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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°12254/2024 R.G.L., promossa
D A di curatore di Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER ed
[...]
elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Via N. Turrisi n. 38/A a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 12/08/2024, la sig.ra Parte_1
i curatore di avendo premesso che quest'ultima era
[...] Parte_2
stata dichiarata invalida civile nella misura dell'80% con verbale dell' di Parte_3
Palermo del 30.4.1996 ed aveva percepito il relativo assegno di invalidità fino a quando, nel 2004, per motivi non chiariti, ne era stata sospesa l'erogazione, convenne in giudizio l' per sentirlo condannare “a ripristinare in favore della Sig.ra CP_1
i pagamenti relativi alla prestazione assistenziale di cui era Parte_2
in godimento (Assegno mensile di invalidità civile – Certificato n. 03710195)”.
1 Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_1
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Com'è noto, il diritto alla percezione dell'assegno d'invalidità civile, presuppone oltre al possesso di un determinato grado d'invalidità, anche di altri requisiti, primo fra tutti, la percezione di un reddito inferiore ai limiti di legge.
Orbene, parte ricorrente, che ne aveva l'onere, non fornito alcun elemento di prova, anche di carattere presuntivo (cfr. ad esempio certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, il Certificato di non iscrizione rilasciato dalla locale Camera di Commercio e la certificazione rilasciata dell'Agenzia del Territorio), utile a dimostrare che la sig.ra , fosse in possesso di tale requisito. Parte_2
Pertanto, il ricorso va respinto.
Al rigetto non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo la ricorrente reso la dichiarazioni prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal
D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo il 17/06/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°12254/2024 R.G.L., promossa
D A di curatore di Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER ed
[...]
elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Via N. Turrisi n. 38/A a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 12/08/2024, la sig.ra Parte_1
i curatore di avendo premesso che quest'ultima era
[...] Parte_2
stata dichiarata invalida civile nella misura dell'80% con verbale dell' di Parte_3
Palermo del 30.4.1996 ed aveva percepito il relativo assegno di invalidità fino a quando, nel 2004, per motivi non chiariti, ne era stata sospesa l'erogazione, convenne in giudizio l' per sentirlo condannare “a ripristinare in favore della Sig.ra CP_1
i pagamenti relativi alla prestazione assistenziale di cui era Parte_2
in godimento (Assegno mensile di invalidità civile – Certificato n. 03710195)”.
1 Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il CP_1
rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Com'è noto, il diritto alla percezione dell'assegno d'invalidità civile, presuppone oltre al possesso di un determinato grado d'invalidità, anche di altri requisiti, primo fra tutti, la percezione di un reddito inferiore ai limiti di legge.
Orbene, parte ricorrente, che ne aveva l'onere, non fornito alcun elemento di prova, anche di carattere presuntivo (cfr. ad esempio certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, il Certificato di non iscrizione rilasciato dalla locale Camera di Commercio e la certificazione rilasciata dell'Agenzia del Territorio), utile a dimostrare che la sig.ra , fosse in possesso di tale requisito. Parte_2
Pertanto, il ricorso va respinto.
Al rigetto non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo la ricorrente reso la dichiarazioni prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal
D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo il 17/06/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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