Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 938/2023 R.G. (che riunisce i procedimenti iscritti ai nn. 944-945-955 dell'anno 2023) promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
difesi e rappresentati dagli avv.ti DI Parte_4
FRANCESCO ANDREA, TOMMASIELLO TIZIANO, VITALINI
SACCOLINI CARLO,
RICORRENTI
contro
:
, Parte_5
rappresentato e difeso dai sui funzionari,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, il sig. , in qualità Parte_1
di Amministratore Delegato della società , Parte_4
pagina 1 di 13
21.09.2023 dall di , con la Parte_5 Parte_5
quale era stata comminata la sanzione amministrativa di € 2.000,00 connessa alla violazione dell'art. 39 commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008, come modificato dall'art. 22 comma 5 d.lgs.
151/2015 (“omesse/infedeli registrazioni relative a più di 10 lavoratori o in un periodo superiore a 12 mesi”) per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel LUL ovvero per avere effettuato infedeli registrazioni per 73 lavoratori subordinati e per 31 mesi.
In sede di prima udienza, alla presente causa venivano riuniti i procedimenti rubricati al R.G. 944/2023, R.G. 945/2023 e R.G. 955/2023, con i quali, rispettivamente, erano state opposte le ordinanze-ingiunzione n. 1071/2023 ad opera del sig. (Presidente del Cda), n. 1070/2023 ad opera del Parte_3
sig. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante dal Parte_2
26.06.2018 al 08.08.2019), nonché ad opera della società Parte_4
, società obbligata in solido, per le medesime sanzioni di cui
[...]
all'ordinanza-ingiunzione n. 1072/2023.
L'oggetto della presente controversia concerne la contestata violazione della normativa prevista in materia di obbligazioni contributive relativa agli importi corrisposti dalla società ai propri dipendenti a titolo di indennità di Parte_4
trasferta.
Secondo la ricostruzione operata dagli ispettori, la società non avrebbe documentato l'impiego del proprio personale dipendente presso luoghi di lavoro diversi da quelli contrattualmente stabiliti e non avrebbe fornito nessuna documentazione in merito agli importi qualificati, appunto, come indennità di trasferta.
pagina 2 di 13 Cont L deduceva che “dall'esame del libro unico del lavoro è emerso che la società sportiva ha erogato con continuità ad alcuni calciatori e allenatori somme a titolo di trasferta Italia, di norma già quantificate nel loro ammontare annuo nei contratti sportivi depositati presso la F.I.G.C. Lo svolgimento della prestazione presso gli stadi delle squadre avversarie secondo il calendario del campionato e l'effettuazione della preparazione atletica e tecnica presso campi di calcio diversi da quello ove sono disputate le gare casalinghe e gli spostamenti necessari per raggiungerli costituiscono per gli sportivi professionisti un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, pertanto il relativo compenso, erogato attraverso la corresponsione di una somma prefissata a titolo di indennità di trasferta, rappresenta in realtà un aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto
a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. I compensi erogati a titolo di “trasferta Italia” ai calciatori, allenatori e preparatori atletici nel periodo complessivo 07/2018 – 02/2022, non possono che essere considerati retribuzione a tutti gli effetti e pertanto assoggettati a contribuzione come precisato anche nella Circ. ENPALS 20/2002 – punto CP_2
pagina 3 di 13 retribuzione a tutti gli effetti e pertanto assoggettati totalmente a contribuzione”), non applicabile, però, nel caso di specie a causa delle modifiche normative intervenute successivamente. La disciplina applicabile risulterebbe, quindi, quella prevista dall'art. 51 comma 6 D.P.R. n. 917/1986
(TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ai sensi della quale “le indennità
e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”. A supporto della propria tesi, richiamavano due pronunce in materia della Corte di Cassazione
(Cass. Ordinanza n. 12648/2019 - Cass. Ordinanza n. 18663/2020), uniformatesi all'orientamento giurisprudenziale stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27093/2017, con la quale si era affermata la legittimità della norma di interpretazione autentica di cui all'art.
7-quinques D.L. n. 193/2016
(convertito in Legge n. 225/2016) con cui si era stabilito che “il comma 6 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, debba interpretarsi nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
pagina 4 di 13 Nel caso di specie, secondo parte ricorrente, risulterebbero sussistenti tutti e i tre i requisiti, con la conseguenza di dover applicare la disciplina di cui all'art. 6, comma 51, TUIR e, pertanto, di concludere che la società opponente era tenuta al versamento della contribuzione al 50%. Cont Nella propria comparsa di costituzione, l ribadiva la correttezza della ricostruzione normativa già effettuata in sede ispettiva, corroborata dal principio di diritto enunciato nella sentenza n. 12138/2011 della Corte di Cassazione:
“L'attività lavorativa ordinaria dei calciatori professionisti non concerne soltanto la partecipazione alle gare in cui è impegnata la società di appartenenza ma anche l'espletamento della preparazione atletica e tecnica (i cosiddetti allenamenti) e la funzionalità di tale preparazione rispetto alla vera
e propria prestazione agonistica implica che anch'essa costituisce espletamento della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita;
né può ritenersi che l'impianto sportivo normalmente destinato agli allenamenti quotidiani, ancorché situato in comune diverso da quello di residenza, non debba essere considerato, al pari di quello ove si svolgono le gare, quale sede aziendale (che non si identifica con la sede legale della società di appartenenza); conseguentemente la permanenza al fine di effettuare la preparazione atletica e tecnica presso campi di calcio diversi da quello dove sono disputate le gare casalinghe e gli spostamenti necessari per raggiungerli costituiscono per i calciatori interessati, salvo che risultino determinati da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro, un'immanente modalità del lavoro, ossia un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, e il relativo compenso con una somma prefissata non rappresenta un mero rimborso spese ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in
pagina 5 di 13 quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione;
le somme a tale titolo corrisposte sono soggette quindi ad integrale imponibilità contributiva”.
In ogni caso, l'ispettorato sottolineava come i ricorrenti avessero riconosciuto di non aver versato la contribuzione nemmeno al 50%, determinando comunque un'irregolarità dell'assoggettamento contributivo che comportava come conseguenza diretta e necessaria l'inevitabile applicazione della sanzione amministrativa per le omesse registrazioni a prescindere dalla percentuale di contribuzione riconosciuta nel caso specifico.
***
1. Va respinta l'eccezione di nullità del provvedimento opposto per difetto di motivazione. L'ordinanza consente di apprezzare compiutamente i fatti contestati mediante il richiamo del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000392/T03 del 21.07.2022 (v. in particolare par. 5,6
“Irregolarità sportivi professionisti” e pag. 9). In ogni caso,”
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo
e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si
pagina 6 di 13 estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge.” (Cass. 20189/2008). Non inficiano la validità del provvedimenti omissioni motivazionali relative alle difese espresse in fase amministrativa poiché “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”
(Cass. 12503/2018).
2. Parimenti infondata è l'eccezione, dedotta dalla resistente, di sopravvenuta carenza di interesse ad opporre l'ordinanza di ingiunzione, in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto dopo la proposizione del ricorso. Infatti, il pagamento della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa dalla opposizione), non comporta di per sè acquiescenza, ne' incide sull'interesse ad agire avverso il provvedimento medesimo (v. Cass. 3735/2004).
pagina 7 di 13 3. Nel merito, i ricorrenti sostengono che le indennità di trasferta corrisposte agli atleti della ” dovrebbero essere assoggettate al trattamento Parte_4
previdenziale (esenzione al 50%) previsto per i cd. “trasfertisti”, ossia per il personale che, per contratto, espletano la loro attività in luoghi sempre diversi e variabili rispetto alla località dove si trova la sede aziendale. La fattispecie è regolata dall'art. 51, comma 6, del dpr 917/1986 (TUIR) e dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 7quinquies, del d.l. 193/2016 (conv. con legge n. 225/2016).
L'assoggettamento delle indennità erogate dai datori lavoro in connessione con l'attività lavorativa svolta in trasferta è regolato dall'art. 51, commi 5 e 6 del
TUIR in base ai quali “
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti
pagina 8 di 13 ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.”.
I due commi considerano rispettivamente le figure della trasferta e del cd. trasfertismo. Nel primo caso si considera l'ipotesi del dipendente che, assunto per prestare la propria attività lavorativa presso una determinata sede aziendale, solo occasionalmente viene impiegato in luoghi diversi e in ragione di ciò percepisce un emolumento che, seppure in modo forfettario, è diretto a compensare le spese sostenute per la trasferta assumendo così natura risarcitoria. Il trasfertismo, invece, connota l'attività lavorativa dei dipendenti che, ordinariamente, lavorano in luoghi sempre diversi, come tipicamente avviene per le aziende che operano su cantieri temporanei. In tal caso l'indennità erogata essendo connaturata ad un aspetto essenziale della prestazione lavorativa assume natura retributiva. Inizialmente il trattamento fiscale e contributivo delle due fattispecie era radicalmente diverso poiché la trasferta era parzialmente esente da oneri fiscali o contributivi mentre l'indennità per i trasfertisti vi era soggetta al 100%.
Nel tempo questa disciplina ha subito mutamenti e anche l'indennità per i trasfertisti pur parzialmente esonerata da contribuzione (al 50%) è rimasta comunque soggetta ad un trattamento fiscale e contributivo più gravoso della pagina 9 di 13 trasferta. Attualmente la trasferta non è soggetta ad imposizione entro determinati limiti economici mentre l'indennità per i trasfertisti, di qualunque importo, è soggetta a contribuzione per il 50%.
Secondo gli ispettori (v. verbale di accertamento), poiché l'attività sportiva professionistica di atleti e allenatori prevede anche contrattualmente il loro impegno per tutte le fasi del campionato e dei tornei sportivi comprese quelle preparatorie e non potendosi limitare alle sole gare o impegni casalinghi, le trasferte non possono considerarsi eventi eccezionali o imprevedibili. Lo svolgimento della prestazione presso gli stadi delle squadre avversarie secondo il calendario del campionato e l'effettuazione della prestazione atletica e tecnica presso campi di calcio diversi da quello ove sono disputate le gare casalinghe e gli spostamenti necessari per raggiungerli costituiscono per gli sportivi professionisti un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto e pertanto il relativo compenso, erogato attraverso la corresponsione di una somma prefissata a titolo di indennità di trasferta, rappresenta in realtà un aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione.
Da tale constatazione gli ispettori fanno discendere la conclusione che le indennità corrisposte a titolo di trasferta debbano essere soggette a contribuzione previdenziale nella loro totalità (“integralmente”), richiamando quanto statuito da Cass. 12138/2011.
4. Nel considerare il regime delle trasferte e in particolare nell'applicare l'art. 51 comma 6 del TUIR, non può prescindersi da quanto previsto dall'art. 7quinquies del d.l. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016, in base al quale “
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta
pagina 10 di 13 nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per
i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma
6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.”.
In relazione al contenuto di tale disposizione la giurisprudenza si è espressa a
Sezioni Unite con la sentenza n. 27093/2017 che, all'esito di una compiuta ricostruzione anche storica della materia, ha ritenuto l'ipotesi del trasfertismo ricorre ove – contestualmente – siano ravvisabili le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta e che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate pagina 11 di 13 condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
Per effetto di tale pronunciamento resta superato il pregresso orientamento giurisprudenziale anche di legittimità collegato alla modalità di prospettazione della fattispecie in giudizio, con la conseguenza che, di regola, non è necessario accertare se il lavoratore si sia mai recato in trasferta ed eventualmente, se vi sia stata e dove la stessa si sia svolta (Cass. 16579/2018), come pure dar prova di specifiche modalità di erogazione della stessa indennità (Cass. 12648/2019).
Inoltre, nell'ipotesi in cui dovesse mancare uno dei predetti requisiti, certamente non ricorrerebbe un'ipotesi di trasfertismo e le indennità erogate sarebbero assoggettabili al più favorevole regime previsto dall'art. 51, comma 5 del TUIR.
5. Nel caso in esame le somme che la ricorrente ha erogato a titolo di trasferta sono state assoggettate al regime di cui all'art. 51, comma 5 (la circostanza appare pacifica ed è comunque desumibile dalla dichiarazione dell'AD del 13.07.2022
(doc. 12, res.).
Secondo la resistente non vi sarebbero gli estremi per considerare i lavoratori oggetto del verbale di accertamento come “trasfertisti”. In realtà, sulla base della documentazione in atti e delle stesse deduzioni delle parti, sussistono le condizioni previste dalla legge per ricondurre l'attività sportiva dei dipendenti della resistente al trasfertismo poiché: a) nei contratti di lavoro non è indicata una sede di lavoro prestabilita;
b) l'attività lavorativa implicava la mobilità continua del dipendente sia per gli allenamenti che per le gare al di fuori dello stadio cittadino;
c) l'indennità è corrisposta in misura fissa, e senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
6. Ciò nonostante, l'opposizione non può accogliersi poiché la società ricorrente ha applicato alle indennità erogate il carico contributivo previsto dal comma 5
pagina 12 di 13 dell'art. 51 e non quello dovuto in base al comma 6, perfezionando in tal modo l'illecito amministrativo contestato, che presuppone l'inesatta indicazione nel
Lul degli elementi della retribuzione, tra cui le trattenute applicate per contribuzione. La difformità non è meramente formale, riconducendosi ad un diversa fattispecie sostanziale.
Restano assorbite le altre doglianze poiché dal verbale di accertamento si desume che la sanzione applicata con l'ordinanza opposta si correla in via esclusiva al “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta (v. verbale, pag. 9).
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Pesaro, 06.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 ed in coerenza con il principio di diritto affermato nella Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 03-06-2011, n. 12138”.
I ricorrenti lamentavano l'erroneità della ricostruzione operata dagli ispettori, evidenziando come essa trovasse fondamento nel punto 15 della circolare
Enpals n. 20/2002 (“Considerato che gli sportivi professionisti conoscono a priori, ovvero alla stipula del contratto di lavoro, che l'obbligazione lavorativa verrà assolta nei luoghi previsti dal calendario e nel luogo dove la società ha posto il suo campo di allenamento e, a volte, anche la sede societaria, compensi previsti nei contratti a tale titolo non possono che essere considerati