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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5915/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il giorno 30 settembre 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola,
all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
tra
Parte_1
- appellante contro
Controparte_1
-appellata
Nonché
Controparte_2
-appellante incidentale
Nonché
Controparte_3
-appellato contumace
preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5915/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso giusta procura allegata all' atto di appello Parte_1
dall'Avv. Vincenzo Maione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla
Via Vecchia Sarno, n.100;
-appellante
contro
, rappresentato e difeso giusta procura allegata all' atto di intervento vo- Controparte_2
lontario in primo grado dall'Avv. Giovanni Russo, presso il cui studio in AN US AN
(Na) alla via Aielli n.70 è elettivamente domiciliato;
-appellante incidentale
Nonché
(già in persona del lega- Controparte_1 Controparte_4
le rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello dall' Avv. Marcella Majorano, presso il cui studio in Napoli
(Na) alla via Belvedere, n.111, è elettivamente domiciliata;
2
nonché
, domiciliato come in atti Controparte_3
-appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 781/2021, Parte_1
depositata in data 26/02/2021, con la quale il giudice di pace di Nola ha rigettato le domande propo-
ste da e dall'interventore di risarcimento di danni riportati alle Parte_1 Controparte_2
proprie vetture nel sinistro verificatosi in AN US AN (Na) alla Via Filionti, in data 24
ottobre 2016, alle ore 11.30, per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg.
DB882XH, di proprietà di;
stando alla prospettazione attorea, il conducente della Controparte_3
vettura di proprietà del tamponava la Lancia Ypsilon tg. EN877PS di proprietà CP_3
dell'appellante che si trovava ferma allo stop la quale, per effetto dell'urto, urtava da tergo il Pt_1
Veicolo Smart, tg. CA290ZV, di proprietà di che la precedeva. Controparte_2
Il giudice di pace rigettava le domande di risarcimento dei danni ritenendo sfornite di adeguata pro-
va, evidenziando la genericità e la inattendibilità delle deposizioni rese dai testi nonché l' anomalo coinvolgimento del in 39 sinistri dal 2006 al 2016, come comprovato dalla documentazione CP_3
depositata dalla compagnia.
Gli appellanti e hanno, pertanto, impugnato la sentenza censurando l'erroneo ap- Pt_1 CP_2
prezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, lamentando la violazione
3
degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza, con-
testando, altresì, la liquidazione delle spese di lite.
Sulla scorta di tali motivi gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di , in solido con la al risarcimento dei dan- Controparte_3 Controparte_1
ni subiti alle proprie vetture, quantificati rispettivamente in euro 2.430,00 per ed in euro Pt_1
800,00 per , con vittoria di spese del doppio grado. CP_2
Si è costituita la compagnia ed ha resistito alla avversa impugnazione, Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si è costituito l' appellato e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa veniva alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, potendosi condividere la decisione di rigetto della domanda non essendo stata fornita la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della pretesa risarci-
toria, sia pure per le motivazioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di prime cure.
Ed invero, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado non può
dirsi raggiunta la prova piana e convincente che i danni lamentati siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
In primo luogo, può condividersi la valutazione di sostanziale genericità delle deposizioni rese dai testi (verbali di udienza del 21.01.2020 e del 08.09.2020), che non risultano suffragate da ulteriori oggettivi elementi probatori a sostegno.
Sul punto, si osserva che il teste ha dapprima dichiarato di aver assistito al sini- Testimone_1
stro trovandosi a bordo della vettura del (sebbene la sua presenza non sia indicata nel mo- Pt_1
4
dello CAI), per poi riferire ““Preciso che, per quanto ho visto, i conducenti delle auto coinvolte nel
sinistro non si conoscevano”, rendendo, poi, una deposizione generica in ordine alle modalità del sinistro;
il teste escusso all' udienza del 08.09.2020, invece, ha riferito “(…) Testimone_2
mi trovavo a piedi in AN US AN (Na) alla via Scopari all'incrocio con via Filionti.”
senza riferire su quale lato della strada si trovasse e senza precisare la propria posizione: “Io per-
correvo via Scopari e mi trovavo nei pressi dell'incrocio a pochi metri dalla Smart e ho visto il si-
nistro (…) Preciso che via Filionti e a doppio senso di marcia, priva di marciapiedi ed anche un po'
stretta”, circostanza anche questa che non chiarisce l'esatta posizione del teste rispetto ai veicoli in-
colonnati; lo stesso ha, poi, descritto in maniera generica il sinistro.
A fronte della sostanziale genericità delle deposizioni rese dai testi relative alla modalità di verifica-
zione del sinistro, deve riscontrarsi la totale carenza di ulteriori elementi probatori che consentano di corroborare la ricostruzione del fatto storico.
Ed infatti, sul posto non sono intervenute autorità; il CID reca la sottoscrizione del solo appellante
, e non anche dell' appellato , asserito danneggiante, sicchè non è Parte_1 Controparte_3
dotato della efficacia probatoria di cui all' art 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private (D.lgs. 7 set-
tembre 2005, n. 209)
Infine, deve rilevarsi che neppure vi è adeguata prova della sussistenza dei danni lamentati (in atti risultano prodotti unicamente i preventivi di spesa che, com'è noto, non comprovano l' effettivo esborso), mentre la stessa ctu disposta non ha consentito di affermare con certezza la riconducibilità
eziologica dei danni lamentati all' evento per cui è causa, avendo il ctu affermato che “ non vi sono
elementi oggettivi che permettano di esprimersi sulla compatibilità dei danneggiamenti da urto di-
retto e indiretto lamentato dalle parti”.
In particolare, il ctu è pervenuto a tali conclusioni in difetto della possibilità di visionare le immagi-
ni fotografiche dei veicoli al momento del sinistro in posizione statica post-urto, e di periziare tutti i
5
veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa (il ctu ha, peraltro, rappresentato di non disporre di ri-
produzioni fotografiche relative al veicolo Fiat Punto del convenuto : p. 9 consu- Controparte_3
lenza d'ufficio- fascicolo di primo grado).
Lo stesso, da un accostamento virtuale delle vetture coinvolte, ha potuto dedurre “esclusivamente
una eventuale coerenza altimetrica e di ubicazione di danneggiamenti, rilevabili dal materiale fo-
tografico in atti, e dall'accostamento virtuale dei veicoli coinvolti”( si cfr. p. 10 consulenza d'ufficio- fascicolo di primo grado) e in risposta alle osservazioni da parte del CTP della convenuta assicurazione ha concluso affermando che “ non è possibile esprimersi sulla compatibilità dei dan-
ni”. (si cfr. p. 12 consulenza d'ufficio- fascicolo di primo grado).
Pertanto, alla luce del complessivo quadro istruttorio, appare pienamente condivisibile la pronuncia adottata in prime cure, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione.
Va, infine, rigettato il motivo di appello afferente alla presunta erronea liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, posto che il governo delle stesse è stato disposto facendo corretta applicazione del principio di soccombenza e la liquidazione è avvenuta nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda (la domanda principale è proposta per l' importo di euro 2.430,00, dunque nello scaglione tra 1.100 e 5.200 euro, mentre la domanda pro-
posta dal è proposta senza importo, ma contenuta “nei limiti di competenza del giudice adi- CP_2
to”) ed alla attività difensiva in concreto svolta.
Per tali motivi, tanto l'appello principale quanto quello incidentale vanno rigettati.
La necessità di integrare la motivazione della sentenza appellata, oggettivamente carente in parte motiva, integra giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello ex art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018).
6
Si da' atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell' appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il giorno 30 settembre 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola,
all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
tra
Parte_1
- appellante contro
Controparte_1
-appellata
Nonché
Controparte_2
-appellante incidentale
Nonché
Controparte_3
-appellato contumace
preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5915/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso giusta procura allegata all' atto di appello Parte_1
dall'Avv. Vincenzo Maione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla
Via Vecchia Sarno, n.100;
-appellante
contro
, rappresentato e difeso giusta procura allegata all' atto di intervento vo- Controparte_2
lontario in primo grado dall'Avv. Giovanni Russo, presso il cui studio in AN US AN
(Na) alla via Aielli n.70 è elettivamente domiciliato;
-appellante incidentale
Nonché
(già in persona del lega- Controparte_1 Controparte_4
le rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello dall' Avv. Marcella Majorano, presso il cui studio in Napoli
(Na) alla via Belvedere, n.111, è elettivamente domiciliata;
2
nonché
, domiciliato come in atti Controparte_3
-appellato contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 781/2021, Parte_1
depositata in data 26/02/2021, con la quale il giudice di pace di Nola ha rigettato le domande propo-
ste da e dall'interventore di risarcimento di danni riportati alle Parte_1 Controparte_2
proprie vetture nel sinistro verificatosi in AN US AN (Na) alla Via Filionti, in data 24
ottobre 2016, alle ore 11.30, per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg.
DB882XH, di proprietà di;
stando alla prospettazione attorea, il conducente della Controparte_3
vettura di proprietà del tamponava la Lancia Ypsilon tg. EN877PS di proprietà CP_3
dell'appellante che si trovava ferma allo stop la quale, per effetto dell'urto, urtava da tergo il Pt_1
Veicolo Smart, tg. CA290ZV, di proprietà di che la precedeva. Controparte_2
Il giudice di pace rigettava le domande di risarcimento dei danni ritenendo sfornite di adeguata pro-
va, evidenziando la genericità e la inattendibilità delle deposizioni rese dai testi nonché l' anomalo coinvolgimento del in 39 sinistri dal 2006 al 2016, come comprovato dalla documentazione CP_3
depositata dalla compagnia.
Gli appellanti e hanno, pertanto, impugnato la sentenza censurando l'erroneo ap- Pt_1 CP_2
prezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, lamentando la violazione
3
degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza, con-
testando, altresì, la liquidazione delle spese di lite.
Sulla scorta di tali motivi gli appellanti concludevano per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di , in solido con la al risarcimento dei dan- Controparte_3 Controparte_1
ni subiti alle proprie vetture, quantificati rispettivamente in euro 2.430,00 per ed in euro Pt_1
800,00 per , con vittoria di spese del doppio grado. CP_2
Si è costituita la compagnia ed ha resistito alla avversa impugnazione, Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Non si è costituito l' appellato e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa veniva alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, potendosi condividere la decisione di rigetto della domanda non essendo stata fornita la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della pretesa risarci-
toria, sia pure per le motivazioni che seguono e che vanno ad integrare quelle rese dal giudice di prime cure.
Ed invero, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado non può
dirsi raggiunta la prova piana e convincente che i danni lamentati siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
In primo luogo, può condividersi la valutazione di sostanziale genericità delle deposizioni rese dai testi (verbali di udienza del 21.01.2020 e del 08.09.2020), che non risultano suffragate da ulteriori oggettivi elementi probatori a sostegno.
Sul punto, si osserva che il teste ha dapprima dichiarato di aver assistito al sini- Testimone_1
stro trovandosi a bordo della vettura del (sebbene la sua presenza non sia indicata nel mo- Pt_1
4
dello CAI), per poi riferire ““Preciso che, per quanto ho visto, i conducenti delle auto coinvolte nel
sinistro non si conoscevano”, rendendo, poi, una deposizione generica in ordine alle modalità del sinistro;
il teste escusso all' udienza del 08.09.2020, invece, ha riferito “(…) Testimone_2
mi trovavo a piedi in AN US AN (Na) alla via Scopari all'incrocio con via Filionti.”
senza riferire su quale lato della strada si trovasse e senza precisare la propria posizione: “Io per-
correvo via Scopari e mi trovavo nei pressi dell'incrocio a pochi metri dalla Smart e ho visto il si-
nistro (…) Preciso che via Filionti e a doppio senso di marcia, priva di marciapiedi ed anche un po'
stretta”, circostanza anche questa che non chiarisce l'esatta posizione del teste rispetto ai veicoli in-
colonnati; lo stesso ha, poi, descritto in maniera generica il sinistro.
A fronte della sostanziale genericità delle deposizioni rese dai testi relative alla modalità di verifica-
zione del sinistro, deve riscontrarsi la totale carenza di ulteriori elementi probatori che consentano di corroborare la ricostruzione del fatto storico.
Ed infatti, sul posto non sono intervenute autorità; il CID reca la sottoscrizione del solo appellante
, e non anche dell' appellato , asserito danneggiante, sicchè non è Parte_1 Controparte_3
dotato della efficacia probatoria di cui all' art 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private (D.lgs. 7 set-
tembre 2005, n. 209)
Infine, deve rilevarsi che neppure vi è adeguata prova della sussistenza dei danni lamentati (in atti risultano prodotti unicamente i preventivi di spesa che, com'è noto, non comprovano l' effettivo esborso), mentre la stessa ctu disposta non ha consentito di affermare con certezza la riconducibilità
eziologica dei danni lamentati all' evento per cui è causa, avendo il ctu affermato che “ non vi sono
elementi oggettivi che permettano di esprimersi sulla compatibilità dei danneggiamenti da urto di-
retto e indiretto lamentato dalle parti”.
In particolare, il ctu è pervenuto a tali conclusioni in difetto della possibilità di visionare le immagi-
ni fotografiche dei veicoli al momento del sinistro in posizione statica post-urto, e di periziare tutti i
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veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa (il ctu ha, peraltro, rappresentato di non disporre di ri-
produzioni fotografiche relative al veicolo Fiat Punto del convenuto : p. 9 consu- Controparte_3
lenza d'ufficio- fascicolo di primo grado).
Lo stesso, da un accostamento virtuale delle vetture coinvolte, ha potuto dedurre “esclusivamente
una eventuale coerenza altimetrica e di ubicazione di danneggiamenti, rilevabili dal materiale fo-
tografico in atti, e dall'accostamento virtuale dei veicoli coinvolti”( si cfr. p. 10 consulenza d'ufficio- fascicolo di primo grado) e in risposta alle osservazioni da parte del CTP della convenuta assicurazione ha concluso affermando che “ non è possibile esprimersi sulla compatibilità dei dan-
ni”. (si cfr. p. 12 consulenza d'ufficio- fascicolo di primo grado).
Pertanto, alla luce del complessivo quadro istruttorio, appare pienamente condivisibile la pronuncia adottata in prime cure, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione.
Va, infine, rigettato il motivo di appello afferente alla presunta erronea liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, posto che il governo delle stesse è stato disposto facendo corretta applicazione del principio di soccombenza e la liquidazione è avvenuta nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda (la domanda principale è proposta per l' importo di euro 2.430,00, dunque nello scaglione tra 1.100 e 5.200 euro, mentre la domanda pro-
posta dal è proposta senza importo, ma contenuta “nei limiti di competenza del giudice adi- CP_2
to”) ed alla attività difensiva in concreto svolta.
Per tali motivi, tanto l'appello principale quanto quello incidentale vanno rigettati.
La necessità di integrare la motivazione della sentenza appellata, oggettivamente carente in parte motiva, integra giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello ex art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018).
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Si da' atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell' appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 30 settembre 2025
Il Giudice
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