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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11356 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
E CONTESTUALE
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 09/07/2025 è chiamato a trattazione scritta ex art. 127-ter Cpc il procedimento iscritto al n. 34471/2024 R.G.
Il Giudice
Lette le note scritte depositate;
ha trattenuto la causa in decisione per il deposito telematico contestuale della motivazione e del pedissequo dispositivo della seguente decisione.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice AL ST, ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. AL ST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34471 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) – in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Tiziano Iervolino (C.F.
1 ) e dall'avv. Carlo Pierantozzi (C.F. C.F._1
) giusta procura alle liti in atti. C.F._2
- attrice -
e
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Umberto Rossi (C.F. giusta procura in atti. C.F._4
- convenuto - nonchè
Controparte_2
(C.F. – in persona del legale rappresentante pro-tempore - P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Garau (C.F. ) C.F._5
giusta procura in atti.
- terza chiamata -
oggetto: responsabilità professionale avvocato. conclusioni per «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis, 1. Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avvocato per non aver conseguito, alla Controparte_1
stregua di criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni nei due gradi di giudizio tenutisi tra l'odierna attrice e la
[...]
(già , a causa della Controparte_3 Controparte_4
mancata evidenza nei propri scritti difensivi di una prova fondamentale ai fini della decisione (contratto con scadenza 31 marzo 2004) CP_5
presente in atti, come meglio descritto in narrativa;
2. Per l'effetto, accertare il diritto di (già Parte_1 [...]
al risarcimento del danno subito in conseguenza Controparte_6
diretta ed immediata della negligente condotta posta in essere dal convenuto e condannare quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro pari a € 268.222,93, oltre interessi legali, così determinata: - €
186.009,27 per attività di deposito nel periodo aprile - settembre 2002
2 (calcolata in base alla media mensile delle fatture dei mesi precedenti liquidate); - € 55.800,00 (55.000,00 + spese legali € 800,00) per il costo della transazione a seguito della sentenza negativa della Corte d'Appello;
3. Condannare l'avvocato alla rifusione delle spese e Controparte_1
competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti difensori e procuratori»; per : «Si insiste, di conseguenza per il rigetto di ogni e Controparte_1
qualsiasi pretesa attorea, siccome destituita di ogni e qualsiasi fondamento, sia in fatto e sia in diritto, con vittoria delle spese e dei compensi del procedimento e con condanna ulteriore ex art. 96 cod. proc. civ. in ragione della palese temerarietà delle pretese attoree»; per Controparte_2
:«Per tutto quanto sopra esposto, la ut
[...] Controparte_2
supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza Voglia accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito ed in via principale: - Accertare e dichiarare l'insussistenza di fondamento delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice nei confronti dell'avv.
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltreché Controparte_1
eccessive e non provate In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e deduzioni sollevate dalla scrivente difesa, qualora nel corso del giudizio de quo e della relativa istruttoria, dovesse emergere una qualsivoglia responsabilità in capo all'avv. con Controparte_1
conseguente manleva della Compagnia , volere Controparte_2
applicare la franchigia contrattualmente prevista. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 05/08/2024, regolarmente notificato, la
[...]
(già conveniva Parte_1 Controparte_6
in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l'avv. al fine di Controparte_1
farne accertare e dichiarare la responsabilità professionale e, per
3 l'effetto, al fine di far condannare il professionista al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 268.222,93.
2. In particolare, l'odierna attrice esponeva quanto segue: che, la aveva presentato un ricorso ex art. 700 Cpc Controparte_4
contro la davanti al Tribunale di Velletri, al Controparte_6
fine di ottenere la restituzione dei materiali di proprietà dell' CP_7
depositati nei magazzini della società resistente (oggi attrice); che, in tale giudizio, la aveva affermato di aver concluso con la nel CP_4 CP_6
settembre 2001, un contratto verbale di deposito valido fino al
31/03/2002, subordinato alla conclusione di una convenzione con l' CP_7
per la gestione del magazzino dei materiali di quest'ultima; inoltre, aveva esposto che, poco prima della scadenza del contratto (più precisamente in data 14/03/2002) aveva comunicato alla Diffusioni che avrebbe provveduto al ritiro delle merci a far data dal 02/04/2002, ma che essa depositaria si era opposta alla consegna dei materiali;
ad esito, il
Tribunale adito aveva rigettato il ricorso e la aveva proposto CP_4
reclamo avverso la relativa ordinanza;
indi, tale reclamo era stato accolto ed il Collegio aveva ordinato all'odierna attrice la consegna immediata dei materiali, previa costituzione di una polizza fideiussoria per l'importo reclamato di € 118.300,00; che, nel frattempo, la Controparte_6
aveva citato in giudizio la , al fine di ottenere la
[...] CP_4
declaratoria dell'illegittimità del recesso dal contratto di deposito e la condanna della stessa alla refusione delle spese sostenute per reperire un nuovo magazzino a IA (nonché per allestimento dello stesso), oltre al risarcimento dei danni subiti;
che, nelle more, il Tribunale aveva riunito le due cause (proc. n. 2023/2002 e n. 4926/2002 R.G.) per connessione;
ad esito del giudizio, con la sentenza n. 99/2015, il Tribunale di Velletri, da un lato aveva parzialmente accolto la domanda della
(dichiarando l'illegittimità del recesso Controparte_6
anticipato dalla convenzione di deposito, esercitato dalla tramite CP_4
un fax del 14/03/2002), dall'altro aveva rigettato la domanda della
[...]
[...]
Controparte_8 per mancanza di elementi probatori circa i pregiudizi lamentati;
indi, la
(succeduta alla ) aveva Controparte_3 CP_4
impugnato la decisione di prime cure dinanzi la Corte d'appello di Roma, sollevando quattro motivi di gravame;
che, iscritta la causa a ruolo al n.1056/2016 R.G., per il tramite dell'avv. si era costituita in CP_1
giudizio l'odierna attrice già Parte_1 Controparte_6
, la quale aveva insistito nel rigetto dell'appello; che, ad esito del
[...]
giudizio, con la sentenza n. 1972/2023 del 17/01/2023 (pubblicata il successivo 17/03), l'adito giudicante aveva accolto parzialmente il gravame;
nello specifico, aveva dichiarato risolto il contratto di deposito alla data del 31/03/2002 e, conseguentemente, condannato la
[...]
alla restituzione dei canoni corrisposti Parte_1
successivamente a tale data, oltre agli interessi legali;
dunque, aveva rigettato la sola domanda risarcitoria. Ciò posto, la Parte_1
aveva instaurato il presente giudizio al fine di far accertare e
[...]
dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per il Controparte_1
patrocinio svolto nei due gradi di giudizio sopra illustrati;
ed infatti, a dire dell'appellante, esso legale non avrebbe adeguatamente evidenziato una prova documentale fondamentale per la risoluzione della controversia, ossia il secondo contratto tra EL e , con scadenza il 31/03/2004. CP_4
3. Con comparsa di risposta del 21/10/2024, si costituiva in giudizio l'avv. il quale eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1
attorea, invocandone il rigetto;
contestualmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della società Zurich Insurance Plc, la quale sarebbe stata obbligata a tenerlo indenne in ragione di una polizza assicurativa precedentemente stipulata.
4. Indi, con decreto del 27/10/2024 l'adito giudicante autorizzava la chiamata in garanzia della precitata società, rinviando la causa all'udienza del 02/04/2025 per i medesimi incombenti.
5. Con comparsa di risposta del 21/01/2025 si costituiva in giudizio la
, la Controparte_2
5 quale, al pari dell'avvocato convenuto, eccepiva l'infondatezza della domanda a causa della mancanza di prove circa l'inadempimento professionale e l'esistenza di danni causalmente riconducibili allo stesso;
inoltre, in via subordinata, pur ammettendo la validità della polizza invocata, chiedeva l'eventuale applicazione della franchigia contrattualmente prevista.
6. All'udienza di prima comparizione del 02/04/2025 l'adito giudicante, lette le note depositate dalle parti, rinviava la causa al 09/07/2025; in pari data, tratteneva la stessa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
7. La domanda risarcitoria proposta da Parte_1
è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
8. Nel presente procedimento, la società attrice ha convenuto in giudizio l'avv. al fine di farne accertare l'inadempimento Controparte_1
professionale relativamente alla causa dallo stesso patrocinata (conclusa in grado di appello con la sentenza n. 1972/2023) e, per l'effetto, al fine di far condannare il professionista al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella misura di € 268.222,93, oltre interessi legali.
9. Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, innanzitutto, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una qualunque attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, Cc che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 Cc, comma 2, e art. 2236 Cc impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di
6 sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per
l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (v. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora,
«l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (v. Cass. n. 21953/2023); ed ancora, ne consegue che «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata» (v. Cass. 23740/2018); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi
7 ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (v. Cass. n. 11906/2016).
10. Giova ulteriormente evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre grava sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II Cc, ovvero di provare di non avere potuto adempiere per ragioni ad esso non imputabili.
11. Quanto al merito della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, occorre rilevare come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico professionale conferito all'avv. per la Controparte_1
rappresentanza e difesa dell'odierna attrice nel giudizio relativo alle cause riunite n. 2023/2002 R.G. e n. 4926/2002 R.G. avente ad oggetto il contratto di deposito precedentemente concluso tra essa società e la nonché nel successivo giudizio di appello Controparte_4
(iscritto al n. 1056/2016 R.G.) avverso la sentenza di prime cure.
12. Dunque, a fronte della pacifica esistenza del mandato alle liti ed attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218 Cc, costituiva preciso onere probatorio del professionista quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale. Di contro, la società attrice avrebbe dovuto comunque
8 provare i fatti costitutivi della propria pretesa: ed infatti, per poter allegare che un avvocato sia responsabile dei danni subiti dal proprio cliente, non basta dimostrare che esso abbia commesso un errore o non abbia svolto correttamente il proprio lavoro, dovendosi effettivamente verificare che quell'errore abbia causato un danno al cliente e che, se l'avvocato avesse agito correttamente, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (v. Cass. n. 33442/2022).
13. Ciò posto, quanto all'inadempimento, la Parte_1
deduceva che “la mancata produzione e valorizzazione della
[...]
seconda “lettera di convenzione”, sottoscritta in data 14 marzo 2002 tra
ed abbia inciso in maniera determinante sull'esito del CP_4 CP_7
giudizio”, in quanto “tale documento rappresentava un elemento essenziale per attestare la reale durata del contratto stipulato” (v. pag. 2 memoria 171-ter n.1 attrice). In particolare, a suo dire, non sarebbe stata sufficiente la mera presenza in atti del secondo contratto, rendendosi necessaria un'attività difensiva volta a valorizzarlo innanzi ai giudicanti.
14. Orbene, sulla scorta della documentazione in atti, occorre valutare la valenza probatoria che avrebbe avuto il documento in contestazione qualora fosse stato “adeguatamente valorizzato”, tenendo conto del giudicato formatosi sulle risultanze dopo il secondo grado di giudizio.
15. Innanzitutto, giova precisare che il Tribunale di Velletri aveva ritenuto illegittimo il recesso esercitato dalla , basando la propria CP_4
decisione sulla scadenza del contratto di deposito al 30/09/2002 (v. pag. 3 sentenza di primo grado: “deve quindi affermarsi che il rapporto contrattuale fondato sul contratto di deposito ha la sua fisiologica scadenza al 30 settembre 2002, sicchè il recesso operato dalla convenuta deve ritenersi del tutto motivato e illegittimo”); di contro, il giudice d'appello aveva affermato che il recesso esercitato in data 14/3/2002 doveva ritenersi corretto e giustificato, in quanto il contratto di deposito concluso tra la e la sarebbe scaduto il 31/03/2002. CP_4 CP_6
Più precisamente, il giudice di seconde cure è giunto a tale conclusione
9 valorizzando correttamente il significato della clausola contenuta nella proposta di listino prezzi inviata da a (v. allegato 8 CP_6 CP_4
citazione), ove si legge “la presente offerta si ritiene valida fino al 30 settembre”; tale indicazione, infatti, non può essere ragionevolmente interpretata come riferita alla durata del contratto di deposito, stipulato verbalmente tra le parti, ma deve riferirsi al termine di validità dell'offerta economica relativa ai servizi proposti, in quanto, sostenere il contrario significherebbe attribuire efficacia negoziale a un elemento meramente unilaterale e preliminare, laddove l'effettiva data di scadenza del contratto di deposito era da intendersi quale quella derivante dal collegamento negoziale di tale accordo con la convenzione intercorsa con l' CP_7
16. In questa prospettiva, risulta coerente e logicamente fondata la ricostruzione del giudice di merito di seconde cure, che ha individuato nella data del 30/03/2002 la cessazione del rapporto contrattuale;
circostanza, in ogni caso, coperta da giudicato.
17. Un ulteriore profilo parimenti coperto dal giudicato riguarda il detto riconoscimento del collegamento negoziale tra il contratto di deposito intercorso tra e e la prima convenzione stipulata tra CP_4 CP_6
ed CP_4 CP_7
18. Sul punto, il giudice di secondo grado, in riforma della decisione assunta dal Tribunale di Velletri - che aveva escluso il collegamento per ritenuta inattendibilità dei testimoni addotti - ha fondato il proprio convincimento sulle medesime deposizioni testimoniali (valutate come attendibili, coerenti e convergenti rispetto al quadro fattuale complessivo), nonché sulla circostanza secondo cui il materiale di proprietà di era stato effettivamente depositato nei magazzini della CP_7
al momento della sottoscrizione della convenzione stessa, e CP_6
non in occasione dell'offerta indicata nel listino prezzi (v. pag. 10 sentenza di secondo grado “il collegamento tra i due contratti (la convenzione stipulata tra la e l' ed il contratto di deposito pattuito tra la CP_4 CP_7
10 prima e la era attestato, oltre che dalle predette testimonianze, CP_6
anche dal fatto che la movimentazione delle merci del materiale dell CP_7
verso i magazzini della non era iniziata dalla data di CP_6
sottoscrizione dell'offerta avanzata dalla (26.9.2001) ma da CP_6
quella di sottoscrizione della convenzione (13.12.2001)”.
19. È stato così definitivamente accertato che il contratto di deposito rispondeva a una funzione strumentale rispetto agli obblighi assunti da nei confronti di con la prima convenzione (allegato 3 CP_4 CP_7
citazione).
20. Diversamente deve dirsi con riferimento alla seconda convenzione tra ed oggetto del presunto inadempimento ascritto all'avv. CP_4 CP_7
infatti, in questo caso, non risulta configurabile un collegamento CP_1
negoziale con il contratto di deposito intercorrente tra e CP_4
Diffusioni.
21. Più specificatamente, come correttamente rilevato dal giudice di seconde cure, il fax inviato da in data 14/03/2002 non può essere CP_4
interpretato come un atto di recesso, bensì come una semplice comunicazione volta a rappresentare l'intenzione di trasferire il materiale altrove [v. pag. 10 sentenza di secondo grado “il fax inviato dalla CP_4
alla in data 14.3.2002 (e cioè pochi giorni prima della scadenza CP_6
pattuita del contratto di deposito) non andava interpretato, come sostenuto dalla alla stregua di una comunicazione di recesso CP_6
anticipato (illegittimo) dal contratto, ma semplicemente come richiesta
(necessitata dalla esigenza di provvedere alla nuova organizzazione del materiale in vista dell'imminente scadenza del contratto di deposito) di restituzione dei beni ancora presenti nei magazzini di quest'ultima”)].
Tale manifestazione di volontà, ritenuta priva di effetti risolutivi sul contratto di deposito in corso solo sino al 31/3/2002, conferma l'assenza di un rapporto di strumentalità e, quindi, di collegamento tra la seconda convenzione e l'accordo di deposito, a differenza di quanto accertato - e ormai giudicato - con riferimento alla prima convenzione stipulata con
11 che, effettivamente, determinava anche la durata del contratto di CP_7
deposito.
22. A ciò consegue che, la valorizzazione della seconda convenzione tra ed da parte dell'avv. (legale della non CP_4 CP_7 CP_1 CP_6
avrebbe comunque inciso sull'esito della lite, dovendosi escludere – anche alla luce di tale documento - la prosecuzione del rapporto contrattuale di deposito, visto che la ha esplicitamente CP_4
rappresentato il trasferimento del deposito del materiale ad altra CP_7
sede.
Dunque, rileva il decidente che, il comportamento contestato al legale non integra una violazione rilevante ai fini della responsabilità professionale, non superando l'allegato inadempimento («mancata valorizzazione») lo scrutinio del giudizio controfattuale.
23. Infatti, pur volendo ammettere astrattamente che la mancata valorizzazione del documento possa aver contribuito all'esito della lite, tale condotta non avrebbe avuto efficacia causale rispetto al presunto danno lamentato: ed infatti, il contratto in discussione è stato comunque prodotto nel primo grado di giudizio, dunque, è stato portato all'attenzione dell'allora giudicante, il quale ne aveva la piena disponibilità (v. pag. 5 citazione: “Il documento, depositato da nel CP_4
corso del procedimento di prime cure con le memorie ex art. 183 6° comma n. 1” e pag. 8 comparsa avv. “tale seconda convenzione, CP_1
allegata dalla in primo grado solo con la prima memoria ex art. CP_4
183 VI comma cod. proc. civ. e valutata dal Tribunale di Velletri, è stata invocata dalla stessa nel giudizio d'appello”). Parte_2
Ne consegue che, anche qualora la pretesa fosse stata fondata, l'omessa attività di argomentazione da parte dell'avv. non avrebbe Controparte_1
potuto, a posteriori, costituire fonte di responsabilità risarcitoria, in quanto «il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando
12 un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione» (Cass. n.
4835/2023). Inoltre, all'interno della pronuncia richiamata, la Corte di legittimità ha, altresì, evidenziato che «In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni».
24. Da ciò discendono ulteriori considerazioni.
In primo luogo, si rileva che il Tribunale di Velletri aveva accolto – seppur parzialmente - la domanda proposta da , a conferma Parte_1
dell'efficacia dell'attività difensiva svolta dal legale nella fase di primo grado. In secondo luogo, va osservato che nel presente procedimento non risulta allegata la documentazione completa dei precedenti gradi di giudizio, né è stato dimostrato che la seconda convenzione tra ed CP_4
sia stata effettivamente prodotta in appello: ed infatti, tale carenza, CP_7
pur non impedendo di accertare l'infondatezza della doglianza, ha comunque limitato la possibilità di verificare in modo pieno e puntuale le circostanze su cui si fonda la contestazione.
Relativamente a tale ultimo assunto, rileva il decidente che «il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse
e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora
13 controversi» (v. Cass. n. 8900/2025). In altre parole, dal momento che il principio di non contestazione non può riguardare il fondamento costitutivo della pretesa azionata, l'odierna attrice aveva l'onere di provare specificatamente l'inadempimento contestato, ossia, la presenza della seconda convenzione in atti, l'omessa “valorizzazione” della stessa, nonché l'efficacia causale di tale comportamento rispetto all'esito della lite.
25. Dunque, non può ritenersi integrato il nesso causale tra la mera condotta omissiva dell'avvocato e l'asserito danno derivante dalla soccombenza nel relativo giudizio: ed infatti, da un lato, l'esame della convenzione nel giudizio di appello non avrebbe condotto ad un esito diverso della lite;
dall'altro, tale documento era nella piena disponibilità dell'allora giudicante, con la conseguenza che la mancata considerazione dello stesso non può essere imputata al difensore.
26. A ciò consegue che, l'attrice non ha assolto all'onere della prova su essa incombente, in quanto, oltre a non aver fornito la prova dell'inadempimento, non ha allegato e provato il pregiudizio sofferto, ovvero il danno che avrebbe subito a causa del preteso inadempimento professionale;
né tantomeno ha provato che, in mancanza della condotta omissiva contestata, avrebbe ottenuto secondo il principio del “più probabile che non” il bene della vita ambito, limitandosi ad invocare genericamente il risarcimento della somma di € 267.222,93.
27. In conclusione, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi infondata la domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avv.
, pertanto, deve essere rigettata. CP_1
28. Conseguentemente, la domanda di manleva formulata dall'avv. ei confronti dell'assicurazione resta assorbita. Controparte_1
29. Relativamente alle spese processuali, secondo il principio di soccombenza al rigetto della domanda principale segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, le quali sono liquidate in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
14 30. Parimenti, le spese del giudizio sostenute dalla terza chiamata in garanzia devono essere poste a carico dell'attrice che, rimasta soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa (v.
Cass. n. 23123/2019).
31. Non sussistono ragioni, attesa la complessità della vicenda per disporre la condanna di parte attrice ex art. 96 Cpc.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. e Parte_1 Controparte_1
sulla domanda di garanzia proposta nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) dichiara la domanda di manleva assorbita;
3) condanna la al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di € 22.457,00 oltre
15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge in favore di ciascuna delle parti costituite, e rimborso contributo unificato in favore di parte convenuta.
Roma, 29 luglio 2025.
Il Giudice
AL ST
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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