Articolo 1556 del Codice civile
Articolo 1515Articolo 1557
Versione
19 aprile 1942
Art. 1556.

(Nozione).

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente