Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2680/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata ad Avellino in Via Parte_1 C.F._1
Terminio n. 35, presso lo studio del sottoscritto procuratore, Avv. Giacomo Dello Russo c.f.
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale C.F._2 dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0825/553708 o a mezzo posta elettronica
Email_1
APPELLANTE
E
(CF-P.IVA ), con sede legale in alla Via Comunale del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. dott. Ing. , rappresentata e CP_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Vingiani (C.F.
), Annamaria De Nicola (C.F. ) e Giuseppe C.F._3 C.F._4
Iervolino (CF. ), i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 C.F._5 cpc ed art. 16 comma 1 del D.Lgs n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC ed al numero di fax 081/2544528, tutti Email_2 elettivamente domiciliati in Via Comunale del Principe, 13/A presso il Servizio Affari CP_1 Cont Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di rep. Per_1 Persona_2
n. 42728, raccolta n. 16316 del 05.09.19 –
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.06.2023 innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo: Controparte_1
1
- che per il periodo dal 01.09.2018 al 31.12.2022, aveva svolto turni di lavoro nei giorni festivi infrasettimanali senza che gli venisse riconosciuto dall'Azienda il riposo compensativo ovvero la maggiorazione per lavoro straordinario di cui all'art. 9 del C.C.N.L. del 20 settembre 2000 (successivamente art. 29 comma 6 del C.C.N.L. 21 maggio 2018).
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati nei rispettivi ricorsi e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.875,62; con vittoria di spese. Si costituiva l' che eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti CP_1 azionati e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato.
Con sentenza n. 6060/2024, il Tribunale adito, accoglieva il ricorso ma compensava integralmente le spese di lite “atteso il contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione giuridica trattata e i recenti interventi della S.C.”. Con tempestivo appello, la ha impugnato la sentenza di primo Pt_1 grado censurando la sola statuizione sulle spese di lite per violazione dell'art. 91 e 92 comma 2 c.p.c. non sussistendo, nel caso di specie, alcuna ragione di compensazione a fronte dell'integrale accoglimento della domanda dedotta in giudizio e del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla materia oggetto di causa. Ha chiesto, dunque, ed in accoglimento dei motivi di appello, la condanna dell' al pagamento CP_1 per l'intero delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione. L ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto inammissibile ed infondato. Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione . L'appello è fondato. Osserva la Corte, che la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale “victus victori” in virtù della quale la parte che sia risultata vittoriosa all'esito del giudizio deve, di norma, essere ristorata delle spese di lite, al cui pagamento è conseguentemente tenuta la parte soccombente. A tal riguardo l'art 91 comma 1 prima parte c.p.c. prevede che: “… Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa ...”. La disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 92 c.p.c. al quale rinvia espressamente e che, a seguito della riforma introdotta dal Legislatore in ultimo con il D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014, ha previsto al comma secondo dell'art. 92 c.p.c., che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero se vi è soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 92 secondo comma nella parte in cui non ha previsto - analogamente alla precedente formulazione di cui alla L. 69/2009 - che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ragioni “che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipiche”. Secondo la Consulta, infatti, l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio in ragione della sua natura accessoria “… pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile […] potendosene profilare la derogabilità […] in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale
…”. In ultimo, anche la Corte di Cassazione, facendo seguito alla richiamata pronuncia additiva
2 della Corte Costituzionale, ha statuito che il giudice del merito può, in via interpretativa valutare e specificare la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” di compensazione delle spese tra le parti del giudizio essendo l'art. 92 comma 2 “… norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori" …” (Cass. Ord. n. 7992/2022). Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, venendo all'analisi del caso di specie, il primo Giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite ritenendo ancora nuova la questione dibattuta sebbene, al momento dell'iscrizione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio avvenuto in data 1.06.2023, la Corte di cassazione con ordinanza n. 1505/2021 (confermata dalle pronunce n. 6716/2021, n. 33126/2021 e n. 2006/2022 anch'esse antecedenti all'instaurazione del giudizio di primo grado) avesse già sancito il principio diritto per il quale:
“l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'esegesi della normativa contrattuale in senso favorevole al riconoscimento del compenso invocato dai lavoratori ex art. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 20/09/2001 è stata, poi, semplicemente ribadita dall'ultimo arresto della Suprema Corte con l'ordinanza n. 20743/2023 del 18/07/2023 (cui fa riferimento la sentenza impugnata) che, dunque, ha ulteriormente consolidato l'orientamento espresso sin dall'ordinanza n. 1505/2021 e già recepito da questa Corte in numerose pronunce.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non può ritenersi che sussistesse al momento della pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta il 24/09/2024, a distanza di oltre tre anni dall'enunciazione del menzionato principio di diritto, un contrasto interpretativo ed una novità delle questioni dibattute nel senso di “situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”. Erroneamente, dunque, con la gravata sentenza è stata disposta la compensazione delle spese di lite che devono essere interamente poste a carico dell' quale parte interamente soccombente non CP_1 ricorrendo nella specie quelle “altre gravi ed analoghe ragioni di compensazione” anche soltanto parziale. La sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata e l' Controparte_1 condannata alla refusione, per l'intero, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo – avuto riguardo al valore della controversia, individuato nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00, ed alla applicabilità dei coefficienti minimi, in considerazione della serialità della questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto - condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 1.278,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 1.458,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione.
Napoli,17.4.2025 Il Presidente Est
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
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