Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2173/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, (da nubile , , giusta Parte_1 Parte_2 C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dall'Avv. Tammaro Del Prete
( ) con il quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Frattamaggiore (Na), al Viale Giacomo Leopardi n. 15.
APPELLANTE
E
l' (di seguito solo , in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante p.t. (P. IVA , giusta procura in calce P.IVA_1
alla comparsa di costituzione in appello, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gaetano Barbato ( , con il quale elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli, alla via Giovanni Porzio 4, Is. G1.
APPELLATA nonché contro
tempore, elettivamente domiciliata - ex lege – presso CP_2
APPELLATA CONTUMACE nonché contro elettivamente domiciliato - ex lege - presso Controparte_4 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Per l'appellante :1) in via principale, in accoglimento dei Parte_1
motivi di appello proposti, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro per cui è Controparte_4
causa e, per l'effetto, condannare l Controparte_5
obbligato, in virtù di Contratto Assicurativo Internazionale accettato dal medesimo Ente nonché in forza di Legge - in persona del legale rappresentante pro tempore - al risarcimento INTEGRALE di tutti i danni patiti patrimoniali e non, subiti e subendi dall'appellante, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo. 2) In via subordinata, accertare e dichiarare un concorso di colpa evidente e prevalente a carico del convenuto-conducente della BMW, Sig. nella misura ritenuta di Giustizia o in via ancora più Controparte_4
gradata, accertare un eventuale concorso di colpa paritario, con collegata statuizione e con favore di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Per l'appellata previa verifica della ammissibilità dell'appello ai sensi CP_2
degli artt. 342, 348bis e 348ter c.p.c. -preliminarmente disporre acquisizione della copia del procedimento penale n. 102777.11 presso la Procura di Napoli, nonché del rapporto delle autorità intervenute in occasione del sinistro, - rigettare l'appello principale perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 10.11.2014 Parte_1
convenne in giudizio l' la . e CP_2 Controparte_3 CP_3 CP_4
al fine di sentir condannare l' previa declaratoria della
[...] CP_2
responsabilità di ex artt. 2043 e 2054 c.c., per il Controparte_4
sinistro occorsole il 31.05.2011 alle ore 09:15 circa, in via Domiziana in
Giugliano in Campania (Na), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
(per l'importo di € 5.000,00) e non patrimoniali (di cui € 220.644,00, a titolo di danno biologico), oltre interessi, rivalutazione e vittoria di spese di lite.
1.1. Dedusse: che nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, si trovava alla guida del ciclomotore Piaggio Tg. RK1579, di sua proprietà, proveniente dal Lago Patria e con direzione Pozzuoli, percorrendo la via
Domiziana, strada a doppio senso di circolazione;
che procedeva a regolare andatura e, dovendo svoltare a sinistra per immettersi nel parcheggio antistante il negozio “Shop Detersivi”, azionava l'indicatore di direzione sinistro, e iniziava a spostarsi cautamente verso la linea di mezzeria alla sua sinistra;
che effettuava tale spostamento solo dopo essersi accertata che l'autovettura che era a tergo aveva rallentato per consentirle la manovra;
che iniziava a spostarsi a sinistra, verso la linea di mezzeria, dove si fermava, per concedere la precedenza ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto;
che mentre era ferma nei pressi della linea di mezzeria, in attesa di poter svoltare a sinistra, veniva violentemente tamponata dall'autovettura BMW Tg. VS04ECV, di proprietà e condotta da che sopraggiungendo da Controparte_4 tergo a velocità sostenuta, invece di rallentare ed incolonnarsi all'auto che si era fermata per favorire la manovra di svolta del ciclomotore, ne effettuava il sorpasso, causando l'incidente; che l'urto ricevuto era stato tanto violento che ella veniva sbalzata per aria, unitamente al ciclomotore;
che in conseguenza dell'incidente, il ciclomotore Piaggio, di sua proprietà, riportava danni tanto ingenti da renderne necessaria la rottamazione;
che, in diretta conseguenza del sinistro, ella istante riportava lesioni gravissime, per le quali veniva sottoposta alle cure del
P.S. dell'Ospedale di Pozzuoli e poi di altri ospedali, nonché ad una lunga degenza e a cure specialistiche;
che le predette lesioni le procuravano un danno biologico nella misura del 35%, con ITT di gg. 60, ITP di gg.40 al
50%, ITP di gg. 40 al 25%; che la responsabilità dell'accaduto andava attribuita, in modo pieno ed esclusivo, al convenuto Controparte_4
conducente e proprietario del veicolo BMW Tg. VS04ECV; che a nulla era valso l'invito rivolto con raccomandata A/R all' per un bonario CP_2
componimento della vertenza.
1.2. Costituitasi, la contestò integralmente tutto quanto dedotto e CP_2
richiesto dall'attore.
In particolare, la compagnia di assicurazione eccepì la nullità dell'atto di citazione, per carenza dei requisiti minimi necessari a determinare la domanda, la carenza della prova della legittimazione delle parti, nonché la infondatezza della domanda, per essere la responsabilità del sinistro riconducibile in via esclusiva all'attrice, che – per distrazione o imperizia, stante il mancato conseguimento del certificato di idoneità alla guida e patente – a bordo del proprio ciclomotore svoltava alla propria sinistra improvvisamente e senza effettuare le dovute segnalazioni, urtando sul lato anteriore destro la BMW che la stava regolarmente sorpassando.
Chiese di rigettare la domanda attrice perché nulla, improponibile ed infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese;
in subordine, di dichiarare la colpa concorrente dell'attrice nella causazione dell'evento e/o delle relative conseguenze e la infondatezza parziale della domanda in punto di quantum, con compensazione delle spese di giudizio.
1.3. e la rimasero Controparte_4 Controparte_6
contumaci.
1.4. Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, ammesso ma non reso l'interrogatorio formale deferito al convenuto espletata la C.T.U. medica e fatte Controparte_4
rassegnare le conclusioni di rito, accolse parzialmente la domanda attorea, statuendo quando segue: “1) DICHIARA la contumacia di
[...]
2) ACCOGLIE parzialmente la domanda giudiziale e, per CP_7
l'effetto, DICHIARA la corresponsabilità dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa nella misura del 70%; 3) CONDANNA l
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5
pagamento in favore dell'attrice , della somma complessiva di Parte_1
€. 21.608,88, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
4) COMPENSA parzialmente le spese di lite nella misura del 70%; 5) CONDANNA l in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di PT
della residua quota del 30% spese del presente giudizio che si
[...]
liquidano, nella misura già ridotta, in € 243,50 per esborsi ed € 1.450,50 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA;
6) PONE definitivamente le spese di C.T.U., come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti, a carico dell'attrice nella misura del 70% e dell
[...]
in persona del legale rappresentante per il Controparte_5
restante 30% .”
Il Tribunale affermò che: “Nella fattispecie in esame, lo scrivente ritiene che il sinistro – la cui prospettata dinamica è stata confermata dalle risultanze istruttorie - derivi dal comportamento imprudente del conducente della
BMW ( […]. A tale riguardo va detto che l'attrice tenne Controparte_4
un comportamento negligente ed imprudente ponendosi alla guida del ciclomotore in violazione dell'art. 116, comma 13 bis, del codice della strada, senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida né essere titolare di patente, come risulta dal relativo verbale di contestazione
n.186980029 del 31.05.2011. Ciò, ad avviso dello scrivente, consente di ritenere integrate le condizioni di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. che concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Sez. 3,
Sentenza n. 27010 del 07/12/2005). […] A ciò si aggiunga che la attrice non ha assolto alla prova liberatoria richiestale dall'art. 2054 c.c., non superando la presunzione uguale concorso dei conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione del danno. É vero che i testi hanno entrambi confermato il suo assunto che nell'effettuare la svolta a sinistra ella rallentò, si avvicinò alla linea di mezzeria ed azionò gli indicatori di direzione per segnalare la manovra ma nulla essi hanno detto – né
d'altronde nulla l'attrice ha prospettato al riguardo – riguardo alla possibilità di effettuare una simile manovra su quel tipo di strada. […].La prospettazione della dinamica del sinistro effettuata dalla attrice e confermata dai testi, esclude che la rispettò la prescrizione che PT
precede in quanto risulta acclarato che ella non si trovasse lungo la sinistra della carreggiata al momento di intraprendere la manovra, tanto che una prima vettura dovette rallentare per consentire di svoltare a sinistra e che il veicolo investitore, sopraggiungendo da tergo, a sua volta ebbe lo spazio per sorpassare la vettura che lo precedeva impattando poi contro il Piaggio della attrice. La dinamica del sinistro lascia intendere che la si PT
trovasse più verso la destra della carreggiata (o al massimo al centro), piuttosto che verso la sinistra, con palese violazione dell'art. 154 cod. strada richiamato. Si aggiunga che ella ha del tutto trascurato ogni riferimento alla presenza di segnali orizzontali o verticali che le consentissero siffatta manovra di svolta a sinistra, che sarebbe stato suo onere dimostrare per superare la presunzione di concorso di colpa espressa dall'art. 2054 c.c.
Dalla normativa sopra richiamata e dalle considerazioni che precedono deriva che l'attrice non abbia in alcun modo dimostrato di aver tenuto, al momento del denunciato sinistro, una condotta diligente e prudente come, invece, sarebbe stato suo onere assolvere per consentire di superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e di escludere del tutto ogni sua partecipazione causale alla produzione dell'evento. L'essersi messo alla guida di un ciclomotore senza abilitazione alla guida, integra, ad avviso dello scrivente, le condizioni di cui all'art. 1227 c.c. come sopra rappresentate. D'altro canto, le violazioni della non sono tali da PT
escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, interrompendo il nesso causale tra la condotta di quest'ultimo e l'evento di danno in quanto risulta dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali che il conducente della BMW sopraggiunse ad elevata velocità e, pur avvedendosi che la vettura che lo precedeva aveva rallentato sino a fermarsi, superò quest'ultima impattando contro la Nei limiti che precedono, quindi, PT
va riconosciuta la responsabilità di nella produzione Controparte_4
del sinistro e dei danni subiti dall'attrice la quale, tuttavia, va Parte_1
altresì ritenuta corresponsabile nella misura del 70%, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.p.c.”
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 890/2021 depositata in data 01.04.2021 e notificata il 12.04.2021 è stata impugnata da PT
.
[...]
2.1. L'appellante lamenta: 1) l'erronea applicazione del concorso di colpa, per effetto del mancato conseguimento della patente di guida;
2) il superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. e l'erroneità della motivazione circa la mancata prova della possibilità di effettuare la manovra di svolta a sinistra;
3) l'erronea ricostruzione fattuale della dinamica, la violazione degli artt. 1227, 2043, 2054, 2697
c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'erronea attribuzione di responsabilità concorrente nella produzione dell'evento dannoso;
4)
l'erronea applicazione degli artt. 2054 e 1277 c.c., l'omessa motivazione in ordine al grado di concorso, applicato nella misura del 70%, l'omessa valutazione delle violazioni di cui all'art. 148 C.d.S. da parte del veicolo danneggiante.
2.2. Costituitasi, la educe che l'appello è inammissibile ex artt. 342, CP_2
348 bis e 348 ter c.p.c. nonché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la appellata rimarca che la circostanza che la stessa PT
fosse consapevole che al momento dell'incidente stesse circolando
[...]
illegalmente (per essersi messa alla guida del proprio ciclomotore - peraltro privo di specchietti retrovisori - sprovvista di patente) e che ciò costituisse ex se fatto impeditivo della pretesa;
che, in ogni caso, costituendo l'illegittima circolazione della danneggiata antecedente logico e fattuale dell'incidente, ciò -unitamente agli altri elementi probatori acquisiti- era sufficiente ad attribuire la responsabilità ex art. 1227 cod. civ. alla danneggiata nella percentuale ritenuta dal primo giudice.
2.3. e la sono rimasti Controparte_4 Controparte_6
contumaci.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 7/03/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. 1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex artt.
342, 348 bis e 348 ter c.p.c. in quanto del tutto generica nella sua formulazione nonché infondata, in quanto l'atto di appello proposto consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass.
Sez. Un. n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente, quindi, che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto
a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n.
7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 24262/2020).
3.2. L'appello è, dunque, ammissibile ed, altresì, fondato.
3.2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ritiene che il giudice abbia errato nell'attribuire alla danneggiata una corresponsabilità pari al
70% nella causazione del sinistro, basandosi principalmente sulla circostanza che ella non fosse titolare di patente di guida e ciò in quanto tale circostanza non poteva essere considerata rilevante, in assenza di prova della sua incidenza causale nella dinamica dell'incidente. La censura merita accoglimento.
Il primo giudice, nel valutare le condotte e ripartire le responsabilità, ha ritenuto che la decisione della danneggiata di mettersi alla guida del ciclomotore, senza titolo abilitativo, in violazione dell'art. 116 comma 13 bis del Codice della Strada, costituisse un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., alla cui produzione aveva, certamente, poi concorso anche la colpevole condotta del conducente della BMW. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il mancato possesso da parte della danneggiata del titolo abilitativo, necessario a condurre il proprio ciclomotore, non consentiva di presumere che ella possedesse le necessarie abilità teorico-pratiche per guidarlo. Tuttavia, il Tribunale non ha chiarito quale concreta condotta, causalmente idonea a provocare l'incidente, sia stata posta in essere.
Il primo giudice, infatti, si è limitato ad affermare che l'accettazione del rischio da parte della danneggiata, di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole, era idonea a configurare una ipotesi di concorso di colpa, in quanto l'articolo 1227 c.c. va a disciplinare il concorso del danneggiato non nella mera produzione dell'evento dannoso (che è solo uno dei tasselli di cui si compone la catena causale), ma, più in generale, nella produzione del danno quale conseguenza finale dell'illecito complessivamente inteso.
Tale ricostruzione, tuttavia finisce per far discendere dall'illecito amministrativo commesso (giuda senza patente) una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro di tipo oggettivo, in quanto prescindente dalla concreta condotta colposa causalmente idonea a cagionare il sinistro.
Ad avviso della Corte sono insufficienti a fondare la corresponsabilità, individuata dal primo giudice, della danneggiata sia il richiamo alla volontaria esposizione dell'attrice al rischio, per essersi messa alla guida del ciclomotore senza aver conseguito il titolo abilitativo, sia il richiamo al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, che sancisce l'obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti, indicati dal Tribunale.
Invero, sebbene sia innegabile che l'essersi posta alla guida del ciclomotore, senza aver conseguito la patente, costituisca una volontaria esposizione a potenziale rischio, tuttavia la Corte di legittimità ha chiarito che “Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.” (cfr. Cass. 1295/2017).
In sostanza la mera circostanza che la danneggiata si fosse posta alla guida del ciclomotore senza patente non è di per sé idonea a fondare il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, dovendosi piuttosto verificare se la concreta condotta da ella tenuta concretasse un'ulteriore violazione di norme di prudenza, diligenza e perizia, idonea ad integrare un concorso colposo nell'evento.
Valutazione che può essere compiuta alla luce del criterio controfattuale indicato dalla Suprema Corte, che con la sentenza del 3 marzo 2025 n.
5594 ha chiarito che: “l'art. 1227, comma primo, cod. civ. prevede che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo
l'operazione a parti invertite. In materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata;
b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta;
c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub
(b)”.
Facendo applicazione dei principi sopra espressi nel nostro caso v'è da chiedersi quale danno avrebbe riportato la vittima se il conducente del veicolo BMW non avesse superato l'autovettura che la precedeva e si fosse incolonnato dietro ad essa, sul presupposto che la danneggiata, sprovvista di patente, avesse intrapreso la manovra partendo dalla destra della propria corsia (ipotesi sub a). È evidente che, se la BMW non avesse effettuato il sorpasso -in violazione dell'art. 148 comma 2 lett. d) che prevede che il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono
l'utente da sorpassare.- ma avesse atteso che l'autovettura che la precedeva avesse ripreso la marcia, dopo che il ciclomotore aveva effettuato la manovra di svolta a sinistra, non avrebbe mai potuto impattare contro il ciclomotore e l'evento non si sarebbe verificato affatto. Viceversa, se la danneggiata avesse correttamente effettuato la manovra di svolta a sinistra avvicinandosi al margine sinistro della corsia
(ipotesi sub b) non è certo che il conducente della BMW, nell'effettuare il sorpasso dell'autovettura che la precedeva, avrebbe potuto evitare l'impatto con il ciclomotore o che, avvedutosi dalla manovra di svolta, intrapresa dal ciclomotore, avrebbe evitato di effettuare il sorpasso. In ogni caso la circostanza che la conducente del ciclomotore fosse sprovvista di patente non ha in alcun modo inciso sul dinamismo causale dell'evento e, come si vedrà di seguito, le evenienze probatorie dimostrano la correttezza della manovra eseguita dalla conducente del ciclomotore.
3.2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che ella non aveva fornito prova che la manovra di svolta che stava effettuando fosse lecita, in quanto non aveva dimostrato la presenza di segnaletica orizzontale o verticale che la permettesse.
La censura è fondata.
Infatti, a pagina n. 3 del documento Rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di Varcaturo, accorsi sul posto nelle immediatezze del sinistro de quo, nel riquadro
TIPO DI STRADA all'interno della sottosezione a) ad unica carreggiata sono stati interlineati i campi relativi alle seguenti tipologie: ” doppio senso” e “ con due corsie”, mentre è rimasta priva di selezione la sottosezione b) a due carreggiate separate e ciò sia con riferimento al capo 'da doppia striscia continua' che al campo 'da spartitraffico rilevato”.
Inoltre, sempre a pag. 3 di tale documento il riquadro SEGNALETICA (1) interessante il campo del sinistro e riferita a ciascun veicolo coinvolto non reca alcuna annotazione.
Pertanto, già da quanto riportato dal Rapporto redatto dai Carabinieri è possibile escludere la presenza di segnaletica orizzontale o verticale volta a vietare la manovra intrapresa dalla parte attrice nelle immediatezze del sinistro.
A ciò va aggiunto che entrambi i testimoni escussi, ovvero sia Tes_1
(escusso all'udienza del 03.03.2017) sia (escusso
[...] Testimone_2
all'udienza del 20.03.2018), ritenuti attendibili dal Giudice, hanno confermato che la strada, luogo del sinistro, era a doppio senso di marcia,
e che il ciclomotore condotto dalla danneggiata si trovava all'altezza della linea di mezzeria con l'indicatore di direzione verso sinistra attivato ed era fermo, secondo quanto riferito dal teste o, quantomeno che Tes_1
“camminava piano per svoltare”, come riferito, invece, dal teste , Tes_2
allorquando sopraggiungeva a sostenuta velocità la BMW condotta dal
CP_4
Tale dinamica del sinistro è stata oggetto dei capi articolati nell'interrogatorio formale deferito a e da Controparte_7
quest'ultimo non reso, con la conseguenza che devono intendersi per ammessi ex art. 232 c.p.c.
A riguardo va detto che il file depositato dalla soltanto nel presente CP_2
giudizio di appello, unitamente alla propria comparsa conclusionale di replica, comprovante la presenza di segnaletica orizzontale, è inammissibile, in forza del regime delle preclusioni disciplinato dall'art. 345 c.p.c..
Infine, va considerato che se vi fosse stata la presenza di una linea continua, sarebbe stata vietata sia la svolta a sinistra del ciclomotore sia la manovra di sorpasso da parte della , sicché entrambi i veicoli avrebbero commesso la medesima infrazione del codice della strada. Ma ciò va escluso in ragione della mancata annotazione, da parte dei militari intervenuti, della presenza di segni orizzontali come la linea continua, come detto in precedenza, sia per la mancata elevazione di sanzione amministrativa per tale infrazione ad entrambi i conducenti.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, la Corte ritiene che l'argomentazione addotta dal Giudice a pagina n. 7 ovvero che “nulla
l'attrice ha prospettato al riguardo – riguardo alla possibilità di effettuare una simile manovra su quel tipo di strada” sia smentita dal complessivo impianto probatorio e da tutti gli elementi emersi, nonché dalle considerazioni appena svolte.
3.2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, l'erronea attribuzione della propria concorrente responsabilità nella produzione dell'evento in quanto in contrasto con le dichiarazioni testimoniali e con quanto accertato dai Carabinieri intervenuti.
Anche tale motivo di gravame è fondato.
Il Tribunale, nel secondo capoverso di pagina n. 5, ha affermato che il compendio probatorio, raccolto in primo grado, ha confermato la dinamica prospettata in citazione (cit: “lo scrivente ritiene che il sinistro – la cui prospettata dinamica è stata confermata dalle risultanze istruttorie
- derivi dal comportamento imprudente del conducente della BMW (
[...]
il quale, provenendo a velocità sostenuta e nonostante fosse CP_4
preceduto da un'altra vettura che aveva rallentato per far passare il Piaggio condotto dalla senza incanalarsi dietro la vettura che la PT
precedeva né rallentando, superò quest'ultima travolgendo la alla PT
guida del motociclo Piaggio, impattando con il suo lato anteriore destro contro il lato sinistro del motorino alla altezza della gamba della conducente.”).
Dunque, il Tribunale, pur riconoscendo nella sostanza che la manovra posta in essere dal conducente l'autovettura BMW era stata imprudente e pericolosa, ha ritenuto che la responsabilità del sinistro non fosse ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, ma che fosse, altresì, riconducibile alla responsabilità della danneggiata per avere ella effettuato la manovra di svolta a sinistra in modo non corretto. Dunque, occorre vagliare sia l'effettiva dinamica della svolta a sinistra del ciclomotore sia l'incidenza di tale dinamica alla causazione del sinistro, alla luce della disciplina dettata dagli art. 2054 e 1227 c.c.
3.2.4. Tale valutazione è stata oggetto delle doglianze di cui al quarto motivo di appello, con cui la danneggiata ha eccepito proprio la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 cc, per avere il Tribunale sostenuto sia che la responsabilità del conducente dell'autovettura BMW non escludesse affatto quella della danneggiata, nonostante ella avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e sia l'omessa motivazione in ordine al grado di concorso di colpa della danneggiata, quantificato nella misura del 70%.
La doglianza è fondata.
Va, difatti, considerato che il primo giudice a fondamento del proprio convincimento circa la condotta imprudente e negligente della danneggiata ha posto tre circostanze: 1) la violazione dell'art. 154 del
Codice della Strada;
2) l'omessa prova circa il fatto che la svolta a sinistra fosse consentita;
3) l'essersi messa alla guida del proprio ciclomotore in assenza di abilitazione alla guida. Ebbene, escluso per quanto detto innanzi che l'essersi posta alla guida del ciclomotore senza titolo abilitativo possa avere avuto incidenza causale sul sinistro;
ed escluso che la manovra di svolta a sinistra non fosse consentita, non essendovi evidenza probatoria di ciò; resta l'argomentazione circa la corretta esecuzione della manovra di svolta effettuata dalla danneggiata, secondo quanto prescritto dall'art. 154 C.d.S.
Orbene, entrambi i testimoni escussi e ritenuti attendibili dal primo giudice hanno espressamente collocato la sulla linea di mezzeria, PT
nel momento in cui ella si accingeva ad effettuare la svolta a sinistra, e non già verso la destra o al massimo al centro della carreggiata, come aveva ipotizzato il giudice di prime cure a pagina 8.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di impugnazione circa la valutazione sull'attendibilità dei testi escussi ed in mancanza di elementi in atti per dubitare della loro attendibilità, deve ritenersi veritiera la circostanza, da essi riferita, che la danneggiata si trovasse, a ridosso della linea di mezzaria.
Da ciò consegue che la condotta tenuta da , nelle circostanze Parte_1
che hanno preceduto ed accompagnato la produzione del sinistro, non abbiano avuto una incidenza causale nel determinismo del sinistro che si
è verificato esclusivamente per la illecita condotta di Controparte_4
il quale ha effettuato il sorpasso del veicolo che lo precedeva in violazione dell'art. 148 comma 2 lett. d) cds, non essendosi assicurato, prima di effettuare il sorpasso che la strada era libera per uno spazio tale da consentirgli la completa esecuzione del sorpasso, tenuto conto della differenza tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche' della presenza di utenti (nel nostro caso il ciclomotore) che precedeva l'utente da sorpassare. Pertanto, la Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, ritiene che la responsabilità del sinistro sia interamente addebitabile a Controparte_4
Posto ciò, considerato che i parametri, adoperati dal giudice, per la liquidazione dei danni in favore di (recependo le risultanze Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal Dott. in ordine al Per_1
danno non patrimoniale ed alle spese mediche e l'adozione della tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano come aggiornate al 2021) non sono stati oggetto di specifico gravame, deve riconoscersi in favore di l'importo di € 72.029,60, oltre interessi legali sulla somma Parte_1
devalutata dal 27.10.2018 (data del deposito della CTU) al 31.05.2011
(data del sinistro) ed annualmente via via rivalutata dal 31.05.2011 al soddisfo.
§.
4. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n.
6259/2014).
4.2.
Considerato che
all'esito del giudizio è stata accolta la domanda formulata da le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1
vanno poste a carico della e di in solido, come CP_2 Controparte_4
in dispositivo, sulla base delle tabelle del D.M. n.147/2022, nei valori tra i minimi ed i medi attesa la non complessità delle questioni trattate.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza le spese di
C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 n. 890/2021 del Tribunale di Napoli Nord del 28.3.2021 depositata il
1.4.2021, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_4 [...]
Controparte_6
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
2.1 condanna l' in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., al pagamento in favore di , della somma Parte_1
complessiva di € 72.029,60, oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 27.10.2018 (data del deposito della CTU) al 31.05.2011 (data del sinistro) ed annualmente via via rivalutata dal 31.05.2011 al soddisfo;
2.2 condanna l' in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 800,00 per esborsi ed € 8.500,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e spese generali al 15%, e quanto al grado di appello in complessivi
€ 1.165,50 per esborsi, ed € 8.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%., con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
2.3 Pone le spese di CTU come quantificate in primo grado definitivamente a carico dell' – U.C.I. Controparte_5
Napoli, 19.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore