Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 710/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/01/2024 e vertente
TRA
C.F. 1 ) Parte 1
Luogo e data di nascita Per 1 in data 08/08/1980
Residenza VIA TIGLI 13 ZA rappresentata e difesa dall'Avv. MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ),Controparte_1
Luogo e data di nascita Per 2 in data 01/01/1971
Residenza VIA MONTE ABETONE 8 2 ZA;
Parte convenuta contumace
-Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5 febbraio 2024
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 19 marzo 2025
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10 gennaio 2009, presso il Comune di Rozzano, al n. 3, Parte I,
Registro degli Atti di Matrimonio, tra la Sig.ra e il Signor [...] Parte 1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere allaControparte_1 annotazione della sentenza;
-incaricare il Servizio Sociale di monitorare la minore e offrire i supporti necessari;
-incaricare il Servizio Sociale di contattare il sig. CP 1 all'utenza n. 3533057060 ed eventualmente attivare lo Spazio Neutro per incontri padre-figlia qualora questi non siano disfunzionali alla crescita già delicata della stessa;
-porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro trecento oltre spese straordinarie cosi previste dal protocollo della Corte d'Appello di Milano sulle spese straordinarie;
***
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
ZA (MI) il 10/01/2009, (anno I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a
2009, atto n 3, parte I). Persona 3 nata a [...] il [...].Dal matrimonio è nata
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 15 marzo 2015 ed in data 30/11/2015 è stata pronunciata dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 13462/2015.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/01/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio disponendo l'affido esclusivo della minore nella irreperibilità paterna con conferma della delega ai SS di interventi supportivi e conferma del contributo al mantenimento come stabilito in 300,00 euro
Il Giudice Delegato con decreto 1 febbraio 2024 ha richiesto ai SS del Comune di Rozzano, incaricati di interventi di supporto e di regolamentare gli incontri padre figlia con la sentenza di separazione, di trasmettere una relazione di aggiornamento,.
L relazione è stata trasmessa il 12 giugno 2024.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19 marzo 2025, verificata la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
[...]
.
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare.
Non so più nulla di mio marito.
Non lo vedo e non lo sento da 4/5 anni. E' sparito anche con la ragazza
Nostra figlia ha 16 anni: sta andando benino a scuola.
E' un'adolescente ma sta bene
Non ha mi ha mai dato nulla per lei: è impossidente e tanto non posso recuperare nulla
Prendo l'AUU per 200,00 è il 1000%.
Io non guadagno quasi nulla: mi sono buttata a fare l'imprenditrice come parrucchiera, ho un piccolo negozio e speriamo vada bene.
Vivo in una casa Aler per cui pago 350,00 euro di affitto. Economicamente mi aiuta il mio compagno.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato nell'accordo della parte attrice e vista l'imminente decisione del Collegio non ha adottato provvedimenti temporanei. Il giudice delgato ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 15 marzo 2015, in data 30/11/2015 è stata pronunciata dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 13462/2015 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 08/01/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre nella totale irreperibilità paterna ed in coerenza con quanto evidenziato dai SS. Nella relazione depositata emerge, infatti, che il padre non si è mai presentato ai SS e che la madre è in grado di occuparsi della minore in modo adeguato.
A conferma della necessità di concentrare la responsabilità genitoriale in capo alla madre soccorrono anche le dichiarazioni rese dalla minore ai servizi sociali per cui
IN riporta alle scriventi la fatica rispetto alle fragilità del padre connettendole principalmente ad alcuni aspetti burocratici “papà non è cattivo, so che sta male e mi spiace. Per me è soprattutto faticoso pensare che ogni volta che per esempio c'è una gita non so se andrò perché su queste cose non è affidabile, dovrebbe decidere mamma perché già lo fa!”.
Gli elementi sopra evidenziati impongono di disporre l'affido super esclusivo alla madre come dettagliato in dispositivo con revoca degli incarichi di supporto e monitoraggio attribuiti ai SS nel
2015.
Quanto alle frequntazioni con il padre vista l'età della minore e la piena consapevolezza che la ragazza ha delle fragilità e problematiche paterne la individuazione delle modalità e tempistiche di incontro padre figlia deve essere rimessa alla affidataria esclusiva previo confronto con la ragazzina ormai sedicenne.
Come richiesto dalla madre deve essere confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore come quantificato in sentenza di separazione per l'importo di 300
€ mensili.
i genitori dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo consenso come dettagliate in dispositivo e l'assegno unico dovrà, come per legge, continuare ad essere percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva.
Sulle spese di lite. La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
710 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra
[...]
a ZA (MI) Parte 1 e Controparte_1 il10/01/2009, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di ZA (MI) (anno 2009, atto n 3, parte I); Persona 4 nata a Milano il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la 2. quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA TIGLI
13 ZA e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
3. Revoca il monitoraggio dei Servizi Sociali;
4. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/figlia ferma la tutela dell'inetresse della e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età della stessa (16 anni);
5. Conferma a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire, nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di
300,00 € mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione ottobre 2016;
6. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
. spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta 7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune diZA (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Provvedimento immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 Si comunichi ai SS del Comune Parte 2
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato