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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MUCARIA MISCELL Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: arretrati indennità accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 2.4.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 7.403,24 a titolo di arretrati della CP_2
indennità di accompagnamento, importi riconosciutigli con provvedimento di liquidazione del
7.5.2024.
Costituendosi in giudizio, ha dedotto di avere posto in pagamento gli arretrati ed ha CP_2
pertanto concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Nelle note da ultimo depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il ricorrente ha dato atto di avere ricevuto le somme richieste il 1° marzo 2025, successivamente alla proposizione del ricorso, ragion per cui ha insistito sulla condanna alle spese di lite.
Ciò premesso, sulla base delle comuni richieste e della pacifica percezione delle somme oggetto del giudizio, va dichiarata la cessata materia del contendere essendo venduto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di condanna richiesta.
Le spese vanno poste in capo alla convenuta in base al principio della soccombenza virtuale
(essendo incontestate le ragioni di parte ricorrente).
Non sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in assenza di alcuna ragione dedotta a giustificazione della tardiva erogazione della prestazione, posta in pagamento il 5.2.2025, ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis comma 5 c.p.c. avuto riguardo alla data di notifica del decreto di omologa e della trasmissione del modello
AP/70 (23 aprile 2024 cfr. doc. allegati ricorso), peraltro dopo un significativo periodo di tempo dalla notificazione del ricorso (24.9.2024).
In ragione della bassissima complessità della causa, le spese di lite vengono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00 - €
26.000), liquidato un unico compenso per le fasi trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità delle dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie e tenuto altresì conto della sostanziale assenza della stessa fase decisionale correlata alla tipologia di pronuncia.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione dichiara la cessazione della materia del contendere condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.686,00 CP_2
oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Così deciso in Sciacca, 03/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MUCARIA MISCELL Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: arretrati indennità accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 2.4.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 7.403,24 a titolo di arretrati della CP_2
indennità di accompagnamento, importi riconosciutigli con provvedimento di liquidazione del
7.5.2024.
Costituendosi in giudizio, ha dedotto di avere posto in pagamento gli arretrati ed ha CP_2
pertanto concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Nelle note da ultimo depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il ricorrente ha dato atto di avere ricevuto le somme richieste il 1° marzo 2025, successivamente alla proposizione del ricorso, ragion per cui ha insistito sulla condanna alle spese di lite.
Ciò premesso, sulla base delle comuni richieste e della pacifica percezione delle somme oggetto del giudizio, va dichiarata la cessata materia del contendere essendo venduto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di condanna richiesta.
Le spese vanno poste in capo alla convenuta in base al principio della soccombenza virtuale
(essendo incontestate le ragioni di parte ricorrente).
Non sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in assenza di alcuna ragione dedotta a giustificazione della tardiva erogazione della prestazione, posta in pagamento il 5.2.2025, ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis comma 5 c.p.c. avuto riguardo alla data di notifica del decreto di omologa e della trasmissione del modello
AP/70 (23 aprile 2024 cfr. doc. allegati ricorso), peraltro dopo un significativo periodo di tempo dalla notificazione del ricorso (24.9.2024).
In ragione della bassissima complessità della causa, le spese di lite vengono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00 - €
26.000), liquidato un unico compenso per le fasi trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità delle dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza come nel caso di specie e tenuto altresì conto della sostanziale assenza della stessa fase decisionale correlata alla tipologia di pronuncia.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione dichiara la cessazione della materia del contendere condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.686,00 CP_2
oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Così deciso in Sciacca, 03/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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