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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 2533/2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. PROFETA MARCO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
LE IA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 27.11.24, disposti diversi rinvii per integrazione documentale, all'udienza del 22 ottobre
2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni chiedendo di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:” I figli minori , IA e vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due volte a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore
16.30 alle ore 21.30, compatibilmente con i reciproci impegni;
nei weekend a fine settimana alternati dalle ore 16.30 del venerdì fino alle ore 21,30 della domenica;
i figli, inoltre, durante le festività natalizie, trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre e del 25 dicembre nonché il 31 dicembre e del 1 gennaio ( oppure alternando il periodo dal 23 dicembre al 29 con il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio); Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorreranno con l'uno o l'altro dei genitori il giorno di pasqua o quello del lunedì dell'angelo. Il padre, inoltre, durante le vacanze estive trascorrerà con i figli
15 giorni, anche non consecutivi, con un calendario da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i figli, poi, trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e con la madre il giorno della festa della mamma;
per una migliore cura psicofisica dei minori ed al fine di evitare traumi nel rapporto affettivo con il padre, lo stesso avrà la facoltà di vedere i figli anche in altre occasioni e di svolgere con loro opportune attività ricreative, culturali e sportive nel rispetto degli impegni scolastici, di studio e delle condizioni di salute degli stessi nonché compatibilmente con l'organizzazione della famiglia e previo pagina 2 di 4 accordo con la madre;
3. Il sig. verserà per il mantenimento della CP_1
moglie un assegno mensile di euro 150,00 ed un assegno mensile di euro 750,00 a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli ( euro 250,00 per ciascun figlio), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
su tali importi, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione istat a decorrere dall'anno successivo;
4. Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei figli cosi come individuate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Velletri, da intendersi ivi integralmente trascritto e riportato;
5. La casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Parte_1
Velletri Via Carano n. 19 già assegnata alla stessa con la mobilia e gli arredi, la quale vi continuerà a vivere insieme ai figli;
6. La casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Velletri Via Carano n. 19 è gravata da mutuo Parte_1
intestato al sig. sul quale permarrà l'obbligo di pagare per interno le CP_1
rate mensili, come già stabilito in sede di separazione;
7. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
Sermoneta (LT) il 1.4.2007 (atto n.
5- parte 2 serie C del comune di Sermoneta) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 29 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa RI Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 2533/2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. PROFETA MARCO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
LE IA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 27.11.24, disposti diversi rinvii per integrazione documentale, all'udienza del 22 ottobre
2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni chiedendo di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:” I figli minori , IA e vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due volte a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore
16.30 alle ore 21.30, compatibilmente con i reciproci impegni;
nei weekend a fine settimana alternati dalle ore 16.30 del venerdì fino alle ore 21,30 della domenica;
i figli, inoltre, durante le festività natalizie, trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre e del 25 dicembre nonché il 31 dicembre e del 1 gennaio ( oppure alternando il periodo dal 23 dicembre al 29 con il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio); Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorreranno con l'uno o l'altro dei genitori il giorno di pasqua o quello del lunedì dell'angelo. Il padre, inoltre, durante le vacanze estive trascorrerà con i figli
15 giorni, anche non consecutivi, con un calendario da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i figli, poi, trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e con la madre il giorno della festa della mamma;
per una migliore cura psicofisica dei minori ed al fine di evitare traumi nel rapporto affettivo con il padre, lo stesso avrà la facoltà di vedere i figli anche in altre occasioni e di svolgere con loro opportune attività ricreative, culturali e sportive nel rispetto degli impegni scolastici, di studio e delle condizioni di salute degli stessi nonché compatibilmente con l'organizzazione della famiglia e previo pagina 2 di 4 accordo con la madre;
3. Il sig. verserà per il mantenimento della CP_1
moglie un assegno mensile di euro 150,00 ed un assegno mensile di euro 750,00 a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli ( euro 250,00 per ciascun figlio), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
su tali importi, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione istat a decorrere dall'anno successivo;
4. Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei figli cosi come individuate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Velletri, da intendersi ivi integralmente trascritto e riportato;
5. La casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Parte_1
Velletri Via Carano n. 19 già assegnata alla stessa con la mobilia e gli arredi, la quale vi continuerà a vivere insieme ai figli;
6. La casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Velletri Via Carano n. 19 è gravata da mutuo Parte_1
intestato al sig. sul quale permarrà l'obbligo di pagare per interno le CP_1
rate mensili, come già stabilito in sede di separazione;
7. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza e si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
Sermoneta (LT) il 1.4.2007 (atto n.
5- parte 2 serie C del comune di Sermoneta) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 29 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4