risoluzione, retroattivamente, dei precedenti accordi;
- l'inadempimento delle ulteriori condizioni di cui alla transazione non è stato allegato tempestivamente dalla convenuta, nella comparsa di risposta, bensì aggiunto solo in seguito e, pertanto, la convenuta è decaduta dalla proponibilità della relativa eccezione.
Dalle citate prove documentali del fatto che all'attrice non possa essere addebitato alcun grave inadempimento dell'accordo stipulato il 6.10.2020, è conseguita, chiaramente, la superfluità di tutti i capitoli di prova testimoniale formulati dalle parti e di ogni altra istanza istruttoria.
Ne derivano:
− l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della convenuta, basate sulla sua richiesta di risoluzione della transazione;
− il rigetto, per infondatezza, delle sue riconvenzionali subordinate, di risarcimento ex art. 1375 cc. e di condanna alla restituzione della merce, essendo stato dimostrato che non sussista alcun grave inadempimento imputabile all'attrice, nemmeno con riguardo al rispetto dell'obbligo di esecuzione dell'accordo transattivo secondo correttezza e buona fede, alla luce del fatto, pacifico, che la stessa abbia tempestivamente inviato alla convenuta la merce invenduta, per restituirla, secondo l'accordo, e che quest'ultima, invece, si sia rifiutata di riceverla, senza alcun motivo legittimo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1206, 1214, 1221 e 1453, II co., cc, dunque, tale rifiuto, unitamente alla richiesta stragiudiziale di risoluzione del contratto, ha certamente impedito il verificarsi della mora debendi in capo all'attrice ed ha, altresì, fatto pagina 11 di 13 venire meno il suo obbligo di conservare la merce, al fine di tenersi pronta ad eventuali successive richieste di adempimento da parte della convenuta. La domanda subordinata di adempimento tramite restituzione, invero, è stata formulata solo nel presente giudizio, ossia successivamente alla manifestazione stragiudiziale della volontà di risolvere il contratto, ragione che esclude possano essere addebitate all'attrice, secondo buona fede, le conseguenze dell'eventuale deperimento o perdita della merce, il cui valore, peraltro, secondo quanto allegato dalla stessa convenuta, era praticamente nullo, per impossibilità di reimmetterlo nel mercato, una volta esaurita la stagione di abbigliamento di riferimento;
− l'accoglimento della domanda principale attorea, di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, con conseguente assorbimento delle domande subordinate formulate dall'attrice in via riconvenzionale;
− il rigetto, infine, della domanda attorea principale di risarcimento del danno emergente, di cui al costo di spedizione della merce oggetto di reso (cfr. doc 18 attoreo, per euro 280,00), in quanto, nel contratto estimatorio, le spese di restituzione della merce invenduta sono a carico del dell'accipiens, rientrando nell'esecuzione dell'obbligazione restitutoria a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che ricade pressoché totalmente sulla convenuta, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
26.000,00), anche per la procedura stragiudiziale di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della convenuta, di risoluzione della transazione e di conseguente adempimento del precedente contratto di vendita;
2) rigetta, per infondatezza, le domande riconvenzionali subordinate proposte dalla convenuta, di risarcimento ex art. 1375 cc. e di condanna alla restituzione della merce;
3) accerta che, a seguito dell'accordo concluso tra e Parte_2 Controparte_1
la fornitura di capi di abbigliamento, di cui alle fatture emesse da n. 128/2020,
[...] CP_1
n.161/2020, n.184/2020 e n.203/2020, è avvenuta a titolo di contratto estimatorio e, per l'effetto, dichiara che, con l'avvenuto pagamento della somma di €.2.193,56, l'odierna attrice ha integralmente estinto le obbligazioni a suo carico, derivanti da detto contratto, e che pagina 12 di 13 null'altro è dovuto dall'attrice alla convenuta, per il predetto titolo;
4) condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 1.260,00 per compensi della fase di mediazione, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.p.A. ed in euro 5.077,00, per compensi del presente giudizio, oltre c.u., diritti di
Cancelleria, 15% per spese generali, IVA e CpA.
Venezia, 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2667/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO e dell'avv. MOLINARI MATTEO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice:
“In principalità accertare e dichiarare che, a seguito dell'accordo concluso tra e Parte_2 [...]
la fornitura di capi di abbigliamento di cui alle fatture n. 128/2020, n.161/2020, CP_1
n.184/2020 e n.203/2020 è avvenuta in conto vendita e per l'effetto dichiarare che con il pagamento della somma di €.2.193,56 ha integralmente saldato la merce venduta e che null'altro è dovuto Pt_2
a per il predetto titolo. Con condanna di alla rifusione delle spese di spedizione CP_1 CP_1 anticipate da pari a €.280,00 per la restituzione della merce invenduta;
Pt_2
In subordine:
pagina 1 di 13 nella denegata ipotesi in cui si accertasse che il conto vendita, pur sussistente, è relativo solo a parte della merce fornita, determinarsi corrispondentemente il residuo debito a carico di tenuto conto Pt_2
dei vizi e difetti della merce quantificandone il deprezzamento nella misura che emergerà in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa, oltre alla rifusione delle spese di spedizione pari a €.280,00 anticipate da perla restituzione della merce invenduta;
Pt_2
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'insussistenza, invalidità o inefficacia dell'accordo di conto vendita, determinarsi corrispondentemente il residuo debito a carico di tenuto conto dei Pt_2
vizi e difetti della merce quantificandone il deprezzamento nella misura che emergerà in corso di causa
o da liquidarsi in via equitativa;
In via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle riconvenzionali avversarie n. 2 e/o n. 3 nella parte in cui
chiede la condanna di al pagamento della somma di Euro 18.679,76 iva compresa CP_1 Pt_2 per l'acquisto della merce di cui alle fatture 128/2020, 161/2020, 184/2020 e 203/2020 o la condanna di al pagamento delle somme di cui alle fatture 120/2020 e 203/2020 non emesse in conto Pt_2
vendita, condannare al risarcimento dei danni patiti da che, per gli Controparte_1 Pt_2 inadempimenti della convenuta nell'esecuzione della fornitura di cui all'ordine di acquisto 13.5.2020, ha dovuto acquistare altra merce da diversi altri fornitori al solo fine di avere il negozio adeguatamente e tempestivamente rifornito e ha comunque visto ridotti i propri incassi rispetto a quelli corrispondenti degli anni precedenti nella misura che emergerà in corso di causa o da liquidare anche in via equitativa”
Per la convenuta:
“NEL MERITO rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, le domande e le eccezioni dell'odierna CE , Pt_2
perché infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle pattuizioni di cui all'accordo del Pt_2
06.10.2020 ex art. 1455 c.c. e, conseguentemente dichiarare risolto ex art. 1453 c.c. l'accordo del
6.10.2020 concluso tra le parti, con conseguente ripristino delle originarie pattuizioni tra le parti;
condannare al pagamento della complessiva somma di Euro 18.679,77, IVA compresa, per Pt_2
l'acquisto della merce di cui all'ordine del 13.05.2020 e di cui alle fatture nn. 128/2020, 161/2020,
184/2020 e 203/2020, oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo,
pagina 2 di 13 già dedotti gli acconti versati (importo dettagliato al par. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di;
Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da per violazione, Pt_2 Controparte_1 da parte dell'CE, del principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., pari al valore economico della fornitura di capi di abbigliamento oggetto dell'ordine del 13.05.2020, già dedotti gli acconti versati da controparte, per un totale di Euro 18.679,77.
IN SUBORDINE, NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE condannare al pagamento delle somme di cui alle fatture nn. 128/2020 e 203/2020, per un Pt_2 totale complessivo di Euro 9.134,14, compresa IVA, in quanto non emesse in “conto vendita”, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minor/maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da per violazione, Pt_2 Controparte_1 da parte dell'CE, del principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., oggetto dell'ordine del 13.05.2020, già dedotti gli acconti versati da controparte, per un totale di Euro 18.679,77.
IN ESTREMO SUBORDINE, NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
Nel denegato e improbabile caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte CE
, previo accertamento della corrispondenza tra i capi oggetto del predetto ordine del 13.5.2020, Pt_2 quelli venduti dall'CE ai propri clienti e quelli residui di cui si chiede oggi il reso in favore di
[...]
condannare al pagamento in favore di del corrispondente CP_1 Pt_2 Controparte_1
residuo debito rispetto alle fatture azionate nel presente giudizio ritenuto provato, ovvero equo o di giustizia;
condannare altresì alla restituzione, in favore di dei capi di Pt_2 Controparte_1 abbigliamento oggetto dell'ordine di acquisto del 13.05.2020 rimasti invenduti”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la IG.ra , quale titolare della ditta individuale di Parte_1 Pt_2
, allegava che le avesse chiesto il pagamento di €.18.114,66, quale saldo Parte_1 CP_1
per la fornitura di merce di sua produzione, di cui all'ordine effettuato il 13 maggio 2020. L'attrice sosteneva che tale importo non fosse da lei dovuto, in quanto, per la fornitura di cui sopra, sarebbe intercorso tra le parti un successivo accordo di “conto vendita”.
In data 13 maggio 2020, invero, la IG.ra avrebbe inoltrato un ordine di capi di abbigliamento a PT
, per il complessivo importo di €. 19.892,00, relativo alla collezione F/W Controparte_1
20-21. In data 16 settembre 2020, una prima parte della merce le sarebbe stata consegnata, con fattura accompagnatoria n. 128/20, per €. 8.499,74. La IGnora avrebbe immediatamente riscontrato PT
pagina 3 di 13 che la maggior parte dei 52 capi consegnatile presentasse dei gravi ed evidenti difetti (alcuni buchi, abiti mancanti di sottovesti, giacche senza bottoni, macchie su abiti di seta, tasche applicate alle giacche in maniera asimmetrica, cuciture sia interne che esterne mal realizzate o non correttamente sovrapposte nella chiusura del giromanica o del bordo inferiore del cappotto) e, informata la controparte del problema, avrebbe restituito tutti i 52 capi al mittente, in data 22 settembre 2020.
Il 1° ottobre 2020, dunque, la stessa merce le sarebbe stata nuovamente consegnata, ma avrebbe presentato ancora la maggior parte dei vizi lamentati. ne sarebbe stata subito informata, CP_1
tramite telefonate e messaggi Whatsapp contenenti anche foto esplicative dei difetti, insieme alla contestazione degli stessi. Il 4 ottobre 2020, quindi, sarebbe stata consegnata altra merce, facente parte dell'ordine del 13 maggio 2020, con la fattura accompagnatoria n. 161/2020, per €. 4.511,56, riportando nella seconda pagina, come modalità di pagamento, la dicitura “conto vendita”. Anche in questo caso, la titolare di avrebbe riscontrato che gran parte dei capi presentasse dei difetti di Pt_2
confezionamento.
A seguito di tali fatti, la IG.ra avrebbe manifestato al IG. legale rappresentate PT Controparte_2
di , la difficoltà di vendere i prodotti. Le parti, dunque, avrebbero raggiunto un accordo, che CP_1
avrebbe previsto per tutta la merce della collezione Frida F/W 20-21, di cui all'ordine del 13 maggio
2020, il pagamento con modalità in “conto vendita”. Escluso, pertanto, il pagamento anticipato degli articoli ordinati, la IG.ra sarebbe stata tenuta a saldare solo i prodotti venduti ai clienti, PT
restituendo le rimanenze.
In data 6 ottobre 2020, con mail del IG. si sarebbe, così, formalizzato l'accordo: CP_2
“… Ti scrivo per formalizzare l'accordo che abbiamo stipulato la settimana scorsa e di cui ES
(n.d.r. agente di zona) è a conoscenza ed in copia. Testimone_2 CP_1
Punto A) tutta la merce dell'autunno inverno 2020 la riceverai in conto vendita
Punto B) ogni fine mese verrà conteggiato il venduto e regolarizzato il pagamento
Punto C) in stagione darai visibilità al marchio sui social e all'interno del negozio (cosa CP_3
che peraltro fai di consueto)
Punto D) l'azienda per quanto possibile garantirà cambi per tutta la stagione senza limitazioni
Punto E) invio ordine P/E 20-21”.
avrebbe, pertanto, consegnato la residua merce, di cui all'ordine di Maggio, alla fine del CP_1
mese di Ottobre, con le fatture accompagnatorie n. 184/2020, per €. 7.179,70, che avrebbe riportato pagina 4 di 13 nella seconda pagina la dicitura “conto vendita”, e la n. 203/2020, per €. 634,40; anche tale fornitura, tuttavia, avrebbe presentato difetti nella modalità di confezionamento dei capi.
Con le suddette consegne di fine Ottobre, la merce di cui all'ordine in questione e di cui alle 4 sopracitate fatture sarebbe stata interamente consegnata, ad eccezione di 3 pezzi: i capi KA
65 RO (2 pezzi), di cui alla fattura 184/2020, e IA 10 AR (1 pezzi), di cui alla fattura
128/2020, per i quali sarebbe stata emessa nota di credito, in data 5.11.2020, per totali €. 839,36.
In data 28 ottobre 2020, con messaggio Whatsapp, la IG.ra avrebbe chiesto all'incaricato PT
commerciale di di modificare la fattura 128/20, che non avrebbe riportato, come modalità di CP_1 pagamento, il “conto vendita”; questi avrebbe risposto: “Ciao , so che è tutto conto vendita non PT posso modificarla perché già allo SDI non preoccuparti, è tutto sotto controllo”. Pt_3
Il 29 ottobre 2020 e il 3 novembre 2020 la IG.ra avrebbe chiesto nuovamente di adeguare PT all'accordo concluso le fatture 128/20 e 203/20, relative alla collezione F/W 20-21, che non avrebbero riportato, nelle modalità di pagamento, la dicitura “conto vendita”. Il 3 novembre 2020, riscontrando la richiesta, l'amministratore di avrebbe risposto inoltrando nuovamente la mail dell'accordo, CP_1
confermandone il perfezionamento, a prescindere dalla dicitura delle fatture emesse. Il 29 dicembre
2020, il IG. avrebbe chiesto il pagamento del dovuto sull'invernale venduto ed avrebbe CP_2
invitato la IGnora al reso della merce invenduta, affermando di voler chiudere i rapporti. PT
Il 9 dicembre 2020, come da accordi intercorsi, la titolare di avrebbe saldato il residuo dovuto Pt_2 per la collezione P/E 20, per €. 7.000,00 e, il 23 gennaio 2021, avrebbe effettuato un bonifico, a favore di , di €. 2.193,56, pari al corrispettivo dei capi venduti della collezione F/W 20-21, CP_1
dettagliando quelli non veduti, da restituire, e chiedendo indicazioni per il ritiro della merce. Il 4 febbraio 2021, tuttavia, il IG. avrebbe invitato la titolare di a saldare l'intera fornitura, CP_2 Pt_2
entro il 15 febbraio 2021.
La fattispecie in esame, dunque, ricadrebbe nell'ipotesi del contratto di conto vendita o estimatorio, di cui all'art. 1556 c.c., in forza del quale, a fronte della consegna di cose mobili, chi le ha ricevute si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che le restituisca in un termine stabilito. Dell'esistenza di detto accordo, l'attrice riteneva di aver dato prova scritta, proveniente dal creditore, e concludeva, quindi, conformemente alle domande già riportate nelle premesse del presente provvedimento.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta riteneva con riferimento al doc. 4 avversario, ossia agli screenshot dei messaggi scambiati tra le parti tramite l'applicazione Whatsapp, che non sussistesse la prova della contestazione di alcun vizio dei capi di abbigliamento consegnati, bensì
pagina 5 di 13 unicamente la segnalazione che alcune maglie avessero la medesima taglia o lo stesso codice articolo, senza alcun riferimento a presunti vizi, come indicati a pag. 2 dell'atto di citazione (buchi, abiti mancanti di sottovesti, giacche senza bottoni ecc.).
Inoltre, la convenuta riteneva pacifico che l'attrice avesse accettato tutta la merce che, alla data ultima del 21.10.2020, le fosse stata consegnata, senza sollevare riserve né contestazioni (fatta eccezione per i n. 3 capi di cui alla nota di credito).
L'ordine di merce impartito dalla titolare di in data 13.05.2020, d'altro canto, sarebbe stato Pt_2
volto alla compravendita, pura e semplice, dei capi di abbigliamento della collezione autunno-inverno
2020. Solo in un momento successivo, per venire incontro alle difficoltà manifestate dall'odierna attrice, si sarebbe resa disponibile a tramutare la “compravendita” in una fornitura Controparte_1 resa “in conto vendita”, a patto, però, che fossero rispettate determinate condizioni, a pena del venir meno dell'accordo:
1) , alla fine di ogni mese, avrebbe dovuto fornire un dettagliato rendiconto della merce venduta Pt_2 ed avrebbe conseguentemente dovuto regolarizzare i pagamenti (punto b) dell'accordo): in spregio, invece, la IG.ra avrebbe inviato un elenco della merce rimasta invenduta soltanto nel febbraio PT
del 2021, quando ormai i rapporti tra le parti sarebbero stati definitivamente compromessi e CP_1
non avrebbe più potuto ricollocare sul mercato la merce residua, con evidente suo grave danno
[...]
e conseguente inadempimento a carico della titolare di . Pt_2
2) avrebbe dovuto dare visibilità al marchio sulle sue pagine social ed all'interno Pt_2 CP_3 del negozio sito in Venezia (punto c) dell'accordo);
3) avrebbe dovuto inviare a l'ordine di acquisto dei capi di abbigliamento per Pt_2 Controparte_1
la stagione primavera-estate 2021 (punto e) dell'accordo): tale ordine di acquisto avrebbe dovuto essere, quindi, inviato a nei primi due mesi dell'anno 2021, ma non sarebbe mai stato Controparte_1
formalizzato;
4) avrebbe dovuto saldare il pagamento dell'ordine dei capi di abbigliamento della stagione Pt_2
primavera – estate 2020, alla data di ottobre 2020 non ancora corrisposto: le fatture nn. 119/2019,
4/2020, 37/2020, 107/2020, 108/2020, scadute rispettivamente in data 12.12.2019, 30.04.2020,
30.04.2020, 31.08.2020 e 10.06.2020, emesse con riferimento al precedente ordine di acquisto del
02.10.2019, della collezione primavera-estate 2020, avrebbero essere saldate a stretto giro, essendo insolute ormai da mesi, per un importo complessivo di € 52.670,82, compresa iva;
il Sig. CP_2
sarebbe stato costretto, invece, a sollecitare più volte detto pagamento, tra i mesi di Ottobre e Dicembre
pagina 6 di 13 2020, come da richieste datate 28.10.2020, 02.11.2020, 09.11.2020, 23.11.2020, 26.11.2020,
09.12.2020. Ciononostante, la titolare di , come dalla stessa riconosciuto, avrebbe provveduto a Pt_2
saldare la stagione primavera-estate 2020 soltanto nel mese di dicembre 2020 (precisamente il
09.12.2020), corrispondendo la somma di Euro 7.000,00; ciò avrebbe dato luogo a grave inadempimento della condizione in esame.
Il mancato rispetto di pressoché tutte le condizioni di cui all'accordo del 06.10.2020, secondo la convenuta, integrerebbe, dunque, un grave inadempimento della contraente, ex art. 1455 c.c., con conseguente risoluzione dell'accordo raggiunto tra le parti, ai sensi del disposto dell'art. 1453 c.c..
Conseguentemente, la merce di cui all'ordine del 13.05.2020 dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti oggetto di compravendita (anziché in conto vendita), siccome inizialmente pattuito tra le parti. Pt_2
dovrebbe, dunque, essere condannata al pagamento degli importi di cui alle fatture insolute nn.
128/2020, 161/2020, 184/2020 e 203/2020, dedotti l'acconto di Euro 2.193,56 e la somma di Euro
839,36, di cui alla nota di credito del 5.11.2020, per un saldo complessivo di Euro 18.679,77.
In subordine, la convenuta pretendeva comunque che la controparte fosse condannata al pagamento delle fatture nn. 128/2020, di Euro 8.499,74, e 203/2020, di Euro 634,40, per un totale complessivo di
Euro 9.134,14, iva compresa, in base al fatto che esse non recassero alcuna dicitura relativa al conto vendita invocato dall'attrice.
Infine, la convenuta evidenziava come la controparte avesse registrato tutte le fatture in contabilità e ciò valesse quale riconoscimento del debito, alle condizioni riportate nei documenti stessi, ossia la vendita.
La convenuta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse del presente provvedimento.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, dunque, alla scorsa udienza di p.c., sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già sopra riportato. La causa, pertanto, veniva trattenuta in decisione, con ordinanza pubblicata il 31.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, che è pacifico che le parti siano addivenute alla conclusione dell'accordo trascritto nell'e-mail del 6.10.2020 (doc. 6 attoreo), inviata dal IG. alla IG.ra , il cui contenuto è stato riconosciuto dalla stessa Controparte_2 Parte_1
convenuta, nella comparsa di risposta, ed in base al quale è stato stabilito che tutta la merce oggetto pagina 7 di 13 dell'ordine relativo all'autunno inverno 2020, già consegnata, fosse da considerarsi in “conto vendita”
(ossia oggetto di un contratto estimatorio), anziché quale oggetto di vendita pura e semplice.
Ciò a prescindere dall'omessa indicazione, nelle fatture, del rapporto in “conto vendita”, essendo, le stesse, atti unilaterali di parte convenuta, che l'attrice ha contestato e circa i quali, peraltro, la stessa parte convenuta (cfr. doc. 10 attoreo) ha dichiarato l'irrilevanza, ai fini della determinazione delle condizioni contrattuali pattuite ed alla qualificazione del rapporto giuridico in essere.
L'accordo in questione è di pari data, peraltro, dei messaggi Whatsapp, di cui al doc. 4 attoreo: comunicazioni non contestate né disconosciute dalla convenuta, inviate da parte della IG.ra PT all'addetto commerciale della convenuta stessa e riportanti le foto di evidenti vizi e difetti della merce: un buco nella trama di un capo, un maglione con filato di scarsa qualità, difformità macroscopica di dimensioni tra due maglioni di medesimi modello e taglia. La presenza di vizi nella merce, inoltre, è confermata anche dall'e-mail proveniente dallo stesso addetto di di cui al doc. 22 attoreo, CP_1
contenente indicazioni circa le modalità di reso della merce difettata.
A ciò si aggiunga la problematica determinata dalla pandemia allora in corso, per Covid-19, che aveva pressoché azzerato le occasioni di vendita dell'attrice, come ammesso dalla stessa convenuta, e che, dunque, ex lege, avrebbe astrattamente potuto determinare il diritto dell'attrice di sciogliersi dal precedente accordo di vendita, quantomeno per eccessiva onerosità sopravvenuta, ovvero di pretenderne una rinegoziazione del prezzo, a fronte della sostanziale invendibilità della merce, in ragione del principio di buona fede, come fonte integrativa delle obbligazioni contrattuali, ex art. 1175 cc..
La causa del nuovo accordo, dunque, è riconducibile all'interesse delle parti alla sostituzione del rapporto obbligatorio preesistente con un nuovo rapporto negoziale, vista la necessità di superare la controversia tra loro insorta, in relazione alle possibilità di risoluzione o rinegoziazione del contratto di compravendita, per la presenza di vizi nella merce fornita e per le sopravvenute circostanze del mercato, dovute alla pandemia. Pertanto, detto accordo risulta qualificabile come transazione ad effetto novativo, avendo determinato l'estinzione e sostituzione del rapporto obbligatorio già in essere, tramite la modifica sia del titolo contrattuale (in contratto estimatorio anziché di compravendita) sia dell'oggetto, dato che all'immediato trasferimento di proprietà della merce ed al contestuale insorgere dell'obbligo di pagamento del prezzo si è sostituita la mera consegna della merce alla IG.ra PT
lasciandone ferma la proprietà in capo a ed attribuendo all'odierna attrice solo il potere di CP_1
disporne, vendendola.
Ciò avrebbe superato, da un lato, l'onerosità, per l'attrice della prospettiva di dover effettuare eventuali pagina 8 di 13 nuovi resi della merce difettata, rimanendo liberata dall'obbligo di pagare quella che fosse rimasta invenduta, e, dall'altro, avrebbe soddisfatto l'interesse della convenuta a non subire la risoluzione immediata del rapporto negoziale né la rinegoziazione al ribasso dei prezzi, continuando a poter commercializzare i propri prodotti (sebbene in “conto vendita”), a mantenere il canale di vendita e la visibilità forniti dall'attrice, ed ottenendo, altresì, l'effettuazione del nuovo ordine per la successiva stagione P/E 2021.
Trattasi, dunque, di pattuizione oggettivamente incompatibile con il rapporto contrattuale preesistente, all'esito della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sono risultate totalmente diverse ed in antinomìa rispetto a quelle preesistenti, con la conseguenza che, pur non sussistendo un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, si deve ritenere che esse, nel comporre l'originaria controversia, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, manifestando, così, implicitamente, il loro animus novandi (cfr. Cass. civ. n. 21371/2020;
Cass. Civ. 7830/2003).
Le parti, invero, non hanno effettuato alcun richiamo all'eventuale reviviscenza del rapporto di compravendita, in caso di inadempimento delle condizioni pattuite ex novo, ex art. 1230 cc, né, tantomeno, circa la risolubilità per inadempimento della transazione conclusa, ex art. 1976 cc. A ciò non vale, peraltro, la dichiarazione unilaterale del legale rapp.te della convenuta, di cui al messaggio
Whatsapp del 26.11.2020 (doc. 30 attoreo), trattandosi di dichiarazione unilaterale, non accettata dall'attrice, successiva di quasi due mesi alla redazione in forma scritta (nell'e-mail del 6.10.2020) dell'accordo con il cui contenuto si trova in contrasto.
La Giurisprudenza citata dalla convenuta circa la risolubilità della transazione, anche novativa, infine, è inconferente, in quanto riferita all'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui, nella transazione, anche se novativa, si sia espressamente pattuita la sua risolubilità per inadempimento ovvero si sia subordinato espressamente (tramite condizione sospensiva) l'effetto novativo al verificarsi dell'adempimento della transazione (cfr. Cass. ord. 32109/2019 e Cass. sent. 32652/21).
Nel caso di specie, dunque, l'estinzione del rapporto originario IGnifica che l'eventuale venir meno della transazione non potrebbe farlo rivivere, al contrario di quanto accadrebbe, invece, in caso di transazione non novativa. Ne discende l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di risoluzione della transazione, per inadempimento, avanzate dalla convenuta, ex art. 1976 cc, in quanto basate sul presupposto, errato, di reviviscenza del rapporto originario di compravendita e, quindi, sulla pretesa di suo adempimento, tramite il pagamento dell'intero prezzo della merce consegnata.
D'altro canto, le domande riconvenzionali della convenuta, anche di risarcimento ex art. 1375 cc., pagina 9 di 13 risulterebbero, comunque, infondate, per l'assenza dei presupposti dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc, da lei stessa invocata, poiché la documentazione in atti esclude la prova della gravità dell'asserito inadempimento imputato alla IG.ra PT
- con riguardo all'asserita tardività del pagamento del saldo del prezzo della merce di cui alla stagione P/E precedente (pacificamente avvenuto il 9.12.2020), è evidente, invero, che essa sia stata tollerata, data la manifestata volontà di prosecuzione del rapporto, sino al 29.12.2020, espressa proprio nelle plurime diffide di pagamento richiamate dalla convenuta e nei docc. 13 e
15 di parte attrice, non contestati, in cui il legale rapp.te della convenuta ha dimostrato di considerare ancora valido ed efficace l'accordo transattivo, sino alla data sopracitata;
lui stesso, nel doc. 15 attoreo, ultima pagina, ha dichiarato di volere chiudere i rapporti tra le parti, chiedendo il pagamento della sola merce venduta e la restituzione di quella residua, invenduta, circostanza evidentemente volta ad interrompere il rapporto solo pro futuro ed incompatibile, invece, con la volontà di risoluzione retroattiva dell'accordo transattivo e di reviviscenza del precedente rapporto di vendita;
- circa l'omessa rendicontazione mensile della merce venduta al pubblico, si rileva come fosse da subito noto alle parti che, data la situazione di lockdown, le vendite fossero ridotte ai minimi termini e che, d'altro canto, sia documentalmente provato che l'elenco del venduto fosse stato inviato alla convenuta in data 23.01.2020 (cfr. docc. 17, 18 e 38 di parte attrice, non contestati); in ogni caso, la convenuta non risulta averne richiesto alcuna anticipazione, prima di dichiarare la volontà di interrompere i rapporti, in data 29.12.2020, a dimostrazione della scarsa importanza del mancato rispetto della rendicontazione mensile, nell'ambito dell'equilibrio contrattuale;
infine, parte attrice ha dimostrato, altresì, di aver inviato alla convenuta la merce invenduta, oggetto di reso (cfr. doc. 18 e 38 attoreo), senza ricevere alcuna contestazione al riguardo, sino all'instaurazione dell'odierna causa;
nella III memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., anzi, la convenuta ha persino ammesso di aver rifiutato il reso di detta merce (cfr. pag. 17), sebbene nelle conclusioni, sin dalla comparsa di risposta, abbia formulato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla sua restituzione;
- in relazione all'asserito omesso invio dell'ordine di merce per la stagione P/E successiva
(2021), è evidente che tale allegazione sia falsa, in quanto con messaggi Whatsapp del
28.10.2020 (doc. 10 dell'attrice, non contestato dalla convenuta) la IG.ra aveva PT inoltrato all'incaricato di , tale , l'ordine per la P/E 2021 ed aveva ricevuto, CP_1 Per_1
in risposta, rassicurazioni circa il fatto che tutta la merce di cui alla stagione invernale 2020
pagina 10 di 13 fosse da considerarsi in “conto vendita”, a prescindere dall'erronea emissione di una fattura contrastante;
l'invio dell'ordine per la P/E 2021, inoltre, è confermato anche dal messaggio
Whatsapp del 29.10.2020, inviato all'attrice dal IG. (doc. 11 attoreo, non Controparte_2
contestato, nel quale il IG. ringrazia, addirittura, per l'ordine ricevuto) e dal doc. 34 CP_2 attoreo (e-mail del 2.11.2020, di conferma di ricezione dell'ordine da parte di ). Dalle CP_1 conversazioni Whatsapp prodotte dall'attrice come doc. 30, peraltro, si evince che, alla data del
26.11.2020, detto ordine non fosse ancora stato annullato, nonostante il nuovo aggravamento della situazione di crisi determinata dal lockdown, circostanza che, ancora, depone a favore della buona fede dell'odierna attrice e del fatto che parte convenuta non avesse ritenuto sussistere, sino a quel momento, alcuno dei gravi inadempimenti allegati nel presente giudizio;
ciò collima, d'altronde, con il fatto che, come già osservato, in data 29.12.2020, il legale rapp.te di abbia comunicato semplicemente di non voler proseguire i rapporti, senza CP_1
dichiarare risoluzione, retroattivamente, dei precedenti accordi;
- l'inadempimento delle ulteriori condizioni di cui alla transazione non è stato allegato tempestivamente dalla convenuta, nella comparsa di risposta, bensì aggiunto solo in seguito e, pertanto, la convenuta è decaduta dalla proponibilità della relativa eccezione.
Dalle citate prove documentali del fatto che all'attrice non possa essere addebitato alcun grave inadempimento dell'accordo stipulato il 6.10.2020, è conseguita, chiaramente, la superfluità di tutti i capitoli di prova testimoniale formulati dalle parti e di ogni altra istanza istruttoria.
Ne derivano:
− l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della convenuta, basate sulla sua richiesta di risoluzione della transazione;
− il rigetto, per infondatezza, delle sue riconvenzionali subordinate, di risarcimento ex art. 1375 cc. e di condanna alla restituzione della merce, essendo stato dimostrato che non sussista alcun grave inadempimento imputabile all'attrice, nemmeno con riguardo al rispetto dell'obbligo di esecuzione dell'accordo transattivo secondo correttezza e buona fede, alla luce del fatto, pacifico, che la stessa abbia tempestivamente inviato alla convenuta la merce invenduta, per restituirla, secondo l'accordo, e che quest'ultima, invece, si sia rifiutata di riceverla, senza alcun motivo legittimo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1206, 1214, 1221 e 1453, II co., cc, dunque, tale rifiuto, unitamente alla richiesta stragiudiziale di risoluzione del contratto, ha certamente impedito il verificarsi della mora debendi in capo all'attrice ed ha, altresì, fatto pagina 11 di 13 venire meno il suo obbligo di conservare la merce, al fine di tenersi pronta ad eventuali successive richieste di adempimento da parte della convenuta. La domanda subordinata di adempimento tramite restituzione, invero, è stata formulata solo nel presente giudizio, ossia successivamente alla manifestazione stragiudiziale della volontà di risolvere il contratto, ragione che esclude possano essere addebitate all'attrice, secondo buona fede, le conseguenze dell'eventuale deperimento o perdita della merce, il cui valore, peraltro, secondo quanto allegato dalla stessa convenuta, era praticamente nullo, per impossibilità di reimmetterlo nel mercato, una volta esaurita la stagione di abbigliamento di riferimento;
− l'accoglimento della domanda principale attorea, di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, con conseguente assorbimento delle domande subordinate formulate dall'attrice in via riconvenzionale;
− il rigetto, infine, della domanda attorea principale di risarcimento del danno emergente, di cui al costo di spedizione della merce oggetto di reso (cfr. doc 18 attoreo, per euro 280,00), in quanto, nel contratto estimatorio, le spese di restituzione della merce invenduta sono a carico del dell'accipiens, rientrando nell'esecuzione dell'obbligazione restitutoria a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza, che ricade pressoché totalmente sulla convenuta, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
26.000,00), anche per la procedura stragiudiziale di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza,
definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della convenuta, di risoluzione della transazione e di conseguente adempimento del precedente contratto di vendita;
2) rigetta, per infondatezza, le domande riconvenzionali subordinate proposte dalla convenuta, di risarcimento ex art. 1375 cc. e di condanna alla restituzione della merce;
3) accerta che, a seguito dell'accordo concluso tra e Parte_2 Controparte_1
la fornitura di capi di abbigliamento, di cui alle fatture emesse da n. 128/2020,
[...] CP_1
n.161/2020, n.184/2020 e n.203/2020, è avvenuta a titolo di contratto estimatorio e, per l'effetto, dichiara che, con l'avvenuto pagamento della somma di €.2.193,56, l'odierna attrice ha integralmente estinto le obbligazioni a suo carico, derivanti da detto contratto, e che pagina 12 di 13 null'altro è dovuto dall'attrice alla convenuta, per il predetto titolo;
4) condanna, altresì, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 1.260,00 per compensi della fase di mediazione, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.p.A. ed in euro 5.077,00, per compensi del presente giudizio, oltre c.u., diritti di
Cancelleria, 15% per spese generali, IVA e CpA.
Venezia, 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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