Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1221.
(Effetti della mora sul rischio).
Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
(Effetti della mora sul rischio).
Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
Commentari • 54
- 1. Dizionario Giuridicohttps://www.brocardi.it/ · 231.40617
Che cosa significa "Mora del debitore"? È il rimedio previsto dall'ordinamento per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del debitore. In tal caso, infatti, il creditore, con un atto formale (intimazione o richiesta fatta per iscritto), mette in mora il debitore, il quale ex art. 1221 del c.c.: - dovrà risarcire il danno derivante dal ritardo; - dovrà corrispondere gli interessi moratori; - sarà gravato dal rischio del perimento della cosa, anche se l'impossibilità non dipende da causa a lui imputabile. I presupposti della mora sono: a. l'esigibilità del credito, che deve essere scaduto; b. l'intimazione formale ad adempiere; c. l'inadempimento ingiustificato da parte del debitore.
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Giurisprudenza • 377
- 1. Trib. Parma, sentenza 12/05/2025, n. 551Provvedimento: […] In questa prospettiva, ammessa la premessa che il sistema del diritto scritto sia (necessariamente) incompleto, si può dare ingresso alla direttiva operativa, desumibile dall'art. 1221 c.c. (versari in re illicita) – già utilizzata, seppure inconsapevolmente, in molte fattispecie sottoposte al vaglio della giurisprudenza, che ha piuttosto preferito manovrare le coordinate impropriamente desunte dall'art. 1223 c.c. – utilizzandola come direttiva generale di responsabilità oggettiva, […]Leggi di più...
- art. 1223 c.c.·
- giudizio di responsabilità·
- distanza di sicurezza·
- condotta di guida·
- art. 1224 c.c.·
- art. 1221 c.c.·
- responsabilità civile·
- danno parentale·
- art. 2054 c.c.·
- danno patrimoniale