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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 64997/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64997 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – Altri contratti atipici , promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. LEONE FILIPPO CARLO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.
CARVELLI LUIGI e RICCI ALESSANDRO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale adito, contrariis Parte_1 reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria, Nel merito e in via riconvenzionale: in via preliminare dichiarare che nulla è dovuto per il decreto ingiuntivo opposto che dovrà essere quindi revocato, ed a tal fine - Accertare e dichiarare che la sospensione dei pagamenti da parte dell'odierno
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 opponente ha fatto seguito ai molteplici malfunzionamenti del sistema informatico fornito e mai definitivamente risolti dall'odierna opponente;
- Accertare e dichiarare che i dedotti malfunzionamenti costituiscono inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1 nascenti dai contratti stipulati tra le odierne parti, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
-
Accertare e dichiarare che l'odierno opponente ha pagato due volte per le medesime fatture nn.
4621/18 e 4622/18 e che, pertanto, egli ha diritto alla restituzione della complessiva somma di
€ 1.616,64; e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: - Condannare la
[...]
a restituire al notaio la somma di €. 1.616,64 Controparte_1 Parte_1 indebitamente incassata con bonifico bancario del 12.9.2019 per le fatture 4621/18 e 4622/18, oltre agli interessi dal giorno del pagamento se ritenuta la mala fede ovvero, in subordine, dal giorno della domanda;
in ogni caso - Condannare la a risarcire i danni Controparte_1 tutti subiti da a causa dei malfunzionamenti del sistema informativo fornito, Parte_1 come dedotti in narrativa ed indicati nella misura di € 25.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ex D.M. 55/14, Iva e Cpa come per legge da distrarsi”.
Conclusioni per : “in via principale e nel merito, Controparte_1 dichiarare inammissibile o rigettare le domande ed eccezioni formulate dal Notaio Pt_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
[...]
15421/2019 del 24/07/2019 (r.g.n. 47455/2019); 3. in via subordinata, e salvo gravame, determinare l'ammontare del credito della nei confronti Controparte_1 del Notaio e condannare quest'ultima al pagamento di detta somma, Parte_1 oltre interessi (al saggio stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), anche anatocistici, e rivalutazione monetaria;
4. rigettare la domanda di restituzione della somma di € 1.616,64, ingiunta in ragione del mancato saldo delle fatture nn. 4621/18 e
4622/18, perché infondata per i motivi dedotti in narrativa, nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno perché infondata e non provata;
5. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande riconvenzionali avversarie, accertato e dichiarato il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore in forza delle fatture insolute prodotte in sede monitoria, compensare detto il credito con quello eventualmente accertato in favore del Dott. a Parte_1 titolo di risarcimento del danno e per l'effetto determinare l'eventuale credito vantato dall'attore per come derivante dalla differenza fra le due partite di dare/avere”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e seguenti cpc, la nel premettere Controparte_1 di essere una società che si occupa di servizi di automazione e informatizzazione per studi notarili e legali, ha chiesto ed ottenuto, da questo
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 15421/2019 (RG 47455/2019), per la somma di € 5.032,26, oltre interessi e spese della prpocedura.
Più esattamente, la società ricorrente ha dedotto di avere stipulato alcuni contratti con per la fornitura di un software gestionale e Parte_1 per la relativa assistenza e che questi non ha onorato il pagamento delle fatture nn. 4261/2018 (per € 1.169,74), 4622/2018 (per € 446,90), 8439/2018 (per €
1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018 (per € 79,30) (doc. 3),
450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16), 452/2019 (per € 80,41) per un complessivo importo di € 5.032,26.
Con atto di opposizione ritualmente notificato, ha Parte_1 contestato la pretesa creditoria eccependo il malfuzionamento del programma fornito per cui ha inteso sospendere i pagamenti. Ha, inoltre, dedotto che a causa dei disservizi creati dal sistema gestionale ha subìto danni per l'importo di circa € 25.000 per cui ha spiegato domanda riconvenzionale.
Con comparsa del 12.11.2021, si è costituita la che ha Controparte_1 contestato le avverse difese deducendo di avere dato esatta esecuzione ai contratti stipulati con l'opponente e che contrariamente a quanto da questi sostenuto, è stata la creditrice società ad essere stata costretta a sospendere, e a risolvere, il contratto di assistenza, in forza dell'art. 17 dello stesso, in conseguenza del mancato pagamento da parte dell' il quale, peraltro, Pt_1 invitato a partecipare alla procedura di mediazione, non ha nemmeno onorato il pagamento all'Organismo.
Inoltre, l'opposta ha dedotto di essere stata sempre sollecita ad effettuare gli interventi di assistenza appena ricevuta la relativa richiesta e che quindi alcun inadempimento le è imputabile, conseguentemente la domanda riconvenzionale si appalesa priva di fondamento.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione con refusione delle spese di lite.
La causa, assegnata a nuovo Giudice in data 22.06.2022, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve osservarsi che l'opposizione appare fondata solo nei limiti appresso evidenziati.
Tra le parti è intercorso un contratto stipulato in data 17.02.2016 avente ad oggetto l'aggiornamento e l'assistenza del programma gestionale denominato
“suite notaro plus”, per il canone mensile di € 237,56, nonché l'assistenza sistemica per un server e quattro computer, per il canone mensile di € 90,76.
La ricorrente società ha dedotto il mancato adempimento da parte di Parte_1 dell'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti come da fatture
[...] azionate e, precisamente, nn. 4261/2018 (per € 1.169,74), 4622/2018 (per €
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 446,90), 8439/2018 (per € 1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018
(per € 79,30) (doc. 3), 450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16),
452/2019 (per € 80,41).
Dal canto suo, l'opponente ha dedotto l'inadempimento della CP_1 dell'obbligo di assicurare il corretto funzionamento del software
[...] per cui avrebbe sospeso il pagamento.
Ciò chiarito, nella vicenda in esame occorre avere riguardo ai seguenti principi: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ....Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento...” (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; e nello stesso senso le successive: Cass. civ. 25.10.2007
n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto inadempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n.
1743/2007; 9351/2007)” (così Cass. n. 8736/2014).
Nel caso che ci occupa la controversia tra le parti appare di natura prettamente documentale tanto è vero che il precedente assegnatario del procedimento ha rigettato le richieste istruttorie di escussione testimoniale.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti non è emerso un inadempimento da parte della opposta società. Infatti, quest'ultima ha dimostrato di essere stata sempre sollecita ad intervenire ogni qualvolta abbia ricevuto richieste da parte dello studio si vedano docc. 4 e 6 della Pt_1 comparsa di costituzione).
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 Deve osservarsi che l'asserito malfunzionamento del software in effetti è consistito solo in un mero blocco della “stampa del repertorio e dell'estratto repertoriale” come da comunicazione del 20.02.2019 a firma dell Pt_1
(doc. 5 dell'opposizione).
Blocco che, come spiegato dall'opposta, “risolto in pochi minuti, era dovuto alla presenza di un file temporaneo (denominato “lockoaprint.txt”) rimasto in uso sulla postazione analizzata: è stato sufficiente cancellare manualmente il file per permettere la corretta stampa del repertorio. Come segnalato anche in passato, il file “lockoaprint.txt” consiste in un meccanismo di protezione e si attiva, ad es., allorquando si tenta di annullare una stampa in corso oppure si impartiscono diversi comandi contemporaneamente. Ove si presenti il problema - e come segnalato al personale dello – per ripristinare il CP_2 corretto funzionamento della stampante risulta sufficiente eliminare il file
“lockoaprint.txt” presente nel percorso C:/oasistemi/notaro98/exe” (si veda mail del 6.2.2019 sub doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
Non si tratta, in sostanza, di un difetto del prodotto ma di un blocco della stampa dovuto alla presenza di file temporaneo immediatamente risolvibile con le agevoli modalità indicate.
D'altronde la deduzione dell'opponente di avere dovuto chiamare altro tecnico per risolvere le asserite problematiche è rimasta priva di riscontro probatorio.
Per quanto concerne il pagamento, va evidenziato che le fatture azionate con il ricorso monitorio sono le seguenti: 4261/2018 (per € 1.169,74), 4622/2018
(per € 446,90), 8439/2018 (per € 1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018 (per € 79,30), 450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16),
452/2019 (per € 80,41).
Orbene, la fattura n. 4622/ 2018, per l'importo di € 446,90 risulta nell'elenco di quelle già pagate dall come attestato nella ricevuta del 12.07.2018. Pt_1
Ne consegue che la somma dovuta da è di € 4.590,28. Parte_1
Considerato che l'opponente ha pagato l' importo di € 5.037,18 con bonifico del 12.09.2018, la domanda di restituzione della somma di € 446,90 di cui alla detta fattura n. 4622/2018 è meritevole di accoglimento.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere dichiarato che il debito dell' è di € 4.590,28 peraltro estinto con il Pt_1 menzionato bonifico per cui residuano solo gli interessi sulle somme di cui alle rimanenti fatture.
Ed, infine, la domanda riconvenzionale per danni proposta dall'opponente non può trovare accoglimento.
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 ha dedotto di avere subito danni per € 25.000 ma di tanto Parte_1 non fornisce alcuna prova.
Gli avvisi di accertamento prodotti dall'opponente non paiono avere alcuna attinenza con i segnalati blocchi. Difatti tali avvisi attengono a mancati pagamenti di atti del 16 luglio 2019 mentre non vi è prova di blocchi segnalati in quel periodo.
Anche l'eventuale espletamento della prova per testi seppure fosse stata ammessa dal precedente assegnatario della causa non avrebbe fornito elementi utili alle deduzioni generiche di danni nemmeno indicati.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 15421/2019 (RG 47455/2019),
3) dichiara che la somma dovuta da è di € 4.590,28 estinta Parte_1 con pagamento del 12.9.2019;
4) condanna, alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 446,90;
[...]
5) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi dovuti sugli
[...] importi di cui alle fatture nn 4261/2018 (per € 1.169,74), 8439/2018 (per
€ 1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018 (per € 79,30) 450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16), 452/2019 (per € 80,41) dalla data delle stesse sino alla data del pagamento effettuato in data
12.09.2019;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 07/01/2025
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64997 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – Altri contratti atipici , promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. LEONE FILIPPO CARLO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.
CARVELLI LUIGI e RICCI ALESSANDRO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale adito, contrariis Parte_1 reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria, Nel merito e in via riconvenzionale: in via preliminare dichiarare che nulla è dovuto per il decreto ingiuntivo opposto che dovrà essere quindi revocato, ed a tal fine - Accertare e dichiarare che la sospensione dei pagamenti da parte dell'odierno
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 opponente ha fatto seguito ai molteplici malfunzionamenti del sistema informatico fornito e mai definitivamente risolti dall'odierna opponente;
- Accertare e dichiarare che i dedotti malfunzionamenti costituiscono inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1 nascenti dai contratti stipulati tra le odierne parti, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
-
Accertare e dichiarare che l'odierno opponente ha pagato due volte per le medesime fatture nn.
4621/18 e 4622/18 e che, pertanto, egli ha diritto alla restituzione della complessiva somma di
€ 1.616,64; e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: - Condannare la
[...]
a restituire al notaio la somma di €. 1.616,64 Controparte_1 Parte_1 indebitamente incassata con bonifico bancario del 12.9.2019 per le fatture 4621/18 e 4622/18, oltre agli interessi dal giorno del pagamento se ritenuta la mala fede ovvero, in subordine, dal giorno della domanda;
in ogni caso - Condannare la a risarcire i danni Controparte_1 tutti subiti da a causa dei malfunzionamenti del sistema informativo fornito, Parte_1 come dedotti in narrativa ed indicati nella misura di € 25.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ex D.M. 55/14, Iva e Cpa come per legge da distrarsi”.
Conclusioni per : “in via principale e nel merito, Controparte_1 dichiarare inammissibile o rigettare le domande ed eccezioni formulate dal Notaio Pt_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
[...]
15421/2019 del 24/07/2019 (r.g.n. 47455/2019); 3. in via subordinata, e salvo gravame, determinare l'ammontare del credito della nei confronti Controparte_1 del Notaio e condannare quest'ultima al pagamento di detta somma, Parte_1 oltre interessi (al saggio stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), anche anatocistici, e rivalutazione monetaria;
4. rigettare la domanda di restituzione della somma di € 1.616,64, ingiunta in ragione del mancato saldo delle fatture nn. 4621/18 e
4622/18, perché infondata per i motivi dedotti in narrativa, nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno perché infondata e non provata;
5. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande riconvenzionali avversarie, accertato e dichiarato il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore in forza delle fatture insolute prodotte in sede monitoria, compensare detto il credito con quello eventualmente accertato in favore del Dott. a Parte_1 titolo di risarcimento del danno e per l'effetto determinare l'eventuale credito vantato dall'attore per come derivante dalla differenza fra le due partite di dare/avere”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 e seguenti cpc, la nel premettere Controparte_1 di essere una società che si occupa di servizi di automazione e informatizzazione per studi notarili e legali, ha chiesto ed ottenuto, da questo
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 15421/2019 (RG 47455/2019), per la somma di € 5.032,26, oltre interessi e spese della prpocedura.
Più esattamente, la società ricorrente ha dedotto di avere stipulato alcuni contratti con per la fornitura di un software gestionale e Parte_1 per la relativa assistenza e che questi non ha onorato il pagamento delle fatture nn. 4261/2018 (per € 1.169,74), 4622/2018 (per € 446,90), 8439/2018 (per €
1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018 (per € 79,30) (doc. 3),
450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16), 452/2019 (per € 80,41) per un complessivo importo di € 5.032,26.
Con atto di opposizione ritualmente notificato, ha Parte_1 contestato la pretesa creditoria eccependo il malfuzionamento del programma fornito per cui ha inteso sospendere i pagamenti. Ha, inoltre, dedotto che a causa dei disservizi creati dal sistema gestionale ha subìto danni per l'importo di circa € 25.000 per cui ha spiegato domanda riconvenzionale.
Con comparsa del 12.11.2021, si è costituita la che ha Controparte_1 contestato le avverse difese deducendo di avere dato esatta esecuzione ai contratti stipulati con l'opponente e che contrariamente a quanto da questi sostenuto, è stata la creditrice società ad essere stata costretta a sospendere, e a risolvere, il contratto di assistenza, in forza dell'art. 17 dello stesso, in conseguenza del mancato pagamento da parte dell' il quale, peraltro, Pt_1 invitato a partecipare alla procedura di mediazione, non ha nemmeno onorato il pagamento all'Organismo.
Inoltre, l'opposta ha dedotto di essere stata sempre sollecita ad effettuare gli interventi di assistenza appena ricevuta la relativa richiesta e che quindi alcun inadempimento le è imputabile, conseguentemente la domanda riconvenzionale si appalesa priva di fondamento.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione con refusione delle spese di lite.
La causa, assegnata a nuovo Giudice in data 22.06.2022, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve osservarsi che l'opposizione appare fondata solo nei limiti appresso evidenziati.
Tra le parti è intercorso un contratto stipulato in data 17.02.2016 avente ad oggetto l'aggiornamento e l'assistenza del programma gestionale denominato
“suite notaro plus”, per il canone mensile di € 237,56, nonché l'assistenza sistemica per un server e quattro computer, per il canone mensile di € 90,76.
La ricorrente società ha dedotto il mancato adempimento da parte di Parte_1 dell'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti come da fatture
[...] azionate e, precisamente, nn. 4261/2018 (per € 1.169,74), 4622/2018 (per €
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 446,90), 8439/2018 (per € 1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018
(per € 79,30) (doc. 3), 450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16),
452/2019 (per € 80,41).
Dal canto suo, l'opponente ha dedotto l'inadempimento della CP_1 dell'obbligo di assicurare il corretto funzionamento del software
[...] per cui avrebbe sospeso il pagamento.
Ciò chiarito, nella vicenda in esame occorre avere riguardo ai seguenti principi: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ....Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento...” (Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533; e nello stesso senso le successive: Cass. civ. 25.10.2007
n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto inadempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n.
1743/2007; 9351/2007)” (così Cass. n. 8736/2014).
Nel caso che ci occupa la controversia tra le parti appare di natura prettamente documentale tanto è vero che il precedente assegnatario del procedimento ha rigettato le richieste istruttorie di escussione testimoniale.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti non è emerso un inadempimento da parte della opposta società. Infatti, quest'ultima ha dimostrato di essere stata sempre sollecita ad intervenire ogni qualvolta abbia ricevuto richieste da parte dello studio si vedano docc. 4 e 6 della Pt_1 comparsa di costituzione).
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 Deve osservarsi che l'asserito malfunzionamento del software in effetti è consistito solo in un mero blocco della “stampa del repertorio e dell'estratto repertoriale” come da comunicazione del 20.02.2019 a firma dell Pt_1
(doc. 5 dell'opposizione).
Blocco che, come spiegato dall'opposta, “risolto in pochi minuti, era dovuto alla presenza di un file temporaneo (denominato “lockoaprint.txt”) rimasto in uso sulla postazione analizzata: è stato sufficiente cancellare manualmente il file per permettere la corretta stampa del repertorio. Come segnalato anche in passato, il file “lockoaprint.txt” consiste in un meccanismo di protezione e si attiva, ad es., allorquando si tenta di annullare una stampa in corso oppure si impartiscono diversi comandi contemporaneamente. Ove si presenti il problema - e come segnalato al personale dello – per ripristinare il CP_2 corretto funzionamento della stampante risulta sufficiente eliminare il file
“lockoaprint.txt” presente nel percorso C:/oasistemi/notaro98/exe” (si veda mail del 6.2.2019 sub doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
Non si tratta, in sostanza, di un difetto del prodotto ma di un blocco della stampa dovuto alla presenza di file temporaneo immediatamente risolvibile con le agevoli modalità indicate.
D'altronde la deduzione dell'opponente di avere dovuto chiamare altro tecnico per risolvere le asserite problematiche è rimasta priva di riscontro probatorio.
Per quanto concerne il pagamento, va evidenziato che le fatture azionate con il ricorso monitorio sono le seguenti: 4261/2018 (per € 1.169,74), 4622/2018
(per € 446,90), 8439/2018 (per € 1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018 (per € 79,30), 450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16),
452/2019 (per € 80,41).
Orbene, la fattura n. 4622/ 2018, per l'importo di € 446,90 risulta nell'elenco di quelle già pagate dall come attestato nella ricevuta del 12.07.2018. Pt_1
Ne consegue che la somma dovuta da è di € 4.590,28. Parte_1
Considerato che l'opponente ha pagato l' importo di € 5.037,18 con bonifico del 12.09.2018, la domanda di restituzione della somma di € 446,90 di cui alla detta fattura n. 4622/2018 è meritevole di accoglimento.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere dichiarato che il debito dell' è di € 4.590,28 peraltro estinto con il Pt_1 menzionato bonifico per cui residuano solo gli interessi sulle somme di cui alle rimanenti fatture.
Ed, infine, la domanda riconvenzionale per danni proposta dall'opponente non può trovare accoglimento.
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019 ha dedotto di avere subito danni per € 25.000 ma di tanto Parte_1 non fornisce alcuna prova.
Gli avvisi di accertamento prodotti dall'opponente non paiono avere alcuna attinenza con i segnalati blocchi. Difatti tali avvisi attengono a mancati pagamenti di atti del 16 luglio 2019 mentre non vi è prova di blocchi segnalati in quel periodo.
Anche l'eventuale espletamento della prova per testi seppure fosse stata ammessa dal precedente assegnatario della causa non avrebbe fornito elementi utili alle deduzioni generiche di danni nemmeno indicati.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti indicati nella parte motiva;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 15421/2019 (RG 47455/2019),
3) dichiara che la somma dovuta da è di € 4.590,28 estinta Parte_1 con pagamento del 12.9.2019;
4) condanna, alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 446,90;
[...]
5) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi dovuti sugli
[...] importi di cui alle fatture nn 4261/2018 (per € 1.169,74), 8439/2018 (per
€ 1.169,74), 8440/2018 (per € 446,90), 8441/2018 (per € 79,30) 450/2019 (per € 1.186,11), 451/2019 (per € 453,16), 452/2019 (per € 80,41) dalla data delle stesse sino alla data del pagamento effettuato in data
12.09.2019;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 07/01/2025
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 64997/2019