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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 697 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza dell'1.4.2025, depositata in data
2.4.2025, emessa all'esito dell'udienza del 27.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
12.2.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari
n. 650/2024, emessa in data 10.4.2024 e depositata in data 11.4.2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Francesco Calderaro, nel cui studio, in Spezzano Albanese, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE =
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2
di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Lorenzo Laghi, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Filomena Berardi;
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE =
1 Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…A) Ripristinare il diritto all'assegno di mantenimento nei confronti della ex moglie per come già stabilito dal Presidente in sede di Parte_1
separazione coniugi innanzi al Tribunale di Castrovillari.
B) Disporre e fissare a carico del un assegno per il mantenimento Controparte_1
della moglie e del figlio per un importo non inferiore ad Euro 1.800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
C) Dichiarare e disporre che lo stesso corrisponda alla Controparte_1 [...]
un contributo pari al 50% dell'importo per le altre spese di istruzione dei Parte_1
figli e per le spese straordinarie e mediche del figlio e della moglie che non siano coperte dal servizio sanitario nazionale.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “prendere atto della dichiarazione di non accettazione del contradditorio emettendo ogni declaratoria conseguente e, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, previa se del caso ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori articolati in prime cure e reiterati in questa sede, per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'avverso appello ovvero in subordine rigettarlo poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Castrovillari.
Voglia, altresì, in accoglimento dell'appello incidentale, in considerazione della sopraggiunta maggiore età del figlio (21 anni), nonché del suo Persona_1
status di studente universitario non coabitante con la madre, poiché dimorante nella sede universitaria (Milano), disporre che il pagamento dell'assegno di mantenimento di cui è fatto carico al avvenga direttamente in favore del predetto CP_1 Parte_2
nella stessa cadenza temporale indicata nella sentenza di prime cure ed
[...]
attraverso il versamento su conto corrente ovvero su carta ricaricabile direttamente intestato al figlio predetto.
2 Il tutto sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf. CAP ed IVA come per legge, con regolazione per il doppio grado di giudizio.”. del Procuratore Generale: chiede la conferma della sentenza impugnata.
PREMESSA IN FATTO
Le difese e domande proposte dalle parti nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di
Castrovillari sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza impugnata:
“Con ricorso depositato in data 4.11.2016, adiva il Tribunale di Controparte_1 cui in epigrafe ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge n. 898/70, per ivi sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da esso ricorrente con in data 15.07.2000. Il ricorrente, al tal fine, esponeva: che dal Parte_1
matrimonio era nato un figlio, (2.8.2002); che con sentenza del 25.7.2016 il Per_1
tribunale di Rossano aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate nel corso del giudizio di separazione giudiziale;
che dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente la separazione si era protratta ininterrottamente per cui era ormai consolidata l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, chiedeva che al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la madre, porre a suo carico
l'obbligo di contribuire al mantenimento del solo figlio, nella misura di euro 300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio , la quale, pur aderendo alla declaratoria di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva all'adito tribunale di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile non inferiore ad euro
1.800,00, a titolo di mantenimento della stessa e del figlio e di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale”.
Pronunciata sentenza non definitiva sullo status, all'esito dell'istruttoria, espletata tramite produzioni documentali e prove orali, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 650/2024, pubblicata in data 11.4.2024, così statuiva: “- Rigetta la domanda di
diretta alla corresponsione dell'assegno divorzile;
- Dichiara Parte_1
l'obbligo per di versare la somma di € 450,00, quale contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e
3 documentate. - Assegna a la casa familiare. Dichiara integralmente Parte_1 compensate tra le parti le spese di lite”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, richiamati gli arresti di legittimità in punto di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, rilevava:
- che non risultava dimostrato un significativo squilibrio fra le rispettive condizioni economiche delle parti, atteso “che la ditta individuale facente capo al ricorrente è cessata in data 27.06.13 e risulta cancellata dal registro delle imprese in data 27.06.13, che il dipendente addetto al piazzale Sig. è Per_2
stato licenziato, mentre la certificazione unica 2019 allegata attesta un reddito in capo allo stesso piuttosto esiguo, pari ad di € 8.137,89”;
- che, inoltre, la stessa difesa della convenuta aveva affermato “che la sig.ra
mediante la produzione documentale versata in atti, ha dato prova del Pt_1
fatto che essa si è impegnata a cercare lavoro, ha svolto il lavoro che le si è presentato, non ha stabile occupazione, dovendosi ritenere acclarato che la stessa abbia un'attitudine al lavoro concretamente spesa nel corso degli anni”;
- che, pertanto, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere l'invocato assegno “considerata la complessiva situazione economica precaria di entrambe le parti, la mancata prova di una situazione di una sensibile sperequazione idonea a giustificare detto riconoscimento, avuto riguardo, altresì, alla breve durata del matrimonio (circa 10 anni) ed al lungo lasso di tempo intercorso rispetto all'epoca della separazione (2011), in cui la resistente era molto giovane (35 anni) e dunque nella astratte condizioni di crearsi un'autonomia economica”;
- che il figlio della coppia, pur essendo maggiorenne, non era Per_1
economicamente autosufficiente e tanto rendeva necessario imporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento in misura maggiore rispetto a quella – di euro 300,00 – stabilita in sede di separazione “sia in ragione dell'aumento del costo della vita medio tempore intervenuto, sia in ragione delle accresciute esigenze del figlio, ora studente universitario fuori sede”, potendo ritenersi congrua “in ragione della situazione economica delle parti” la somma di euro
450,00 mensili.
4 Avverso il capo di rigetto della domanda tesa al riconoscimento dell'assegno divorzile e avverso il capo afferente la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ha proposto appello affidando il mezzo a due distinti motivi, Parte_1
che attingono, rispettivamente, i citati due profili.
Con il primo articolato motivo, l'appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. 898/1970, l'errata, illogica e contraddittoria interpretazione delle prove, nonché l'errata ricostruzione dei fatti, lamentando, in particolare, che:
- l'impegno dimostrato da essa appellante nella ricerca di occupazione lavorativa e le scarse e temporanee occasioni di lavoro, valorizzate dal Tribunale in termini di attitudine e capacità lavorativa, in realtà dimostrerebbero che l'appellante non è in grado di procurarsi da sé i mezzi per vivere dignitosamente e ciò per ragioni oggettive, legate sia all'età sia alla zona geografica di residenza;
- le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile andrebbero valutate così come sono esistenti al momento del divorzio e non della separazione, sicché sarebbe ininfluente l'età che essa appellante aveva all'epoca della separazione così come sarebbe irrilevante l'astratta attitudine al lavoro, ove essa non si concretizzi in un'effettiva possibilità di rinvenire un'occupazione retribuita, tenuto conto di ogni fattore individuale e ambientale;
- il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che essa appellante, per come documentato, svolgeva, prima del matrimonio, un'attività di lavoro subordinato presso uno studio dentistico e, su insistenza del marito, aveva lasciato tale occupazione per lavorare con lui nell'impresa familiare per la gestione dell'attività di distribuzione di carburanti, impresa che poi il aveva voluto sciogliere per creare una società a CP_1
responsabilità limitata con altri familiari: tanto dimostrerebbe che la avrebbe Pt_1 cooperato a “creare la situazione imprenditoriale del , rinunciando Controparte_2 anche alla sua precedente attività di lavoro subordinato presso uno studio dentistico”, così contribuendo attivamente, attraverso siffatta rinuncia, alla formazione del patrimonio del marito, rimasto il solo a beneficiare di tutti gli utili dell'attività al cui sviluppo aveva contribuito anche la ex coniuge, estromessa senza neppure ricevere quanto le spettava;
- il giudizio del Tribunale sarebbe errato anche relativamente alla ricostruzione della situazione economica del avendo, il giudice, posto a fondamento della CP_1
5 decisione la certificazione unica 2019, che era documento inutilizzabile, in quanto prodotto oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e solo nel subprocedimento instaurato dal per richiedere l'assegnazione della casa coniugale e l'esonero CP_1 dal versamento dell'assegno; inoltre, il non aveva prodotto, al momento del CP_1
ricorso, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ma solo quelle del 2014 e del
2015 (sulla cui scorta, peraltro, il Presidente aveva riconosciuto, in favore di essa appellante, un assegno di mantenimento) e, successivamente, non aveva prodotto altro se non la documentazione fiscale relativa al 2018, per di più non accompagnata dal bilancio della Parte_3
- non sarebbe stata neppure valutata la documentazione prodotta, dalla quale si evincerebbe che la situazione economica dell'appellato non è precaria e, in particolare:
1. la visura camerale della di cui la controparte è amministratore, che Parte_3 gestisce non solo l'attività di distribuzione di carburante ma anche, tra l'altro, di bar attraverso la stazione di servizio collocata in zona strategica;
2. le foto relative allo svolgimento effettivo dell'attività commerciale, da cui si desumerebbe la perdurante affluenza di clientela;
3. la deposizione dei testi, che avrebbero confermato il rilevante afflusso di clientela nella stazione di servizio;
4. l'intervenuto acquisto, da parte del
[...]
di una nuova abitazione a Castrovillari, che dimostrerebbe la sussistenza di CP_1
risorse finanziarie;
- infine, il Tribunale avrebbe errato anche nel calcolare il reddito di essa appellante risultante dai certificati dell'Isee e riportanti esclusivamente il reddito derivante dagli assegni di mantenimento per sé e per il figlio.
Con il secondo motivo di appello, critica la sentenza di prime cure Parte_1
nella parte in cui ha quantificato in euro 450,00 mensili il contributo che il padre deve versare per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autonomo.
Lamenta, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 315 bis, 317 bis e
156 c.c. perpetrate attraverso l'applicazione di un aumento irrisorio rispetto all'ammontare del contributo determinato in sede di separazione, sia tenuto conto delle condizioni economiche del padre, sia considerato che, aggiornato secondo gli indici
Istat, l'originario assegno di euro 300,00 mensili ammonterebbe oggi ad euro 400,00 e, quindi, l'aumento di soli euro 50,00 non sarebbe sufficiente per sopperire alle mutate
6 esigenze del figlio, che aveva appena sette anni e mezzo all'epoca in cui il contributo venne fissato in euro 300,00.
Ha, quindi, concluso nei termini sopra riportati.
Si è costituito con comparsa eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestando, con plurimi argomenti, l'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione. Ha, poi, spiegato impugnazione incidentale, censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale non ha disposto il mutamento delle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio ormai Per_1
maggiorenne, pur avendo, esso istante, richiesto di poter pagare la somma direttamente nelle mani del figlio, avendo la madre perso la relativa legittimazione.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto del gravame principale.
All'udienza camerale del 23.5.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previo rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., con particolare riferimento alla dedotta mera riproposizione di difese già articolate in primo grado e all'asserito carattere generico dei motivi.
L'art. 342 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sezioni
Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
7 Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo sufficientemente comprensibile, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere, sia pure con qualche sforzo interpretativo, natura, portata e senso della critica.
Non può, dunque, dirsi che l'appello difetti dei requisiti normativamente imposti e di specificità.
Nel merito, l'appello principale è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Invero, le valutazioni sottese alla sentenza impugnata, ancorché la relativa motivazione necessiti di essere integrata, resistono alle critiche mosse nell'appello.
Appare utile richiamare i principi di diritto, in gran parte espressi anche nella sentenza impugnata, che governano l'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile.
Il riferimento corre agli ormai consolidati principi secondo cui “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
8 comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e
Cass. sez. I n. 1882/2019).
Nel caso di specie rilevano anche ulteriori chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale ha precisato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023).
Inoltre, “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” (Cass. n. 29920 del 13/10/2022).
Quindi, volendo riassumere i suesposti principi:
- l'assegno divorzile ha funzione, contestualmente, perequativo-compensativa e assistenziale;
- l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi e della sua riconducibilità allo scioglimento del vincolo rappresenta la pre-condizione per poter invocare il contributo e della relativa prova è gravato il coniuge richiedente;
- grava sul richiedente l'onere di fornire prova, sotto il profilo perequativo- compensativo:
1. di avere rinunciato a concrete, specifiche ed effettive (e non solo astratte e potenziali) prospettive lavorative (sotto tale profilo devono
9 emergere dall'istruttoria sia la sussistenza di specifiche ed individuate occasioni di impiego o di miglioramento dell'impiego, alla luce della competenza professionale del coniuge e delle sue oggettive capacità ed esperienze, sia la scelta abdicativa da parte del coniuge richiedente);
2. che detta rinuncia sia stata frutto di una scelta comune dei coniugi correlata all'organizzazione familiare e alla tutela delle esigenze della famiglia e non di una determinazione individuale, opportunistica o semplicemente più comoda (tal fine, come precisato, non è sufficiente che il coniuge richiedente si sia dedicato alla famiglia e ai figli durante il matrimonio, dovendo dimostrare – e prima ancora allegare – se e quali concrete occasioni non siano state colte a cagione dell'organizzazione familiare e per scelta condivisa della coppia);
3. del contributo effettivo e concreto dato alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell'ex coniuge;
- grava, infine, sul coniuge richiedente, sotto il profilo assistenziale, l'onere di offrire la prova di non possedere mezzi economici sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Nella fattispecie, nessuno dei predetti elementi può ritenersi efficacemente dimostrato.
Sotto il profilo di rito, è bene premettere che tutta la documentazione prodotta in appello dalle parti è utilizzabile ai fini della decisione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel giudizio di divorzio in appello - che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali” (Cass. n. 11319 del 27/05/2005; conf. Cass. n. 27234 del
30/11/2020).
Tanto rende superflua la valutazione in ordine all'utilizzabilità della Certificazione
Unica 2019, prodotta dall'appellato in primo grado dopo la scadenza del termine per le richieste istruttorie e nuovamente allegata nel presente grado;
in ogni caso, trattandosi di documentazione sopravvenuta posta a sostegno di fatti nuovi, essa era pienamente utilizzabile anche ai fini della decisione del Tribunale, in quanto la natura e la funzione
10 dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.
Tanto chiarito, in primo luogo merita condivisione il giudizio del Tribunale secondo cui non risulta provato un significativo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Infatti, il ha dimostrato, attraverso le dichiarazioni fiscali prodotte, la CP_1
percezione di un reddito personale piuttosto modesto (euro 8.137,89 nel 2018, euro
12.943,00 nel 2020, euro 11.719,00 nel 2021 ed euro 12.465,00 nel 2022) derivante in prevalenza dal lavoro di dipendente presso la Non vi sono elementi Parte_3
oggettivi per ritenere che le dichiarazioni non siano veritiere, essendo coerenti con le dichiarazioni fiscali, ai fini Iva e Irap, della da cui si evince, già dal Parte_3
2015, la produzione di un utile modesto (euro 5248,00 nel 2015 ed euro 8094,00 nel
2016), pur a fronte di un buon fatturato (euro 881.591,00 nel 2015 ed euro 640.532,00 nel 2016) e tanto a cagione dell'incidenza dei costi e delle altre poste passive, risultante dalla medesima documentazione. Simili emergenze, d'altra parte, non appaiono intrinsecamente illogiche, solo che si consideri che sia il carburante sia i tabacchi e gli altri prodotti il cui commercio è regolamentato dall' Controparte_3
lasciano un ridotto margine di guadagno al rivenditore al dettaglio, tenuto
[...] conto anche delle accise che questi deve riversare allo Stato. D'altra parte, dai prospetti di chiusura, di anno in anno trasmessi dalla società all' emerge Controparte_3 una progressiva contrazione dell'attività di fornitura di carburante. Infatti, si evince un quantitativo progressivamente decrescente dei prodotti petroliferi introdotti nel distributore: da circa 116.400 litri di benzina e 448.000 litri di gasolio immessi nel 2014, la società è passata a registrare, nel 2022, un quantitativo di 85.000 litri di benzina e di
385.000 di gasolio. Parimenti, risulta fortemente decresciuto il quantitativo di carburante erogato, passato da 1.127.611 litri nel 2007 a 406.794 litri nel 2023.
Le emergenze sin qui riassunte confortano, quindi, la dedotta contrazione dell'attività imprenditoriale della società, la quale, pur registrando l'afflusso di clientela (per come dedotto dall'appellante) e un certo fatturato, tuttavia non riesce a produrre utili rilevanti.
A tanto fa da corollario il modesto reddito personale che l'appellato ha ricavato, quale persona fisica, dall'attività svolta nella società. La descritta condizione reddituale del De
11 risulta suffragata anche dagli estratti conto e , CP_1 CP_4 Controparte_5 prodotti dall'appellato, che evidenziano entrate contenute (salvo solo il versamento della somma di euro 9.765,00 in data 12.1.2024, quale quota parte della successione di tale e, quindi, per una causale occasionale che non incide sulla capacità Persona_3 reddituale e sulla complessiva situazione economica dell'appellato), l'accredito mensile di circa euro 1100,00 da parte della una giacenza media del tutto Parte_3
modesta, al pari dei saldi di conto di periodo, nonché la contrazione di un prestito con in data 6.12.2022 – del tutto coerente con la necessità di fronteggiare Controparte_5
l'evidente scarsa liquidità – da restituire in 84 rate mensili dell'importo di euro 314,23, oltre le prime due rate di preammortamento, con addebito sul conto.
Quanto alla condizione reddituale dell'appellante, ella ha, sia pure saltuariamente, prestato attività lavorativa dopo la separazione presso l'Istituto scolastico in Spezzano
Albanese e quale beneficiaria di borsa lavoro dal Comune di Spezzano Albanese e ha percepito residuali provvigioni come rappresentante di prodotti Stanhome. Tuttavia, deve considerarsi che ella ha acquistato, in data 11.1.2019, un fabbricato da cielo a terra su tre livelli, contraendo mutuo ipotecario (tale ultima circostanza, dedotta dall'appellato, è rimasta incontestata). Benché nella copia del contratto di compravendita prodotto dall'appellato manchi la pagina relativa all'ammontare del corrispettivo della compravendita, non è stato specificamente contestato dall'appellante che ella abbia pagato, per detto acquisto, l'importo di euro 80.000,00 (circostanza, questa, dedotta dalla controparte). Ella, poi, in data 3.4.2019 ha donato l'immobile al proprio genitore, pur mantenendo a suo carico il mutuo. L'operazione in questione denota una disponibilità finanziaria che va oltre le modeste entrate documentate ma della quale deve tenersi conto nella prospettiva della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche delle parti e che induce a ritenere non provato un significativo squilibrio rispetto al modesto reddito del marito, ancorché sia incontestato che quest'ultimo abbia acquistato un'abitazione a Castrovillari, avendo, appunto, anche l'appellante, acquistato un immobile.
Benché la mancanza di prova della pre-condizione dello squilibrio patrimoniale sia, già di per sé, sufficiente per rigettare l'appello, per completezza si evidenzia che neppure gli ulteriori presupposti sono stati dimostrati.
12 Sotto il profilo della componente perequantivo-compensativa dell'invocato contributo, non è dimostrato che la abbia sacrificato prospettive di carriera nell'interesse Pt_1 della famiglia. Infatti, benché sia pacifico che l'appellante abbia lasciato, dopo il matrimonio, l'attività lavorativa dispendente che svolgeva presso uno studio dentistico,
è, invece, contestato, che tanto sia avvenuto per volontà del marito e non, invece, per scelta utilitaristica della stessa per come sostenuto dalla controparte. In effetti, Pt_1 dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla stessa difesa dell'appellante si evince che ella, abbandonata la precedente occupazione, ha svolto, nell'impresa familiare, la funzione di coadiutore di impresa, percependo uno stipendio (e relativi contributi) più che doppio rispetto a quanto percepiva nella precedente occupazione.
Non può neppure reputarsi dimostrato il contributo dato dalla alla formazione Pt_1
del patrimonio familiare e, soprattutto, del proprio coniuge, per come dalla stessa dedotto. In particolare, non può ritenersi che detto contributo sia rappresentato dall'attività svolta dalla dopo la chiusura dell'impresa familiare, nella stazione Pt_1
di servizio gestita dal marito. Consta, infatti, dagli atti prodotti dalla stessa che Pt_1
ella, con diffida del 13.7.2015, abbia richiesto al la corresponsione delle CP_1 retribuzioni da lavoro dipendente da giugno 2006 al 30.9.2010 “come risultante dalle buste paga nella disponibilità del datore di lavoro”, sicché, ove anche fosse riscontrabile un contributo alla conduzione dell'azienda dato dalla donna, esso sarebbe riconducibile, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, ad un rapporto di lavoro subordinato e non ad un apporto materiale dato dalla moglie nell'ambito dell'organizzazione familiare. La contraddittorietà delle richieste, e dei presupposti – di fatto e di diritto – che ciascuna di esse sottende, porta a ritenere non dimostrato il presupposto in argomento.
Infine, manca anche la prova dell'impossibilità oggettiva, per la di procurarsi Pt_1
autonomamente redditi che le consentano una vita dignitosa, quale presupposto (che, comunque, implica sempre l'esistenza di un significativo squilibrio tra le condizioni economiche degli ex coniugi, come già chiarito indimostrata) per la componente assistenziale dell'assegno. Anche sotto questo profilo, rileva l'intervenuto acquisto dell'immobile cui già sopra si è fatto cenno, la contrazione del mutuo e la successiva donazione del fabbricato al padre, che denotano la capacità dell'appellante di procurarsi
13 autonomamente risorse economiche, anche al di là delle occasionali prestazioni di lavoro che l'appellante ha documentato.
L'appello principale non merita accoglimento neppure sotto il profilo dell'ammontare del contributo al mantenimento del figlio, posto a carico del padre. Infatti, l'assegno in parola va parametrato non solo alle mutate esigenze del figlio e all'aumento del costo della vita ma anche alle mutate condizioni economiche del padre, tenuto al pagamento, che non si ritiene possano consentire l'imposizione di una misura maggiore. Pertanto,
l'ammontare di euro 450,00 per il solo mantenimento ordinario del figlio appare una quantificazione congrua.
In conclusione, l'appello principale va integralmente rigettato.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda veicolata attraverso l'appello incidentale (e sulla quale la sentenza di prime cure non si è pronunciata), volta ad ottenere la previsione del pagamento diretto dell'assegno nelle mani del figlio. Infatti, difetta la legittimazione ad agire del atteso che, per come statuito dalla CP_1
Suprema Corte, “giammai…potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza di domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto” (Cass. n. 25300 dell'11.11.2013, in motivazione): ciò in quanto, sebbene il genitore con cui il figlio conviva e il figlio stesso possiedano una legittimazione concorrente a percepire l'assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. n.
34100 del 12.11.2021, così massimata: “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
In considerazione della reciproca soccombenza, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale e di quella incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a
14 titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la rispettiva impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 650/2024, emessa in data 10.4.2024
e depositata in data 11.4.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile la domanda oggetto di appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente le spese del presente grado;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante principale e di quello incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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