Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 19 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01446/2026REG.PROV.COLL.
N. 09282/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9282 del 2024, proposto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Leone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
NE ST di UL NC & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 1746 emessa ex art. 60 c.p.a. dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione II) in data 30 settembre 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della NE ST di UL NC & C. s.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il consigliere EL TA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
– dalla determina n. 80 del 19 marzo 2024, con la quale il Consorzio A.S.I. di Salerno ha respinto – per la seconda volta – l’istanza di nulla osta all’insediamento depositata dalla NE ST di UL NC & C. s.n.c. in data 4 novembre 2022 (prot. n. 5090);
– dalla delibera n. 73 del 28 marzo 2024, con la quale il Consorzio A.S.I. ha disposto la riacquisizione ex art. 10 della legge reg. Campania n. 19/2013 dell’ “area di proprietà occorrente alla realizzazione Hub del freddo” nei confronti della NE ST;
– dalla nota prot. n. 1504 del 19 marzo 2024 di comunicazione della determina n. 80/2024;
– dalla nota prot. n. 1012 del 27 febbraio 2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
– da tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla NE ST di UL NC & C. s.n.c. dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sez. staccata di Salerno, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge (art. 2 comma 1 lettere l ed m del vigente regolamento per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio ASI di Salerno; art. 4 e 10 l.r.C. n. 19/2013) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità– abnormità - sviamento – arbitrarietà)
b) violazione di legge (art. 2 comma 1 – lettere l ed m del vigente regolamento per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio ASI di Salerno in relazione agli artt. 4 e 10 l.r.C. n. 19/2013) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità – abnormità - sviamento – arbitrarietà)
c) violazione di legge (art. 2 comma 1 lettera m del vigente regolamento per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio ASI di Salerno; art. 4 e 10 l.r.C. n. 19/2013) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto – erroneità– abnormità - sviamento – arbitrarietà)
d) violazione di legge (art. 10 l.r.C. n. 19/2013) – eccesso di potere (difetto di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità – travisamento – arbitrarietà – contraddittorietà)
e) violazione di legge (art. 10 l.r.C. n. 19/2013) – eccesso di potere (difetto di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità – travisamento – arbitrarietà – contraddittorietà)
f) violazione di legge (art. 10 l.r.C. n. 19/2013) – eccesso di potere (difetto di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità – travisamento – arbitrarietà – contraddittorietà)
g) violazione di legge (art. 10 l.r.C. n. 19/2013 in relazione all’art. 1 l. n. 241/1990, art. 7 regolamento ASI ed art. 42 Cost.) – eccesso di potere (difetto di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità – travisamento – arbitrarietà – contraddittorietà)
h) violazione di legge (art. 10 l.r.C. n. 19/2013 in relazione all’art. 1 l. n. 241/1990, art. 7 regolamento ASI) – eccesso di potere (difetto di istruttoria, difetto del presupposto, illogicità – travisamento – arbitrarietà – contraddittorietà)
3. Con la sentenza n. 1746 del 30 settembre 2024 il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
4. Il Consorzio ASI ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I - error in iudicando ed in procedendo (travisamento – illogicità – violazione/falsa applicazione: della disciplina temporalmente applicabile ex art. 10, comma 12, l.r.C. n. 16/1998)
II - error in iudicando ed in procedendo (travisamento – illogicità – violazione/falsa applicazione: della disciplina temporalmente applicabile ex art. 10 l.r.C. n. 19/2013) – nullità della sentenza per motivazione apparente – violazione del principio di legalità.
5. Si è costituita in giudizio la NE ST di UL NC & C. s.n.c., eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 1838 del 19 maggio 2025 l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
7. In data 22 ottobre 2025 il Consorzio ASI, dando conto del raggiungimento di un accordo transattivo con la parte appellata, ha comunicato di non avere più alcun interesse alla definizione nel merito dell’appello.
8. Con note del 31 ottobre 2025 la NE ST ha dichiarato di condividere l’istanza del Consorzio, chiedendo che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
9. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Alla luce di quanto dichiarato dalle parti circa il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione nel merito del presente appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
11. Per la natura e l’esito complessivo della controversia le spese del presente grado devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE TO, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EL TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TA | CE TO |
IL SEGRETARIO