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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/08/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1931/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1931/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), ammesso al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 C.F._1 previa delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gela n. 592/2020 del 10.09.2020, su sua istanza del 2.9.2020, e (c.f. ), ammessa al Parte_2 C.F._2 patrocinio a spese dello Stato previa delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gela n.
593/2020 del 14.09.2020, su sua istanza del 2.9.2020, entrambi con il ministero dell'avv. Emanuele
Maganuco attori contro c.f. , p.i. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, giusta procura a rogito del notaio di Milano del 20.02.2019, rep. 42433, CP_2 Persona_1 racc. 13755, con il ministero dell'avv. Simonetta Sabato convenuta
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 15.12.2020, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio chiedendo al presente Tribunale: “1) In
[...] Controparte_1 via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi d'investimento, relativamente al rapporto bancario di conto corrente ordinario
1 contraddistinto da n. 867820200/65 e di deposito titoli amministrato contraddistinto dal n.
1245481/26, perché mai esistito e mai sottoscritto dagli attori, in dispregio degli artt. 1418, 1439,
1343 c.c., dell'art. 23 TUF, nonché di tutte quelle disposizioni di legge e/o regolamentari richiamate nel presente atto e/o ritenute sussistenti, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia a cascata delle operazioni di acquisto di n.
1.300 azioni Tiscali di cui all'allegato n. 6 al presente atto di citazione, e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al risarcimento in favore degli attori della somma pari ad €. 50.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT (buoni ordinari del tesoro); 2) In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni d'investimento richiamate in premessa e di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 al presente atto di citazione, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
Conseguentemente e per l'effetto condannare la società conventa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al risarcimento in favore degli attori della somma di €. 90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT
(buoni ordinari del tesoro); 3) In via subordinata, previo accertamento della responsabilità della società convenuta: Ritenere e dichiarare nelle operazioni in narrativa, e di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 al presente atto di citazione, una condotta violatrice del dovere di buona fede e dell'obbligo di diligenza specifica da parte della società convenuta, ai sensi degli artt. 21 e 23 T.U.F., nonché degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 34 e ss. Reg. n. 11522/98 e dell'art. 1337 c.c. e/o di qualsiasi altra CP_3 disposizione di legge e/o regolamentare che il Giudice ravviserà sussistente, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato nella somma di €. 90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT
(buoni ordinari del tesoro); 4) In via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto quadro e delle operazioni d'investimento in narrativa, e di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 al presente atto
2 di citazione, e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dagli attori, pari ad €. 90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei titoli per cui è causa al soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice accertanda e/o ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT (buoni ordinari del tesoro); 5) In estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2033 c.c., e conseguentemente condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore degli stessi la somma a suo tempo corrisposta per l'acquisto dei titoli in questione, ovvero la somma di €. 90.000,00 oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei predetti titoli al soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT
(buoni ordinari del tesoro); 6) In ogni caso, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del maggior danno subito dagli attori per il mancato investimento della somma di €. 90.000,00 in altro prodotto finanziario di sicuro rendimento, da quantificarsi sulla base del rendimento medio che l'attore avrebbe ottenuto se avesse reinvestito la predetta somma in Titoli di Stato Italiani, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta per accertamento di giustizia, o quantificata in via equitativa dal Giudice, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal giorno in cui risulta eseguita l'operazione di compravendita dei titoli,
o dal giorno del dovuto, sino al dì dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario.”.
Con comparsa depositata l'11.3.2021 si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1 al presente Tribunale: “IN LIMINE LITIS 1) ritenere e dichiarare improcedibile, per non essere stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, l'azione ex adverso avviata;
per l'effetto, assegnare a parte attrice il termine di cui all'art. 5, co.
1-bis del D.Lgs. 28/2010 per la presentazione della domanda di mediazione IN VIA PRELIMINARE 2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per l'indeterminatezza e la genericità delle censure avanzate, nonchè l'inaccoglibilità delle medesime per violazione del principio ex art.2697 c.c.; 3) ritenere e dichiarare l'inammissibilità di tutte le eccezioni contenute nell'atto di citazione de quo, per essere le stesse superate dal costante contrario comportamento concludente di controparte, che mai, precedentemente, ha sollevato alcuna delle doglianze ora avanzate;
4) ritenere e dichiarare la prescrizione totale di qualsivoglia diritto derivante da un'eventuale responsabilità precontrattuale/extracontrattuale della e la CP_4 prescrizione parziale - relativamente al periodo anteriore al 15.12.2010, data a cui si perviene
3 sottraendo dieci anni dalla data di notifica dell'atto di citazione, occorsa il 15.12.2020 - di qualsivoglia diritto derivante da un'eventuale responsabilità contrattuale dell'Istituto di Credito, nonché di qualunque domanda di ripetizione di indebito;
IN OGNI CASO 5) rigettare la domanda di nullità e/o inefficacia dell'operazione di acquisto delle non meglio precisate azioni Tiscali effettuata nell'ambito del deposito amministrato n.1245481/26; 6) per l'effetto, respingere la richiesta di condanna dell'Istituto di Credito convenuto alla restituzione e/o al risarcimento, in favore degli attori, della somma di €. 50.000,00 asseritamente investita nell'acquisto delle azioni Tiscali, oltre al rimborso delle spese di commissione, interessi, rivalutazione e, presunto, maggior danno;
7) rigettare la domanda di nullità e/o inefficacia delle non meglio precisate operazioni di compravendita titoli genericamente contestate da parte attrice in seno all'atto di citazione ed effettuate nell'ambito del deposito amministrato n. 80801270; 8) per l'effetto, respingere la richiesta di condanna dell'Istituto di
Credito convenuto alla restituzione e/o al risarcimento, in favore degli attori, della somma di €.
90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, interessi, rivalutazione e, presunto, maggior danno;
9) ed ancora, rigettare le doglianze attoree relative ai pretesi e non meglio enunciati inadempimenti perpetrati dall'Istituto di Credito nel rapporto intercorso con i coniugi e Pt_1 [...]
10) per l'effetto, respingere le domande volte a far dichiarare qualsivoglia responsabilità Pt_2 precontrattuale e/o extracontrattuale e/o contrattuale dell'Istituto di Credito convenuto e rigettare qualsiasi richiesta di risoluzione dei singoli ordini di compravendita e pedissequa condanna al risarcimento danni, stante, peraltro, l'assenza di prova circa la sussistenza del nesso di causalità; 11) respingere la domanda di annullamento del contratto quadro e/o delle singole operazioni per violazione degli obblighi informativi;
12) rigettare le doglianze sollevate da parte attrice in ordine all'asserita e non provata sussistenza di un conflitto di interessi in capo alla Banca;
13) disattendere la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, in quanto palesemente esplorativa, finalizzata a sottrarre controparte all'onere probatorio sulla stessa gravante;
14) per l'effetto, respingere in toto l'azione avversaria;
sempre senza recesso dalle superiori eccezioni, Controparte_5 nelle quali si insiste, solo in ulteriore subordine: 15) per la denegata ipotesi in cui dovesse accogliersi la domanda di nullità del contratto quadro relativo al rapporto di deposito titoli identificato al n.
n.1245481/26, disporre che le eventuali somme che la dovesse essere condannata a CP_4 corrispondere a parte attrice vengano compensate con ogni utilità tratta e traenda in ragione del summenzionato deposito amministrato, nonchè dei titoli contestati ed, in generale, di tutti i valori in portafoglio, nonché di tutte le cedole incassate e di ogni plusvalenza conseguita in relazione ai titoli acquistati negli ultimi dieci anni con pedissequa condanna degli attori alla restituzione dei valori eventualmente ancora presenti in portafoglio;
16) con riserva di ulteriori deduzioni e allegazioni e di formulare richieste istruttorie;
17) con espressa richiesta, che sin d'ora si formula, dei termini ex
4 art.183, comma VI, c.p.c.; 18) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, tenuto conto delle prove documentali e della c.t.u. contabile, per le ragioni che seguono.
Tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, va osservato che l'azione proposta in via principale di accertamento della nullità del contratto quadro relativo al deposito titoli amministrato n. 1245481/26 collegato al conto corrente n. 867820200/65 presso il Banco Ambrosiano
Veneto s.p.a. per mancanza di forma scritta ex art. 23 T.U.B. e della nullità derivata delle operazioni di acquisto di n.
1.300 azioni Tiscali di cui all'allegato n. 6 dell'atto di citazione, e di accertamento della nullità, per mancanza di forma scritta ex art. 2 del contratto quadro, delle operazioni di negoziazione di titoli di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 dell'atto di citazione, relative al deposito titoli amministrato n.
3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso con Controparte_1 conseguente condanna della banca di tipo restitutorio e/o risarcitorio, ex art. 1422 c.c. è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data di esecuzione delle singole operazioni di negoziazione di titoli, rispetto a cui va considerato l'effetto interruttivo della prescrizione derivante ex art. 2943 c.c. per il deposito titoli amministrato n. 1245481/26 dalla diffida risarcitoria a mezzo di raccomandata a/r ricevuta dalla banca il 29.11.2007 (avente ad oggetto solo il deposito titoli n. 1245481/26), dall'ulteriore diffida risarcitoria a mezzo di raccomandata a/r ricevuta dalla banca il 26.05.2016 (avente ad oggetto entrambi i depositi titoli per cui è causa) e dalla notifica dell'atto di citazione a mezzo p.e.c. del 15.12.2020, nonchè l'effetto interruttivo della prescrizione derivante ex art. 2943 c.c. derivante per il deposito titoli amministrato n. 3100/80801270 dalla diffida risarcitoria a mezzo di raccomandata a/r ricevuta dalla banca il 26.05.2016 (avente ad oggetto entrambi i depositi titoli per cui è causa) e dalla notifica dell'atto di citazione a mezzo p.e.c. del 15.12.2020.
Pertanto, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione così delineata e delle prove documentali in atti, tra le operazioni di negoziazione di titoli contestate da parte attrice di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 dell'atto di citazione assumono rilevanza solo le operazioni documentate in atti con gli estratti conto, effettuate dall'1.1.2007 al 31.3.2017, afferenti al deposito titoli amministrato n. 3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso cointestato agli odierni attori, Controparte_1 sottoscritto da entrambi il 23.10.1995, come prescritto a pena di nullità dall'art. 23 T.U.B. (v. all. 4, comparsa banca), rispetto a cui non opera l'eccezione di buona fede sollevata in comparsa dalla banca, operante per la diversa ipotesi di nullità del contratto quadro ex art. 23 T.U.B. e di nullità derivata degli ordini di negoziazione di titoli, azionata in via selettiva dal cliente (cfr. (cfr. SS.UU. civ. n.
28314/2019, testualmente: “La prima sezione civile ha rimesso alle S.U. di questa Corte la questione sollevata nel secondo motivo di ricorso relativa all'esatta determinazione degli effetti e delle
5 conseguenze giuridiche dell'azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli che derivi, tuttavia, dall'accertamento del difetto di forma del contratto quadro. Il punto controverso riguarda l'estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente ed, eventualmente, i limiti di tale estensione.”; “La soluzione della questione di massima di particolare importanza rimessa all'esame delle S.U. può essere risolta alla luce del seguente principio di diritto: La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.”).
Nel merito la domanda di nullità delle operazioni di negoziazione di titoli documentate in atti con gli estratti conto, effettuate dall'1.1.2007 al 31.3.2017, afferenti al deposito titoli amministrato n.
3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso cointestato Controparte_1 agli odierni attori, con conseguente condanna della banca di tipo restitutorio e/o risarcitorio, è parzialmente fondata in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che la banca ha effettuato tali operazioni di negoziazione di titoli in mancanza di un ordine del cliente impartito nella forma prescritta dall'art. 2 del contratto quadro sottoscritto dagli odierni attori il
23.10.1995, rubricato “Conferimento degli ordini”, ai sensi del quale “Gli ordini sono conferiti di norma per iscritto. Qualora le parti convengano, con accordo da perfezionarsi separatamente con apposito scambio lettere, che i suddetti ordini possano venire impartiti anche telefonicamente, farà piena prova la relativa registrazione dell'Istituto bancario”.
Dato che ai sensi dell'art. 1352 c.c. le forme negoziali di fonte convenzionale si presumono richieste a pena di nullità, e dato che l'art. 1352 c.c. è applicabile anche agli ordini di negoziazione di titoli ex art. 1324 c.c. , è da ritenersi che nel caso di specie, in mancanza di una previsione contrattuale derogatoria della presunzione sancita dall'art. 1352 c.c. , gli ordini di negoziazione di titoli dovevano essere impartiti dal cliente alla banca, a pena di nullità, nella forma prescritta dall'art. 2 del contratto quadro (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 18122/2020, testualmente: “Per costante giurisprudenza, il
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, laddove parla di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti- quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo la diversa previsione convenzionale nel contratto-quadro (in tal senso, si richiamano le pronunce del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, n. 16053; del 29/2/2016, n. 3950, del
13/1/2012, n. 384 e del 22/12/2011, n. 28432). Ne consegue che se, per un verso, la natura negoziale
6 del contratto quadro (accostabile ad un contratto di mandato) non è dubitabile, non è discutibile che il singolo ordine di acquisto - pur rappresentando un elemento di attuazione delle obbligazioni contratte del contratto di investimento partecipi della natura negoziale di quest'ultimo, come negozio esecutivo, concretandosi attraverso esso il negozio di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ad essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.”; Cass. civ. , sez. I,
n. 5890/2018, testualmente: “In tema di intermediazione finanziaria, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento - con l'eccezione, ricorrente nella specie, dell'esonero dall'osservanza di tale forma, prevista dai Regolamenti Consob, in considerazione della natura professionale dei contraenti si riferisce al contratto quadro, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali.
Tuttavia, tale principio non trova applicazione allorquando sia lo stesso contratto quadro, o un'apposita pattuizione stipulata dalle parti, a prevedere anche per gli ordini di investimento la forma scritta. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "ad substantiam", è estensibile anche agli ordini di investimento, atteso che si tratta di atti aventi natura negoziale e distinti ed autonomi dal contratto quadro (Cass. 29/02/2016, n. 3950; Cass. 23/05/2017, n. 12937). In tale ultima ipotesi, l'onere di forma assume - a vantaggio di entrambe le parti - la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicchè l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti (Cass. 02/08/2016, n. 16053).”).
La declaratoria di nullità per vizio di forma ex art. 2 del contratto quadro di tali operazioni di negoziazione di titoli produce gli effetti restitutori domandati in via conseguenziale da parte attrice, in base alla disciplina della ripetizione di indebito cd. oggettivo ex art. 2033 c.c., per mancanza del titolo dichiarato nullo ex art. 1422 c.c., per cui la banca odierna convenuta, da qualificarsi come accipiens di mala fede per aver eseguito operazioni di negoziazione di titoli senza un ordine del cliente nella forma convenzionale prescritta, elencate nella tabella a pag. 35 della c.t.u. contabile, va condannata a restituire agli odierni attori la somma di € 2.519,94 (pari alla differenza tra minusvalenza di € 6.270,16 derivante dalle operazioni di negoziazione di tali titoli effettuate dalla banca senza ordine formale del cliente, e la somma di € 3.750,22 per i dividendi incassati), oltre interessi al tasso legale dalla data di esecuzione delle singole operazioni di investimento fino al soddisfo.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda principale di parte attrice va parzialmente
7 accolta per cui va accertata la nullità delle operazioni di negoziazione di titoli afferenti al deposito titoli amministrato n. 3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso Controparte_1
cointestato agli odierni attori, elencate nella tabella a pag. 35 della c.t.u. contabile, per vizio di
[...] forma ex art. 2 del contratto quadro e, per l'effetto, la banca convenuta va condannata a restituire agli odierni attori la somma di € 2.519,94 oltre interessi al tasso legale dalla data di esecuzione delle singole operazioni di investimento fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da somma attribuita in pagamento ex art. 5, comma 1, d.m. cit.
(scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.), da distrarsi in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., non ostandovi l'ammissione di entrambi gli attori al patrocinio a spese dello Stato (cfr.
SS.UU. civ. n. 8561/2021, testualmente: “La richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l'ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 T.U. cit. .”), fermo restando la non cumulabilità di entrambi i titoli (distrazione ex art. 93 c.p.c. e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato ex art. 131, comma 4, T.U. spese giustizia), da parte del difensore ai fini della liquidazione del compenso, e senza il dimezzamento ex art. 130 T.U. spese giustizia, operante solo per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, posto a carico dell'erario (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 777/2021, testualmente: “Orientamento, ormai consolidato ed in questa sede ribadito, esclude la necessità - quanto al giudizio civile - della necessaria coincidenza delle liquidazioni dei compensi in favore dello Stato e del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.”; “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di
8 somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ., Sez. seconda, Ord. 11 settembre 2018, n. 22017). Questo orientamento è stato, di seguito, costantemente confermato (Cass., Sez. Sesta - Lav., Ord. 3 maggio 2019, n. 11590, nonchè
Cass. n.ri 19/2020 e 136/2020).”).
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda principale di (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), per cui accerta C.F._1 Parte_2 C.F._2 la nullità delle operazioni di negoziazione di titoli afferenti al deposito titoli amministrato n.
3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso ad essi Controparte_1 cointestato, elencate nella tabella a pag. 35 della c.t.u. contabile e, per l'effetto, condanna
[...]
(c.f. , p.i. a restituire (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
) e (c.f. ) la somma di € C.F._1 Parte_2 C.F._2
2.519,94 oltre interessi al tasso legale dalla data di esecuzione delle singole operazioni di investimento fino al soddisfo. condanna (c.f. p.i. ) al pagamento delle Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 spese di lite in favore degli attori (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), liquidandole in € 2.552,00 per compensi, Parte_2 C.F._2 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., non ostandovi l'ammissione di entrambi gli attori al patrocinio a spese dello Stato (cfr. SS.UU. civ. n. 8561/2021), fermo restando la non cumulabilità di entrambi i titoli da parte del difensore ai fini della liquidazione del suo compenso;
condanna (c.f. p.i. ) al pagamento delle Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto.
Gela, 5.8.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1931/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ), ammesso al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 C.F._1 previa delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gela n. 592/2020 del 10.09.2020, su sua istanza del 2.9.2020, e (c.f. ), ammessa al Parte_2 C.F._2 patrocinio a spese dello Stato previa delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Gela n.
593/2020 del 14.09.2020, su sua istanza del 2.9.2020, entrambi con il ministero dell'avv. Emanuele
Maganuco attori contro c.f. , p.i. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, giusta procura a rogito del notaio di Milano del 20.02.2019, rep. 42433, CP_2 Persona_1 racc. 13755, con il ministero dell'avv. Simonetta Sabato convenuta
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 15.12.2020, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio chiedendo al presente Tribunale: “1) In
[...] Controparte_1 via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi d'investimento, relativamente al rapporto bancario di conto corrente ordinario
1 contraddistinto da n. 867820200/65 e di deposito titoli amministrato contraddistinto dal n.
1245481/26, perché mai esistito e mai sottoscritto dagli attori, in dispregio degli artt. 1418, 1439,
1343 c.c., dell'art. 23 TUF, nonché di tutte quelle disposizioni di legge e/o regolamentari richiamate nel presente atto e/o ritenute sussistenti, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia a cascata delle operazioni di acquisto di n.
1.300 azioni Tiscali di cui all'allegato n. 6 al presente atto di citazione, e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al risarcimento in favore degli attori della somma pari ad €. 50.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT (buoni ordinari del tesoro); 2) In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni d'investimento richiamate in premessa e di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 al presente atto di citazione, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
Conseguentemente e per l'effetto condannare la società conventa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o al risarcimento in favore degli attori della somma di €. 90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT
(buoni ordinari del tesoro); 3) In via subordinata, previo accertamento della responsabilità della società convenuta: Ritenere e dichiarare nelle operazioni in narrativa, e di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 al presente atto di citazione, una condotta violatrice del dovere di buona fede e dell'obbligo di diligenza specifica da parte della società convenuta, ai sensi degli artt. 21 e 23 T.U.F., nonché degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 34 e ss. Reg. n. 11522/98 e dell'art. 1337 c.c. e/o di qualsiasi altra CP_3 disposizione di legge e/o regolamentare che il Giudice ravviserà sussistente, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
Conseguentemente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificato nella somma di €. 90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT
(buoni ordinari del tesoro); 4) In via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto quadro e delle operazioni d'investimento in narrativa, e di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 al presente atto
2 di citazione, e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dagli attori, pari ad €. 90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei titoli per cui è causa al soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice accertanda e/o ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT (buoni ordinari del tesoro); 5) In estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2033 c.c., e conseguentemente condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire in favore degli stessi la somma a suo tempo corrisposta per l'acquisto dei titoli in questione, ovvero la somma di €. 90.000,00 oltre al rimborso delle spese di commissione, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei predetti titoli al soddisfo, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre al risarcimento del maggior danno corrispondente al rendimento medio che si sarebbe ottenuto investendo le predette somme in BOT
(buoni ordinari del tesoro); 6) In ogni caso, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del maggior danno subito dagli attori per il mancato investimento della somma di €. 90.000,00 in altro prodotto finanziario di sicuro rendimento, da quantificarsi sulla base del rendimento medio che l'attore avrebbe ottenuto se avesse reinvestito la predetta somma in Titoli di Stato Italiani, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta per accertamento di giustizia, o quantificata in via equitativa dal Giudice, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal giorno in cui risulta eseguita l'operazione di compravendita dei titoli,
o dal giorno del dovuto, sino al dì dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario.”.
Con comparsa depositata l'11.3.2021 si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1 al presente Tribunale: “IN LIMINE LITIS 1) ritenere e dichiarare improcedibile, per non essere stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, l'azione ex adverso avviata;
per l'effetto, assegnare a parte attrice il termine di cui all'art. 5, co.
1-bis del D.Lgs. 28/2010 per la presentazione della domanda di mediazione IN VIA PRELIMINARE 2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per l'indeterminatezza e la genericità delle censure avanzate, nonchè l'inaccoglibilità delle medesime per violazione del principio ex art.2697 c.c.; 3) ritenere e dichiarare l'inammissibilità di tutte le eccezioni contenute nell'atto di citazione de quo, per essere le stesse superate dal costante contrario comportamento concludente di controparte, che mai, precedentemente, ha sollevato alcuna delle doglianze ora avanzate;
4) ritenere e dichiarare la prescrizione totale di qualsivoglia diritto derivante da un'eventuale responsabilità precontrattuale/extracontrattuale della e la CP_4 prescrizione parziale - relativamente al periodo anteriore al 15.12.2010, data a cui si perviene
3 sottraendo dieci anni dalla data di notifica dell'atto di citazione, occorsa il 15.12.2020 - di qualsivoglia diritto derivante da un'eventuale responsabilità contrattuale dell'Istituto di Credito, nonché di qualunque domanda di ripetizione di indebito;
IN OGNI CASO 5) rigettare la domanda di nullità e/o inefficacia dell'operazione di acquisto delle non meglio precisate azioni Tiscali effettuata nell'ambito del deposito amministrato n.1245481/26; 6) per l'effetto, respingere la richiesta di condanna dell'Istituto di Credito convenuto alla restituzione e/o al risarcimento, in favore degli attori, della somma di €. 50.000,00 asseritamente investita nell'acquisto delle azioni Tiscali, oltre al rimborso delle spese di commissione, interessi, rivalutazione e, presunto, maggior danno;
7) rigettare la domanda di nullità e/o inefficacia delle non meglio precisate operazioni di compravendita titoli genericamente contestate da parte attrice in seno all'atto di citazione ed effettuate nell'ambito del deposito amministrato n. 80801270; 8) per l'effetto, respingere la richiesta di condanna dell'Istituto di
Credito convenuto alla restituzione e/o al risarcimento, in favore degli attori, della somma di €.
90.000,00, oltre al rimborso delle spese di commissione, interessi, rivalutazione e, presunto, maggior danno;
9) ed ancora, rigettare le doglianze attoree relative ai pretesi e non meglio enunciati inadempimenti perpetrati dall'Istituto di Credito nel rapporto intercorso con i coniugi e Pt_1 [...]
10) per l'effetto, respingere le domande volte a far dichiarare qualsivoglia responsabilità Pt_2 precontrattuale e/o extracontrattuale e/o contrattuale dell'Istituto di Credito convenuto e rigettare qualsiasi richiesta di risoluzione dei singoli ordini di compravendita e pedissequa condanna al risarcimento danni, stante, peraltro, l'assenza di prova circa la sussistenza del nesso di causalità; 11) respingere la domanda di annullamento del contratto quadro e/o delle singole operazioni per violazione degli obblighi informativi;
12) rigettare le doglianze sollevate da parte attrice in ordine all'asserita e non provata sussistenza di un conflitto di interessi in capo alla Banca;
13) disattendere la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, in quanto palesemente esplorativa, finalizzata a sottrarre controparte all'onere probatorio sulla stessa gravante;
14) per l'effetto, respingere in toto l'azione avversaria;
sempre senza recesso dalle superiori eccezioni, Controparte_5 nelle quali si insiste, solo in ulteriore subordine: 15) per la denegata ipotesi in cui dovesse accogliersi la domanda di nullità del contratto quadro relativo al rapporto di deposito titoli identificato al n.
n.1245481/26, disporre che le eventuali somme che la dovesse essere condannata a CP_4 corrispondere a parte attrice vengano compensate con ogni utilità tratta e traenda in ragione del summenzionato deposito amministrato, nonchè dei titoli contestati ed, in generale, di tutti i valori in portafoglio, nonché di tutte le cedole incassate e di ogni plusvalenza conseguita in relazione ai titoli acquistati negli ultimi dieci anni con pedissequa condanna degli attori alla restituzione dei valori eventualmente ancora presenti in portafoglio;
16) con riserva di ulteriori deduzioni e allegazioni e di formulare richieste istruttorie;
17) con espressa richiesta, che sin d'ora si formula, dei termini ex
4 art.183, comma VI, c.p.c.; 18) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, tenuto conto delle prove documentali e della c.t.u. contabile, per le ragioni che seguono.
Tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, va osservato che l'azione proposta in via principale di accertamento della nullità del contratto quadro relativo al deposito titoli amministrato n. 1245481/26 collegato al conto corrente n. 867820200/65 presso il Banco Ambrosiano
Veneto s.p.a. per mancanza di forma scritta ex art. 23 T.U.B. e della nullità derivata delle operazioni di acquisto di n.
1.300 azioni Tiscali di cui all'allegato n. 6 dell'atto di citazione, e di accertamento della nullità, per mancanza di forma scritta ex art. 2 del contratto quadro, delle operazioni di negoziazione di titoli di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 dell'atto di citazione, relative al deposito titoli amministrato n.
3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso con Controparte_1 conseguente condanna della banca di tipo restitutorio e/o risarcitorio, ex art. 1422 c.c. è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data di esecuzione delle singole operazioni di negoziazione di titoli, rispetto a cui va considerato l'effetto interruttivo della prescrizione derivante ex art. 2943 c.c. per il deposito titoli amministrato n. 1245481/26 dalla diffida risarcitoria a mezzo di raccomandata a/r ricevuta dalla banca il 29.11.2007 (avente ad oggetto solo il deposito titoli n. 1245481/26), dall'ulteriore diffida risarcitoria a mezzo di raccomandata a/r ricevuta dalla banca il 26.05.2016 (avente ad oggetto entrambi i depositi titoli per cui è causa) e dalla notifica dell'atto di citazione a mezzo p.e.c. del 15.12.2020, nonchè l'effetto interruttivo della prescrizione derivante ex art. 2943 c.c. derivante per il deposito titoli amministrato n. 3100/80801270 dalla diffida risarcitoria a mezzo di raccomandata a/r ricevuta dalla banca il 26.05.2016 (avente ad oggetto entrambi i depositi titoli per cui è causa) e dalla notifica dell'atto di citazione a mezzo p.e.c. del 15.12.2020.
Pertanto, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione così delineata e delle prove documentali in atti, tra le operazioni di negoziazione di titoli contestate da parte attrice di cui agli allegati nn. 3-4-5-6 dell'atto di citazione assumono rilevanza solo le operazioni documentate in atti con gli estratti conto, effettuate dall'1.1.2007 al 31.3.2017, afferenti al deposito titoli amministrato n. 3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso cointestato agli odierni attori, Controparte_1 sottoscritto da entrambi il 23.10.1995, come prescritto a pena di nullità dall'art. 23 T.U.B. (v. all. 4, comparsa banca), rispetto a cui non opera l'eccezione di buona fede sollevata in comparsa dalla banca, operante per la diversa ipotesi di nullità del contratto quadro ex art. 23 T.U.B. e di nullità derivata degli ordini di negoziazione di titoli, azionata in via selettiva dal cliente (cfr. (cfr. SS.UU. civ. n.
28314/2019, testualmente: “La prima sezione civile ha rimesso alle S.U. di questa Corte la questione sollevata nel secondo motivo di ricorso relativa all'esatta determinazione degli effetti e delle
5 conseguenze giuridiche dell'azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli che derivi, tuttavia, dall'accertamento del difetto di forma del contratto quadro. Il punto controverso riguarda l'estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente ed, eventualmente, i limiti di tale estensione.”; “La soluzione della questione di massima di particolare importanza rimessa all'esame delle S.U. può essere risolta alla luce del seguente principio di diritto: La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.”).
Nel merito la domanda di nullità delle operazioni di negoziazione di titoli documentate in atti con gli estratti conto, effettuate dall'1.1.2007 al 31.3.2017, afferenti al deposito titoli amministrato n.
3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso cointestato Controparte_1 agli odierni attori, con conseguente condanna della banca di tipo restitutorio e/o risarcitorio, è parzialmente fondata in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che la banca ha effettuato tali operazioni di negoziazione di titoli in mancanza di un ordine del cliente impartito nella forma prescritta dall'art. 2 del contratto quadro sottoscritto dagli odierni attori il
23.10.1995, rubricato “Conferimento degli ordini”, ai sensi del quale “Gli ordini sono conferiti di norma per iscritto. Qualora le parti convengano, con accordo da perfezionarsi separatamente con apposito scambio lettere, che i suddetti ordini possano venire impartiti anche telefonicamente, farà piena prova la relativa registrazione dell'Istituto bancario”.
Dato che ai sensi dell'art. 1352 c.c. le forme negoziali di fonte convenzionale si presumono richieste a pena di nullità, e dato che l'art. 1352 c.c. è applicabile anche agli ordini di negoziazione di titoli ex art. 1324 c.c. , è da ritenersi che nel caso di specie, in mancanza di una previsione contrattuale derogatoria della presunzione sancita dall'art. 1352 c.c. , gli ordini di negoziazione di titoli dovevano essere impartiti dal cliente alla banca, a pena di nullità, nella forma prescritta dall'art. 2 del contratto quadro (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 18122/2020, testualmente: “Per costante giurisprudenza, il
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, laddove parla di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti- quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo la diversa previsione convenzionale nel contratto-quadro (in tal senso, si richiamano le pronunce del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, n. 16053; del 29/2/2016, n. 3950, del
13/1/2012, n. 384 e del 22/12/2011, n. 28432). Ne consegue che se, per un verso, la natura negoziale
6 del contratto quadro (accostabile ad un contratto di mandato) non è dubitabile, non è discutibile che il singolo ordine di acquisto - pur rappresentando un elemento di attuazione delle obbligazioni contratte del contratto di investimento partecipi della natura negoziale di quest'ultimo, come negozio esecutivo, concretandosi attraverso esso il negozio di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ad essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.”; Cass. civ. , sez. I,
n. 5890/2018, testualmente: “In tema di intermediazione finanziaria, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento - con l'eccezione, ricorrente nella specie, dell'esonero dall'osservanza di tale forma, prevista dai Regolamenti Consob, in considerazione della natura professionale dei contraenti si riferisce al contratto quadro, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali.
Tuttavia, tale principio non trova applicazione allorquando sia lo stesso contratto quadro, o un'apposita pattuizione stipulata dalle parti, a prevedere anche per gli ordini di investimento la forma scritta. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "ad substantiam", è estensibile anche agli ordini di investimento, atteso che si tratta di atti aventi natura negoziale e distinti ed autonomi dal contratto quadro (Cass. 29/02/2016, n. 3950; Cass. 23/05/2017, n. 12937). In tale ultima ipotesi, l'onere di forma assume - a vantaggio di entrambe le parti - la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicchè l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti (Cass. 02/08/2016, n. 16053).”).
La declaratoria di nullità per vizio di forma ex art. 2 del contratto quadro di tali operazioni di negoziazione di titoli produce gli effetti restitutori domandati in via conseguenziale da parte attrice, in base alla disciplina della ripetizione di indebito cd. oggettivo ex art. 2033 c.c., per mancanza del titolo dichiarato nullo ex art. 1422 c.c., per cui la banca odierna convenuta, da qualificarsi come accipiens di mala fede per aver eseguito operazioni di negoziazione di titoli senza un ordine del cliente nella forma convenzionale prescritta, elencate nella tabella a pag. 35 della c.t.u. contabile, va condannata a restituire agli odierni attori la somma di € 2.519,94 (pari alla differenza tra minusvalenza di € 6.270,16 derivante dalle operazioni di negoziazione di tali titoli effettuate dalla banca senza ordine formale del cliente, e la somma di € 3.750,22 per i dividendi incassati), oltre interessi al tasso legale dalla data di esecuzione delle singole operazioni di investimento fino al soddisfo.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda principale di parte attrice va parzialmente
7 accolta per cui va accertata la nullità delle operazioni di negoziazione di titoli afferenti al deposito titoli amministrato n. 3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso Controparte_1
cointestato agli odierni attori, elencate nella tabella a pag. 35 della c.t.u. contabile, per vizio di
[...] forma ex art. 2 del contratto quadro e, per l'effetto, la banca convenuta va condannata a restituire agli odierni attori la somma di € 2.519,94 oltre interessi al tasso legale dalla data di esecuzione delle singole operazioni di investimento fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da somma attribuita in pagamento ex art. 5, comma 1, d.m. cit.
(scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.), da distrarsi in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., non ostandovi l'ammissione di entrambi gli attori al patrocinio a spese dello Stato (cfr.
SS.UU. civ. n. 8561/2021, testualmente: “La richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l'ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 T.U. cit. .”), fermo restando la non cumulabilità di entrambi i titoli (distrazione ex art. 93 c.p.c. e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato ex art. 131, comma 4, T.U. spese giustizia), da parte del difensore ai fini della liquidazione del compenso, e senza il dimezzamento ex art. 130 T.U. spese giustizia, operante solo per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, posto a carico dell'erario (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 777/2021, testualmente: “Orientamento, ormai consolidato ed in questa sede ribadito, esclude la necessità - quanto al giudizio civile - della necessaria coincidenza delle liquidazioni dei compensi in favore dello Stato e del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.”; “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di
8 somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ., Sez. seconda, Ord. 11 settembre 2018, n. 22017). Questo orientamento è stato, di seguito, costantemente confermato (Cass., Sez. Sesta - Lav., Ord. 3 maggio 2019, n. 11590, nonchè
Cass. n.ri 19/2020 e 136/2020).”).
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda principale di (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), per cui accerta C.F._1 Parte_2 C.F._2 la nullità delle operazioni di negoziazione di titoli afferenti al deposito titoli amministrato n.
3100/80801270 collegato al conto corrente n. 1000/801270 presso ad essi Controparte_1 cointestato, elencate nella tabella a pag. 35 della c.t.u. contabile e, per l'effetto, condanna
[...]
(c.f. , p.i. a restituire (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
) e (c.f. ) la somma di € C.F._1 Parte_2 C.F._2
2.519,94 oltre interessi al tasso legale dalla data di esecuzione delle singole operazioni di investimento fino al soddisfo. condanna (c.f. p.i. ) al pagamento delle Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 spese di lite in favore degli attori (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), liquidandole in € 2.552,00 per compensi, Parte_2 C.F._2 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., non ostandovi l'ammissione di entrambi gli attori al patrocinio a spese dello Stato (cfr. SS.UU. civ. n. 8561/2021), fermo restando la non cumulabilità di entrambi i titoli da parte del difensore ai fini della liquidazione del suo compenso;
condanna (c.f. p.i. ) al pagamento delle Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto.
Gela, 5.8.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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