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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4103 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GATTO MARIA C.F._1
CONCETTA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA C.F._2
ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11/12/2024 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e Pt_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- - di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il
25/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
258, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a Persona_1
Messina il 13 settembre 2010, e nato a [...] il 21 Persona_2
marzo 2014;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina di annotare l'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 258 P. 2
Serie A anno 2009. Rapporti con i figli - I minori e verranno Per_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il sig. potrà vedere e stare con i figli CP_1
ogni qualvolta lo vorrà, tenuto conto dei propri turni di lavoro e degli impegni dei figli. In caso di disaccordo il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità:
1. il sig. potrà tenere con sé i figli due CP_1
pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 21:30, oltre due pernottamenti alternati al mese o dalle ore 12:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, ovvero in caso di esigenze lavorative del sig. i CP_1
già menzionati pernottamenti verranno spostati nei giorni infrasettimanali;
2. durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per quindici
2 giorni anche non consecutivi da distribuire tra il mese di luglio e quello di agosto;
3. nelle vacanze natalizie i minori, ad anni alterni, permarranno con il padre dall'interruzione delle lezioni al 30/12 o dal 31/12 alla ripresa delle lezioni scolastiche;
4. nelle vacanze di Pasqua i minori permarranno con il padre, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua ed il successivo martedì;
5. il giorno del compleanno del padre verrà trascorso dal sig. con i figli;
6. i minori staranno con il padre a CP_1
pranzo o a cena nel giorno del loro compleanno;
7. il giorno della Festa del
Papà verrà trascorso dai minori con il padre, mentre il giorno della festa mamma verrà trascorso con la madre;
Assegno di mantenimento a favore dei figli. il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli, la somma complessiva di € 7.200,00 annui, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che verranno corrisposti con le seguenti modalità: 1. € 518,00 mediante il riconoscimento alla moglie del diritto di percepire il 100% dell'assegno unico;
€ 984,00 verranno versati alla sig.ra nel mese di dicembre di ogni anno, ovvero allo sbarco Pt_1
dall'unità navale;
le parti concordano che il partecipi alle spese CP_1
straordinarie nella misura del 50 % e che dette spese vengano individuate sulla base delle Linee Guida del CNF;
Dal momento in cui la coppia avrà saldato tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio, il verserà ai figli 1/
4 della propria retribuzione e da quel momento l'assegno unico di inclusione verrà percepito al 50% ciascuno;
Casa coniugale. le parti concordano nell'assegnazione della casa coniugale con i relativi arredi alla sig.ra , Pt_1
luogo ove vivrà con i figli. il sig. potrà ritirare dalla casa familiare CP_1
tutti i suoi effetti personali;
Mantenimento coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
Rapporti patrimoniali e personali coniugi. - i debiti contratti dalla coppia continueranno ad essere pagati dal sig. (mutuo € 406; prestito CP_1
3 auto € 684; € 100; Compass € 148; Cofidis € 121; Cofidif € 54; Carta Pt_2
Ego € 150; ass. Vita € 89,00; Ass. Auto € 77/90; pendenze condominiali ordinarie e straordinari); - l'autoveicolo Fiat Punto Trg. DR586ZT verrà rottamata;
- le parti concordano che entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo procederanno alla chiusura del c/c cointestato e le somme in esso contenute rimarranno nell'esclusiva disponibilità del marito. - i coniugi dovranno percepire delle somme di denaro a titolo di risarcimento danni dalla causa civile portante il n° 6209/2016 RG Tribunale di Messina, delle quali dispongono che vengano utilizzate secondo le seguenti modalità:
1. con riguardo alle somme che i coniugi riceveranno a titolo personale, questi si obbligano ad estinguere tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio ad eccezione del mutuo e delle pendenze condominiali che verranno pagate interamente dal sig. (la sig.ra pagherà CP_1 Pt_1
integralmente la finanziaria per l'acquisto dell'autovettura DR 4; tutti i restanti debiti verranno estinti interamente dal sig. ;
2. le somme CP_1
che verranno erogate in favore del figlio verranno vincolate su un Per_1
libretto/conto corrente/polizza vincolata, che i genitori non potranno utilizzare in alcun modo se non previa autorizzazione del Giudice Tutelare e per fini connessi ad esigenze del minor e, come da decreto del giudice tutelare;
3. le somme che verranno erogate in favore del figlio Per_2
verranno parimenti collocati in un libretto/conto corrente/polizza vincolata e della quale i genitori non potranno disporre se non previa autorizzazione del
Giudice Tutelare e per esigenze del minore;
4. la pensione di invalidità percepita dal minore dovrà essere accantonata e utilizzata solo per sue esigenze o conservata sino al raggiungimento della maggiore età;
5. la casa coniugale, saldato il mutuo, verrà intestata al sig. il quale vi CP_1
andrà a vivere o ne farà l'uso che riterrà più opportuno;
mentre la madre acquisterà, con il denaro del figlio – previa autorizzazione del giudice Per_1
4 tutelare - un altro immobile del valore di massimo € 150.000,00
(comprensivo di ogni spesa ed onere) che verrà intestato a e Per_1 Per_2
mantenendo il diritto di abitazione in favore della genitrice;
6. i coniugi si obbligano ad avviare un percorso di mediazione familiare non appena si troveranno nelle condizioni economiche per dare incarico ad un professionista”
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 211/2025 pubbl. il 07/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta integrandola con le seguenti ulteriori pattuizioni:
“1. - Conferma integrale dell'accordo omologato Le parti richiamano e confermano integralmente le condizioni già stabilite nell'accordo di separazione omologato, che si intendono qui trascritte e riportate, che rimangono pienamente efficaci e vincolanti, fatte salve le modifiche, integrazioni e precisazioni indicate nelle presenti note congiunte. 2. - Spese straordinarie Ad integrazione di quanto previsto nel precedente accordo omologato, le parti convengono che: • tutte le spese straordinarie relative ai
5 figli minori – incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN, terapie, visite specialistiche, attività scolastiche e parascolastiche, attività sportive e ricreative, acquisto di ausili, nonché spese impreviste – siano sostenute pro quota in misura paritaria (50% ciascuno); • le spese straordinarie dovranno essere previamente comunicate e concordate, ove possibile, tra i genitori;
• le spese urgenti potranno essere sostenute unilateralmente da uno dei genitori, con obbligo dell'altro di rimborsare la quota del 50% previa esibizione della relativa documentazione. 3.
Comunicazioni relative al diritto di visita Le parti convengono che: • il padre osservi puntualmente gli orari e le modalità previste dal calendario di visita stabilito nell'accordo omologato, evitando ritardi, disguidi o modifiche non previamente concordate;
• eventuali variazioni dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, nel rispetto delle esigenze organizzative della madre e della routine dei minori.
4. Tutela dei minori rispetto ai conflitti familiari Le parti dichiarano congiuntamente che: • i figli devono essere completamente tutelati e tenuti estranei a qualunque diverbio, conflitto o discussione tra i genitori;
• entrambi i genitori si impegnano a garantire un clima familiare sereno e protetto, a tutela del benessere emotivo dei figli, adoperandosi seriamente a non coinvolgere i minori in questioni legali, economiche, patrimoniali o personali attinenti alla conflittualità tra i genitori;
5. Comportamento rispettoso tra i genitori A integrazione dell'accordo omologato, i coniugi si impegnano a: • mantenere nei reciproci confronti una condotta corretta, rispettosa e collaborativa;
• utilizzare, in tutte le comunicazioni concernenti i figli, modalità espressive improntate a civiltà, chiarezza e rispetto, finalizzate esclusivamente alla gestione condivisa della genitorialità; • astenersi da ogni atteggiamento, espressione o gesto che possa risultare offensivo, denigratorio, svalutante o umiliante.
6. Contributo al mantenimento Le parti chiedono di precisare che il contributo al
6 mantenimento già previsto nel verbale omologato, sia determinato nell'importo mensile fisso di: - € 650,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT. Rimangono fermi tutti gli altri obblighi economici già previsti nel verbale omologato. 7.
Invalidità del minore – gestione del libretto dedicato Relativamente al figlio minore beneficiario di indennità erogate dall'INPS, le parti Per_1 concordano che: • venga aperto un conto corrente dedicato intestato esclusivamente al minore, e pertanto il sig. si impegna a recarsi CP_1
prima dell'udienza fissata per il 25.11.2025, presso l'istituto postale e/o bancario prescelto per procedere all'apertura del suddetto conto;
• tutte le somme erogate dall'INPS siano accreditate esclusivamente su tale libretto;
•
i fondi così accantonati siano destinati unicamente a coprire bisogni e spese inerenti il minore, ivi comprese visite mediche, trattamenti sanitari, terapie, ausili, interventi riabilitativi, attività scolastiche e parascolastiche o ogni altra esigenza connessa alla condizione del minore. Per eventuali spese straordinarie non rientranti tra quelle sopra elencate sarà richiesto il previo consenso di entrambi i genitori;
• ogni spesa effettuata utilizzando tali somme dovrà essere documentata e rendicontata tra i genitori.
8. Conferma delle altre disposizioni Rimangono ferme, inalterate e pienamente efficaci tutte le altre disposizioni dell'accordo di separazione omologato non modificate dalle presenti note”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza
7 n. 211/2025 pubbl. il 07/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso, così come integrato con le note congiunte sottoscritte il 18/11/2025, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 25/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 258, parte II, serie A, tra , nata a Parte_1
SS (ME) il 23/06/1986, e nato a Controparte_1
SS (ME) il 28/08/1976, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, così come integrato con le note congiunte sottoscritte il
18/11/2025, e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
8 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4103 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GATTO MARIA C.F._1
CONCETTA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA C.F._2
ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11/12/2024 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e Pt_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- - di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il
25/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
258, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a Persona_1
Messina il 13 settembre 2010, e nato a [...] il 21 Persona_2
marzo 2014;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Messina di annotare l'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 258 P. 2
Serie A anno 2009. Rapporti con i figli - I minori e verranno Per_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il sig. potrà vedere e stare con i figli CP_1
ogni qualvolta lo vorrà, tenuto conto dei propri turni di lavoro e degli impegni dei figli. In caso di disaccordo il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità:
1. il sig. potrà tenere con sé i figli due CP_1
pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 21:30, oltre due pernottamenti alternati al mese o dalle ore 12:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, ovvero in caso di esigenze lavorative del sig. i CP_1
già menzionati pernottamenti verranno spostati nei giorni infrasettimanali;
2. durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per quindici
2 giorni anche non consecutivi da distribuire tra il mese di luglio e quello di agosto;
3. nelle vacanze natalizie i minori, ad anni alterni, permarranno con il padre dall'interruzione delle lezioni al 30/12 o dal 31/12 alla ripresa delle lezioni scolastiche;
4. nelle vacanze di Pasqua i minori permarranno con il padre, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua ed il successivo martedì;
5. il giorno del compleanno del padre verrà trascorso dal sig. con i figli;
6. i minori staranno con il padre a CP_1
pranzo o a cena nel giorno del loro compleanno;
7. il giorno della Festa del
Papà verrà trascorso dai minori con il padre, mentre il giorno della festa mamma verrà trascorso con la madre;
Assegno di mantenimento a favore dei figli. il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli, la somma complessiva di € 7.200,00 annui, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che verranno corrisposti con le seguenti modalità: 1. € 518,00 mediante il riconoscimento alla moglie del diritto di percepire il 100% dell'assegno unico;
€ 984,00 verranno versati alla sig.ra nel mese di dicembre di ogni anno, ovvero allo sbarco Pt_1
dall'unità navale;
le parti concordano che il partecipi alle spese CP_1
straordinarie nella misura del 50 % e che dette spese vengano individuate sulla base delle Linee Guida del CNF;
Dal momento in cui la coppia avrà saldato tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio, il verserà ai figli 1/
4 della propria retribuzione e da quel momento l'assegno unico di inclusione verrà percepito al 50% ciascuno;
Casa coniugale. le parti concordano nell'assegnazione della casa coniugale con i relativi arredi alla sig.ra , Pt_1
luogo ove vivrà con i figli. il sig. potrà ritirare dalla casa familiare CP_1
tutti i suoi effetti personali;
Mantenimento coniuge. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
Rapporti patrimoniali e personali coniugi. - i debiti contratti dalla coppia continueranno ad essere pagati dal sig. (mutuo € 406; prestito CP_1
3 auto € 684; € 100; Compass € 148; Cofidis € 121; Cofidif € 54; Carta Pt_2
Ego € 150; ass. Vita € 89,00; Ass. Auto € 77/90; pendenze condominiali ordinarie e straordinari); - l'autoveicolo Fiat Punto Trg. DR586ZT verrà rottamata;
- le parti concordano che entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo procederanno alla chiusura del c/c cointestato e le somme in esso contenute rimarranno nell'esclusiva disponibilità del marito. - i coniugi dovranno percepire delle somme di denaro a titolo di risarcimento danni dalla causa civile portante il n° 6209/2016 RG Tribunale di Messina, delle quali dispongono che vengano utilizzate secondo le seguenti modalità:
1. con riguardo alle somme che i coniugi riceveranno a titolo personale, questi si obbligano ad estinguere tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio ad eccezione del mutuo e delle pendenze condominiali che verranno pagate interamente dal sig. (la sig.ra pagherà CP_1 Pt_1
integralmente la finanziaria per l'acquisto dell'autovettura DR 4; tutti i restanti debiti verranno estinti interamente dal sig. ;
2. le somme CP_1
che verranno erogate in favore del figlio verranno vincolate su un Per_1
libretto/conto corrente/polizza vincolata, che i genitori non potranno utilizzare in alcun modo se non previa autorizzazione del Giudice Tutelare e per fini connessi ad esigenze del minor e, come da decreto del giudice tutelare;
3. le somme che verranno erogate in favore del figlio Per_2
verranno parimenti collocati in un libretto/conto corrente/polizza vincolata e della quale i genitori non potranno disporre se non previa autorizzazione del
Giudice Tutelare e per esigenze del minore;
4. la pensione di invalidità percepita dal minore dovrà essere accantonata e utilizzata solo per sue esigenze o conservata sino al raggiungimento della maggiore età;
5. la casa coniugale, saldato il mutuo, verrà intestata al sig. il quale vi CP_1
andrà a vivere o ne farà l'uso che riterrà più opportuno;
mentre la madre acquisterà, con il denaro del figlio – previa autorizzazione del giudice Per_1
4 tutelare - un altro immobile del valore di massimo € 150.000,00
(comprensivo di ogni spesa ed onere) che verrà intestato a e Per_1 Per_2
mantenendo il diritto di abitazione in favore della genitrice;
6. i coniugi si obbligano ad avviare un percorso di mediazione familiare non appena si troveranno nelle condizioni economiche per dare incarico ad un professionista”
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 211/2025 pubbl. il 07/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta integrandola con le seguenti ulteriori pattuizioni:
“1. - Conferma integrale dell'accordo omologato Le parti richiamano e confermano integralmente le condizioni già stabilite nell'accordo di separazione omologato, che si intendono qui trascritte e riportate, che rimangono pienamente efficaci e vincolanti, fatte salve le modifiche, integrazioni e precisazioni indicate nelle presenti note congiunte. 2. - Spese straordinarie Ad integrazione di quanto previsto nel precedente accordo omologato, le parti convengono che: • tutte le spese straordinarie relative ai
5 figli minori – incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN, terapie, visite specialistiche, attività scolastiche e parascolastiche, attività sportive e ricreative, acquisto di ausili, nonché spese impreviste – siano sostenute pro quota in misura paritaria (50% ciascuno); • le spese straordinarie dovranno essere previamente comunicate e concordate, ove possibile, tra i genitori;
• le spese urgenti potranno essere sostenute unilateralmente da uno dei genitori, con obbligo dell'altro di rimborsare la quota del 50% previa esibizione della relativa documentazione. 3.
Comunicazioni relative al diritto di visita Le parti convengono che: • il padre osservi puntualmente gli orari e le modalità previste dal calendario di visita stabilito nell'accordo omologato, evitando ritardi, disguidi o modifiche non previamente concordate;
• eventuali variazioni dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, nel rispetto delle esigenze organizzative della madre e della routine dei minori.
4. Tutela dei minori rispetto ai conflitti familiari Le parti dichiarano congiuntamente che: • i figli devono essere completamente tutelati e tenuti estranei a qualunque diverbio, conflitto o discussione tra i genitori;
• entrambi i genitori si impegnano a garantire un clima familiare sereno e protetto, a tutela del benessere emotivo dei figli, adoperandosi seriamente a non coinvolgere i minori in questioni legali, economiche, patrimoniali o personali attinenti alla conflittualità tra i genitori;
5. Comportamento rispettoso tra i genitori A integrazione dell'accordo omologato, i coniugi si impegnano a: • mantenere nei reciproci confronti una condotta corretta, rispettosa e collaborativa;
• utilizzare, in tutte le comunicazioni concernenti i figli, modalità espressive improntate a civiltà, chiarezza e rispetto, finalizzate esclusivamente alla gestione condivisa della genitorialità; • astenersi da ogni atteggiamento, espressione o gesto che possa risultare offensivo, denigratorio, svalutante o umiliante.
6. Contributo al mantenimento Le parti chiedono di precisare che il contributo al
6 mantenimento già previsto nel verbale omologato, sia determinato nell'importo mensile fisso di: - € 650,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT. Rimangono fermi tutti gli altri obblighi economici già previsti nel verbale omologato. 7.
Invalidità del minore – gestione del libretto dedicato Relativamente al figlio minore beneficiario di indennità erogate dall'INPS, le parti Per_1 concordano che: • venga aperto un conto corrente dedicato intestato esclusivamente al minore, e pertanto il sig. si impegna a recarsi CP_1
prima dell'udienza fissata per il 25.11.2025, presso l'istituto postale e/o bancario prescelto per procedere all'apertura del suddetto conto;
• tutte le somme erogate dall'INPS siano accreditate esclusivamente su tale libretto;
•
i fondi così accantonati siano destinati unicamente a coprire bisogni e spese inerenti il minore, ivi comprese visite mediche, trattamenti sanitari, terapie, ausili, interventi riabilitativi, attività scolastiche e parascolastiche o ogni altra esigenza connessa alla condizione del minore. Per eventuali spese straordinarie non rientranti tra quelle sopra elencate sarà richiesto il previo consenso di entrambi i genitori;
• ogni spesa effettuata utilizzando tali somme dovrà essere documentata e rendicontata tra i genitori.
8. Conferma delle altre disposizioni Rimangono ferme, inalterate e pienamente efficaci tutte le altre disposizioni dell'accordo di separazione omologato non modificate dalle presenti note”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza
7 n. 211/2025 pubbl. il 07/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso, così come integrato con le note congiunte sottoscritte il 18/11/2025, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 25/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 258, parte II, serie A, tra , nata a Parte_1
SS (ME) il 23/06/1986, e nato a Controparte_1
SS (ME) il 28/08/1976, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, così come integrato con le note congiunte sottoscritte il
18/11/2025, e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
8 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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