Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 e' concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta un contributo Straordinario di lire settanta milioni.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 e' concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta un contributo Straordinario di lire settanta milioni.