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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1739/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott.ssa Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa R.g. n. 1739/2021 tra le parti:
(C.F. . in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore signor rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pravisani ed CP_1
elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
OPPONENTE
(c.f. /P. IVA: / ), COoparte_2 C.F._1 P.IVA_2
in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore SI.ra , rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Daniele Vannucci ed elettivamente domiciliata in via Guerrazzi n. 23, Pontedera
(PI) presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI:
Opponente: (…) nel merito: a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate in sede monitoria da e comunque respingere ogni domanda proposta COoparte_2
nei confronti della accertando che la non ha Parte_1 COoparte_2
alcun credito nei confronti della scrivente società; b) in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 463/2021 (r.g. 1142/2021) emesso dal
Tribunale Ordinario di Prato il 27 aprile 2021; in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento di per le causali di cui al par. III dell'atto di COoparte_2 pagina 1 di 13 citazione, al contratto di subappalto del 14 aprile 2017 e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della di detto contratto di COoparte_2 subappalto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni nella misura pari ad euro COoparte_2
23.051,68 per le causali di cui al par. III.4 dell'atto di citazione, ovvero quella diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
sempre in via riconvenzionale - accertare e dichiarare l'operatività della clausola penale di cui all'art. 3 del contratto di subappalto del 14 aprile 2017 e per l'effetto condannare COoparte_2
al pagamento dell'importo pari ad euro € 28.000,00 (o in subordine del minor importo di
[...]
24.100,00) per le causali di cui al par. IV dell'atto di citazione, ovvero quella diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria: si insiste nelle richieste istruttorie formulate con le memorie istruttorie n. 1 e 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. in ogni caso: - condannare al pagamento delle COoparte_2
spese e dei compensi del presente giudizio e della fase monitoria.
Opposta: (…) come da comparsa di costituzione e risposta che di seguito si trascrivono: «In via principale e preliminare Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 463/2021 (RG 1142/2021) emesso dal Tribunale di Prato e pubblicato in data 27/04/2021. In subordine Voglia respingere tutte le domande avversarie, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 463/2021 emesso dal Tribunale di Prato e pubblicato in data 27/04/2021.
In ogni caso Voglia condannare la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della soc. COoparte_2 della somma di € 34.154,03= per le causali di cui al ricorso monitorio o della maggiore o minore somma che risulterà di legge o di giustizia. Il tutto oltre interessi dalla data del dovuto fino al giorno dell'effettivo pagamento. Voglia in ogni caso respingere tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla soc. perché infondate in fatto ed in diritto. In Parte_1
ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.»
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto, con citazione, opposizione al Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 463/2021 del 27/04/2021 (n. 1142/2021 r.g.) con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare all'impresa individuale (di seguito: «CRS») COoparte_2
pagina 2 di 13 l'importo di € 34.154,03, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo del subappalto di opere murarie presso il cantiere «Senatori» in Barberino Val d'Elsa, strada Magliano 8.
A fondamento dell'opposizione, in punto di fatto, ha allegato: che la società Parte_1
opponente ha concluso con un contratto di appalto avente ad oggetto lavori Parte_2
di restauro su un edificio per civile abitazione e sul circostante resede, sito nel Comune di
Barberino Val D'Elsa, loc. Magliano, strada di Magliano n. 8; che ha poi Parte_1
CO concluso con un contratto di subappalto, sottoscritto il 14/04/2017, relativo a lavori di restauro dell'edificio oggetto dell'appalto, al prezzo globale e forfettario di € 95.000,00, con rinuncia alla revisione dei prezzi, stabilendo, come modalità di pagamento, «che su ogni pagamento previsto verrà trattenuta una quota pari al 10% dell'importo a garanzia dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte; tale importo verrà corrisposto all'impresa insieme alla cifra del consuntivo finale: entro 30 giorni dalla chiusura dello stato di avanzamento lavori mensile;
alla fine delle opere dopo l'approvazione da parte della D.L. delle opere eseguite a perfetta regola d'arte, l'importo pari al 10% verrà pagato alla scadenza del 30 gennaio 2018»; che l'art. 3 del contratto di subappalto prevedeva espressamente, come termine per l'ultimazione dei lavori, la data del 25/09/2017 e che, nell'ipotesi di ritardo imputabile al subappaltatore, quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere al subappaltante, a titolo di penale, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino all'importo massimo del 100% del CO corrispettivo pattuito;
che, a seguito degli inadempimenti di non avendo quest'ultima, a otto mesi di distanza dal termine pattuito nel contratto di subappalto, terminato i lavori e avendo abbandonato il cantiere, con lettera del 6/06/2018, ha intimato alla Parte_1
CO subappaltatrice l'adempimento; che con lettera dell'11/06/2018, ha intimato, a sua volta, il pagamento di € 34.154,00 a titolo di credito residuo per le opere eseguite;
che Parte_1
CO pur consapevole di avere subito un danno da parte di non si era attivata perché tutti i dipendenti di tale società si erano dimessi in quanto il titolare risultava irreperibile e aveva fatto sapere di essersi trasferito definitivamente all'estero.
In diritto ha eccepito, in pregiudiziale e in rito, l'improcedibilità della domanda Parte_1
CO azionata in via monitoria da stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 8 del contratto di subappalto.
Nel merito, in via preliminare, la società opponente ha eccepito la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo, rilevando come le parti, nel prevedere un prezzo globale e forfetario di € 95.000,00, con rinuncia alla revisione dei prezzi, avessero altresì pattuito che il relativo pagamento avvenisse alla chiusura di pagina 3 di 13 stati di avanzamento mensili e che nessun S.A.L. o documento contabile di cantiere era stato emesso;
al contrario, mai aveva autorizzato l'emissione delle fatture (n. Parte_1
17/2018 del 23/04/2018, n. 18/2018 del 7/05/2018 e n. 19/2018 del 30/05/2018 prodotte in sede monitoria) le quali, di per sé, non costituiscono prova sufficiente del credito oggetto d'ingiunzione.
L'opponente ha inoltre proposto, in relazione alla violazione degli obblighi contrattuali da parte della società opposta, domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di subappalto ai sensi dell'art 1454 c.c., per effetto dell'inutile decorso del CO termine di quindici giorni assegnato a nella diffida ad adempiere del 6/06/2018, posto che in base agli accordi, la subappaltatrice avrebbe dovuto eseguire tutte le lavorazioni entro il
25/09/2017.
In subordine, ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto per grave Parte_1 inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c. avendo la società opposta trascurato di ultimare le lavorazioni oggetto del contratto, abbandonando il cantiere e rendendosi irreperibile. In
CO particolare, avrebbe omesso di eseguire le opere di coloritura esterna dell'edificio, le sistemazioni di tutte le parti esterne dell'edificio, lo smantellamento e lo smobilizzo del cantiere e dei baraccamenti abbandonati.
CO Ha inoltre domandato la condanna di al risarcimento del danno nella misura di € 23.051,68, somma data dai costi della rimozione del materiale di lavorazione e dei rifiuti lasciati dalla subappaltatrice in cantiere, oltre che del successivo riallestimento del cantiere stesso al fine di completare le lavorazioni, di cui € 9.913,05 per retribuire gli ex dipendenti assunti, € 10.945,38 per completare le lavorazioni del cantiere nel mese di luglio 2018 ed € 2.193,25 per le fatture emesse dal fornitore Mc Casa di Tavernelle V.P. di giugno 2018 e luglio 2018.
CO Ha infine chiesto, sempre in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della penale pattuita all'art. 3 del contratto di subappalto, per il ritardo nella esecuzione delle opere, in misura pari a € 28.000,00, per 280 giorni di ritardo, a partire dal 2/07/2018 (data in cui è stata dichiarata la risoluzione del contratto) o in subordine pari a € 24.100,00, per 241 giorni di ritardo, a partire
CO dal 24/05/2018 (data di assunzione degli ex dipendenti di al fine di completare autonomamente le lavorazioni).
CO In data 18/11/2021 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie.
La parte opposta, in replica all'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, ha eccepito l'inoperatività della clausola di cui all'art. 8 del contratto di pagina 4 di 13 subappalto, in quanto priva della doppia sottoscrizione prevista dall'art 1341 c.c. e in quanto formulata in maniera generica o astratta e priva di un'espressa sanzione di improcedibilità in ipotesi di mancato tentativo di conciliazione.
Nel merito ha argomentato in ordine alla legittimità delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto in quanto: la fattura n. 17/2018 di € 17.072,18, emessa su autorizzazione de alla subappaltante a seguito di S.A.L. n. 6, inviato all'ufficio tecnico della in Parte_1
data 21/11/2017 senza che quest'ultima contestasse alcunché, corrisponde al residuo dei pagamenti già eseguiti in acconto dall'opponente di cui alla fattura n. 64/2017 pari ad €
5.257,50; la fattura n. 18/2018 di € 15.379,92, è stata emessa successivamente all'invio del
S.A.L. n. 7 e non contestata;
la fattura n. 19/2018 di € 6.959,53 corrisponde alle ritenute in garanzia sulle opere eseguite ed è stata concordata tra le parti nella misura del 10%.
CO Quanto alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, ha contestato di avere ricevuto la diffida ad adempiere e ha replicato di essere stata costretta a sospendere i lavori presso il cantiere «Senatori» per cause alla stessa non imputabili e che, infatti, nello stesso periodo, la subappaltatrice aveva lavorato presso altri cantieri in forza di ulteriori incarichi conferiti da la quale mai aveva dato comunicazione della ripresa delle Parte_1
CO lavorazioni nel cantiere oggetto di causa;
in particolare, nel febbraio 2018, lavorava ancora per la società opponente, non però nel cantiere «Senatori», ma presso il cantiere «Via De Nittis –
FI».
Riguardo alla domanda di risarcimento del danno, la società opposta ha rilevato come: il contratto di subappalto, ossia il preventivo e il relativo computo metrico, non prevedono lo smantellamento e lo smobilizzo del cantiere;
per la tinteggiatura esterna il preventivo indicava il solo importo di € 2.238,39, non richiesto con il ricorso monitorio;
la sistemazione di alcune parti esterne non è stata completata a causa della sospensione dele lavorazioni e non è noto se sia stata
CO ultimata in quanto a non è mai stato chiesto di tornare sul cantiere.
CO Quanto, infine, alla penale per il ritardo, ha eccepito, in primo luogo, l'inefficacia o la nullità della clausola in quanto non approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e ha evidenziato che il fatto che la subappaltatrice abbia proseguito i lavori fino al mese di novembre
2017 e che fino a quel momento avesse provveduto regolarmente ai pagamenti e Parte_1
non avesse contestato alcunché conferma che tale pattuizione è da considerarsi tamquam non esset; ha ribadito, in secondo luogo, che la condotta della società opponente dimostra che l'inosservanza del termine di ultimazione delle opere non è imputabile alla subappaltatrice.
pagina 5 di 13 CO All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 22/11/2021, ritenuta procedibile la domanda di non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto l'avvio della mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n.
28/2010 (vecchia formulazione).
All'udienza del 4/04/2022, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito sono state ammesse ed espletate le prove come richieste e articolate dalle parti (prova testimoniale diretta, controprova ed interpello della opposta a prova contraria) alle udienze del
17/07/2023 e del 17/06/2024 (all'udienza del 31/01/2024 il teste non si è presentato e all'udienza del 22/04/2024 nessuna delle parti è comparsa ed è stato disposto un rinvio ai sensi degli artt.
181 e 309 c.p.c.).
Espletata la prova orale e rigettata la richiesta ex art. 210 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 21/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
1. In via pregiudiziale, dev'essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda azionata CO in via monitoria da sollevata dalla parte opposta.
Sul punto è sufficiente richiamare l'ordinanza del 22/11/2021: l'art. 8 del contratto di subappalto, nel prevedere che in caso di controversia derivante dal contratto «le parti si impegnano ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Prato», non solo non specifica quale attività debba essere preceduta dal tentativo di conciliazione, ma soprattutto non indica le conseguenze del mancato esperimento di tale tentativo, talché la clausola non può essere interpretata nel senso di stabilire una condizione di procedibilità; infatti, tenuto conto della limitazione al diritto di azione costituzionalmente tutelato che ne deriverebbe, da un lato la pattuizione non è suscettibile di interpretazione estensiva, dall'altro lato la deroga (seppure temporanea) al diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria presuppone una chiara e univoca manifestazione di volontà.
2. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione. CO
2.1. Non è contestato che in qualità di subappaltante e in qualità di Parte_1
subappaltatrice hanno stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di restauro pagina 6 di 13 del fabbricato destinato a civile abitazione e del relativo resede di proprietà di Parte_2
sito in Barberino Val D'Elsa, località Magliano, via di Magliano n. 8, formalizzato per
[...]
iscritto il 14/04/2017 (doc. 2 allegato alla citazione).
CO Poiché a fronte della domanda di adempimento di ha eccepito Parte_1
l'inadempimento della subappaltatrice per avere omesso di ultimare i lavori entro il termine pattuito del 25/09/2017 e abbandonato il cantiere, è onere della parte opposta provare l'esatto adempimento o che l'inadempimento è dovuto a causa alla stessa non imputabile (Cass., Sez.
Unite n. 13533/2001).
CO ha ammesso di avere interrotto le lavorazioni, talché la circostanza è pacifica, ma ha allegato che ciò sarebbe avvenuto per volontà di che le avrebbe chiesto di Parte_1
dedicarsi ad altri cantieri gestiti dalla stessa società, in particolare a un altro cantiere del medesimo committente sito in Firenze, via De Nittis, senza mai impartire un ordine di ripresa dei lavori presso il cantiere «Senatori».
Tale prospettazione, tuttavia, oltre a essere marcatamente generica, non avendo la parte opposta neppure allegato quando e con quali modalità di comunicazione le avrebbe Parte_1 ordinato di sospendere i lavori del cantiere di via Di Magliano a Barberino Val D'Elsa, non trova riscontro nelle risultanze dell'istruttoria.
2.2. Quanto alle prove per testi, non possono essere considerate rilevanti le testimonianze di e sentiti all'udienza del 17/07/2023: il primo, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
oltre ad essere zio del legale rappresentante di e ad avere riferito per lo più de Parte_1
relato ex parte actoris, non è stato in grado di fornire sicuri riferimenti temporali;
il secondo è
CO cognato della legale rappresentante di e si è limitato a confermare tutti i capitoli di prova della parte opposta con un laconico «Sì, è vero» che non consente di verificare l'effettiva CO attendibilità del dichiarante;
il terzo, oltre a essere creditore di ha solo detto di avere
CO venduto materiali per l'edilizia sia a che a specificando i periodi, ma non Parte_1
ha saputo dire a quali cantieri i materiali erano destinati e in ogni caso non è dimostrato (è anzi smentito dai documenti nn. 11 dell'opponente e 9 dell'opposta) che MC Casa s.r.l., società di cui il sig. è amministratore, fosse l'unico fornitore delle parti. Tes_3
Dev'essere invece esaminata e valutata la deposizione di , sentito sia Testimone_4 all'udienza del 17/07/2023 che all'udienza del 17/06/2024, risultato attendibile in quanto, quando ha reso la testimonianza, non aveva rapporti con le parti né un interesse, neppure di fatto, nella presente causa.
pagina 7 di 13 CO Il teste ha riferito di essere stato dipendente di fino ad aprile 2018 e di essere stato poi assunto da nel maggio 2018 per lavorare in un cantiere a Castiglione della Parte_1
Pescaia.
Pertanto, se è vero che la testimonianza non prova che il sig. fosse stato assunto dalla Tes_4
subappaltante per completare le opere nel cantiere «Senatori», non è provato neppure quanto asserito dall'opposta e cioè che i dipendenti di quest'ultima avrebbero continuato a lavorare per
CO presso altri cantieri di il teste ha infatti spiegato di essere passato alle Parte_1
dipendenze di da maggio 2018 e poi di essersi messo in proprio, avviando una Parte_1 propria impresa;
ed è proprio attraverso quest'ultima che avrebbe collaborato con la stessa probabilmente nell'anno 2019, per eseguire alcune lavorazioni presso il cantiere Parte_1
«Senatori», coincidenti con quelle opere che la società opponente lamenta non essere state
CO completate da [«(…) ho lavorato con la mia impresa individuale in quel cantiere e ho imbiancato la facciata, ho fatto un piazzale davanti e qualche scavo, non so se questi lavori fossero la conclusione di quelli iniziati da ]. CP_2
2.3. I documenti prodotti o richiamati dalla parte opposta contengono indizi della prosecuzione CO dell'attività di per conto di fino a febbraio 2018, ma nulla provano in Parte_1
relazione ai mesi successivi, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imputabilità della incontestata sospensione dei lavori.
Dal documento «Prima nota – (cfr. doc. 7 allegato alla citazione), che la società Per_1 opposta invoca a sostegno della propria ricostruzione fattuale, risulta l'annotazione nella CO contabilità di di SAL di emessi, appunto, fino a febbraio 2018 (in Parte_1
particolare il SAL n. 2 relativo al cantiere vi via De Nittis a Firenze).
Le fatture e i documenti di trasporto prodotti dall'opposta (doc. 9 allegato alla citazione) sono irrilevanti perché i più recenti risalgono all'inizio del mese di febbraio 2018 e riguardano, quantomeno quelli che recano riferimenti specifici, il cantiere di via di Magliano a Barberino Val
D'Elsa: non vi sono documenti relativi al periodo successivo e ad altri cantieri di
Parte_1
CO
2.4. Costituisce un indizio della circostanza che l'attività di nel periodo antecedente le reciproche intimazioni e diffide, che risalgono a giugno 2018, avesse effettivamente fermato la propria attività – e non solo nel cantiere «Senatori» – il fatto che la società opponente, nei mesi di maggio e giugno 2018, abbia avuto come dipendenti i lavoratori e (doc. 10 CP_3 Parte_3
allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'opponente) i quali, in precedenza, CO pacificamente, avevano lavorato per pagina 8 di 13 CO
2.5. Ulteriore indizio discende dalla circostanza, confessata dalla legale rappresentante di nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 17/07/2023, che quest'ultima, nei mesi compresi tra marzo 2018 e dicembre 2018, si recò con marito e figli in Gran Bretagna, risiedendovi continuativamente: la sig.ra ha infatti confermato con un «Sì, è vero» i capitoli CP_2
indicati nella memoria ex att. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. dell'opponente «D.C.V. se lei nei mesi compresi tra marzo 2018 e dicembre 2018 ha risieduto continuativamente in Gran Bretagna insieme ai suoi familiari e, se sì, dica quali suoi familiari erano con lei e le ragioni di tale trasferimento» e «D.C.V. se lei nei mesi compresi tra marzo 2018 e dicembre 2018 ha risieduto continuativamente in Gran Bretagna insieme ai suoi familiari e, se sì, dica quali suoi familiari erano con lei e le ragioni di tale trasferimento», pur avendo poi «aggiustato il tiro» affermando che ciò sarebbe avvenuto un paio di volte come di abitudine, avendo la propria famiglia in
Inghilterra. Inoltre, la sig.ra rispondendo ad altra domanda, ha affermato che in quel CP_2
CO periodo ha continuato a lavorare, ma non ha saputo specificare presso quali cantieri né il nome dell'incaricato lasciato «sul cantiere di con cui avevamo contatti telefonici Parte_1
e via mail»: la genericità e l'imprecisione della dichiarazione depongono per la tesi della parte CO opponente, secondo cui nel periodo in questione, aveva interrotto la propria attività.
2.6. La questione relativa al mancato invio della lettera di in data 6/06/2018 Parte_1
(doc. 3 allegato alla citazione) e alle ragioni del mancato invio perde di rilevanza perché è
CO provato che quel giorno la società opponente tentò effettivamente di trasmettere a una PEC recante una diffida ad adempiere, a prescindere dal fatto che la comunicazione sia andata a buon fine: l'avviso di rifiuto del messaggio dal sistema per «indirizzo non valido» (doc. 9 allegato alla CO memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'opponente), di cui non ha contestato la conformità all'originale, dimostra che vi fu realmente un tentativo di invio della PEC e che ciò CO avvenne prima che ricevesse l'intimazione di pagamento di Parte_1 dell'11/06/2018 (doc. 4 allegato alla citazione). Inoltre, il fatto che la diffida ad adempiere di fosse stata spedita all'indirizzo risultante dalla visura Parte_1 Email_2 camerale di CRS, prodotta in copia dall'opponente, della quale non è contestata la conformità al registro delle imprese in data 13/06/2018 (doc. 9-bis ibidem), fa presumere che la parte opposta, colpevolmente, non avesse curato l'aggiornamento del registro o di rinnovare l'abbonamento con il fornitore del servizio di posta elettronica certificata, altro indizio dell'abbandono dell'attività
d'impresa.
2.7. Non è dirimente in senso contrario al materiale probatorio appena esaminato il fatto che CO non avesse mosso contestazioni ai SAL nn. 6 e 7 di e avesse anche Parte_1
pagina 9 di 13 effettuato un pagamento parziale sul SAL n. 6 perché le e-mail che recano in allegato la contabilità, del 21/11/2017 e del 12/01/2018 (doc. 4 e 6 allegati alla comparsa di costituzione), risalgono a un periodo in cui la subappaltatrice stava ancora lavorando al cantiere «Senatori» e chiaramente si riferiscono all'attività fino a quel momento compiuta.
2.8. La parte opposta, infine, non ha provato né ha chiesto di provare, non via indiziaria ma con prova diretta, di avere ricevuto un ordine, quantomeno verbale, da parte di di Parte_1 sospendere le lavorazioni nel cantiere di via di Magliano a Barberino Val D'Elsa; fatto che, se realmente accaduto, avrebbe potuto agevolmente dimostrare, per esempio attraverso testimonianze dei propri ex operai o del committente Parte_2
CO
2.9. In definitiva, non ha assolto all'onere della prova a suo carico.
Per tale ragione l'opposta non ha diritto al pagamento delle ritenute a garanzia previste dall'art. 7 del contratto di subappalto (fattura n. 19 del 30/05/2018) perché la mancata verificazione della condizione dello svincolo – l'approvazione delle opere finite a regola d'arte da parte del direttore dei lavori – discende dal suo inadempimento contrattuale.
CO
2.10. ha però diritto al pagamento delle fatture n. 17 del 23/04/2018 e n. 18 del 7/05/2018 relative, la prima al saldo del SAL n. 6 e la seconda al SAL n. 7, perché, come già evidenziato, non risulta che ricevuti via e-mail i predetti SAL, abbia contestato alcunché; al Parte_1 contrario, essa ha provveduto a pagare un acconto sul SAL n. 6 (fattura n. 64 del 12/12/2017 di €
5.257,50, doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) con un comportamento che, in mancanza di spiegazioni alternative, si pone in contrasto con la successiva negazione del proprio debito.
Priva di pregio, sul punto, è la replica della parte opponente, secondo cui non sono dimostrati il controllo in contraddittorio dei SAL e la relativa approvazione: l'art. 7 del contratto di subappalto non prevede tale procedura, contemplata solo per il consuntivo finale, ma dispone che il pagamento degli stati di avanzamento lavori avvenga entro 30 giorni dalla chiusura di ciascuno e a tale previsione le parti si erano conformate nell'esecuzione del contratto oggetto di
CO causa, come risulta dai precedenti SAL e dalle relative fatture di pagate da Parte_1
(doc. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione), non essendovi prova di certificati di pagamento o di altri documenti relativi a verifiche in contraddittorio dei SAL, che l'opponente, se vi fossero stati, ben avrebbe potuto produrre.
D'altra parte, ha solo genericamente contestato l'esecuzione delle lavorazioni Parte_1
descritte nei SAL nn. 6 e 7 e non ha allegato, in particolare, che vi siano incluse quelle indicate nella diffida del 6/06/2018 come opere non eseguite.
pagina 10 di 13 2.11. Previa revoca del decreto ingiuntivo, la società opponente dev'essere allora condannata a CO pagare a l'importo di € 27.194,60 (€ 11.814,68 + € 15.379,92), oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002, decorrenti dalla data di emissione delle fatture, come nelle stesse indicato, in quanto successiva al termine di pagamento previsto dall'art. 7 del contratto di subappalto. CO
2.12. La condanna non può essere estesa all'importo di € 1.000,00, indicato da nel ricorso per ingiunzione come costo di recupero del credito: poiché viene in rilievo un danno patrimoniale risarcibile, sarebbe stato onere della parte opposta provare di avere effettivamente sostenuto un esborso per gli onorari dell'avv. Daniele Vannucci, su cui però non ha prodotto alcun documento di spesa (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 16990 del 10/07/2017).
3. Venendo ora a esaminare le domande riconvenzionali dell'opposta, deve rilevarsi, in primo luogo, che il mancato invio della diffida ad adempiere del 6/06/2018 di anche Parte_1
CO se per fatto imputabile a non ha consentito il perfezionarsi della fattispecie prevista dall'art. 1454 c.c., ossia la risoluzione di diritto del contratto decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per l'adempimento.
4. Tuttavia, la sospensione dei lavori e l'omessa ultimazione di essi costituisce grave inadempimento della subappaltatrice, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c., che impone una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..
Mette conto evidenziare al riguardo che, a fronte della sospensione dei lavori per almeno tre mesi prima della corrispondenza tra i legali delle parti (da marzo a maggio 2018 compresi) senza provvedere a rilevanti opere come la tinteggiatura esterna, la sistemazione delle parti esterne e lo
CO sgombero del cantiere, è irrilevante che non avesse richiamato Parte_1 all'osservanza del termine di ultimazione dei lavori previsto dall'art. 3 del contratto di subappalto: al silenzio della subappaltante, in mancanza di altri elementi di prova, non può essere attribuito il significato univoco di accettazione tacita di una proroga del termine di adempimento;
del resto la società opposta non ha specificamente allegato e provato l'esistenza di un accordo delle parti per differire tale termine.
CO
5. Merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento della penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 3 del contratto di subappalto.
Sul punto è priva di pregio l'eccezione, proposta dalla parte opposta, di nullità o inefficacia del patto perché non approvato specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: in primo luogo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 18550 del 30/06/2021), la clausola penale non ha natura vessatoria;
in secondo luogo,
pagina 11 di 13 CO non ha allegato e provato che il contratto di subappalto appalto contenga condizioni generali unilateralmente predisposte da Parte_1
Il ritardo dev'essere calcolato dal 26/09/2017 compreso (giorno successivo al termine contrattuale di ultimazione dei lavori) al 2/07/2018, data in cui ha ritenuto Parte_1
risolto il contratto di subappalto (doc. 5 allegato alla citazione), come peraltro chiesto dalla stessa opponente, per un totale di 280 giorni di ritardo.
CO dev'essere allora condannata a pagare a la somma di € 28.000,00 a titolo di Parte_1 penale, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione della citazione (22/06/2021) al saldo.
6. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è infondata per l'assorbente ragione CO che la parte opponente non ha allegato il corrispettivo che avrebbe dovuto pagare a se quest'ultima avesse eseguito le opere mancanti e di avere sostenuto costi superiori a quelli che avrebbe comunque dovuto sopportare in caso di esatto adempimento della subappaltatrice.
In ogni caso, non ha fornito prova dei costi che indica come danno emergente. Parte_1
6.1. Quanto al costo della manodopera, non ha dimostrato che i lavoratori nominati a pagina 9 della citazione fossero stati impiegati per ultimare i lavori del cantiere «Senatori», né ha provato di avere corrisposto loro lo stipendio, avendo prodotto solo alcune buste paga, intestate ai soli
, CI e , che non dimostrano l'esborso; il sig. CI, peraltro, come CP_3 Parte_4
dipendente di aveva lavorato in un diverso cantiere. Parte_1
Sul punto l'ordine di esibizione richiesto dalla parte opponente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (pagine 4 e 5) delle buste paga di , e , oltre a CP_4 CP_3 Parte_3
essere generico – non sono indicate le mensilità - è inammissibile, per irrilevanza quanto al sig.
CI, e per non necessità quanto ai sig.ri e , perché ha CP_3 Parte_4 Parte_1 rinunciato alla prova testimoniale con loro due;
l'ordine di esibizione del libretto del lavoro è parimenti inammissibile, trattandosi di documento previsto dalla legge n. 112/1935, abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 297/2002.
6.2. Quanto al costo dei materiali, l'opponente indica due fatture e ne produce solo una (la n.
1144 del 31/07/2018) e comunque senza il relativo documento di trasporto, talché non è provato che il materiale descritto nella causale della fattura fosse destinato al cantiere oggetto di causa.
7. Considerata la soccombenza reciproca, le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 463/2021 del 27/04/2021, emesso da questo Tribunale, e per l'effetto condanna a pagare all'impresa individuale Parte_1 COoparte_2
, in persona della legale rappresentante , la somma di € 27.194,60,
[...] CP_2 oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 decorrenti dal
23/04/2018 sull'importo di € 11.814,68 e dal 7/05/2018 sull'importo di € 15.379,92, fino al saldo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opposta, dichiara la risoluzione del contratto di subappalto stipulato il 14/04/2017 tra Parte_5
di , in persona della legale rappresentante AT per
[...] CP_2 CP_2
grave inadempimento della parte opponente;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opposta, condanna
[...]
, in persona della legale rappresentante a pagare COoparte_2 CP_2 CP_2 in favore di a titolo di penale, la somma di € 28.000,00, oltre agli Parte_1 interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 22/06/2021 al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente di condanna di CP_2
al risarcimento del danno;
[...]
5) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 17/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott.ssa Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa R.g. n. 1739/2021 tra le parti:
(C.F. . in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore signor rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pravisani ed CP_1
elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
OPPONENTE
(c.f. /P. IVA: / ), COoparte_2 C.F._1 P.IVA_2
in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore SI.ra , rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Daniele Vannucci ed elettivamente domiciliata in via Guerrazzi n. 23, Pontedera
(PI) presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI:
Opponente: (…) nel merito: a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate in sede monitoria da e comunque respingere ogni domanda proposta COoparte_2
nei confronti della accertando che la non ha Parte_1 COoparte_2
alcun credito nei confronti della scrivente società; b) in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 463/2021 (r.g. 1142/2021) emesso dal
Tribunale Ordinario di Prato il 27 aprile 2021; in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento di per le causali di cui al par. III dell'atto di COoparte_2 pagina 1 di 13 citazione, al contratto di subappalto del 14 aprile 2017 e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della di detto contratto di COoparte_2 subappalto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni nella misura pari ad euro COoparte_2
23.051,68 per le causali di cui al par. III.4 dell'atto di citazione, ovvero quella diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
sempre in via riconvenzionale - accertare e dichiarare l'operatività della clausola penale di cui all'art. 3 del contratto di subappalto del 14 aprile 2017 e per l'effetto condannare COoparte_2
al pagamento dell'importo pari ad euro € 28.000,00 (o in subordine del minor importo di
[...]
24.100,00) per le causali di cui al par. IV dell'atto di citazione, ovvero quella diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria: si insiste nelle richieste istruttorie formulate con le memorie istruttorie n. 1 e 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. in ogni caso: - condannare al pagamento delle COoparte_2
spese e dei compensi del presente giudizio e della fase monitoria.
Opposta: (…) come da comparsa di costituzione e risposta che di seguito si trascrivono: «In via principale e preliminare Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 463/2021 (RG 1142/2021) emesso dal Tribunale di Prato e pubblicato in data 27/04/2021. In subordine Voglia respingere tutte le domande avversarie, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 463/2021 emesso dal Tribunale di Prato e pubblicato in data 27/04/2021.
In ogni caso Voglia condannare la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della soc. COoparte_2 della somma di € 34.154,03= per le causali di cui al ricorso monitorio o della maggiore o minore somma che risulterà di legge o di giustizia. Il tutto oltre interessi dalla data del dovuto fino al giorno dell'effettivo pagamento. Voglia in ogni caso respingere tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla soc. perché infondate in fatto ed in diritto. In Parte_1
ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.»
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto, con citazione, opposizione al Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 463/2021 del 27/04/2021 (n. 1142/2021 r.g.) con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare all'impresa individuale (di seguito: «CRS») COoparte_2
pagina 2 di 13 l'importo di € 34.154,03, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo del subappalto di opere murarie presso il cantiere «Senatori» in Barberino Val d'Elsa, strada Magliano 8.
A fondamento dell'opposizione, in punto di fatto, ha allegato: che la società Parte_1
opponente ha concluso con un contratto di appalto avente ad oggetto lavori Parte_2
di restauro su un edificio per civile abitazione e sul circostante resede, sito nel Comune di
Barberino Val D'Elsa, loc. Magliano, strada di Magliano n. 8; che ha poi Parte_1
CO concluso con un contratto di subappalto, sottoscritto il 14/04/2017, relativo a lavori di restauro dell'edificio oggetto dell'appalto, al prezzo globale e forfettario di € 95.000,00, con rinuncia alla revisione dei prezzi, stabilendo, come modalità di pagamento, «che su ogni pagamento previsto verrà trattenuta una quota pari al 10% dell'importo a garanzia dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte; tale importo verrà corrisposto all'impresa insieme alla cifra del consuntivo finale: entro 30 giorni dalla chiusura dello stato di avanzamento lavori mensile;
alla fine delle opere dopo l'approvazione da parte della D.L. delle opere eseguite a perfetta regola d'arte, l'importo pari al 10% verrà pagato alla scadenza del 30 gennaio 2018»; che l'art. 3 del contratto di subappalto prevedeva espressamente, come termine per l'ultimazione dei lavori, la data del 25/09/2017 e che, nell'ipotesi di ritardo imputabile al subappaltatore, quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere al subappaltante, a titolo di penale, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino all'importo massimo del 100% del CO corrispettivo pattuito;
che, a seguito degli inadempimenti di non avendo quest'ultima, a otto mesi di distanza dal termine pattuito nel contratto di subappalto, terminato i lavori e avendo abbandonato il cantiere, con lettera del 6/06/2018, ha intimato alla Parte_1
CO subappaltatrice l'adempimento; che con lettera dell'11/06/2018, ha intimato, a sua volta, il pagamento di € 34.154,00 a titolo di credito residuo per le opere eseguite;
che Parte_1
CO pur consapevole di avere subito un danno da parte di non si era attivata perché tutti i dipendenti di tale società si erano dimessi in quanto il titolare risultava irreperibile e aveva fatto sapere di essersi trasferito definitivamente all'estero.
In diritto ha eccepito, in pregiudiziale e in rito, l'improcedibilità della domanda Parte_1
CO azionata in via monitoria da stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 8 del contratto di subappalto.
Nel merito, in via preliminare, la società opponente ha eccepito la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo, rilevando come le parti, nel prevedere un prezzo globale e forfetario di € 95.000,00, con rinuncia alla revisione dei prezzi, avessero altresì pattuito che il relativo pagamento avvenisse alla chiusura di pagina 3 di 13 stati di avanzamento mensili e che nessun S.A.L. o documento contabile di cantiere era stato emesso;
al contrario, mai aveva autorizzato l'emissione delle fatture (n. Parte_1
17/2018 del 23/04/2018, n. 18/2018 del 7/05/2018 e n. 19/2018 del 30/05/2018 prodotte in sede monitoria) le quali, di per sé, non costituiscono prova sufficiente del credito oggetto d'ingiunzione.
L'opponente ha inoltre proposto, in relazione alla violazione degli obblighi contrattuali da parte della società opposta, domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di subappalto ai sensi dell'art 1454 c.c., per effetto dell'inutile decorso del CO termine di quindici giorni assegnato a nella diffida ad adempiere del 6/06/2018, posto che in base agli accordi, la subappaltatrice avrebbe dovuto eseguire tutte le lavorazioni entro il
25/09/2017.
In subordine, ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto per grave Parte_1 inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c. avendo la società opposta trascurato di ultimare le lavorazioni oggetto del contratto, abbandonando il cantiere e rendendosi irreperibile. In
CO particolare, avrebbe omesso di eseguire le opere di coloritura esterna dell'edificio, le sistemazioni di tutte le parti esterne dell'edificio, lo smantellamento e lo smobilizzo del cantiere e dei baraccamenti abbandonati.
CO Ha inoltre domandato la condanna di al risarcimento del danno nella misura di € 23.051,68, somma data dai costi della rimozione del materiale di lavorazione e dei rifiuti lasciati dalla subappaltatrice in cantiere, oltre che del successivo riallestimento del cantiere stesso al fine di completare le lavorazioni, di cui € 9.913,05 per retribuire gli ex dipendenti assunti, € 10.945,38 per completare le lavorazioni del cantiere nel mese di luglio 2018 ed € 2.193,25 per le fatture emesse dal fornitore Mc Casa di Tavernelle V.P. di giugno 2018 e luglio 2018.
CO Ha infine chiesto, sempre in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della penale pattuita all'art. 3 del contratto di subappalto, per il ritardo nella esecuzione delle opere, in misura pari a € 28.000,00, per 280 giorni di ritardo, a partire dal 2/07/2018 (data in cui è stata dichiarata la risoluzione del contratto) o in subordine pari a € 24.100,00, per 241 giorni di ritardo, a partire
CO dal 24/05/2018 (data di assunzione degli ex dipendenti di al fine di completare autonomamente le lavorazioni).
CO In data 18/11/2021 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie.
La parte opposta, in replica all'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, ha eccepito l'inoperatività della clausola di cui all'art. 8 del contratto di pagina 4 di 13 subappalto, in quanto priva della doppia sottoscrizione prevista dall'art 1341 c.c. e in quanto formulata in maniera generica o astratta e priva di un'espressa sanzione di improcedibilità in ipotesi di mancato tentativo di conciliazione.
Nel merito ha argomentato in ordine alla legittimità delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto in quanto: la fattura n. 17/2018 di € 17.072,18, emessa su autorizzazione de alla subappaltante a seguito di S.A.L. n. 6, inviato all'ufficio tecnico della in Parte_1
data 21/11/2017 senza che quest'ultima contestasse alcunché, corrisponde al residuo dei pagamenti già eseguiti in acconto dall'opponente di cui alla fattura n. 64/2017 pari ad €
5.257,50; la fattura n. 18/2018 di € 15.379,92, è stata emessa successivamente all'invio del
S.A.L. n. 7 e non contestata;
la fattura n. 19/2018 di € 6.959,53 corrisponde alle ritenute in garanzia sulle opere eseguite ed è stata concordata tra le parti nella misura del 10%.
CO Quanto alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, ha contestato di avere ricevuto la diffida ad adempiere e ha replicato di essere stata costretta a sospendere i lavori presso il cantiere «Senatori» per cause alla stessa non imputabili e che, infatti, nello stesso periodo, la subappaltatrice aveva lavorato presso altri cantieri in forza di ulteriori incarichi conferiti da la quale mai aveva dato comunicazione della ripresa delle Parte_1
CO lavorazioni nel cantiere oggetto di causa;
in particolare, nel febbraio 2018, lavorava ancora per la società opponente, non però nel cantiere «Senatori», ma presso il cantiere «Via De Nittis –
FI».
Riguardo alla domanda di risarcimento del danno, la società opposta ha rilevato come: il contratto di subappalto, ossia il preventivo e il relativo computo metrico, non prevedono lo smantellamento e lo smobilizzo del cantiere;
per la tinteggiatura esterna il preventivo indicava il solo importo di € 2.238,39, non richiesto con il ricorso monitorio;
la sistemazione di alcune parti esterne non è stata completata a causa della sospensione dele lavorazioni e non è noto se sia stata
CO ultimata in quanto a non è mai stato chiesto di tornare sul cantiere.
CO Quanto, infine, alla penale per il ritardo, ha eccepito, in primo luogo, l'inefficacia o la nullità della clausola in quanto non approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e ha evidenziato che il fatto che la subappaltatrice abbia proseguito i lavori fino al mese di novembre
2017 e che fino a quel momento avesse provveduto regolarmente ai pagamenti e Parte_1
non avesse contestato alcunché conferma che tale pattuizione è da considerarsi tamquam non esset; ha ribadito, in secondo luogo, che la condotta della società opponente dimostra che l'inosservanza del termine di ultimazione delle opere non è imputabile alla subappaltatrice.
pagina 5 di 13 CO All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del 22/11/2021, ritenuta procedibile la domanda di non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto l'avvio della mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n.
28/2010 (vecchia formulazione).
All'udienza del 4/04/2022, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito sono state ammesse ed espletate le prove come richieste e articolate dalle parti (prova testimoniale diretta, controprova ed interpello della opposta a prova contraria) alle udienze del
17/07/2023 e del 17/06/2024 (all'udienza del 31/01/2024 il teste non si è presentato e all'udienza del 22/04/2024 nessuna delle parti è comparsa ed è stato disposto un rinvio ai sensi degli artt.
181 e 309 c.p.c.).
Espletata la prova orale e rigettata la richiesta ex art. 210 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 21/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
1. In via pregiudiziale, dev'essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda azionata CO in via monitoria da sollevata dalla parte opposta.
Sul punto è sufficiente richiamare l'ordinanza del 22/11/2021: l'art. 8 del contratto di subappalto, nel prevedere che in caso di controversia derivante dal contratto «le parti si impegnano ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Prato», non solo non specifica quale attività debba essere preceduta dal tentativo di conciliazione, ma soprattutto non indica le conseguenze del mancato esperimento di tale tentativo, talché la clausola non può essere interpretata nel senso di stabilire una condizione di procedibilità; infatti, tenuto conto della limitazione al diritto di azione costituzionalmente tutelato che ne deriverebbe, da un lato la pattuizione non è suscettibile di interpretazione estensiva, dall'altro lato la deroga (seppure temporanea) al diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria presuppone una chiara e univoca manifestazione di volontà.
2. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione. CO
2.1. Non è contestato che in qualità di subappaltante e in qualità di Parte_1
subappaltatrice hanno stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di restauro pagina 6 di 13 del fabbricato destinato a civile abitazione e del relativo resede di proprietà di Parte_2
sito in Barberino Val D'Elsa, località Magliano, via di Magliano n. 8, formalizzato per
[...]
iscritto il 14/04/2017 (doc. 2 allegato alla citazione).
CO Poiché a fronte della domanda di adempimento di ha eccepito Parte_1
l'inadempimento della subappaltatrice per avere omesso di ultimare i lavori entro il termine pattuito del 25/09/2017 e abbandonato il cantiere, è onere della parte opposta provare l'esatto adempimento o che l'inadempimento è dovuto a causa alla stessa non imputabile (Cass., Sez.
Unite n. 13533/2001).
CO ha ammesso di avere interrotto le lavorazioni, talché la circostanza è pacifica, ma ha allegato che ciò sarebbe avvenuto per volontà di che le avrebbe chiesto di Parte_1
dedicarsi ad altri cantieri gestiti dalla stessa società, in particolare a un altro cantiere del medesimo committente sito in Firenze, via De Nittis, senza mai impartire un ordine di ripresa dei lavori presso il cantiere «Senatori».
Tale prospettazione, tuttavia, oltre a essere marcatamente generica, non avendo la parte opposta neppure allegato quando e con quali modalità di comunicazione le avrebbe Parte_1 ordinato di sospendere i lavori del cantiere di via Di Magliano a Barberino Val D'Elsa, non trova riscontro nelle risultanze dell'istruttoria.
2.2. Quanto alle prove per testi, non possono essere considerate rilevanti le testimonianze di e sentiti all'udienza del 17/07/2023: il primo, Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
oltre ad essere zio del legale rappresentante di e ad avere riferito per lo più de Parte_1
relato ex parte actoris, non è stato in grado di fornire sicuri riferimenti temporali;
il secondo è
CO cognato della legale rappresentante di e si è limitato a confermare tutti i capitoli di prova della parte opposta con un laconico «Sì, è vero» che non consente di verificare l'effettiva CO attendibilità del dichiarante;
il terzo, oltre a essere creditore di ha solo detto di avere
CO venduto materiali per l'edilizia sia a che a specificando i periodi, ma non Parte_1
ha saputo dire a quali cantieri i materiali erano destinati e in ogni caso non è dimostrato (è anzi smentito dai documenti nn. 11 dell'opponente e 9 dell'opposta) che MC Casa s.r.l., società di cui il sig. è amministratore, fosse l'unico fornitore delle parti. Tes_3
Dev'essere invece esaminata e valutata la deposizione di , sentito sia Testimone_4 all'udienza del 17/07/2023 che all'udienza del 17/06/2024, risultato attendibile in quanto, quando ha reso la testimonianza, non aveva rapporti con le parti né un interesse, neppure di fatto, nella presente causa.
pagina 7 di 13 CO Il teste ha riferito di essere stato dipendente di fino ad aprile 2018 e di essere stato poi assunto da nel maggio 2018 per lavorare in un cantiere a Castiglione della Parte_1
Pescaia.
Pertanto, se è vero che la testimonianza non prova che il sig. fosse stato assunto dalla Tes_4
subappaltante per completare le opere nel cantiere «Senatori», non è provato neppure quanto asserito dall'opposta e cioè che i dipendenti di quest'ultima avrebbero continuato a lavorare per
CO presso altri cantieri di il teste ha infatti spiegato di essere passato alle Parte_1
dipendenze di da maggio 2018 e poi di essersi messo in proprio, avviando una Parte_1 propria impresa;
ed è proprio attraverso quest'ultima che avrebbe collaborato con la stessa probabilmente nell'anno 2019, per eseguire alcune lavorazioni presso il cantiere Parte_1
«Senatori», coincidenti con quelle opere che la società opponente lamenta non essere state
CO completate da [«(…) ho lavorato con la mia impresa individuale in quel cantiere e ho imbiancato la facciata, ho fatto un piazzale davanti e qualche scavo, non so se questi lavori fossero la conclusione di quelli iniziati da ]. CP_2
2.3. I documenti prodotti o richiamati dalla parte opposta contengono indizi della prosecuzione CO dell'attività di per conto di fino a febbraio 2018, ma nulla provano in Parte_1
relazione ai mesi successivi, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imputabilità della incontestata sospensione dei lavori.
Dal documento «Prima nota – (cfr. doc. 7 allegato alla citazione), che la società Per_1 opposta invoca a sostegno della propria ricostruzione fattuale, risulta l'annotazione nella CO contabilità di di SAL di emessi, appunto, fino a febbraio 2018 (in Parte_1
particolare il SAL n. 2 relativo al cantiere vi via De Nittis a Firenze).
Le fatture e i documenti di trasporto prodotti dall'opposta (doc. 9 allegato alla citazione) sono irrilevanti perché i più recenti risalgono all'inizio del mese di febbraio 2018 e riguardano, quantomeno quelli che recano riferimenti specifici, il cantiere di via di Magliano a Barberino Val
D'Elsa: non vi sono documenti relativi al periodo successivo e ad altri cantieri di
Parte_1
CO
2.4. Costituisce un indizio della circostanza che l'attività di nel periodo antecedente le reciproche intimazioni e diffide, che risalgono a giugno 2018, avesse effettivamente fermato la propria attività – e non solo nel cantiere «Senatori» – il fatto che la società opponente, nei mesi di maggio e giugno 2018, abbia avuto come dipendenti i lavoratori e (doc. 10 CP_3 Parte_3
allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'opponente) i quali, in precedenza, CO pacificamente, avevano lavorato per pagina 8 di 13 CO
2.5. Ulteriore indizio discende dalla circostanza, confessata dalla legale rappresentante di nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 17/07/2023, che quest'ultima, nei mesi compresi tra marzo 2018 e dicembre 2018, si recò con marito e figli in Gran Bretagna, risiedendovi continuativamente: la sig.ra ha infatti confermato con un «Sì, è vero» i capitoli CP_2
indicati nella memoria ex att. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. dell'opponente «D.C.V. se lei nei mesi compresi tra marzo 2018 e dicembre 2018 ha risieduto continuativamente in Gran Bretagna insieme ai suoi familiari e, se sì, dica quali suoi familiari erano con lei e le ragioni di tale trasferimento» e «D.C.V. se lei nei mesi compresi tra marzo 2018 e dicembre 2018 ha risieduto continuativamente in Gran Bretagna insieme ai suoi familiari e, se sì, dica quali suoi familiari erano con lei e le ragioni di tale trasferimento», pur avendo poi «aggiustato il tiro» affermando che ciò sarebbe avvenuto un paio di volte come di abitudine, avendo la propria famiglia in
Inghilterra. Inoltre, la sig.ra rispondendo ad altra domanda, ha affermato che in quel CP_2
CO periodo ha continuato a lavorare, ma non ha saputo specificare presso quali cantieri né il nome dell'incaricato lasciato «sul cantiere di con cui avevamo contatti telefonici Parte_1
e via mail»: la genericità e l'imprecisione della dichiarazione depongono per la tesi della parte CO opponente, secondo cui nel periodo in questione, aveva interrotto la propria attività.
2.6. La questione relativa al mancato invio della lettera di in data 6/06/2018 Parte_1
(doc. 3 allegato alla citazione) e alle ragioni del mancato invio perde di rilevanza perché è
CO provato che quel giorno la società opponente tentò effettivamente di trasmettere a una PEC recante una diffida ad adempiere, a prescindere dal fatto che la comunicazione sia andata a buon fine: l'avviso di rifiuto del messaggio dal sistema per «indirizzo non valido» (doc. 9 allegato alla CO memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'opponente), di cui non ha contestato la conformità all'originale, dimostra che vi fu realmente un tentativo di invio della PEC e che ciò CO avvenne prima che ricevesse l'intimazione di pagamento di Parte_1 dell'11/06/2018 (doc. 4 allegato alla citazione). Inoltre, il fatto che la diffida ad adempiere di fosse stata spedita all'indirizzo risultante dalla visura Parte_1 Email_2 camerale di CRS, prodotta in copia dall'opponente, della quale non è contestata la conformità al registro delle imprese in data 13/06/2018 (doc. 9-bis ibidem), fa presumere che la parte opposta, colpevolmente, non avesse curato l'aggiornamento del registro o di rinnovare l'abbonamento con il fornitore del servizio di posta elettronica certificata, altro indizio dell'abbandono dell'attività
d'impresa.
2.7. Non è dirimente in senso contrario al materiale probatorio appena esaminato il fatto che CO non avesse mosso contestazioni ai SAL nn. 6 e 7 di e avesse anche Parte_1
pagina 9 di 13 effettuato un pagamento parziale sul SAL n. 6 perché le e-mail che recano in allegato la contabilità, del 21/11/2017 e del 12/01/2018 (doc. 4 e 6 allegati alla comparsa di costituzione), risalgono a un periodo in cui la subappaltatrice stava ancora lavorando al cantiere «Senatori» e chiaramente si riferiscono all'attività fino a quel momento compiuta.
2.8. La parte opposta, infine, non ha provato né ha chiesto di provare, non via indiziaria ma con prova diretta, di avere ricevuto un ordine, quantomeno verbale, da parte di di Parte_1 sospendere le lavorazioni nel cantiere di via di Magliano a Barberino Val D'Elsa; fatto che, se realmente accaduto, avrebbe potuto agevolmente dimostrare, per esempio attraverso testimonianze dei propri ex operai o del committente Parte_2
CO
2.9. In definitiva, non ha assolto all'onere della prova a suo carico.
Per tale ragione l'opposta non ha diritto al pagamento delle ritenute a garanzia previste dall'art. 7 del contratto di subappalto (fattura n. 19 del 30/05/2018) perché la mancata verificazione della condizione dello svincolo – l'approvazione delle opere finite a regola d'arte da parte del direttore dei lavori – discende dal suo inadempimento contrattuale.
CO
2.10. ha però diritto al pagamento delle fatture n. 17 del 23/04/2018 e n. 18 del 7/05/2018 relative, la prima al saldo del SAL n. 6 e la seconda al SAL n. 7, perché, come già evidenziato, non risulta che ricevuti via e-mail i predetti SAL, abbia contestato alcunché; al Parte_1 contrario, essa ha provveduto a pagare un acconto sul SAL n. 6 (fattura n. 64 del 12/12/2017 di €
5.257,50, doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) con un comportamento che, in mancanza di spiegazioni alternative, si pone in contrasto con la successiva negazione del proprio debito.
Priva di pregio, sul punto, è la replica della parte opponente, secondo cui non sono dimostrati il controllo in contraddittorio dei SAL e la relativa approvazione: l'art. 7 del contratto di subappalto non prevede tale procedura, contemplata solo per il consuntivo finale, ma dispone che il pagamento degli stati di avanzamento lavori avvenga entro 30 giorni dalla chiusura di ciascuno e a tale previsione le parti si erano conformate nell'esecuzione del contratto oggetto di
CO causa, come risulta dai precedenti SAL e dalle relative fatture di pagate da Parte_1
(doc. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione), non essendovi prova di certificati di pagamento o di altri documenti relativi a verifiche in contraddittorio dei SAL, che l'opponente, se vi fossero stati, ben avrebbe potuto produrre.
D'altra parte, ha solo genericamente contestato l'esecuzione delle lavorazioni Parte_1
descritte nei SAL nn. 6 e 7 e non ha allegato, in particolare, che vi siano incluse quelle indicate nella diffida del 6/06/2018 come opere non eseguite.
pagina 10 di 13 2.11. Previa revoca del decreto ingiuntivo, la società opponente dev'essere allora condannata a CO pagare a l'importo di € 27.194,60 (€ 11.814,68 + € 15.379,92), oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002, decorrenti dalla data di emissione delle fatture, come nelle stesse indicato, in quanto successiva al termine di pagamento previsto dall'art. 7 del contratto di subappalto. CO
2.12. La condanna non può essere estesa all'importo di € 1.000,00, indicato da nel ricorso per ingiunzione come costo di recupero del credito: poiché viene in rilievo un danno patrimoniale risarcibile, sarebbe stato onere della parte opposta provare di avere effettivamente sostenuto un esborso per gli onorari dell'avv. Daniele Vannucci, su cui però non ha prodotto alcun documento di spesa (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 16990 del 10/07/2017).
3. Venendo ora a esaminare le domande riconvenzionali dell'opposta, deve rilevarsi, in primo luogo, che il mancato invio della diffida ad adempiere del 6/06/2018 di anche Parte_1
CO se per fatto imputabile a non ha consentito il perfezionarsi della fattispecie prevista dall'art. 1454 c.c., ossia la risoluzione di diritto del contratto decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per l'adempimento.
4. Tuttavia, la sospensione dei lavori e l'omessa ultimazione di essi costituisce grave inadempimento della subappaltatrice, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c., che impone una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..
Mette conto evidenziare al riguardo che, a fronte della sospensione dei lavori per almeno tre mesi prima della corrispondenza tra i legali delle parti (da marzo a maggio 2018 compresi) senza provvedere a rilevanti opere come la tinteggiatura esterna, la sistemazione delle parti esterne e lo
CO sgombero del cantiere, è irrilevante che non avesse richiamato Parte_1 all'osservanza del termine di ultimazione dei lavori previsto dall'art. 3 del contratto di subappalto: al silenzio della subappaltante, in mancanza di altri elementi di prova, non può essere attribuito il significato univoco di accettazione tacita di una proroga del termine di adempimento;
del resto la società opposta non ha specificamente allegato e provato l'esistenza di un accordo delle parti per differire tale termine.
CO
5. Merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento della penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 3 del contratto di subappalto.
Sul punto è priva di pregio l'eccezione, proposta dalla parte opposta, di nullità o inefficacia del patto perché non approvato specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: in primo luogo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 18550 del 30/06/2021), la clausola penale non ha natura vessatoria;
in secondo luogo,
pagina 11 di 13 CO non ha allegato e provato che il contratto di subappalto appalto contenga condizioni generali unilateralmente predisposte da Parte_1
Il ritardo dev'essere calcolato dal 26/09/2017 compreso (giorno successivo al termine contrattuale di ultimazione dei lavori) al 2/07/2018, data in cui ha ritenuto Parte_1
risolto il contratto di subappalto (doc. 5 allegato alla citazione), come peraltro chiesto dalla stessa opponente, per un totale di 280 giorni di ritardo.
CO dev'essere allora condannata a pagare a la somma di € 28.000,00 a titolo di Parte_1 penale, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione della citazione (22/06/2021) al saldo.
6. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è infondata per l'assorbente ragione CO che la parte opponente non ha allegato il corrispettivo che avrebbe dovuto pagare a se quest'ultima avesse eseguito le opere mancanti e di avere sostenuto costi superiori a quelli che avrebbe comunque dovuto sopportare in caso di esatto adempimento della subappaltatrice.
In ogni caso, non ha fornito prova dei costi che indica come danno emergente. Parte_1
6.1. Quanto al costo della manodopera, non ha dimostrato che i lavoratori nominati a pagina 9 della citazione fossero stati impiegati per ultimare i lavori del cantiere «Senatori», né ha provato di avere corrisposto loro lo stipendio, avendo prodotto solo alcune buste paga, intestate ai soli
, CI e , che non dimostrano l'esborso; il sig. CI, peraltro, come CP_3 Parte_4
dipendente di aveva lavorato in un diverso cantiere. Parte_1
Sul punto l'ordine di esibizione richiesto dalla parte opponente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (pagine 4 e 5) delle buste paga di , e , oltre a CP_4 CP_3 Parte_3
essere generico – non sono indicate le mensilità - è inammissibile, per irrilevanza quanto al sig.
CI, e per non necessità quanto ai sig.ri e , perché ha CP_3 Parte_4 Parte_1 rinunciato alla prova testimoniale con loro due;
l'ordine di esibizione del libretto del lavoro è parimenti inammissibile, trattandosi di documento previsto dalla legge n. 112/1935, abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 297/2002.
6.2. Quanto al costo dei materiali, l'opponente indica due fatture e ne produce solo una (la n.
1144 del 31/07/2018) e comunque senza il relativo documento di trasporto, talché non è provato che il materiale descritto nella causale della fattura fosse destinato al cantiere oggetto di causa.
7. Considerata la soccombenza reciproca, le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 463/2021 del 27/04/2021, emesso da questo Tribunale, e per l'effetto condanna a pagare all'impresa individuale Parte_1 COoparte_2
, in persona della legale rappresentante , la somma di € 27.194,60,
[...] CP_2 oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 decorrenti dal
23/04/2018 sull'importo di € 11.814,68 e dal 7/05/2018 sull'importo di € 15.379,92, fino al saldo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opposta, dichiara la risoluzione del contratto di subappalto stipulato il 14/04/2017 tra Parte_5
di , in persona della legale rappresentante AT per
[...] CP_2 CP_2
grave inadempimento della parte opponente;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opposta, condanna
[...]
, in persona della legale rappresentante a pagare COoparte_2 CP_2 CP_2 in favore di a titolo di penale, la somma di € 28.000,00, oltre agli Parte_1 interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 22/06/2021 al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale della parte opponente di condanna di CP_2
al risarcimento del danno;
[...]
5) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 17/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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