TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/10/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 355/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 355/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Mandosso Michela
RICORRENTE nei confronti di:
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Gomiero Michela
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifiche delle condizioni di affidamento di prole minorenne pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di nato a [...] il [...]; cessata la relazione, hanno chiesto la Per_1 regolamentazione giudiziale dell'affidamento del figlio minore e il Tribunale di Vercelli, all'esito della istruttoria e di consulenza psico-diagnostica, con decreto del 14.9.2023 ha disposto che il minore fosse affidato al Servizio Sociale competente per zona, con collocazione e residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione paterna.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 13.3.2025, il ricorrente
[...] ha chiesto la modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento Parte_1 del minore contenute nel predetto decreto, chiedendo l'affido esclusivo del minore e allegando un mutato stato di fatto tale da far ritenere non più necessario l'affidamento eterofamiliare.
Con comparsa di costituzione la madre convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di affido esclusivo, chiedendo una pronuncia di affido condiviso di . Per_1
Celebrata l'udienza del 23.7.2025 alla presenza delle parti, la causa è stata istruita tramite l'acquisizione di relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali. Alla successiva udienza del
22.10.2025, cui ha partecipato anche l'assistente sociale che segue il nucleo e che ha relazionato ulteriormente sulla situazione, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono e hanno discusso immediatamente la causa.
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Sussistono i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori in punto mutamento del regime di affidamento, da eterofamiliare a condiviso.
L'affidamento ai Servizi, durato circa due anni, ha permesso di attuare in maniera soddisfacente il progetto di sostegno al nucleo (monitoraggio, educativa e percorso psicologico, nonché incontri regolamentati con la madre).
Sebbene permangano ancora delle criticità – legate prevalentemente alla conflittualità della coppia genitoriale- non si ravvisano ragioni ostative a disporre il regime condiviso;
inoltre, gli incontri tra madre e minore, come indicato dai Servizi, potranno essere gradualmente liberalizzati, anche presso il domicilio materno, previo intervento di educativa1. 1 Cfr. relazione Servizi Sociali del 17.10.2025; cfr. verbale di udienza del 22.10.2025: “L'assistente sociale oggi presente richiama la relazione agli atti e rileva un miglioramento della situazione anche grazie all'attivazione di una chat tra i genitori per la gestione di;
permane comunque conflittualità; evidenzia come i luoghi neutri abbiano esaurito la Per_1 pagina 2 di 4 Pertanto, è possibile disporre l'affido condiviso di con esercizio separato della responsabilità Per_1 genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la collocazione prevalente presso il padre.
Quanto alla permanenza del minore presso la madre, come da accordo delle parti che si ritiene di ratificare, i Servizi sociali, previa educativa domiciliare presso il domicilio materno, predisporranno un calendario dei pernottamenti e della permanenza di presso la madre. Per_1
Saranno mantenuti il monitoraggio e tutti gli interventi in essere.
MANTENIMENTO DEL MINORE
Per quanto attiene ai rapporti economici, tenuto conto di quanto allegato e documentato dalle parti, nonché di quanto dalle stesse dichiarato all'udienza del 22.10.2025, non oggetto di specifica contestazione, appare congruo porre a carico della convenuta -attualmente disoccupata e sostanzialmente nullatenente- un assegno mensile di 150 euro dal momento in cui reperirà un'occupazione lavorativa stabile, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico, attualmente ripartito al 50%, sarà richiesto e integralmente percepito dal padre in quanto collocatario prevalente.
SPESE DI GIUDIZIO
Le spese di lite possono essere compensate integralmente, anche in ragione dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
355/2025, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vercelli del 14.9.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, DISPONE la modifica delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento del minore nei termini che seguono: Persona_2
1) AFFIDA il minore in via condivisa ai genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
manterrà la Per_1
loro funzione ma che prima di procedere alla liberalizzazione della permanenza del minore presso il domicilio materno occorra una valutazione e interventi di educativa mirata, in quanto fino ad ora è stato valutato il minore nel contesto dei nonni materni”. pagina 3 di 4 collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso il padre;
2) DISPONE che i Servizi Sociali, previa educativa domiciliare presso il domicilio materno, predispongano un calendario dei pernottamenti e della permanenza di presso la madre;
Per_1 con facoltà dei Servizi di ridurre o ampliare i tempi di permanenza del minore presso la madre;
3) DELEGA i Servizi Sociali a proseguire il monitoraggio sul nucleo e gli interventi in essere (tra cui l'educativa domiciliare);
4) PONE a carico della madre dal momento in cui reperirà un'occupazione CP_1 lavorativa stabile, un assegno mensile per il mantenimento indiretto del minore di 150 euro, da versare al padre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo le variazioni degli indici FOI;
5) DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano, pro quota del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie occorrenti al minore previste dal protocollo in materia del Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico familiare sarà richiesto e trattenuto dal padre per l'intero;
6) CONFERMA nel resto;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi ai Servizi delegati (Vercelli).
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 355/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Mandosso Michela
RICORRENTE nei confronti di:
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Gomiero Michela
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifiche delle condizioni di affidamento di prole minorenne pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di nato a [...] il [...]; cessata la relazione, hanno chiesto la Per_1 regolamentazione giudiziale dell'affidamento del figlio minore e il Tribunale di Vercelli, all'esito della istruttoria e di consulenza psico-diagnostica, con decreto del 14.9.2023 ha disposto che il minore fosse affidato al Servizio Sociale competente per zona, con collocazione e residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione paterna.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 13.3.2025, il ricorrente
[...] ha chiesto la modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento Parte_1 del minore contenute nel predetto decreto, chiedendo l'affido esclusivo del minore e allegando un mutato stato di fatto tale da far ritenere non più necessario l'affidamento eterofamiliare.
Con comparsa di costituzione la madre convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di affido esclusivo, chiedendo una pronuncia di affido condiviso di . Per_1
Celebrata l'udienza del 23.7.2025 alla presenza delle parti, la causa è stata istruita tramite l'acquisizione di relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali. Alla successiva udienza del
22.10.2025, cui ha partecipato anche l'assistente sociale che segue il nucleo e che ha relazionato ulteriormente sulla situazione, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono e hanno discusso immediatamente la causa.
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Sussistono i presupposti per recepire le condizioni concordate dai genitori in punto mutamento del regime di affidamento, da eterofamiliare a condiviso.
L'affidamento ai Servizi, durato circa due anni, ha permesso di attuare in maniera soddisfacente il progetto di sostegno al nucleo (monitoraggio, educativa e percorso psicologico, nonché incontri regolamentati con la madre).
Sebbene permangano ancora delle criticità – legate prevalentemente alla conflittualità della coppia genitoriale- non si ravvisano ragioni ostative a disporre il regime condiviso;
inoltre, gli incontri tra madre e minore, come indicato dai Servizi, potranno essere gradualmente liberalizzati, anche presso il domicilio materno, previo intervento di educativa1. 1 Cfr. relazione Servizi Sociali del 17.10.2025; cfr. verbale di udienza del 22.10.2025: “L'assistente sociale oggi presente richiama la relazione agli atti e rileva un miglioramento della situazione anche grazie all'attivazione di una chat tra i genitori per la gestione di;
permane comunque conflittualità; evidenzia come i luoghi neutri abbiano esaurito la Per_1 pagina 2 di 4 Pertanto, è possibile disporre l'affido condiviso di con esercizio separato della responsabilità Per_1 genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo la collocazione prevalente presso il padre.
Quanto alla permanenza del minore presso la madre, come da accordo delle parti che si ritiene di ratificare, i Servizi sociali, previa educativa domiciliare presso il domicilio materno, predisporranno un calendario dei pernottamenti e della permanenza di presso la madre. Per_1
Saranno mantenuti il monitoraggio e tutti gli interventi in essere.
MANTENIMENTO DEL MINORE
Per quanto attiene ai rapporti economici, tenuto conto di quanto allegato e documentato dalle parti, nonché di quanto dalle stesse dichiarato all'udienza del 22.10.2025, non oggetto di specifica contestazione, appare congruo porre a carico della convenuta -attualmente disoccupata e sostanzialmente nullatenente- un assegno mensile di 150 euro dal momento in cui reperirà un'occupazione lavorativa stabile, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
L'assegno unico, attualmente ripartito al 50%, sarà richiesto e integralmente percepito dal padre in quanto collocatario prevalente.
SPESE DI GIUDIZIO
Le spese di lite possono essere compensate integralmente, anche in ragione dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
355/2025, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vercelli del 14.9.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, DISPONE la modifica delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento del minore nei termini che seguono: Persona_2
1) AFFIDA il minore in via condivisa ai genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
manterrà la Per_1
loro funzione ma che prima di procedere alla liberalizzazione della permanenza del minore presso il domicilio materno occorra una valutazione e interventi di educativa mirata, in quanto fino ad ora è stato valutato il minore nel contesto dei nonni materni”. pagina 3 di 4 collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso il padre;
2) DISPONE che i Servizi Sociali, previa educativa domiciliare presso il domicilio materno, predispongano un calendario dei pernottamenti e della permanenza di presso la madre;
Per_1 con facoltà dei Servizi di ridurre o ampliare i tempi di permanenza del minore presso la madre;
3) DELEGA i Servizi Sociali a proseguire il monitoraggio sul nucleo e gli interventi in essere (tra cui l'educativa domiciliare);
4) PONE a carico della madre dal momento in cui reperirà un'occupazione CP_1 lavorativa stabile, un assegno mensile per il mantenimento indiretto del minore di 150 euro, da versare al padre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo le variazioni degli indici FOI;
5) DISPONE che entrambi i genitori contribuiscano, pro quota del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie occorrenti al minore previste dal protocollo in materia del Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico familiare sarà richiesto e trattenuto dal padre per l'intero;
6) CONFERMA nel resto;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi ai Servizi delegati (Vercelli).
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4