Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Pipicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Istruzione Superiore Is F Sco La Cava Bovalino, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale R.Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del provvedimento/pagella di valutazione conclusiva relativa alla mancata promozione della ricorrente alla classe successiva del Liceo Classico dell’Istituto F.sco La Cava di Bovalino (RC);
- del verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe attestante la non ammissione della ricorrente alla classe successiva;
- dei verbali degli apprendimenti delle discipline con giudizio sospeso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore Is F.sco La Cava Bovalino e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa NA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue.
FA e DI
PREMESSO che con il ricorso in esame la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento con il quale il resistente istituto scolastico di Bovalina non l’aveva ammessa alla classe III, successiva a quella dalla stessa frequentata nell’a.s. 2021/2022;
RILEVATO che il Ministero dell’Istruzione, con l’Istituto scolastico, si sono costituiti con memoria di mera forma, cui seguiva il deposito di documentazione;
VISTA l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Collegio ha rigettato la richiesta cautelare;
RILEVATO che parte ricorrente, dopo la summenzionata decisione cautelare di rigetto, rimasta inoppugnata, non ha depositato scritti difensivi e ciò neanche in vista dell’udienza straordinaria dell’1.04.2026, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa audizione, da remoto, della sola difesa erariale;
RITENUTO che l’atteggiamento processuale complessivamente tenuto dalla parte ricorrente all’esito del rigetto dell’istanza cautelare, in uno alla natura della res controversa , debba far propendere per una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito, in quanto l’anno scolastico 2022/2023 che la minore ambiva a frequentare nella classe successiva è abbondantemente decorso;
RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, ove versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.