Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 10490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10490 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02094/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Omar Castagnacci e Franca De Carlo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- del decreto del 24.11.2020 di esclusione dal concorso pubblico a n. 302 elevato a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente di polizia penitenziaria e, per l’effetto, dall’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, notificato in data 30.11.2020;
- di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente, con particolare riferimento alla misurazione dell’altezza e della massa grassa, della pulizia e manutenzione degli strumenti di controllo) e consequenziali;
- del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza;
- del decreto del Direttore Generale del 2.12.2020 di approvazione delle graduatorie finali relative al predetto concorso;
- delle suddette graduatorie definitive;
nonché per chiedere la revisione dei risultati della visita in ordine alla misurazione dell’altezza, del peso, della massa grassa e IMC, con consequenziale rettifica del giudizio di inidoneità e affermazione della idoneità del ricorrente al suindicato concorso con riserva di agire in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall’odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.3.2019 il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso pubblico a n. 302 posti (poi elevati a 376) di allievo agente di polizia penitenziaria.
All’art. 2 del bando è stato previsto tra i requisiti fisici relativamente alla composizione corporea quello della “ percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile ”.
Il ricorrente ha partecipato al concorso ed ha superato la prova scritta. Tuttavia, lo stesso è stato giudicato non idoneo da parte della commissione medica a causa della percentuale di massa grassa nell’organismo eccedente i limiti di cui al bando di concorso.
Con decreto del 24.11.2020 il Ministero ha preso atto del giudizio espresso dalla commissione medica ed ha escluso il ricorrente dal predetto concorso.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 27.1.2021 e depositato in data 22.2.2021) il ricorrente ha impugnato tale decreto e gli altri atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e ss.mm.ii., ed in particolare del suo art. 587 – Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando di concorso – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà – Errore nei presupposti di fatto e di diritto - Erroneità in fatto e nella valutazione, arbitrarietà nella valutazione dei requisiti operata dall’Amministrazione in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare ed agli scopi che si intendono perseguire per quanto di interesse nel ricorso - Mancata trasparenza sui criteri di valutazione –Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa - Illegittimità derivata degli atti successivamente adottati ”.
In sintesi, il ricorrente ha censurato l’operato della commissione per l’accertamento dei requisiti sanitari, la quale avrebbe commesso un errore di misurazione della percentuale di massa grassa.
In effetti, dopo una settimana dalla visita da parte della commissione il ricorrente avrebbe ripetuto tale misurazione privatamente presso un biologo nutrizionista e la percentuale di massa grassa dello stesso sarebbe stata pari al 23,4%, percentuale pienamente ricompresa nei parametri previsti dal bando.
Ripetuto il relativo test presso Azienda universitaria la percentuale di massa grassa sarebbe poi risultata pari al 23,9%.
Quanto precede renderebbe ancor più censurabile la mancata indicazione nella scheda di valutazione redatta dall’amministrazione delle singole misurazioni relative a peso, altezza, massa magra e massa grassa, cosa che non avrebbe consentito al ricorrente di individuare con certezza la causa dell’errore commesso dalla commissione e della sua esclusione dal concorso.
Il risultato errato avrebbe potuto essere il frutto di un falso positivo generatosi a causa dei residui di sudore e grasso depositati poco alla volta sui sensori del macchinario utilizzato.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Proposta domanda cautelare, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione avanzata dal ricorrente e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
5. Con memoria depositata in data 1.4.2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ” (Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
8. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dello stesso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.