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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2842/21 RGAC,
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e Parte_1 difeso dall'Avv. Paolo Palumbo, in virtù di procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_1
Vossi, in virtù di procura in atti;
NONCHE'
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
LV UT, giusta procura in atti.
OGGETTO: responsabilità ex art.1669 c.c.. Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 06.05.2025, sostituita da termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, il (così, anche, per Parte_1 brevità), evocava in giudizio la (così anche, per brevità) per ivi sentir Pt_1 accertare nei suoi confronti la esistenza di gravi vizi e difetti sull'immobile
, precedentemente realizzato dalla convenuta, riconducibili alla CP_2
fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., con conseguente condanna al pagamento della complessiva somma di €. 34.054,52, comprensiva di costi per l'eliminazione dei vizi, oneri professionali afferenti al collegato procedimento di ATP, accessori di legge.
In fatto esponeva che il era stato costituito Parte_1 sull'immobile sito in Perugia Strada di Ripa nr. 13V censito al NCEU al foglio 226, particella 430, sub 2-24, costruito da come da permesso di costruire CP_1 nr. 401 del 20.05.09, variante nr. 303 del 20.5.11 e certificato di agibilità nr, 113 del 29.2.2012.
Successivamente al completamento dell'opera e nel corso degli anni, si verificavano fenomeni di esfoliazione della vernice nei manufatti in ferro oltre al decoloramento “a macchia di leopardo” del rivestimento esterno dei balconi che, in alcuni casi si distaccava completamente dalla superficie dei profili di copertura.
Compulsata invano la ditta costruttrice, parte attrice incaricava un tecnico per l'accertamento dei danni e per la individuazione quantificazione delle opere necessarie ad emendarli;
ne risultava la verifica ed accertamento di altri difetti e vizi, interessanti alcune opere in ferro quali la recinzione, il cancello del fabbricato e gli sportelli dei contatori;
detti manufatti presentavano gravi esfoliazioni della verniciatura di finitura per evidente mancanza di aggrappante e dell'opera di sgrassatura del metallo.
Perdurando l'inerzia della , il Condominio introitava procedimento di ATP;
Pt_1
chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa HDI S.p.a. Pt_1
(titolare di copertura assicurativa “postuma decennale”).
Nella contestazione dei presupposti di fatto e diritto agiti dal , il Parte_1
Tribunale di Perugia nominava CTU l'Ing. che depositava perizia in ordine Per_1 alla verifica dei vizi e difetti lamentati ed alle spese necessarie per l'eliminazione.
pagina 2 di 9 Richiesto il pagamento delle somme così quantificate alla RIPA e verificata la mancata risposta di quest'ultima, l'Ente attoreo introitava il presente giudizio.
Il Condominio, ritenuta la responsabilità della per gravi difetti di costruzione Pt_1
e ritenuta applicabile la garanzia decennale di cui all'art. 1669 c.c., rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Civile di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta accogliere la domanda attrice per le causali di cui in narrativa. In via principale Accertare
e dichiarare l'esistenza dei vizi e difetti di costruzione lamentati dagli attori come meglio specificati ed indicati nell'elaborato peritale dell'Accertamento Tecnico Preventivo a firma dell'Ing. e la loro imputabilità alla quale costruttore- Controparte_3 CP_1 venditore. Accertare e dichiarare che per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione sono necessari € 27.281,06 oltre oneri previdenziali e fiscali e per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento della CP_1 somma di € 27.281,06 oltre oneri previdenziali e fiscali ed interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo in favore del . Parte_1
Accertare e dichiarare che la deve rimborsare al CP_1 Parte_1
le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo e segnatamente le spese
[...] legali, di CTP, di CTU e visure per complessivi € Condominio Strada 13V e per Pt_1
l'effetto condannarla al pagamento in favore degli istanti della somma di €
[...]
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Accertare e Parte_1 dichiarare che la deve rimborsare altresì le spese sostenute dal CP_1 [...]
per il compenso spettante ex lege all'Amministratore per i lavori Parte_1 straordinari quali sono quelli necessari alla eliminazione dei vizi e difetti di costruzione nella misura del 5% prevista nell'accordo tra Amministratore e condominio pari ad €
1.364,05; e così complessivamente € 34.054,52 oltre oneri previdenziali e fiscali ed interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo in favore del
[...]
. In via subordinata Accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e difetti Parte_1 di costruzione lamentati dagli attori e meglio specificati ed indicati nell'elaborato peritale dell'Accertamento Tecnico Preventivo a firma dell'Ing. e la loro Controparte_3 imputabilità alla quale costruttore-venditore. Accertare e condannare CP_1 [...] in persona del legale rapp.te pt al risarcimento dei danni nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà giusto liquidare oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
pagina 3 di 9 In tutte le ipotesi con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio la , che contestava in toto la avversa domanda, in Pt_1
particolare eccependo l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667 c.c..; sul punto evidenziava, con copiosi riferimenti giurisprudenziali, come la fattispecie fosse del tutto estranea alla responsabilità decennale del costruttore di cui all'art. 1669, risolvendosi, i danni ed i vizi lamentati, in un mero pregiudizio estetico, tale da non limitare in maniera grave e durevole la funzionalità, fruibilità e stabilità dell'opera, men che meno costituendo un grave ed irreversibile pregiudizio alla struttura dell'edifico.
Contestava anche, per quanto di ragione, la CTU e la quantificazione dei danni richiesti;
in particolare, evidenziava, in punto di distacco della tinteggiatura dalle opere in ferro (ringhiere e cancello) che la periodica tinteggiatura di tali manufatti rappresentava attività di ordinaria manutenzione, a carico dei proprietari e giammai poteva riferirsi alla responsabilità del costruttore.
Chiedeva, in ogni caso, autorizzarsi la chiamata in causa della HDI Ass.ni S.p.a., per essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda principale, reclamando l'esistenza e validità di apposita polizza decennale assicurativa (n. 660033208), con decorrenza dal 10.11.2011 sino al
10.11.2021.
Rassegnava le seguenti conclusioni.
In Via Preliminare: -differire la prima udienza del 19.05.2022, allo scopo di consentire all'odierna convenuta di evocare nel presente giudizio la HDI Assicurazioni SPA, con sede legale in Via Abruzzi, 10-Roma, in persona del legale rapp.nte pro-tempore, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; Nel Merito, - accertare e dichiarare la fondatezza dei rappresentati e documentati motivi difensivi sub.
I-II-III, con particolare riferimento a quelli afferenti l'assenza dei gravi vizi riguardanti
l'immobile del e la loro irriconducibilità all'art. 1669 Parte_1
c.c.: così come denunziati dall'attore nel rispettivo atto di citazione;
-accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento danni dell'odierno attore, stante il decorso del biennio stabilito dalla data della consegna dell'opera ex art. 1667 c.c., e per
l'effetto respingere la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti da parte pagina 4 di 9 attorea in quanto infondata ed ingiusta. Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno procedimento. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice: -accertare e dichiarare che la HDI Assicurazioni SPA, con sede legale in Via Abruzzi, 10-Roma, in persona del legale rapp.nte pro-tempore, è tenuta a garantire e manlevare la convenuta, da ogni conseguenza negativa Controparte_1 dell'instaurato giudizio di merito. Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno procedimento.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche HDI Ass.ni
S.p.a. che, aderendo alla posizione difensiva della convenuta, in punto di contestazione della domanda attorea, si opponeva alla domanda di garanzia svolte da nei propri confronti, sostenendo che la polizza richiamata con Pt_1 coprisse affatto il rischio dedotto in giudizio, rappresentato dai vizi ai rivestimenti, come tale estranei agli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del
Codice Civile che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Peraltro, come causa espressa di esclusione, la polizza medesima annoverava i danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
… gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
danni causati da difetti, anche gravi alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda proposta nei confronti di HDI ASSICURAZIONI s.p.a., stante l'inoperatività della polizza decennale postuma n. 660033208 per le ragioni tutte esposte ai punti I e II della comparsa di risposta, che qui si richiamano integralmente e, per l'effetto, dichiarare che HDI
ASSICURAZIONI s.p.a. nulla deve ed a nessun titolo;
Con vittoria di spese e compensi professionali della fase preventiva e della fase di merito, oltre contributo forfettario e accessori di legge;
con pronuncia ex art. 96 c.p.c..
**
pagina 5 di 9 Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., disponeva l'acquisizione della relazione tecnica depositata nel procedimento di ATP e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. In seguito alla sostituzione del Giudice, il giudizio perveniva, per medesimi incombenti, alla richiamata udienza conclusiva del
06.05.2025, all'esito della quale era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda del è infondata e va respinta. Parte_1
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia, si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Dirimente, ai fini della decisione è la riconducibilità dei vizi e difetti lamentati da parte attrice alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.
Invero, solo in tale positiva ipotesi la domanda risulterebbe tempestivamente proposta, prevedendo, quella norma, il termine decennale di sussistenza della responsabilità dell'appaltatore, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta e sia esercitato il diritto entro un anno dalla denunzia e non risultando, sul punto, sollevata alcuna eccezione di decadenza o prescrizione.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti, deve ritenersi che i vizi ed i difetti lamentati da parte attrice non possano ricondursi all'ipotesi suddetta.
Si premette, in linea generale, che, rispetto alla formulazione letterale della norma invocata ed alla interpretazione restrittiva della stessa -ormai minoritaria- la giurisprudenza ha cercato di estenderne la portata, chiarendo che configurano pagina 6 di 9 gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengano in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Sul punto la S.C. ha chiarito che "Le disposizioni dell'art. 1669 c.c., tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura
e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 c.c. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica" (cfr. Cass. Civ.,
n.3002/2001).
Costante in tal senso l'orientamento dei Giudici della nomofilachia, onde è enucleabile un principio di fondo ai fini discretivi che qui rilevano: i vizi ed i difetti devono essere così rilevanti da menomare in modo grave la normale utilizzabilità
e fruibilità della res.
Naturalmente la “rilevanza” non va confusa con “l'entità”: il vigente art. 1669
c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell'abrogato c.c. del 1865, configura una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale.
Peraltro, l'art. 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o
pagina 7 di 9 parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi“. In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
Ne deriva, a contrario, che anche un difetto di elevata entità non necessariamente deve considerarsi grave.
Sicché, a titolo esemplificativo, sono stati ritenuti inquadrabili nel paradigma dell'art. 1669 c.c. i danni diffusi alla pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione;
gravi difetti alle opere di pavimentazione e di impiantistica;
infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione; l'inefficienza di un impianto idrico;
l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica;
il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio.
Nel caso che ci occupa non può revocarsi in dubbio che la mera esfoliazione della vernice di copertura dei manufatti in ferro, piuttosto che la decolorazione dei rivestimenti delle pareti verticali dei balconi (la cui struttura è data dal sottostante manufatto in cemento o laterizi, della quale la lamiera pressofusa e preverniciata rappresenta un elemento migliorativo della sola estetica e non certo della funzionalità), non intacchino, in nessun modo, la struttura e funzionalità dell'opera (anche della sola parte della stessa rappresentata dai balconi), così come deve escludersi che tali difetti indicano in maniera negativa sulla sua solidità, efficienza e durata.
Questo Giudice, anche quale peritus peritorum, ritiene che i vizi rilevati e consacrati nella CTU resa nel procedimento sommario esperito, come evidenziati dal corredo fotografico, afferiscano tutti ad elementi secondari ed accessori, non tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, sì che non può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c..
pagina 8 di 9 Ne consegue, assiomaticamente, che la norma applicabile ai fatti di causa è da rinvenirsi nell'art. 1667 c.c..
Dato per dimostrato che il committente abbia denunciato la scoperta Parte_1 nei rigorosi termini previsti, non vi è alcun dubbio che l'azione di garanzia sia inevitabilmente prescritta, per essere decorso il termine biennale dalla consegna dell'opera (pacificamente riferibile al rilascio del certificato di agibilità (2012)).
La domanda va dunque respinta.
Stante la particolarità della vicenda sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
, in persona del l.r.p.t., ogni altra Parte_1 questione assorbita o disattesa:
1. Rigetta la domanda.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, addì 06.12.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2842/21 RGAC,
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e Parte_1 difeso dall'Avv. Paolo Palumbo, in virtù di procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_1
Vossi, in virtù di procura in atti;
NONCHE'
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
LV UT, giusta procura in atti.
OGGETTO: responsabilità ex art.1669 c.c.. Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 06.05.2025, sostituita da termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, il (così, anche, per Parte_1 brevità), evocava in giudizio la (così anche, per brevità) per ivi sentir Pt_1 accertare nei suoi confronti la esistenza di gravi vizi e difetti sull'immobile
, precedentemente realizzato dalla convenuta, riconducibili alla CP_2
fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., con conseguente condanna al pagamento della complessiva somma di €. 34.054,52, comprensiva di costi per l'eliminazione dei vizi, oneri professionali afferenti al collegato procedimento di ATP, accessori di legge.
In fatto esponeva che il era stato costituito Parte_1 sull'immobile sito in Perugia Strada di Ripa nr. 13V censito al NCEU al foglio 226, particella 430, sub 2-24, costruito da come da permesso di costruire CP_1 nr. 401 del 20.05.09, variante nr. 303 del 20.5.11 e certificato di agibilità nr, 113 del 29.2.2012.
Successivamente al completamento dell'opera e nel corso degli anni, si verificavano fenomeni di esfoliazione della vernice nei manufatti in ferro oltre al decoloramento “a macchia di leopardo” del rivestimento esterno dei balconi che, in alcuni casi si distaccava completamente dalla superficie dei profili di copertura.
Compulsata invano la ditta costruttrice, parte attrice incaricava un tecnico per l'accertamento dei danni e per la individuazione quantificazione delle opere necessarie ad emendarli;
ne risultava la verifica ed accertamento di altri difetti e vizi, interessanti alcune opere in ferro quali la recinzione, il cancello del fabbricato e gli sportelli dei contatori;
detti manufatti presentavano gravi esfoliazioni della verniciatura di finitura per evidente mancanza di aggrappante e dell'opera di sgrassatura del metallo.
Perdurando l'inerzia della , il Condominio introitava procedimento di ATP;
Pt_1
chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa HDI S.p.a. Pt_1
(titolare di copertura assicurativa “postuma decennale”).
Nella contestazione dei presupposti di fatto e diritto agiti dal , il Parte_1
Tribunale di Perugia nominava CTU l'Ing. che depositava perizia in ordine Per_1 alla verifica dei vizi e difetti lamentati ed alle spese necessarie per l'eliminazione.
pagina 2 di 9 Richiesto il pagamento delle somme così quantificate alla RIPA e verificata la mancata risposta di quest'ultima, l'Ente attoreo introitava il presente giudizio.
Il Condominio, ritenuta la responsabilità della per gravi difetti di costruzione Pt_1
e ritenuta applicabile la garanzia decennale di cui all'art. 1669 c.c., rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Civile di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta accogliere la domanda attrice per le causali di cui in narrativa. In via principale Accertare
e dichiarare l'esistenza dei vizi e difetti di costruzione lamentati dagli attori come meglio specificati ed indicati nell'elaborato peritale dell'Accertamento Tecnico Preventivo a firma dell'Ing. e la loro imputabilità alla quale costruttore- Controparte_3 CP_1 venditore. Accertare e dichiarare che per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione sono necessari € 27.281,06 oltre oneri previdenziali e fiscali e per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento della CP_1 somma di € 27.281,06 oltre oneri previdenziali e fiscali ed interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo in favore del . Parte_1
Accertare e dichiarare che la deve rimborsare al CP_1 Parte_1
le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo e segnatamente le spese
[...] legali, di CTP, di CTU e visure per complessivi € Condominio Strada 13V e per Pt_1
l'effetto condannarla al pagamento in favore degli istanti della somma di €
[...]
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Accertare e Parte_1 dichiarare che la deve rimborsare altresì le spese sostenute dal CP_1 [...]
per il compenso spettante ex lege all'Amministratore per i lavori Parte_1 straordinari quali sono quelli necessari alla eliminazione dei vizi e difetti di costruzione nella misura del 5% prevista nell'accordo tra Amministratore e condominio pari ad €
1.364,05; e così complessivamente € 34.054,52 oltre oneri previdenziali e fiscali ed interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo in favore del
[...]
. In via subordinata Accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e difetti Parte_1 di costruzione lamentati dagli attori e meglio specificati ed indicati nell'elaborato peritale dell'Accertamento Tecnico Preventivo a firma dell'Ing. e la loro Controparte_3 imputabilità alla quale costruttore-venditore. Accertare e condannare CP_1 [...] in persona del legale rapp.te pt al risarcimento dei danni nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà giusto liquidare oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
pagina 3 di 9 In tutte le ipotesi con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio la , che contestava in toto la avversa domanda, in Pt_1
particolare eccependo l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667 c.c..; sul punto evidenziava, con copiosi riferimenti giurisprudenziali, come la fattispecie fosse del tutto estranea alla responsabilità decennale del costruttore di cui all'art. 1669, risolvendosi, i danni ed i vizi lamentati, in un mero pregiudizio estetico, tale da non limitare in maniera grave e durevole la funzionalità, fruibilità e stabilità dell'opera, men che meno costituendo un grave ed irreversibile pregiudizio alla struttura dell'edifico.
Contestava anche, per quanto di ragione, la CTU e la quantificazione dei danni richiesti;
in particolare, evidenziava, in punto di distacco della tinteggiatura dalle opere in ferro (ringhiere e cancello) che la periodica tinteggiatura di tali manufatti rappresentava attività di ordinaria manutenzione, a carico dei proprietari e giammai poteva riferirsi alla responsabilità del costruttore.
Chiedeva, in ogni caso, autorizzarsi la chiamata in causa della HDI Ass.ni S.p.a., per essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda principale, reclamando l'esistenza e validità di apposita polizza decennale assicurativa (n. 660033208), con decorrenza dal 10.11.2011 sino al
10.11.2021.
Rassegnava le seguenti conclusioni.
In Via Preliminare: -differire la prima udienza del 19.05.2022, allo scopo di consentire all'odierna convenuta di evocare nel presente giudizio la HDI Assicurazioni SPA, con sede legale in Via Abruzzi, 10-Roma, in persona del legale rapp.nte pro-tempore, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; Nel Merito, - accertare e dichiarare la fondatezza dei rappresentati e documentati motivi difensivi sub.
I-II-III, con particolare riferimento a quelli afferenti l'assenza dei gravi vizi riguardanti
l'immobile del e la loro irriconducibilità all'art. 1669 Parte_1
c.c.: così come denunziati dall'attore nel rispettivo atto di citazione;
-accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento danni dell'odierno attore, stante il decorso del biennio stabilito dalla data della consegna dell'opera ex art. 1667 c.c., e per
l'effetto respingere la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti da parte pagina 4 di 9 attorea in quanto infondata ed ingiusta. Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno procedimento. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice: -accertare e dichiarare che la HDI Assicurazioni SPA, con sede legale in Via Abruzzi, 10-Roma, in persona del legale rapp.nte pro-tempore, è tenuta a garantire e manlevare la convenuta, da ogni conseguenza negativa Controparte_1 dell'instaurato giudizio di merito. Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno procedimento.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche HDI Ass.ni
S.p.a. che, aderendo alla posizione difensiva della convenuta, in punto di contestazione della domanda attorea, si opponeva alla domanda di garanzia svolte da nei propri confronti, sostenendo che la polizza richiamata con Pt_1 coprisse affatto il rischio dedotto in giudizio, rappresentato dai vizi ai rivestimenti, come tale estranei agli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del
Codice Civile che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Peraltro, come causa espressa di esclusione, la polizza medesima annoverava i danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
… gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
danni causati da difetti, anche gravi alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda proposta nei confronti di HDI ASSICURAZIONI s.p.a., stante l'inoperatività della polizza decennale postuma n. 660033208 per le ragioni tutte esposte ai punti I e II della comparsa di risposta, che qui si richiamano integralmente e, per l'effetto, dichiarare che HDI
ASSICURAZIONI s.p.a. nulla deve ed a nessun titolo;
Con vittoria di spese e compensi professionali della fase preventiva e della fase di merito, oltre contributo forfettario e accessori di legge;
con pronuncia ex art. 96 c.p.c..
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pagina 5 di 9 Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., disponeva l'acquisizione della relazione tecnica depositata nel procedimento di ATP e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. In seguito alla sostituzione del Giudice, il giudizio perveniva, per medesimi incombenti, alla richiamata udienza conclusiva del
06.05.2025, all'esito della quale era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda del è infondata e va respinta. Parte_1
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia, si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Dirimente, ai fini della decisione è la riconducibilità dei vizi e difetti lamentati da parte attrice alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.
Invero, solo in tale positiva ipotesi la domanda risulterebbe tempestivamente proposta, prevedendo, quella norma, il termine decennale di sussistenza della responsabilità dell'appaltatore, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta e sia esercitato il diritto entro un anno dalla denunzia e non risultando, sul punto, sollevata alcuna eccezione di decadenza o prescrizione.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti, deve ritenersi che i vizi ed i difetti lamentati da parte attrice non possano ricondursi all'ipotesi suddetta.
Si premette, in linea generale, che, rispetto alla formulazione letterale della norma invocata ed alla interpretazione restrittiva della stessa -ormai minoritaria- la giurisprudenza ha cercato di estenderne la portata, chiarendo che configurano pagina 6 di 9 gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengano in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Sul punto la S.C. ha chiarito che "Le disposizioni dell'art. 1669 c.c., tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura
e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 c.c. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica" (cfr. Cass. Civ.,
n.3002/2001).
Costante in tal senso l'orientamento dei Giudici della nomofilachia, onde è enucleabile un principio di fondo ai fini discretivi che qui rilevano: i vizi ed i difetti devono essere così rilevanti da menomare in modo grave la normale utilizzabilità
e fruibilità della res.
Naturalmente la “rilevanza” non va confusa con “l'entità”: il vigente art. 1669
c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell'abrogato c.c. del 1865, configura una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale.
Peraltro, l'art. 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o
pagina 7 di 9 parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi“. In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
Ne deriva, a contrario, che anche un difetto di elevata entità non necessariamente deve considerarsi grave.
Sicché, a titolo esemplificativo, sono stati ritenuti inquadrabili nel paradigma dell'art. 1669 c.c. i danni diffusi alla pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione;
gravi difetti alle opere di pavimentazione e di impiantistica;
infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione; l'inefficienza di un impianto idrico;
l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica;
il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio.
Nel caso che ci occupa non può revocarsi in dubbio che la mera esfoliazione della vernice di copertura dei manufatti in ferro, piuttosto che la decolorazione dei rivestimenti delle pareti verticali dei balconi (la cui struttura è data dal sottostante manufatto in cemento o laterizi, della quale la lamiera pressofusa e preverniciata rappresenta un elemento migliorativo della sola estetica e non certo della funzionalità), non intacchino, in nessun modo, la struttura e funzionalità dell'opera (anche della sola parte della stessa rappresentata dai balconi), così come deve escludersi che tali difetti indicano in maniera negativa sulla sua solidità, efficienza e durata.
Questo Giudice, anche quale peritus peritorum, ritiene che i vizi rilevati e consacrati nella CTU resa nel procedimento sommario esperito, come evidenziati dal corredo fotografico, afferiscano tutti ad elementi secondari ed accessori, non tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, sì che non può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c..
pagina 8 di 9 Ne consegue, assiomaticamente, che la norma applicabile ai fatti di causa è da rinvenirsi nell'art. 1667 c.c..
Dato per dimostrato che il committente abbia denunciato la scoperta Parte_1 nei rigorosi termini previsti, non vi è alcun dubbio che l'azione di garanzia sia inevitabilmente prescritta, per essere decorso il termine biennale dalla consegna dell'opera (pacificamente riferibile al rilascio del certificato di agibilità (2012)).
La domanda va dunque respinta.
Stante la particolarità della vicenda sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
, in persona del l.r.p.t., ogni altra Parte_1 questione assorbita o disattesa:
1. Rigetta la domanda.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, addì 06.12.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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