(Nozione).
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
[…] Proprio al fine di venire incontro alla mancanza di interesse di trattenere i prodotti invenduti, l'art. 1556 del codice civile stabilisce che le parti, a fronte della consegna di una o più cose mobili, possano prevedere la possibilità di scegliere se pagare il prezzo o restituire le cose nel termine stabilito. […] A dirimere la questione è poi intervenuta la Cassazione che, facendo luce sul punto, ha osservato come “l'art. 1556 c.c. chiarisce che l'obbligazione principale dell'accipiens consiste nel pagamento del prezzo delle res traditae. […]
Leggi di più…[…] Disciplinato dall'articolo 1556 del Codice Civile, esso si basa su un accordo tra due parti, in cui una (il tradens) consegna beni all'altra (l'accipiens), concedendole il diritto di restituirli qualora non vengano venduti entro un determinato periodo. […]
Leggi di più…[…] La composizione...» Consulenza legale Q202438629 (Articolo 12 Codice crisi d'impresa - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa) «Nel contratto di “conto visione” (contratto estimatorio), definito dall' art. 1556 del c.c. , una parte ( tradens ) consegna una o più cose mobili...» Quesito Q202438629 (Articolo 12 Codice crisi d'impresa - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa) «Ad un cliente non abituale abbiamo fornito beni per un valore di 8637,6 Euro IVA compresa Allo stesso cliente abbiamo fornito in "c.to visione" un bene per il valore...»
Leggi di più…Il contratto estimatorio – indice: Cos'è Come funziona La consegna Il pagamento L'oggetto Il deposito L'articolo 1556 del codice civile stabilisce che “Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito“. […]
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