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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5872/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacchiarella - P.zza Risorgimento N. 1 20084 Lacchiarella MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2017
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2018
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2019
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1
(da ora Ricorrente_1), in relazione ad alcune unità immobiliari site nel territorio del Comune di Lacchiarella e date in locazione per periodi superiori ai 6 mesi, aveva chiesto il rimborso della TARI, in precedenza corrisposta per gli anni dal 2016 al 2020, per un ammontare complessivo di euro 77.479,00, in quanto la si riteneva indebitamente richiesta trattandosi, per l'appunto, di beni dati in locazione per periodi superiori ai 6 mesi, così come stabilito dall'art.1, co.643, del DLs. n.147/2013.
Pertanto, avverso il provvedimento di rifiuto, notificato in data 8.8.2024, la Ricorrente_1 presentava ricorso, nella sostanza ribadendo la legittimità della richiesta di rimborso stante la palese violazione della norma prima citata. Inoltre, la ricorrente lamentava anche la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di rigetto, nessun avviso d'accertamento, poi divenuto definitivo per mancata impugnazione, era stato in precedenza notificato dal Comune, avendo la Ricorrente_1 ricevuto unicamente dei documenti riepilogativi, con allegati gli F24 precompilati, da ritenersi mere richieste provvisorie di pagamento, come tali non impugnabili.
In sede di controdeduzioni, il Comune replicava ribadendo la definitività per omessa impugnazione degli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2016-2020, per cui si chiedeva l'inammissibilità del ricorso in esame. Si sottolineava, inoltre, come in definitiva la ricorrente avesse di fatto aderito agli avvisi di pagamento proprio con i versamenti effettuati, per cui non vi era più spazio per un'istanza di rimborso.
La resistente, infine, faceva anche presente che, fino al 2022, la Ricorrente_1 aveva adottato una prassi per cui trasmetteva al Comune anche i dati degli immobili dati in locazione per più di 6 mesi, per i quali provvedeva autonomamente a recuperare, dagli inquilini, gli importi di fatto anticipati al Comune. In seguito, con nota del 5.8.2022, la Ricorrente_1 aveva comunicato al Comune l'elenco degli immobili con locazioni superiori ai 6 mesi, di fatto interrompendo da quel momento la prassi in precedenza adottata.
Circostanza, quest'ultima, che aveva anche indotto l'ente impositore ad annullare in autotutela l'avviso d'accertamento relativo al 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni della resistente. Gli “avvisi di pagamento”, infatti, andavano impugnati in quanto rientranti nella categoria dei c.d. “atti impositivi atipici”, vale a dire di quegli atti che spiegano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria. La loro mancata impugnazione, quindi, aveva reso definitiva e legittima la richiesta di pagamento della TARI poi versata dalla ricorrente. La correttezza dell'ente impositore, peraltro, è anche dimostrata dall'annullamento in autotutela dell'accertamento relativo al 2021, in quanto giustamente correlato alla denuncia di variazione depositata il 5.8.2022 e riferibile anche al precedente periodo d'imposta (ai sensi dell'art.1, co. 685, della legge 147/2013);
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2000 per le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5872/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacchiarella - P.zza Risorgimento N. 1 20084 Lacchiarella MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2017
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2018
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2019
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1
(da ora Ricorrente_1), in relazione ad alcune unità immobiliari site nel territorio del Comune di Lacchiarella e date in locazione per periodi superiori ai 6 mesi, aveva chiesto il rimborso della TARI, in precedenza corrisposta per gli anni dal 2016 al 2020, per un ammontare complessivo di euro 77.479,00, in quanto la si riteneva indebitamente richiesta trattandosi, per l'appunto, di beni dati in locazione per periodi superiori ai 6 mesi, così come stabilito dall'art.1, co.643, del DLs. n.147/2013.
Pertanto, avverso il provvedimento di rifiuto, notificato in data 8.8.2024, la Ricorrente_1 presentava ricorso, nella sostanza ribadendo la legittimità della richiesta di rimborso stante la palese violazione della norma prima citata. Inoltre, la ricorrente lamentava anche la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di rigetto, nessun avviso d'accertamento, poi divenuto definitivo per mancata impugnazione, era stato in precedenza notificato dal Comune, avendo la Ricorrente_1 ricevuto unicamente dei documenti riepilogativi, con allegati gli F24 precompilati, da ritenersi mere richieste provvisorie di pagamento, come tali non impugnabili.
In sede di controdeduzioni, il Comune replicava ribadendo la definitività per omessa impugnazione degli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2016-2020, per cui si chiedeva l'inammissibilità del ricorso in esame. Si sottolineava, inoltre, come in definitiva la ricorrente avesse di fatto aderito agli avvisi di pagamento proprio con i versamenti effettuati, per cui non vi era più spazio per un'istanza di rimborso.
La resistente, infine, faceva anche presente che, fino al 2022, la Ricorrente_1 aveva adottato una prassi per cui trasmetteva al Comune anche i dati degli immobili dati in locazione per più di 6 mesi, per i quali provvedeva autonomamente a recuperare, dagli inquilini, gli importi di fatto anticipati al Comune. In seguito, con nota del 5.8.2022, la Ricorrente_1 aveva comunicato al Comune l'elenco degli immobili con locazioni superiori ai 6 mesi, di fatto interrompendo da quel momento la prassi in precedenza adottata.
Circostanza, quest'ultima, che aveva anche indotto l'ente impositore ad annullare in autotutela l'avviso d'accertamento relativo al 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni della resistente. Gli “avvisi di pagamento”, infatti, andavano impugnati in quanto rientranti nella categoria dei c.d. “atti impositivi atipici”, vale a dire di quegli atti che spiegano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria. La loro mancata impugnazione, quindi, aveva reso definitiva e legittima la richiesta di pagamento della TARI poi versata dalla ricorrente. La correttezza dell'ente impositore, peraltro, è anche dimostrata dall'annullamento in autotutela dell'accertamento relativo al 2021, in quanto giustamente correlato alla denuncia di variazione depositata il 5.8.2022 e riferibile anche al precedente periodo d'imposta (ai sensi dell'art.1, co. 685, della legge 147/2013);
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2000 per le spese.