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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2024, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1803 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(CE) il 23/02/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella
Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Caboni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Cipriano D'Aversa, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Dolianova (SU), via M. Montessori, 12, sarà assegnata alla signora che continuerà ad abitarci unitamente ai figli, che ivi Pt_1 avranno la residenza anagrafica.
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
4) , prossima al compimento dei 14 anni, concorderà liberamente con il Per_1 padre le modalità di visita e i tempi di permanenza presso di lui, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre stesso e quelli scolastici ed extrascolastici della figlia.
Pag. 2 di 4 Appena riterrà, starà comunque con il padre almeno due giorni alla Per_1 settimana, eventualmente anche per il pernotto e a weekend alterni.
Inoltre, salve diverse esigenze e volontà della figlia, quest'ultima trascorrerà le feste natalizie, di capodanno e pasquali con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli in misura di euro 700,00 mensili
(somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge), a far data dal mese di febbraio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (compreso il percorso psicologico intrapreso da e da ) scolastiche, sportive e Per_1 Per_2 ricreative.
Detti importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 26 di ciascun mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla signora : IBAN: Pt_1
[...].
Il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese viaggio per i figli (aereo o traghetto), quando questi si recheranno a trovare i parenti materni (in
Campania, Liguria e Puglia) per due volte all'anno (normalmente festività natalizie/fine anno e durante le vacanze estive).
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito dai coniugi al 50%.
7) La casa sita in Quartu Sant'Elena, via Mons. V. Angioni, 64, di proprietà di entrambi i coniugi, potrà essere temporaneamente occupata dal signor il CP_1 quale si accollerà in via esclusiva il pagamento del mutuo, fino a quando vi dimorerà, senza diritto di ripetizione.
I coniugi, peraltro, espressamente fanno salvo il diritto di ciascuno di essi di richiedere la divisione a seguito dello scioglimento della comunione.
L'IMU afferente a detto immobile verrà pagata dai coniugi al 50%.
8) La vettura IC sarà assegnata alla signora , la quale provvederà al Pt_1 pagamento delle rate residue, alle spese del relativo passaggio di proprietà, all'assicurazione e al pagamento dei bolli successivi al trasferimento.
La vettura Passat SW, rimarrà in uso al CP_1
9) L'importo di euro 6.000,00, presente sul conto cointestato ai coniugi, presso la sarà diviso tra gli stessi al 50%, entro una settimana dalla Org_1 conclusione del presente accordo.
10) Il cane LL resterà nella casa coniugale e il signor contribuirà al 50% CP_1 di tutte le spese (solo a titolo esemplificativo: cibo, veterinario etc.).
Peraltro, il signor dovrà prendersi cura di almeno quando la CP_1 Per_3 signora sarà assente (ad esempio durante i viaggi dai parenti) o, se Pt_1 impossibilitato, si accollerà le spese per la sua collocazione alternativa (ad es. pensione per cani).
Pag. 3 di 4 11) Affermare il diritto dei minori a:
- non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
12) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni relative a margine dell'atto di matrimonio.
13) I coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1803 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(CE) il 23/02/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella
Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Caboni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Cipriano D'Aversa, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Dolianova (SU), via M. Montessori, 12, sarà assegnata alla signora che continuerà ad abitarci unitamente ai figli, che ivi Pt_1 avranno la residenza anagrafica.
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
4) , prossima al compimento dei 14 anni, concorderà liberamente con il Per_1 padre le modalità di visita e i tempi di permanenza presso di lui, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre stesso e quelli scolastici ed extrascolastici della figlia.
Pag. 2 di 4 Appena riterrà, starà comunque con il padre almeno due giorni alla Per_1 settimana, eventualmente anche per il pernotto e a weekend alterni.
Inoltre, salve diverse esigenze e volontà della figlia, quest'ultima trascorrerà le feste natalizie, di capodanno e pasquali con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli in misura di euro 700,00 mensili
(somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge), a far data dal mese di febbraio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (compreso il percorso psicologico intrapreso da e da ) scolastiche, sportive e Per_1 Per_2 ricreative.
Detti importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 26 di ciascun mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla signora : IBAN: Pt_1
[...].
Il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese viaggio per i figli (aereo o traghetto), quando questi si recheranno a trovare i parenti materni (in
Campania, Liguria e Puglia) per due volte all'anno (normalmente festività natalizie/fine anno e durante le vacanze estive).
6) L'assegno unico per i figli sarà percepito dai coniugi al 50%.
7) La casa sita in Quartu Sant'Elena, via Mons. V. Angioni, 64, di proprietà di entrambi i coniugi, potrà essere temporaneamente occupata dal signor il CP_1 quale si accollerà in via esclusiva il pagamento del mutuo, fino a quando vi dimorerà, senza diritto di ripetizione.
I coniugi, peraltro, espressamente fanno salvo il diritto di ciascuno di essi di richiedere la divisione a seguito dello scioglimento della comunione.
L'IMU afferente a detto immobile verrà pagata dai coniugi al 50%.
8) La vettura IC sarà assegnata alla signora , la quale provvederà al Pt_1 pagamento delle rate residue, alle spese del relativo passaggio di proprietà, all'assicurazione e al pagamento dei bolli successivi al trasferimento.
La vettura Passat SW, rimarrà in uso al CP_1
9) L'importo di euro 6.000,00, presente sul conto cointestato ai coniugi, presso la sarà diviso tra gli stessi al 50%, entro una settimana dalla Org_1 conclusione del presente accordo.
10) Il cane LL resterà nella casa coniugale e il signor contribuirà al 50% CP_1 di tutte le spese (solo a titolo esemplificativo: cibo, veterinario etc.).
Peraltro, il signor dovrà prendersi cura di almeno quando la CP_1 Per_3 signora sarà assente (ad esempio durante i viaggi dai parenti) o, se Pt_1 impossibilitato, si accollerà le spese per la sua collocazione alternativa (ad es. pensione per cani).
Pag. 3 di 4 11) Affermare il diritto dei minori a:
- non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
12) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni relative a margine dell'atto di matrimonio.
13) I coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4