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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1011/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAGNETTA MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAGNETTA MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAGNETTA MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAGNETTA MARCO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 24 settembre 2011 e che dalla loro pagina 1 di 3 unione sono nati due figli: in data 14.06.2011 ed in data 27.07.2014 Persona_1
. Con provvedimento in data 24/03/2025 il Tribunale fissava per la Persona_2 comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 22.05.2025 il Presidente Relatore rinviava all'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, in quanto né nel ricorso introduttivo né nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno depositato la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 473-bis n. 51, comma 2,
c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito della suddetta dichiarazione. All'udienza del 12.06.2025 il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 24 settembre 2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 21 P. 2 Serie A anno 2011.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La Sig.ra Controparte_1 continuerà ad abitare insieme ai figli, e , presso la casa coniugale, di cui le Per_1 Per_2 parti sono comproprietari. Il Sig. si trasferirà entro la data del 01 giugno Parte_1
2025. Con riferimento alla casa coniugale le parti si impegnano a non alienarla a terzi sino al 2030 compreso, ed in relazione al mutuo gravante sulla stessa le parti corrisponderanno la rispettiva rata mensile nella misura del 50% ciascuna, impegnandosi altresì a procedere pagina 2 di 3 all'estinzione anticipata tramite la vendita del terreno di loro proprietà.
2) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di € 250,00 Parte_1 CP_1
(duecentocinquanta/00) per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Tutte le spese straordinarie comprensive le spese mediche non coperte dal S.S.N. saranno corrisposte al 50% da ciascun genitore previo accordo. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e i figli, e . Per_1 Per_2
3) I figli e , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che Per_1 Per_2 tengano conto del preminente interesse degli stessi, trascorreranno con il padre: - Fine settimana alternati dal venerdì (all'uscita da scuola indicativamente) sino alla domenica sera
(indicativamente alle ore 21.00); - Tre giorni infrasettimanali alternati, indicativamente dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì alle ore 21.00; - nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: - metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 Novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente nel mese di maggio di ogni anno;
- metà dei ponti festivi alternandosi con la madre.
4) A titolo di mantenimento personale del coniuge il Sig. , verserà alla Parte_1
Sig.ra l'importo mensile di euro 250,00, anticipatamente ed entro il giorno Controparte_1
10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
5) I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.06.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1011/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAGNETTA MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAGNETTA MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAGNETTA MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAGNETTA MARCO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 24 settembre 2011 e che dalla loro pagina 1 di 3 unione sono nati due figli: in data 14.06.2011 ed in data 27.07.2014 Persona_1
. Con provvedimento in data 24/03/2025 il Tribunale fissava per la Persona_2 comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
In data 22.05.2025 il Presidente Relatore rinviava all'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, in quanto né nel ricorso introduttivo né nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno depositato la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 473-bis n. 51, comma 2,
c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito della suddetta dichiarazione. All'udienza del 12.06.2025 il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 24 settembre 2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 21 P. 2 Serie A anno 2011.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La Sig.ra Controparte_1 continuerà ad abitare insieme ai figli, e , presso la casa coniugale, di cui le Per_1 Per_2 parti sono comproprietari. Il Sig. si trasferirà entro la data del 01 giugno Parte_1
2025. Con riferimento alla casa coniugale le parti si impegnano a non alienarla a terzi sino al 2030 compreso, ed in relazione al mutuo gravante sulla stessa le parti corrisponderanno la rispettiva rata mensile nella misura del 50% ciascuna, impegnandosi altresì a procedere pagina 2 di 3 all'estinzione anticipata tramite la vendita del terreno di loro proprietà.
2) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di € 250,00 Parte_1 CP_1
(duecentocinquanta/00) per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Tutte le spese straordinarie comprensive le spese mediche non coperte dal S.S.N. saranno corrisposte al 50% da ciascun genitore previo accordo. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e i figli, e . Per_1 Per_2
3) I figli e , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che Per_1 Per_2 tengano conto del preminente interesse degli stessi, trascorreranno con il padre: - Fine settimana alternati dal venerdì (all'uscita da scuola indicativamente) sino alla domenica sera
(indicativamente alle ore 21.00); - Tre giorni infrasettimanali alternati, indicativamente dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì alle ore 21.00; - nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: - metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 Novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente nel mese di maggio di ogni anno;
- metà dei ponti festivi alternandosi con la madre.
4) A titolo di mantenimento personale del coniuge il Sig. , verserà alla Parte_1
Sig.ra l'importo mensile di euro 250,00, anticipatamente ed entro il giorno Controparte_1
10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
5) I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16.06.2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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