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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N R.G. N.419-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina D'Aprile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 419-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giandomenico De Tommasi C.F._1
- ricorrente-
nei confronti di
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.11.2024 , – premesso: di rivestire la qualifica di Parte_1
“consumatore” e di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n.
267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla malattia gravemente invalidante della figlia convivente, alla quale,
nel 2009, all'età di undici anni fu diagnosticata una grave patologia tumorale invalidante, a seguito della quale la madre era stata licenziata, in data 31/8/2010, per il protrarsi delle assenze pagina1 di 9 dal lavoro dovute alla necessità di garantire assistenza continuativa alla propria figlia, nonché in conseguenza della inidonea valutazione circa il merito creditizio ai sensi dell'art. 124 bis del t.u.b. compiuta dalla (che aveva consentito all'accollo del mutuo da Controparte_2
parte della per il residuo importo di €145.600,00, ritenendo idonea la garanzia ipotecaria Pt_1
di un immobile per i 2/3 abusivo, oltre ad avere concesso un ulteriore mutuo ventennale, garantito anch'esso da ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile, e separata linea di credito chirografaria di fido su c/c, a fronte di un reddito complessivo annuo di appena €6.315,00; di avere percepito negli ultimi 3 anni reddito lordo annuo di circa €12.890,66 (tabella n. 5 ricorso;
per un ammontare mensile inferiore ad €1.000,00); che le spese mensili correnti del nucleo familiare, composto anche da due figlie maggiorenni, erano pari ad €880,00; di essere proprietaria di immobile e relativo box auto ubicato in Modugno, alla Via Magna Grecia, n. 21,
adibito a residenza familiare, oggetto di esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Bari
R.G.Es. Imm. n. 294/2022 intrapresa da di essere, altresì, proprietaria di Parte_2
un'autovettura, del valore di € 6.000,00 circa, strumentale al raggiungimento della sede di lavoro presso la Exprivia Projects s.r.l. di Molfetta (BA); di avere una situazione debitoria complessiva ammontante a circa €224.365,81, comprensiva delle spese prededucibili, risultando composta nei seguenti termini, a cui deve aggiungersi l'ulteriore importo di €7.844,41, compreso accessori,
quale compenso del professionista OCC, Avv. Marciano Valentina:
pagina2 di 9 - formulava piano di rientro, contemplante, il pagamento, con provvista derivante dal c/c cointestato alla e alla figlia e/o dal c/c intestato alla figlia Pt_1 Persona_1 Per_2
secondo le seguenti modalità:
[...]
1) versamento di un importo mensile di € 450,00, per 122 mesi per 10 anni (per un totale di euro
54.000,00);
2) versamento entro 15 giorni dall'omologazione del piano della somma di €13.000,00;
3) versamento entro il termine massimo di un anno dall'omologazione del presente piano della somma di €18.000,00 tramite la vendita del box auto di proprietà a Persona_2
4) versamento dell'importo di €3.180,84, quale residua rata del piano di dilazione (rottamazione
quater), con previsione di distribuzione dell'attivo pari ad €88.180,84 nei termini che seguono:
• nei confronti dell'avv. Valentina Marciano (OCC), in prededuzione, l'importo di
€7.844,41;
• in favore di a titolo di rimborso del 100% delle spese di procedura in Parte_2
prededuzione la somma di €10.352,11;
• nei confronti della a titolo di parziale soddisfacimento del credito Parte_2
ipotecario (€ 170.205,77) nella misura del 35,72%, l'importo di €60.797, 50 (con degradazione a chirografario del credito ipotecario insoddisfatto, pari ad € 109.408,27);
• nei confronti dell' attesa l'intervenuta Controparte_3
falcidia in sede di rottamazione-quater dell'avverso credito (con conseguente riconoscimento della prededuzione ai sensi della L. 197/2022 o, in subordine, del privilegio ex artt. 2758, 2749, 2778), il rimborso del 100% dell'importo concordato alle scadenze pattuite per un ammontare di € 3.180,84;
• nei confronti dei creditori chirografari, a titolo parziale soddisfacimento del credito nella misura di poco più del 4% di cui:
pagina3 di 9 - € 51,00 in favore del (a fronte di un credito di Parte_3
€1.274,09); - € 1.57 6,59 in favore della (a fronte di un credito di Parte_4
€39.353,00);
- € 4.37 8,39 in favore della (a fronte di un credito di €109.408,27). Parte_2
Concesso termine per integrazione e chiarimenti della proposta, in data 6.12.2024 veniva emesso il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza dei debitori, di sospensione di procedura di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari, divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.
Depositata la relazione conclusiva da parte del Gestore, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari e depositava le comunicazioni ai creditori,
non perveniva osservazioni.
------------------
Il piano proposto dai ricorrenti prevede le modalità di soddisfazione di seguito esposte:
pagina4 di 9 Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività
imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni (per la precisazione ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad un altro procedimento di cui all'art. 69, comma 1, CCI,
ottenendo, tuttavia, in data 01/10/2024 un provvedimento di inammissibilità che non impedisce la riproposizione di analogo ricorso).
La ricorrente ha percepito negli ultimi 3 anni reddito lordo medio annuale di €12.890,66, la stessa è da anni separata dal marito, di recente, oltretutto, risultato affetto da malattia neurodegenerativa;
al reddito della ricorrente si aggiunge quello della figlia maggiore, Per_2
convivente, che percepisce un reddito di circa € 1.200,00 mensili in qualità di dipendente
[...]
della ATTIVA S.r.l., mentre la figlia minore, convivente, è soggetto “invalido Persona_1
pagina5 di 9 con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua” ai sensi della legge n. 18/1980, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità”, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104/92.
Risulta corroborato che le spese mensili correnti del nucleo familiare, composto anche da due figli minorenni, sono pari ad € 880,00.
Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
In ordine agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.
Nel caso di specie deve escludersi colpa grave dei ricorrenti, tenuto conto delle esaminate cause del sovraindebitamento, costituite dalla contrazione dei redditi della ricorrente e dal successivo licenziamento dall'impiego iniziale per sopravvenute patologie gravi e da finanziamenti, resisi necessari per la disabilità della figlia, nonché per una non corretta valutazione del merito creditizio da parte del principale istituto di credito finanziatore del nucleo familiare.
Le modalità di soddisfazione dei creditori rispettano l'ordine delle cause di prelazione, posto che la proposta prevede il rispetto della c.d.“absolute priority rule” nei limiti del valore di liquidazione, tenuto conto di tutte le osservazioni in merito alla valutazione dell'immobile pagina6 di 9 pignorato e la distribuzione dell'ulteriore attivo nel rispetto del piano di rottamazione quater corso con la . Controparte_3
La soddisfazione parziale del creditore ipotecario pari complessivamente ad Parte_2
€65.175,89, di cui €60.797,50 con grado ipotecario, non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile all'immobile.
L'immobile pignorato dal creditore ipotecario appare, infatti, difficile da vendere, attesa l'accertata abusività per una estensione di circa 2/3 (estensione attuale del cespite, 131,94 mq.;
estensione legittima del cespite, 51,43 mq.). Tale situazione abusiva, come riportata nel ricorso,
è stata esaminata e valutata da tre differenti perizie, depositate nei giudizi pendenti tra le parti,
nonché allegate in atti nella presente procedura. Nello specifico:
1. CTU a firma dell'ing.
[...]
, depositata nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari Per_3
al numero di RGE 294/2022; 2. perizia a firma dell'ing. depositata nel Persona_4
giudizio di opposizione a precetto pendente dinanzi al Tribunale di Bari - RG 11005/2020 (svolta ai fini della verifica del requisito della fondiarietà del mutuo e del rispetto del vincolo di finanziabilità);
3. CTP a firma dell'arch. Ing. . Ciò che accomuna le tre perizie Persona_5
(cfr. all. 13-14) sono le seguenti variabili, importanti ai fini della corretta valutazione economica del bene immobile pignorato: • abuso volumetrico non sanabile;
• complessità nell'individuare,
elencare e prezzare le singole opere a realizzarsi a titolo di demolizione e ricostruzione del cespite;
• oneri dei diversi professionisti che dovranno essere incaricati per l'esecuzione dei lavori ad effettuarsi;
• determinazione delle sanzioni a pagarsi in favore del Controparte_4
Vi è da sottolineare che la stima più vantaggiosa per l'interesse del ceto creditorio risulta essere quella compiuta in sede esecutiva dall'ing. che ha valutato l'intero lotto (comprensivo Per_3
dell'immobile e del box auto) in €160.000,00 (di cui il box auto per un valore di €24.000,00);
sicchè ipotizzando un ribasso corrispondente a tre tentativi di vendita, in quanto parrebbe alquanto difficile l'alienabilità del bene alla “prima asta” in considerazione dello stato di abusività del bene, si giungerebbe ad un'alienazione pari ad €57.375,00, importo dal quale pagina7 di 9 dovrebbero detrarsi anche le relative spese di esecuzione (quantificate nella proposta di ripartizione dell'attivo in ragionevoli €10.352,11). Peraltro, non pare che la stima espletata in sede esecutiva abbia tenuto conto dei costi corrispondenti alle eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate dal A fronte, quindi, della messa a disposizione del Controparte_4
creditore ipotecaria della maggior somma di circa €75.528,00, si apprezza in concreto la convenienza dello stesso.
Il piano deve peraltro ritenersi sostenibile, tenuto conto delle entrate complessive della parte ricorrente innanzi indicate, delle spese sostenute e del rateo mensile proposto, in aggiunta ai versamenti in unica soluzione come da piano dei pagamenti allegato al ricorso sub doc. 35.
Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti, non oggetto di osservazioni da parte dei ricorrenti, va omologata.
P.Q.M.
letto l'art.67 CCII,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, con ricorso del 4.11.2024 presentato da Pt_1
;
[...]
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale,
con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30
giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
avverte pagina8 di 9 il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
dichiara chiusa la procedura.
Bari, 16.3.2025
La Giudice
Valentina D'Aprile
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina D'Aprile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 419-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giandomenico De Tommasi C.F._1
- ricorrente-
nei confronti di
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.11.2024 , – premesso: di rivestire la qualifica di Parte_1
“consumatore” e di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n.
267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla malattia gravemente invalidante della figlia convivente, alla quale,
nel 2009, all'età di undici anni fu diagnosticata una grave patologia tumorale invalidante, a seguito della quale la madre era stata licenziata, in data 31/8/2010, per il protrarsi delle assenze pagina1 di 9 dal lavoro dovute alla necessità di garantire assistenza continuativa alla propria figlia, nonché in conseguenza della inidonea valutazione circa il merito creditizio ai sensi dell'art. 124 bis del t.u.b. compiuta dalla (che aveva consentito all'accollo del mutuo da Controparte_2
parte della per il residuo importo di €145.600,00, ritenendo idonea la garanzia ipotecaria Pt_1
di un immobile per i 2/3 abusivo, oltre ad avere concesso un ulteriore mutuo ventennale, garantito anch'esso da ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile, e separata linea di credito chirografaria di fido su c/c, a fronte di un reddito complessivo annuo di appena €6.315,00; di avere percepito negli ultimi 3 anni reddito lordo annuo di circa €12.890,66 (tabella n. 5 ricorso;
per un ammontare mensile inferiore ad €1.000,00); che le spese mensili correnti del nucleo familiare, composto anche da due figlie maggiorenni, erano pari ad €880,00; di essere proprietaria di immobile e relativo box auto ubicato in Modugno, alla Via Magna Grecia, n. 21,
adibito a residenza familiare, oggetto di esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Bari
R.G.Es. Imm. n. 294/2022 intrapresa da di essere, altresì, proprietaria di Parte_2
un'autovettura, del valore di € 6.000,00 circa, strumentale al raggiungimento della sede di lavoro presso la Exprivia Projects s.r.l. di Molfetta (BA); di avere una situazione debitoria complessiva ammontante a circa €224.365,81, comprensiva delle spese prededucibili, risultando composta nei seguenti termini, a cui deve aggiungersi l'ulteriore importo di €7.844,41, compreso accessori,
quale compenso del professionista OCC, Avv. Marciano Valentina:
pagina2 di 9 - formulava piano di rientro, contemplante, il pagamento, con provvista derivante dal c/c cointestato alla e alla figlia e/o dal c/c intestato alla figlia Pt_1 Persona_1 Per_2
secondo le seguenti modalità:
[...]
1) versamento di un importo mensile di € 450,00, per 122 mesi per 10 anni (per un totale di euro
54.000,00);
2) versamento entro 15 giorni dall'omologazione del piano della somma di €13.000,00;
3) versamento entro il termine massimo di un anno dall'omologazione del presente piano della somma di €18.000,00 tramite la vendita del box auto di proprietà a Persona_2
4) versamento dell'importo di €3.180,84, quale residua rata del piano di dilazione (rottamazione
quater), con previsione di distribuzione dell'attivo pari ad €88.180,84 nei termini che seguono:
• nei confronti dell'avv. Valentina Marciano (OCC), in prededuzione, l'importo di
€7.844,41;
• in favore di a titolo di rimborso del 100% delle spese di procedura in Parte_2
prededuzione la somma di €10.352,11;
• nei confronti della a titolo di parziale soddisfacimento del credito Parte_2
ipotecario (€ 170.205,77) nella misura del 35,72%, l'importo di €60.797, 50 (con degradazione a chirografario del credito ipotecario insoddisfatto, pari ad € 109.408,27);
• nei confronti dell' attesa l'intervenuta Controparte_3
falcidia in sede di rottamazione-quater dell'avverso credito (con conseguente riconoscimento della prededuzione ai sensi della L. 197/2022 o, in subordine, del privilegio ex artt. 2758, 2749, 2778), il rimborso del 100% dell'importo concordato alle scadenze pattuite per un ammontare di € 3.180,84;
• nei confronti dei creditori chirografari, a titolo parziale soddisfacimento del credito nella misura di poco più del 4% di cui:
pagina3 di 9 - € 51,00 in favore del (a fronte di un credito di Parte_3
€1.274,09); - € 1.57 6,59 in favore della (a fronte di un credito di Parte_4
€39.353,00);
- € 4.37 8,39 in favore della (a fronte di un credito di €109.408,27). Parte_2
Concesso termine per integrazione e chiarimenti della proposta, in data 6.12.2024 veniva emesso il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza dei debitori, di sospensione di procedura di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari, divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.
Depositata la relazione conclusiva da parte del Gestore, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari e depositava le comunicazioni ai creditori,
non perveniva osservazioni.
------------------
Il piano proposto dai ricorrenti prevede le modalità di soddisfazione di seguito esposte:
pagina4 di 9 Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività
imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni (per la precisazione ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad un altro procedimento di cui all'art. 69, comma 1, CCI,
ottenendo, tuttavia, in data 01/10/2024 un provvedimento di inammissibilità che non impedisce la riproposizione di analogo ricorso).
La ricorrente ha percepito negli ultimi 3 anni reddito lordo medio annuale di €12.890,66, la stessa è da anni separata dal marito, di recente, oltretutto, risultato affetto da malattia neurodegenerativa;
al reddito della ricorrente si aggiunge quello della figlia maggiore, Per_2
convivente, che percepisce un reddito di circa € 1.200,00 mensili in qualità di dipendente
[...]
della ATTIVA S.r.l., mentre la figlia minore, convivente, è soggetto “invalido Persona_1
pagina5 di 9 con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua” ai sensi della legge n. 18/1980, nonché “portatore di handicap in situazione di gravità”, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104/92.
Risulta corroborato che le spese mensili correnti del nucleo familiare, composto anche da due figli minorenni, sono pari ad € 880,00.
Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
In ordine agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.
Nel caso di specie deve escludersi colpa grave dei ricorrenti, tenuto conto delle esaminate cause del sovraindebitamento, costituite dalla contrazione dei redditi della ricorrente e dal successivo licenziamento dall'impiego iniziale per sopravvenute patologie gravi e da finanziamenti, resisi necessari per la disabilità della figlia, nonché per una non corretta valutazione del merito creditizio da parte del principale istituto di credito finanziatore del nucleo familiare.
Le modalità di soddisfazione dei creditori rispettano l'ordine delle cause di prelazione, posto che la proposta prevede il rispetto della c.d.“absolute priority rule” nei limiti del valore di liquidazione, tenuto conto di tutte le osservazioni in merito alla valutazione dell'immobile pagina6 di 9 pignorato e la distribuzione dell'ulteriore attivo nel rispetto del piano di rottamazione quater corso con la . Controparte_3
La soddisfazione parziale del creditore ipotecario pari complessivamente ad Parte_2
€65.175,89, di cui €60.797,50 con grado ipotecario, non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile all'immobile.
L'immobile pignorato dal creditore ipotecario appare, infatti, difficile da vendere, attesa l'accertata abusività per una estensione di circa 2/3 (estensione attuale del cespite, 131,94 mq.;
estensione legittima del cespite, 51,43 mq.). Tale situazione abusiva, come riportata nel ricorso,
è stata esaminata e valutata da tre differenti perizie, depositate nei giudizi pendenti tra le parti,
nonché allegate in atti nella presente procedura. Nello specifico:
1. CTU a firma dell'ing.
[...]
, depositata nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bari Per_3
al numero di RGE 294/2022; 2. perizia a firma dell'ing. depositata nel Persona_4
giudizio di opposizione a precetto pendente dinanzi al Tribunale di Bari - RG 11005/2020 (svolta ai fini della verifica del requisito della fondiarietà del mutuo e del rispetto del vincolo di finanziabilità);
3. CTP a firma dell'arch. Ing. . Ciò che accomuna le tre perizie Persona_5
(cfr. all. 13-14) sono le seguenti variabili, importanti ai fini della corretta valutazione economica del bene immobile pignorato: • abuso volumetrico non sanabile;
• complessità nell'individuare,
elencare e prezzare le singole opere a realizzarsi a titolo di demolizione e ricostruzione del cespite;
• oneri dei diversi professionisti che dovranno essere incaricati per l'esecuzione dei lavori ad effettuarsi;
• determinazione delle sanzioni a pagarsi in favore del Controparte_4
Vi è da sottolineare che la stima più vantaggiosa per l'interesse del ceto creditorio risulta essere quella compiuta in sede esecutiva dall'ing. che ha valutato l'intero lotto (comprensivo Per_3
dell'immobile e del box auto) in €160.000,00 (di cui il box auto per un valore di €24.000,00);
sicchè ipotizzando un ribasso corrispondente a tre tentativi di vendita, in quanto parrebbe alquanto difficile l'alienabilità del bene alla “prima asta” in considerazione dello stato di abusività del bene, si giungerebbe ad un'alienazione pari ad €57.375,00, importo dal quale pagina7 di 9 dovrebbero detrarsi anche le relative spese di esecuzione (quantificate nella proposta di ripartizione dell'attivo in ragionevoli €10.352,11). Peraltro, non pare che la stima espletata in sede esecutiva abbia tenuto conto dei costi corrispondenti alle eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate dal A fronte, quindi, della messa a disposizione del Controparte_4
creditore ipotecaria della maggior somma di circa €75.528,00, si apprezza in concreto la convenienza dello stesso.
Il piano deve peraltro ritenersi sostenibile, tenuto conto delle entrate complessive della parte ricorrente innanzi indicate, delle spese sostenute e del rateo mensile proposto, in aggiunta ai versamenti in unica soluzione come da piano dei pagamenti allegato al ricorso sub doc. 35.
Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti, non oggetto di osservazioni da parte dei ricorrenti, va omologata.
P.Q.M.
letto l'art.67 CCII,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, con ricorso del 4.11.2024 presentato da Pt_1
;
[...]
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale,
con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30
giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
avverte pagina8 di 9 il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
dichiara chiusa la procedura.
Bari, 16.3.2025
La Giudice
Valentina D'Aprile
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