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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2306 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Arezzo, via Romana n. Parte_1 C.F._1
68, presso lo studio dell'avv. Marco Del Sole e dell'avv. Lina Del Sole, che la rappresentano e difendono, come da procura in allegato all'atto di citazione in opposizione
opponente
e
(C.F.: e per essa la mandataria C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
e P. IVA: ), in persona della procuratrice avv. Rosalba Zaffino, P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 46, presso lo studio dell'avv.
Giancarlo Poggiali, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
opposta
Pag. 1 di 21 nonché nei confronti di
Controparte_2
(CF: e P.IVA: , in persona del Presidente dott.
[...] P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Pistelli, dall'avv. Silvia Mariani e dall'avv. Controparte_3
Elpidio Ombres ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Siena, viale
Sardegna n. 14 int. 7, come da procura allegata alla comparsa di intervento terza intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione bancaria.
Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte ex art. 189, co.
1 n. 1) c.p.c..
In particolare, parte opponente, insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse, ha così precisato le proprie conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Siena, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per i motivi esposti in premessa e pertanto dichiarare nullo\annullabile\inefficace ed in ogni caso revocare il decreto opposto. Chiede inoltre il rigetto delle domande avanzate dalle controparti nella comparsa di costituzione e risposta e di intervento, con estromissione di dal giudizio. Con vittoria di spese di CP_2 lite”.
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni: “In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opponente per tutti i motivi dedotti in narrativa e, - nel merito: rigettare l'opposizione con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore di spese e competenze anche della presente fase di opposizione a cognizione piena. - In denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, Voglia CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di euro 633.412,94, nei limiti della garanzia prestata, oltre agli interessi moratori, sul capitale residuo, al tasso convenzionale di cui ai contratti in appresso descritti ed allegati, entro comunque i limiti del tasso soglia usura, sino al saldo integrale ed effettivo. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena.”.
L'intervenuta ha così precisato le proprie conclusioni: “ Parte_3
come rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che il Tribunale di Siena, per
[...] le eccezioni, le ragioni, i titoli e le causali di cui in premessa, dichiari, in denegata ipotesi, la competenza della
Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 33 comma 2 della stessa legge n. 287/1990, e respinga nel merito tutte le domande proposte da parte opponente, confermando la validità e l'efficacia della
Pag. 2 di 21 garanzia rilasciata da Chiede il rigetto delle deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie di e Parte_1 Parte_1 la conferma dell'ordinanza emessa dal giudice in data 11 maggio 2024. Chiede inoltre il rigetto di ogni domanda svolta contro ivi comprese le eccezioni, anche di difetto di legittimazione passiva, deduzioni e CP_2 conclusioni della cessionaria Con vittoria di spese e di onorari.” Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, e per essa la mandataria Controparte_1 Parte_2 ha chiesto ingiungersi a , in proprio quale titolare della ditta individuale COS- Parte_4
EDIL di Ianunzio Geom. Giuliano e a , quale fideiubente, quanto a quest'ultima sino Parte_1 alla concorrenza dell'importo massimo di € 720.000,00, il pagamento della somma di €
633.412,94 oltre interessi ulteriori al tasso convenzionale pattuito e comunque entro i limiti del tasso soglia usura sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze legali del procedimento monitorio.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto: a) di avere acquistato, in virtù di un contratto di cessione del 18.11.2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica LIna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 138 del 24.11.2020, poi rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica LIna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28.11.2020 un portafoglio di crediti da alcune banche, tra cui la AN di Credito Cooperativo di
Montepulciano Soc. Coop.; b) che in data 14.7.2008 il suddetto istituto di credito ha stipulato con gli ingiunti un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a rogito
Notaio (Rep. n. 5399, Racc. n. 13541), per cui risulta un'esposizione Persona_1 debitoria di € 535.405,74; c) che in data 25.2.2015 il suddetto istituto di credito ha stipulato con gli ingiunti un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a rogito
Notaio (Rep. n. 64520, Racc. n. 21346), per cui risulta un'esposizione Persona_1 debitoria di € 98.007,20; d) che si è costituita fideiubente di sino alla Parte_1 Parte_4 concorrenza dell'importo massimo di € 720.000,00.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 704/2023 emesso in data 11.9.2023 (R.G.
n. 1845/2023), il Tribunale di Siena ha ingiunto a , quale già titolare della ditta Parte_4 individuale COS-EDIL di Ianunzio Geom. Giuliano, oggi cancellata, e quest'ultima Parte_1 sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 720.000,00, il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'ingiunta ha proposto opposizione al Parte_1
Pag. 3 di 21 suddetto decreto ingiuntivo, deducendo l'invalidità della fideiussione sottoscritta da Parte_1 con riferimento alla clausola cd. “di reviviscenza”, alla clausola cd. “di sopravvivenza” e alla clausola cd. “di deroga”, in quanto pedissequamente conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 e in quanto redatte in violazione della normativa a tutela del consumatore, quale deve ritenersi con particolare riferimento alla clausola Parte_1 cd. “di deroga”, con conseguente nullità e inefficacia di quest'ultima e violazione dell'art. 1957
c.c., non avendo la banca cedente prima e la cessionaria poi esperito alcuna azione legale nei confronti del debitore principale sino alla notifica del decreto ingiuntivo, nonostante il recesso dai rapporti e la revoca degli affidamenti avvenuta in data 10.10.2017. Ha pertanto concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., di dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e di dichiarare nullo/annullabile/inefficace e in ogni caso di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Parte_2 contestando le deduzioni di parte attrice e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, la configurazione della garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente non necessità di proposizione di una domanda giudiziale ai fini dell'art. 1957 c.c., essendo sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale purché la domanda giudiziale sia poi proposta in un termine ragionevole, nonché il mancato adempimento dell'onere probatorio con riferimento alla presunta intesa anticoncorrenziale in riferimento ai cd. contratti a valle. Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, di rigettare l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento di € 633.412,94, nei limiti della garanzia prestata, oltre interessi e spese legali, evidenziando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96c.p.c..
Con comparsa di intervento depositata in data 5.1.2024 si è altresì costituita la
[...] già Controparte_4 [...]
già AN di Credito Controparte_5
Cooperativo di Montepulciano Soc. Coop. (d'ora in avanti er brevità), Controparte_2 la quale ha dedotto di essere legittimata all'intervento per far accertare che parte opponente non ha svolto alcuna domanda di condanna alla restituzione di pagamenti in difetto di valida causa in relazione ai rapporti bancari intercorsi con la banca cedente e che, in ogni caso, la cessionaria non può chiedere di essere garantita dalla cedente, essendo decorso il termine di garanzia pattuito, e
Pag. 4 di 21 nel merito ha dedotto che la garanzia prestata deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, in presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., che in ogni caso trattasi di contratto stipulato molti anni dopo il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 della AN d'LI, che dunque nel caso di specie non vale quale prova privilegiata, e che non trattasi di clausole vessatorie, non potendosi peraltro qualificare l'opponente quale consumatrice. Ha, pertanto, concluso chiedendo la dichiarazione di incompetenza della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese ex art. 33, co. 2 l. 287/1990
e di respingere nel merito tutte le domande proposte dall'opponente, confermando la validità e l'efficacia della garanzia rilasciata da Parte_1
Rigettata la richiesta di sospensione articolata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e, disattesa la richiesta di ordine di esibizione articolata dall'opponente, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione. A seguito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, con ordinanza del 23.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010). Pag. 5 di 21 Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
2.2. Poste tali premesse, deve anzitutto precisarsi che non è stata disposta l'estromissione dal giudizio di richiesta articolata dalla opponente nella prima memoria ex Controparte_2 art. 171 ter c.p.c., la quale ne ha dedotto l'assenza di interesse a stare in giudizio, in mancanza di domande riconvenzionali da parte dell'opponente o richieste di manleva o di chiamata in causa da parte dell'opposta.
Al riguardo, infatti, ritiene la giudicante che sussista l'interesse ad intervenire della banca cedente, avendo l'opposizione ad oggetto la dedotta invalidità delle clausole contrattuali relative alla garanzia prestata da con riferimento alle operazioni bancarie dell'originario debitore Parte_1 con la già AN di Credito Cooperativo Montepulciano Soc. Coop., Controparte_2 ed essendo intervenuto tra quest'ultima e la convenuta opposta una Controparte_1 cessione del credito cd. in blocco e delle relative garanzie tramite un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, in relazione alla quale la convenuta opposta ha dedotto la propria parziale carenza di legittimazione passiva in merito alla posizione contrattuale della originaria titolare del credito.
2.3. Ciò posto, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa in relazione alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust.
Invero, come già osservato con ordinanza emessa in data 11.5.2024, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, co. 2, l. n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche le controversie riguardanti la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo Pag. 6 di 21 in via incidentale (v. Cass., sez. 6-1, ord. n. 3248 del 2.2.2023; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 28410 del
5.11.2024).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha sollevato la questione di nullità della fideiussione per conformità della stessa al cd. modello ABI al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla cessionaria e non ha invece articolato in merito alcuna domanda Controparte_1 riconvenzionale, come desumibile dalle conclusioni precisate e riportate in epigrafe e dall'inequivocabile contenuto degli atti processuali.
Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
2.4. Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, occorre sin da ora evidenziare che l'odierna opposta, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto la documentazione relativa all'esposizione debitoria del debitore principale
, quale titolare della ditta individuale COS-EDIL, e segnatamente il contratto di Parte_4 apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 14.7.2008 (v. doc. 10 fasc. monitorio), con relativo estratto conto e scalare e nota di iscrizione ipotecaria (v. doc. 11 e 12 fasc. monitorio), il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del
25.2.2015 (v. doc. 13 fasc. monitorio), con relativo estratto conto e scalare e nota di iscrizione ipotecaria (v. doc. 14 e 15 fasc. monitorio), nonché la risoluzione dei rapporti comunicata al debitore principale (v. doc. 16 fasc. monitorio) e la fideiussione sottoscritta da in data Parte_1
13.5.2013 (v. doc. 17 fasc. monitorio).
In merito, parte opponente non ha contestato l'an e il quantum del credito azionato per l'importo di € 633.412,94, come da certificazione ex art. 50 t.u.b. (v. doc. 4 e doc. 5 fasc. monitorio), ma ha articolato motivi di opposizione con riferimento soltanto alla fideiussione prestata da Parte_1
Sul punto, deve anzitutto essere esaminata, a fronte delle deduzioni della convenuta opposta e della intervenuta, la configurabilità della garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, sulla base della previsione in contratto del pagamento “a prima richiesta”.
Ebbene, sul punto deve osservarsi che, alla luce della ormai costante giurisprudenza di legittimità, con il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c., il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il
Pag. 7 di 21 quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante (v. tra le altre, Cass., sez. 3, ord. n. 6177 del 5.3.2020 e Cass., sez.
3, sent. n. 30509 del 22.11.2019). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”, indipendentemente che sia dipesa da inadempimento colpevole oppure no, ciò a differenza della fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, attraverso la quale è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, in quanto qualitativamente diversa dall'obbligazione garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a “indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (v. in termini, Cass., Sez. Un., sent. n. 3947 del 18.2.2010 e successive conformi;
v. altresì Cass., sez. 6-3, ord. n. 8874 del
31.3.2021).
In definitiva, ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria invece della fideiussione (v. ancora Cass.,
Sez. Un., 3947/2010 cit. e Cass., sez. 3, sent. n. 25914 del 15.10.2019 e i precedenti ivi citati). Al riguardo, è stato affermato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (v. la già citata, Cass. Sez. Un., n. 3947/2010, ma anche tra le molte
Cass., sez. 3, sent. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 27619 del 3.12.2020).
Ciò posto, ritiene la giudicante che la mera previsione del pagamento “a semplice richiesta” non sia tale – autonomamente considerata - da connotare la garanzia prestata in termini di autonomia, tale da non poter essere configurata quale fideiussione, ove la stessa non sia accompagnata altresì dalla formula “senza eccezioni”, formula che invece indica l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale. Invero, dal punto di vista operativo, la differenza più rilevante tra la fideiussione e contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento, posto che anche il fideiussore “atipico”, così come il garante autonomo, può essere tenuto al
Pag. 8 di 21 pagamento immediatamente, a semplice richiesta del creditore (v. in motivazione la più volte citata Cass., Sez. Un., n. 3947/2010 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29.2.2024, non massimata).
Sul punto, si osserva infatti che la clausola di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito e, quindi, autonome, sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (v. in termini, Cass., sez. 1, sent. n.
16825 del 9.8.2016; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 34678 del 27.12.2024), con la conseguenza che, per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, dovendosi a tal fine esaminare l'intero contesto delle pattuizioni contrattuali.
Venendo al testo della garanzia oggetto dell'odierno giudizio, all'art. 5 è stabilito che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e che “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la AN esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, ma non vi è alcuna previsione che escluda la possibilità per il fideiussore di opporre al beneficiario tutte le eccezioni relative al rapporto principale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1945 c.c..
In senso contrario, invece, deve ritenersi significativo il contenuto degli artt. 2 e 4 della fideiussione, laddove è espressamente pattuita la solidarietà dell'obbligazione e la necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale (v. art. 4 co. 1: “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”), in ciò denotando il carattere accessorio della fideiussione, tale da escluderne la natura autonoma.
Pertanto, alla luce dell'intero contesto delle pattuizioni contrattuali, la garanzia testualmente qualificata dalle parti quale fideiussione omnibus (v. doc. 17 fascicolo monitorio e doc. 2 fasc. opponente) deve essere qualificata come tale e non quale contratto autonomo di garanzia.
Tanto premesso e qualificata come fideiussione la garanzia prestata dall'odierna opponente e oggetto del presente giudizio, le doglianze articolate dall'opponente devono ritenersi infondate per le ragioni di seguito esposte.
2.5. Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per la presenza della
Pag. 9 di 21 cd. clausola di reviviscenza, della cd. clausola di sopravvivenza e della cd. clausola di deroga, in quanto pedissequamente conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI sarebbero lesive della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n.
287/90.
In particolare, parte opponente ha eccepito la nullità della clausola cd. “di deroga”, con cui il fideiussore ha rinunciato al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (v. art. 5, co. 7 fideiussione in atti).
Ebbene, come noto, nell'ottobre del 2002, l'ABI (Associazione ANria LIna) ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (cd. fideiussioni omnibus) e, successivamente, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN
d'LI, premessa l'applicabilità dell'articolo 2, co. 1 l. 287/1990 alle condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cd. fideiussioni omnibus) - evidenziando che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti (v. provvedimento
55/2005 in atti: “Relativamente a questo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”) - ha ritenuto che, mentre le altre clausole contenute nello schema ABI non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto, avendo tali clausole lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in ciò generando - nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme - il contrasto con l'articolo 2, co. 2, lett. a), l. 287/90 cit..
In particolare, parte opponente ha evidenziato la presenza nell'atto fideiussorio sottoscritto di clausole che riprodurrebbero pedissequamente il disposto dei richiamati art. 2 (cd. clausola di reviviscenza: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (cd. clausola di rinuncia ai termini
Pag. 10 di 21 ex art. 1957 c.c.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e 8 (cd. clausola di sopravvivenza: “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme dallo stesso erogate”).
In merito, deve anzitutto evidenziarsi che la Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha avallato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 l. 287/1990 cit. e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, in quanto restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (v. in merito, Cass. Sez. Un., sent. n. 41994 del
30.12.2021).
Deve, peraltro, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia sopra richiamata, ha precisato che non è certo la deroga isolata, nei singoli contratti tra una banca ed un cliente, all'archetipo codicistico della fideiussione (in particolare, agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c.)
a determinare la nullità delle clausole, bensì il “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che riproduca quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, in quanto idoneo a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento, sicché la nullità dell'atto “a monte” è veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto (v. ancora Cass. Sez.
Un., 41994/2021 cit., in motivazione: “Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la AN d'LI ha osservato che «la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI», e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte”).
Nel caso di specie, l'odierna opponente ha dedotto la nullità delle sole clausole sopra richiamate, con particolare riferimento alla clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., ritenendole
Pag. 11 di 21 pedissequamente riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 (prodotto in allegato all'atto di citazione, doc. 3) e richiamando il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della
AN d'LI (anch'esso prodotto in allegato all'atto di citazione, doc. 4). Soltanto con la prima memoria istruttoria, a seguito delle contestazioni delle controparti, ha dedotto che le clausole sopra richiamate hanno continuato ad essere inserite nelle fideiussioni predisposte dalle banche anche dopo il 2005, in ciò derivandone la presunzione della continuazione dell'accordo anticoncorrenziale tra gli istituti di credito.
Ciò posto, deve anzitutto darsi conto che la fideiussione omnibus oggetto del presente giustizio è stata sottoscritta in data 13.5.2013 (v. doc. 2 fasc. opponente) e, dunque, al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento condotto dalla AN d'LI
e conclusosi con il provvedimento n. 55/2005 richiamato dall'opponente.
Ebbene, la giudicante ritiene di dover aderire all'orientamento di merito che, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati al di fuori e successivamente all'arco temporale preso in considerazione dal provvedimento della AN d'LI n. 55/2005 (periodo ottobre 2002- maggio
2005), esclude il valore di prova privilegiata di detto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo in relazione al quale non vi è stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza, dovendosi di contro provare in concreto che l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Lucca sent. 1092/2024 pubbl. 24.10.2024;
Tribunale di Arezzo, sent. n. 807/2024 pubbl. 7.10.2024; Corte d'Appello Firenze, sent. n.
1613/2024 pubbl. 23.9.2024).
Tale principio è stato, peraltro, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che nell'individuare gli elementi fondanti la nullità delle clausole in esame ha enucleato quello relativo all'epoca di stipulazione della fideiussione, evidenziando che quest'ultima deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, posto che detto accertamento non può consentire di ritenere esistente e persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, sicché, in caso di compresenza delle tre clausole per i contratti stipulati successivamente al 2005, l'interessato può dedurre e comprovare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, ma non può farlo per il tramite del provvedimento anzidetto, bensì offrendone altra e specifica prova (v. in termini e in motivazione, Cass., sez. 1,
Pag. 12 di 21 ord. n. 30383 del 25.11.2024, non massimata, in materia di rilievo officioso della nullità, che presuppone che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e segnatamente “[…] i) l'esistenza del provvedimento della AN d'LI; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata […]”; Cass. sez. 1, ord. n. 1170 del
17.1.2025).
Ciò posto, l'opponente ha inteso fornire prova della sussistenza di una condotta anticoncorrenziale attraverso la produzione delle fideiussioni redatte da quattro banche nel 2013
(v. doc.
6-9 fasc. opponente) e da una banca nel 2018 (v. doc. 10 fasc. opponente), ove si rinvengono le clausole oggetto del provvedimento della AN d'LI, e ha chiesto disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alle banche indicate nella seconda memoria istruttoria dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun istituto, e da quelli da loro a qualsiasi titolo assorbito per fusione o incorporazione, nel maggio 2013.
Ebbene, posto che per quanto anzidetto grava su chi deduca la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust l'onere della prova che anche all'epoca di sottoscrizione della fideiussione successiva all'accertamento della AN d'LI un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della AN d'LI 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva
Pag. 13 di 21 e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, la documentazione prodotta deve ritenersi inidonea a dimostrare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, cui l'istituto di credito garantito ha aderito.
Invero, parte opponente ha prodotto quattro fideiussioni omnibus coeve alla fideiussione oggetto di giudizio e segnatamente la fideiussione del 4.2.2013 del BA OL (v. doc. 6 fasc. opponente), la fideiussione del 25.2.2013 dell'Intesa AN LO (v. doc. 7 fasc. opponente), la fideiussione del 19.11.2013 della AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (v. doc. 8 fasc. opponente) e la fideiussione del 5.12.2013 della AN Carime S.p.A. (v. doc. 9 fasc. opponente), nonchè un'isolata fideiussione del 3.7.2018 del Credito EL (v. doc. 10 fasc. opponente), deducendo che le stesse corrispondono a diversi modelli datati 4.1.2010 per BA OL,
22.1.2013 per AN Carime S.p.A. e 13.11.2014 per il Credito EL (v. seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Ebbene, posto che l'isolata fideiussione del 2018 non può ritenersi rilevante ai fini dell'evidenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” della fideiussione oggetto del presente giudizio,
l'odierna giudicante, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento di merito che si è espresso in senso contrario, ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, non è sufficiente la mera produzione in giudizio di alcune fideiussioni, pur se in esse siano sostanzialmente riprodotte le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurate dall'autorità di vigilanza nel 2005. Infatti, l'utilizzo delle clausole di cui al richiamato provvedimento della AN d'LI non implica di per sé la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale rilevante per estensione e pervasività sul piano antitrust, potendo ben essere espressione della convenienza dell'inserimento all'interno delle condizioni generali di contratto di clausole di analogo tenore, di per sé lo si ribadisce non contrarie a norme imperative, e il numero esiguo delle fideiussioni prodotte (soltanto quattro nel periodo di riferimento della fideiussione conclusa dall'odierna opponente) non può ritenersi idoneo a comprovare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale perdurante e successiva rispetto all'accertamento della AN d'LI.
Del resto, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., finalizzata all'acquisizione di moduli standard di fideiussioni omnibus utilizzati da istituti bancari in periodo coevo a quello di sottoscrizione della garanzia, oltre che relativa a un numero parimenti non significativo di istituti di credito (otto ulteriori banche, atteso che per due delle banche elencate – Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. e Intesa AN LO S.p.A. – l'opponente ha già prodotto le fideiussioni da cui ha inteso desumere la persistenza del comportamento anticoncorrenziale “a monte”, v. doc. 7 e doc.
Pag. 14 di 21 8), deve ritenersi altresì esplorativa. Invero, l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, trattandosi di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (v. Cass., sez. 2, ord. n. 31251 del 3.11.2021 e i precedenti ivi richiamati).
Peraltro, come evidenziato anche dal provvedimento della AN d'LI più volte richiamato, la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, potendo risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti (v. ancora provvedimento n. 55/2005, in atti). Invero, deve ritenersi che l'utilizzo di clausole di analogo tenore rispetto a quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI – lo si ribadisce, di per sé lecite in mancanza di un'intesa anticoncorrenziale – da parte di alcune banche può evidenziare l'adozione di condotte contrattuali parallele da parte di alcuni operatori del mercato, ma non necessariamente e di per sé la sussistenza di un'impresa anticoncorrenziale (v. Corte di Giustizia
UE, cause riunite, C-89/95, punto 71: “il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti”).
Di conseguenza, considerata la non esatta sovrapponibilità della fideiussione oggetto di giudizio con lo schema ABI oggetto del provvedimento della AN d'LI più volte richiamato e tenuto conto che trattasi di fideiussione di ben otto anni successiva al suddetto provvedimento e alla relativa istruttoria, non può ritenersi raggiunta (né poteva essere raggiunta attraverso l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le motivazioni anzidette) la prova di una nullità della fideiussione stessa, pur parziale, quale contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, non potendo essere quest'ultima desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte di alcune banche.
Ne consegue che, sotto tale profilo, la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art.
Pag. 15 di 21 5 della fideiussione sottoscritta da deve ritenersi validamente pattuita. Parte_1
In aggiunta, deve pure osservarsi che, oltre alla deroga pattizia all'art. 1957 c.c., le parti hanno altresì pattuito il pagamento “immediatamente alla banca, a semplice richiesta” che, pur non conferendo alla fideiussione per quanto anzidetto il carattere di garanzia autonoma, tuttavia consente alla banca di esigere immediatamente il pagamento del dovuto (v. art. 5, co. 1 fideiussione, doc. 2 fasc. opponente).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di contratto autonomo di garanzia, ha precisato che ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, sicché deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo invece necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, posto che una diversa interpretazione comporterebbe una contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio
(v. in termini, Cass., sez. 3, sent. n. 22346 del 26.9.2017; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 660 del
10.1.2025).
Tali principi sono stati ritenuti applicabili, per identità di ragioni, anche alle fideiussioni a prima richiesta, in cui pure le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante
(v. Corte d'Appello Firenze, sent. 64/2025 pubbl. 14.1.2025; Corte d'Appello Firenze, sent.
2018/2024 pubbl. 5.12.2024; Tribunale di Siena, sent. 608/2024 pubbl. 20.8.2024; Tribunale di
Perugia, sent. n. 1243/2024 pubbl. 18.9.2024).
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che la comunicazione di revoca degli affidamenti e contestuale intimazione di pagamento (si legge nelle comunicazioni “[…] Vi invitiamo nel frattempo, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, a rimborsarci le somme sopra specificate, oltre interessi e spese così come dovute, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricezione della presente. Vi avvertiamo che, in difetto di pagamento, entro il suddetto termine, della somma sopra specificata, saremo costretti a promuovere le azioni legali più opportune per il recupero del nostro credito […]) è stata inviata e ricevuta nella stessa data
(rispettivamente 11.10.2017 e 13.10.2017) sia alla debitrice principale (COS-EDIL di Parte_4
) sia a quale garante (v. doc. 16 fasc. monitorio e doc. 12 fasc. intervenuta),
[...] Parte_1 sicché nel caso di specie la richiesta stragiudiziale di pagamento è avvenuta contestualmente alla data assunta a scadenza del debito principale. Pag. 16 di 21 2.6. Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento alla dedotta vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., avuto riguardo alla disciplina consumeristica.
Sul punto, giova anzitutto premettere che, con riferimento alle ipotesi di fideiussione prestata da persona fisica, la giurisprudenza di legittimità, in adesione ai principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ha mutato il proprio precedente orientamento secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore occorreva avere riguardo alla natura dell'obbligazione garantita (v. con riferimento all'orientamento precedente, Cass., Sez. 3, n. 25212 del 29.11.2011 e
Cass., Sez. 1, n. 16827 del 9.8. 2016).
Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota ordinanza emessa il 19 novembre
2015 nella causa C-74/15 Tarcau contro e altri, Controparte_6 ha fornito l'interpretazione – vincolante per il giudice nazionale – degli artt. 1 par. 1, e 2, lett. b) della direttiva 93/13, nel senso che “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”, precisando che sebbene il contratto di garanzia o di fideiussione, in relazione al suo oggetto, possa essere definito quale contratto accessorio rispetto al contratto principale, da cui deriva il debito che garantisce, tuttavia, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto, quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. Logico corollario, pertanto, è che occorre fare riferimento, nel qualificare o meno un soggetto come consumatore, alla qualità con cui le parti del contratto di fideiussione o di garanzia hanno agito.
Come sopra accennato, tale indirizzo è stato seguito dalla giurisprudenza più recente di legittimità, la quale, superando il precedente orientamento sopra richiamato, ha evidenziato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. b) dir. 93/13 ha carattere oggettivo e deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente possa essere qualificato come consumatore ai sensi della richiamata direttiva ovvero, nello specifico caso di persona fisica che abbia garantito l'adempimento di una società commerciale, di determinare se il garante o il fideiussore abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano alla società o se abbia,
Pag. 17 di 21 piuttosto, agito per scopi di natura privata (v. Cass., sez. 6, ord. n. 1666 del 241.2020; v. ancora
Cass., Sez. Un., ord. n. 5868 del 27.2.2023).
Ebbene, poste tali premesse, ritiene la giudicante che la disciplina consumeristica non possa essere applicata all'odierna opponente, la quale non può seriamente ritenersi estranea rispetto alle vicende e agli interessi dell'impresa individuale debitrice principale, alla luce delle deduzioni della terza intervenuta e della documentazione da questa versata in atti.
In merito, deve anzitutto precisarsi che, ai fini della qualifica o meno di consumatrice dell'odierna opponente onde determinarne l'applicabilità o meno della relativa tutela, può essere utilizzata la documentazione prodotta in atti dalla in applicazione del principio di Controparte_2 acquisizione probatoria, per cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (v. in termini, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 9863 del 13.4.2023; Cass., Sez. Un., sent.
n. 4835 del 16.2.2023; Cass., sez. 3, sent. n. 25028 del 10.10.2008).
Tanto premesso, nella specie devono ritenersi sussistenti elementi concreti tali da far ritenere che la garante, odierna opponente, abbia prestato la garanzia oggetto di giudizio a fini che esulano dalla sua sfera privata, meramente affettiva, e invece ineriscono all'attività professionalmente svolta dalla garante stessa e dal coniuge (che si tratti del coniuge è invero Parte_4 circostanza in alcun modo contestata), titolare della ditta individuale COS-EDIL, debitrice principale.
Infatti, da un lato, non può conferirsi portata assorbente alla qualifica del cliente come consumatore contenuta nel frontespizio della fideiussione contratta, dovendosi verificare l'applicabilità della disciplina consumeristica tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova;
dall'altro, è stata socia per 1/3, unitamente al coniuge Parte_1
e a , della società Il Convento S.r.l., cancellata dal Registro Parte_4 CP_7 delle Imprese nel maggio 2018, di cui è stata anche amministratrice unica dalla nomina del
10.6.2008 e sino al momento dello scioglimento e liquidazione del 15.6.2017, a partire dal quale ha assunto la carica di liquidatrice (v. doc. 5 fasc. intervenuta), dunque essendone la legale rappresentante al momento della stipula della fideiussione oggetto di giudizio. Emerge inoltre dagli atti che, oltre ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio, , quale titolare Parte_4 della ditta individuale COS-EDIL ha contratto, immediatamente dopo la concessione della Pag. 18 di 21 garanzia oggetto di giudizio (avvenuta in data 13.5.2013), un contratto di mutuo fondiario con atto a rogito del notaio dott. del 16.5.2013 della somma di € 600.000,00 (v. Persona_1 doc. 9 fasc. intervenuta), cui è seguito in pari data il versamento di una somma di € 50.000,00 a titolo di finanziamento soci in favore della società Il Convento S.r.l. (v. doc. 10 fasc. intervenuta), di cui come detto l'odierna opponente era all'epoca socia per 1/3 e amministratrice unica. Inoltre,
è emerso come parte delle provviste per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla società Il
Convento S.r.l. (v. doc. 6 e doc. 7 fasc. intervenuta) sono derivati dai versamenti in denaro effettuati dallo stesso in epoca immediatamente successiva alla stipula della Parte_4 fideiussione (ottobre-dicembre 2013), come desumibile dall'estratto conto del conto corrente della società Il Convento S.r.l. (v. doc. 8 fasc. intervenuta), da cui risultano versamenti in denaro esattamente coincidenti con i prelievi sul conto deposito di a seguito del Parte_4 versamento in esso di € 110.000,00 nella medesima data (16.5.2013) dell'erogazione della somma mutuata (v. doc. 11 fasc. intervenuta).
Sulla scorta di tali elementi deve pertanto ritenersi che non sussistano i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica, dovendosi escludere che la abbia concluso il Pt_1 contratto quale consumatrice in virtù del solo rapporto di coniugio con , bensì Parte_4 dovendosi ritenere che abbia agito nell'ambito della propria attività professionale, quale legale rappresentante della società Il Convento S.r.l., di cui il coniuge, titolare della ditta debitrice principale, era peraltro socio per 1/3, concludendo un contratto di fideiussione funzionale alla suddetta attività, non potendo tale ricostruzione essere superata, a prescindere dalla tardività delle allegazioni contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale, dalla mera non coincidenza tra le somme oggetto dell'esposizione debitoria della ditta garantita e il beneficio concretamente retratto dall'operazione dalla società Il Convento S.r.l., non idonea di per sé a rendere la fideiussione prestata un contratto con duplice scopo e con prevalenza dello scopo personale.
2.7. In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Infine, deve essere valutata la domanda articolata da parte convenuta opposta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Al riguardo, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la Pag. 19 di 21 violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con la conseguenza che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, a differenza di quella di cui ai primi due commi dell'art. 96
c.p.c., non richiede né la domanda di parte né la prova del danno - quest'ultima neppure allegata dalla parte opposta nella propria richiesta ex art. 96 c.p.c. - ma esige sul piano soggettivo la mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) della parte soccombente (v. Cass., Sez.
Un., sent. n. 22405 del 13.9.2018), sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate
(v. Cass., Sez. Un., sent. n. 9912 del 20.4.2018; oppure, secondo altre pronunce, il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, v. in tali termini, Cass., Sez. Lav., sent. n. 3830 del 15.2.2021; conf. Cass., sez.
6-2, ord. n. 20018 del 24.9.2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 29812 del 18.11.2019).
Ebbene, posto che per quanto anzidetto al fine di concretare l'abuso dello strumento processuale non è sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate dalla parte poi risultata soccombente, nel caso di specie ritiene la giudicante di non ravvisare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo, tenuto conto della condotta processuale tenuta dalla stessa convenuta opposta e dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali con riferimento alle questioni giuridiche articolate con i motivi di opposizione.
4. La oggettiva controvertibilità delle questioni oggetto del giudizio e poste alla base della decisione, nonché la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito costituiscono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 704/2023 emesso in data 11.9.2023 (R.G. n. 1845/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Pag. 20 di 21 - rigetta la domanda articolata ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta opposta;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siena, in data 12 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2306 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Arezzo, via Romana n. Parte_1 C.F._1
68, presso lo studio dell'avv. Marco Del Sole e dell'avv. Lina Del Sole, che la rappresentano e difendono, come da procura in allegato all'atto di citazione in opposizione
opponente
e
(C.F.: e per essa la mandataria C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
e P. IVA: ), in persona della procuratrice avv. Rosalba Zaffino, P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 46, presso lo studio dell'avv.
Giancarlo Poggiali, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
opposta
Pag. 1 di 21 nonché nei confronti di
Controparte_2
(CF: e P.IVA: , in persona del Presidente dott.
[...] P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Pistelli, dall'avv. Silvia Mariani e dall'avv. Controparte_3
Elpidio Ombres ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Siena, viale
Sardegna n. 14 int. 7, come da procura allegata alla comparsa di intervento terza intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione bancaria.
Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte ex art. 189, co.
1 n. 1) c.p.c..
In particolare, parte opponente, insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie non ammesse, ha così precisato le proprie conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Siena, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per i motivi esposti in premessa e pertanto dichiarare nullo\annullabile\inefficace ed in ogni caso revocare il decreto opposto. Chiede inoltre il rigetto delle domande avanzate dalle controparti nella comparsa di costituzione e risposta e di intervento, con estromissione di dal giudizio. Con vittoria di spese di CP_2 lite”.
Parte opposta ha così precisato le proprie conclusioni: “In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opponente per tutti i motivi dedotti in narrativa e, - nel merito: rigettare l'opposizione con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore di spese e competenze anche della presente fase di opposizione a cognizione piena. - In denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, Voglia CONDANNARE l'opponente al pagamento in favore dell'odierna opposta della somma di euro 633.412,94, nei limiti della garanzia prestata, oltre agli interessi moratori, sul capitale residuo, al tasso convenzionale di cui ai contratti in appresso descritti ed allegati, entro comunque i limiti del tasso soglia usura, sino al saldo integrale ed effettivo. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena.”.
L'intervenuta ha così precisato le proprie conclusioni: “ Parte_3
come rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che il Tribunale di Siena, per
[...] le eccezioni, le ragioni, i titoli e le causali di cui in premessa, dichiari, in denegata ipotesi, la competenza della
Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 33 comma 2 della stessa legge n. 287/1990, e respinga nel merito tutte le domande proposte da parte opponente, confermando la validità e l'efficacia della
Pag. 2 di 21 garanzia rilasciata da Chiede il rigetto delle deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie di e Parte_1 Parte_1 la conferma dell'ordinanza emessa dal giudice in data 11 maggio 2024. Chiede inoltre il rigetto di ogni domanda svolta contro ivi comprese le eccezioni, anche di difetto di legittimazione passiva, deduzioni e CP_2 conclusioni della cessionaria Con vittoria di spese e di onorari.” Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio, e per essa la mandataria Controparte_1 Parte_2 ha chiesto ingiungersi a , in proprio quale titolare della ditta individuale COS- Parte_4
EDIL di Ianunzio Geom. Giuliano e a , quale fideiubente, quanto a quest'ultima sino Parte_1 alla concorrenza dell'importo massimo di € 720.000,00, il pagamento della somma di €
633.412,94 oltre interessi ulteriori al tasso convenzionale pattuito e comunque entro i limiti del tasso soglia usura sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze legali del procedimento monitorio.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto: a) di avere acquistato, in virtù di un contratto di cessione del 18.11.2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica LIna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 138 del 24.11.2020, poi rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica LIna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28.11.2020 un portafoglio di crediti da alcune banche, tra cui la AN di Credito Cooperativo di
Montepulciano Soc. Coop.; b) che in data 14.7.2008 il suddetto istituto di credito ha stipulato con gli ingiunti un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a rogito
Notaio (Rep. n. 5399, Racc. n. 13541), per cui risulta un'esposizione Persona_1 debitoria di € 535.405,74; c) che in data 25.2.2015 il suddetto istituto di credito ha stipulato con gli ingiunti un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a rogito
Notaio (Rep. n. 64520, Racc. n. 21346), per cui risulta un'esposizione Persona_1 debitoria di € 98.007,20; d) che si è costituita fideiubente di sino alla Parte_1 Parte_4 concorrenza dell'importo massimo di € 720.000,00.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 704/2023 emesso in data 11.9.2023 (R.G.
n. 1845/2023), il Tribunale di Siena ha ingiunto a , quale già titolare della ditta Parte_4 individuale COS-EDIL di Ianunzio Geom. Giuliano, oggi cancellata, e quest'ultima Parte_1 sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 720.000,00, il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'ingiunta ha proposto opposizione al Parte_1
Pag. 3 di 21 suddetto decreto ingiuntivo, deducendo l'invalidità della fideiussione sottoscritta da Parte_1 con riferimento alla clausola cd. “di reviviscenza”, alla clausola cd. “di sopravvivenza” e alla clausola cd. “di deroga”, in quanto pedissequamente conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 e in quanto redatte in violazione della normativa a tutela del consumatore, quale deve ritenersi con particolare riferimento alla clausola Parte_1 cd. “di deroga”, con conseguente nullità e inefficacia di quest'ultima e violazione dell'art. 1957
c.c., non avendo la banca cedente prima e la cessionaria poi esperito alcuna azione legale nei confronti del debitore principale sino alla notifica del decreto ingiuntivo, nonostante il recesso dai rapporti e la revoca degli affidamenti avvenuta in data 10.10.2017. Ha pertanto concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., di dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e di dichiarare nullo/annullabile/inefficace e in ogni caso di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Parte_2 contestando le deduzioni di parte attrice e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, la configurazione della garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente non necessità di proposizione di una domanda giudiziale ai fini dell'art. 1957 c.c., essendo sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale purché la domanda giudiziale sia poi proposta in un termine ragionevole, nonché il mancato adempimento dell'onere probatorio con riferimento alla presunta intesa anticoncorrenziale in riferimento ai cd. contratti a valle. Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, di rigettare l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento di € 633.412,94, nei limiti della garanzia prestata, oltre interessi e spese legali, evidenziando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96c.p.c..
Con comparsa di intervento depositata in data 5.1.2024 si è altresì costituita la
[...] già Controparte_4 [...]
già AN di Credito Controparte_5
Cooperativo di Montepulciano Soc. Coop. (d'ora in avanti er brevità), Controparte_2 la quale ha dedotto di essere legittimata all'intervento per far accertare che parte opponente non ha svolto alcuna domanda di condanna alla restituzione di pagamenti in difetto di valida causa in relazione ai rapporti bancari intercorsi con la banca cedente e che, in ogni caso, la cessionaria non può chiedere di essere garantita dalla cedente, essendo decorso il termine di garanzia pattuito, e
Pag. 4 di 21 nel merito ha dedotto che la garanzia prestata deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, in presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., che in ogni caso trattasi di contratto stipulato molti anni dopo il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 della AN d'LI, che dunque nel caso di specie non vale quale prova privilegiata, e che non trattasi di clausole vessatorie, non potendosi peraltro qualificare l'opponente quale consumatrice. Ha, pertanto, concluso chiedendo la dichiarazione di incompetenza della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese ex art. 33, co. 2 l. 287/1990
e di respingere nel merito tutte le domande proposte dall'opponente, confermando la validità e l'efficacia della garanzia rilasciata da Parte_1
Rigettata la richiesta di sospensione articolata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e, disattesa la richiesta di ordine di esibizione articolata dall'opponente, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione. A seguito del deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, con ordinanza del 23.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010). Pag. 5 di 21 Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n.
1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
2.2. Poste tali premesse, deve anzitutto precisarsi che non è stata disposta l'estromissione dal giudizio di richiesta articolata dalla opponente nella prima memoria ex Controparte_2 art. 171 ter c.p.c., la quale ne ha dedotto l'assenza di interesse a stare in giudizio, in mancanza di domande riconvenzionali da parte dell'opponente o richieste di manleva o di chiamata in causa da parte dell'opposta.
Al riguardo, infatti, ritiene la giudicante che sussista l'interesse ad intervenire della banca cedente, avendo l'opposizione ad oggetto la dedotta invalidità delle clausole contrattuali relative alla garanzia prestata da con riferimento alle operazioni bancarie dell'originario debitore Parte_1 con la già AN di Credito Cooperativo Montepulciano Soc. Coop., Controparte_2 ed essendo intervenuto tra quest'ultima e la convenuta opposta una Controparte_1 cessione del credito cd. in blocco e delle relative garanzie tramite un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, in relazione alla quale la convenuta opposta ha dedotto la propria parziale carenza di legittimazione passiva in merito alla posizione contrattuale della originaria titolare del credito.
2.3. Ciò posto, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa in relazione alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust.
Invero, come già osservato con ordinanza emessa in data 11.5.2024, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, co. 2, l. n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche le controversie riguardanti la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo Pag. 6 di 21 in via incidentale (v. Cass., sez. 6-1, ord. n. 3248 del 2.2.2023; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 28410 del
5.11.2024).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha sollevato la questione di nullità della fideiussione per conformità della stessa al cd. modello ABI al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla cessionaria e non ha invece articolato in merito alcuna domanda Controparte_1 riconvenzionale, come desumibile dalle conclusioni precisate e riportate in epigrafe e dall'inequivocabile contenuto degli atti processuali.
Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
2.4. Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, occorre sin da ora evidenziare che l'odierna opposta, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto la documentazione relativa all'esposizione debitoria del debitore principale
, quale titolare della ditta individuale COS-EDIL, e segnatamente il contratto di Parte_4 apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 14.7.2008 (v. doc. 10 fasc. monitorio), con relativo estratto conto e scalare e nota di iscrizione ipotecaria (v. doc. 11 e 12 fasc. monitorio), il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del
25.2.2015 (v. doc. 13 fasc. monitorio), con relativo estratto conto e scalare e nota di iscrizione ipotecaria (v. doc. 14 e 15 fasc. monitorio), nonché la risoluzione dei rapporti comunicata al debitore principale (v. doc. 16 fasc. monitorio) e la fideiussione sottoscritta da in data Parte_1
13.5.2013 (v. doc. 17 fasc. monitorio).
In merito, parte opponente non ha contestato l'an e il quantum del credito azionato per l'importo di € 633.412,94, come da certificazione ex art. 50 t.u.b. (v. doc. 4 e doc. 5 fasc. monitorio), ma ha articolato motivi di opposizione con riferimento soltanto alla fideiussione prestata da Parte_1
Sul punto, deve anzitutto essere esaminata, a fronte delle deduzioni della convenuta opposta e della intervenuta, la configurabilità della garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, sulla base della previsione in contratto del pagamento “a prima richiesta”.
Ebbene, sul punto deve osservarsi che, alla luce della ormai costante giurisprudenza di legittimità, con il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c., il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il
Pag. 7 di 21 quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante (v. tra le altre, Cass., sez. 3, ord. n. 6177 del 5.3.2020 e Cass., sez.
3, sent. n. 30509 del 22.11.2019). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”, indipendentemente che sia dipesa da inadempimento colpevole oppure no, ciò a differenza della fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, attraverso la quale è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, in quanto qualitativamente diversa dall'obbligazione garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a “indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (v. in termini, Cass., Sez. Un., sent. n. 3947 del 18.2.2010 e successive conformi;
v. altresì Cass., sez. 6-3, ord. n. 8874 del
31.3.2021).
In definitiva, ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria invece della fideiussione (v. ancora Cass.,
Sez. Un., 3947/2010 cit. e Cass., sez. 3, sent. n. 25914 del 15.10.2019 e i precedenti ivi citati). Al riguardo, è stato affermato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (v. la già citata, Cass. Sez. Un., n. 3947/2010, ma anche tra le molte
Cass., sez. 3, sent. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 27619 del 3.12.2020).
Ciò posto, ritiene la giudicante che la mera previsione del pagamento “a semplice richiesta” non sia tale – autonomamente considerata - da connotare la garanzia prestata in termini di autonomia, tale da non poter essere configurata quale fideiussione, ove la stessa non sia accompagnata altresì dalla formula “senza eccezioni”, formula che invece indica l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale. Invero, dal punto di vista operativo, la differenza più rilevante tra la fideiussione e contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento, posto che anche il fideiussore “atipico”, così come il garante autonomo, può essere tenuto al
Pag. 8 di 21 pagamento immediatamente, a semplice richiesta del creditore (v. in motivazione la più volte citata Cass., Sez. Un., n. 3947/2010 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29.2.2024, non massimata).
Sul punto, si osserva infatti che la clausola di “pagamento a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito e, quindi, autonome, sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (v. in termini, Cass., sez. 1, sent. n.
16825 del 9.8.2016; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 34678 del 27.12.2024), con la conseguenza che, per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, dovendosi a tal fine esaminare l'intero contesto delle pattuizioni contrattuali.
Venendo al testo della garanzia oggetto dell'odierno giudizio, all'art. 5 è stabilito che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e che “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la AN esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, ma non vi è alcuna previsione che escluda la possibilità per il fideiussore di opporre al beneficiario tutte le eccezioni relative al rapporto principale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1945 c.c..
In senso contrario, invece, deve ritenersi significativo il contenuto degli artt. 2 e 4 della fideiussione, laddove è espressamente pattuita la solidarietà dell'obbligazione e la necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale (v. art. 4 co. 1: “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”), in ciò denotando il carattere accessorio della fideiussione, tale da escluderne la natura autonoma.
Pertanto, alla luce dell'intero contesto delle pattuizioni contrattuali, la garanzia testualmente qualificata dalle parti quale fideiussione omnibus (v. doc. 17 fascicolo monitorio e doc. 2 fasc. opponente) deve essere qualificata come tale e non quale contratto autonomo di garanzia.
Tanto premesso e qualificata come fideiussione la garanzia prestata dall'odierna opponente e oggetto del presente giudizio, le doglianze articolate dall'opponente devono ritenersi infondate per le ragioni di seguito esposte.
2.5. Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per la presenza della
Pag. 9 di 21 cd. clausola di reviviscenza, della cd. clausola di sopravvivenza e della cd. clausola di deroga, in quanto pedissequamente conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI sarebbero lesive della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n.
287/90.
In particolare, parte opponente ha eccepito la nullità della clausola cd. “di deroga”, con cui il fideiussore ha rinunciato al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (v. art. 5, co. 7 fideiussione in atti).
Ebbene, come noto, nell'ottobre del 2002, l'ABI (Associazione ANria LIna) ebbe a predisporre uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (cd. fideiussioni omnibus) e, successivamente, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN
d'LI, premessa l'applicabilità dell'articolo 2, co. 1 l. 287/1990 alle condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cd. fideiussioni omnibus) - evidenziando che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti (v. provvedimento
55/2005 in atti: “Relativamente a questo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”) - ha ritenuto che, mentre le altre clausole contenute nello schema ABI non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto, avendo tali clausole lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in ciò generando - nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme - il contrasto con l'articolo 2, co. 2, lett. a), l. 287/90 cit..
In particolare, parte opponente ha evidenziato la presenza nell'atto fideiussorio sottoscritto di clausole che riprodurrebbero pedissequamente il disposto dei richiamati art. 2 (cd. clausola di reviviscenza: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (cd. clausola di rinuncia ai termini
Pag. 10 di 21 ex art. 1957 c.c.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e 8 (cd. clausola di sopravvivenza: “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme dallo stesso erogate”).
In merito, deve anzitutto evidenziarsi che la Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha avallato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 l. 287/1990 cit. e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, in quanto restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (v. in merito, Cass. Sez. Un., sent. n. 41994 del
30.12.2021).
Deve, peraltro, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia sopra richiamata, ha precisato che non è certo la deroga isolata, nei singoli contratti tra una banca ed un cliente, all'archetipo codicistico della fideiussione (in particolare, agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c.)
a determinare la nullità delle clausole, bensì il “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che riproduca quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, in quanto idoneo a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento, sicché la nullità dell'atto “a monte” è veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto (v. ancora Cass. Sez.
Un., 41994/2021 cit., in motivazione: “Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la AN d'LI ha osservato che «la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI», e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte”).
Nel caso di specie, l'odierna opponente ha dedotto la nullità delle sole clausole sopra richiamate, con particolare riferimento alla clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., ritenendole
Pag. 11 di 21 pedissequamente riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 (prodotto in allegato all'atto di citazione, doc. 3) e richiamando il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della
AN d'LI (anch'esso prodotto in allegato all'atto di citazione, doc. 4). Soltanto con la prima memoria istruttoria, a seguito delle contestazioni delle controparti, ha dedotto che le clausole sopra richiamate hanno continuato ad essere inserite nelle fideiussioni predisposte dalle banche anche dopo il 2005, in ciò derivandone la presunzione della continuazione dell'accordo anticoncorrenziale tra gli istituti di credito.
Ciò posto, deve anzitutto darsi conto che la fideiussione omnibus oggetto del presente giustizio è stata sottoscritta in data 13.5.2013 (v. doc. 2 fasc. opponente) e, dunque, al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento condotto dalla AN d'LI
e conclusosi con il provvedimento n. 55/2005 richiamato dall'opponente.
Ebbene, la giudicante ritiene di dover aderire all'orientamento di merito che, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati al di fuori e successivamente all'arco temporale preso in considerazione dal provvedimento della AN d'LI n. 55/2005 (periodo ottobre 2002- maggio
2005), esclude il valore di prova privilegiata di detto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo in relazione al quale non vi è stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza, dovendosi di contro provare in concreto che l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI in epoca successiva al provvedimento n. 55/2005 fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Lucca sent. 1092/2024 pubbl. 24.10.2024;
Tribunale di Arezzo, sent. n. 807/2024 pubbl. 7.10.2024; Corte d'Appello Firenze, sent. n.
1613/2024 pubbl. 23.9.2024).
Tale principio è stato, peraltro, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che nell'individuare gli elementi fondanti la nullità delle clausole in esame ha enucleato quello relativo all'epoca di stipulazione della fideiussione, evidenziando che quest'ultima deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, posto che detto accertamento non può consentire di ritenere esistente e persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, sicché, in caso di compresenza delle tre clausole per i contratti stipulati successivamente al 2005, l'interessato può dedurre e comprovare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, ma non può farlo per il tramite del provvedimento anzidetto, bensì offrendone altra e specifica prova (v. in termini e in motivazione, Cass., sez. 1,
Pag. 12 di 21 ord. n. 30383 del 25.11.2024, non massimata, in materia di rilievo officioso della nullità, che presuppone che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e segnatamente “[…] i) l'esistenza del provvedimento della AN d'LI; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata […]”; Cass. sez. 1, ord. n. 1170 del
17.1.2025).
Ciò posto, l'opponente ha inteso fornire prova della sussistenza di una condotta anticoncorrenziale attraverso la produzione delle fideiussioni redatte da quattro banche nel 2013
(v. doc.
6-9 fasc. opponente) e da una banca nel 2018 (v. doc. 10 fasc. opponente), ove si rinvengono le clausole oggetto del provvedimento della AN d'LI, e ha chiesto disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alle banche indicate nella seconda memoria istruttoria dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun istituto, e da quelli da loro a qualsiasi titolo assorbito per fusione o incorporazione, nel maggio 2013.
Ebbene, posto che per quanto anzidetto grava su chi deduca la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust l'onere della prova che anche all'epoca di sottoscrizione della fideiussione successiva all'accertamento della AN d'LI un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della AN d'LI 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva
Pag. 13 di 21 e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza, la documentazione prodotta deve ritenersi inidonea a dimostrare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, cui l'istituto di credito garantito ha aderito.
Invero, parte opponente ha prodotto quattro fideiussioni omnibus coeve alla fideiussione oggetto di giudizio e segnatamente la fideiussione del 4.2.2013 del BA OL (v. doc. 6 fasc. opponente), la fideiussione del 25.2.2013 dell'Intesa AN LO (v. doc. 7 fasc. opponente), la fideiussione del 19.11.2013 della AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (v. doc. 8 fasc. opponente) e la fideiussione del 5.12.2013 della AN Carime S.p.A. (v. doc. 9 fasc. opponente), nonchè un'isolata fideiussione del 3.7.2018 del Credito EL (v. doc. 10 fasc. opponente), deducendo che le stesse corrispondono a diversi modelli datati 4.1.2010 per BA OL,
22.1.2013 per AN Carime S.p.A. e 13.11.2014 per il Credito EL (v. seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Ebbene, posto che l'isolata fideiussione del 2018 non può ritenersi rilevante ai fini dell'evidenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” della fideiussione oggetto del presente giudizio,
l'odierna giudicante, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento di merito che si è espresso in senso contrario, ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, non è sufficiente la mera produzione in giudizio di alcune fideiussioni, pur se in esse siano sostanzialmente riprodotte le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurate dall'autorità di vigilanza nel 2005. Infatti, l'utilizzo delle clausole di cui al richiamato provvedimento della AN d'LI non implica di per sé la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale rilevante per estensione e pervasività sul piano antitrust, potendo ben essere espressione della convenienza dell'inserimento all'interno delle condizioni generali di contratto di clausole di analogo tenore, di per sé lo si ribadisce non contrarie a norme imperative, e il numero esiguo delle fideiussioni prodotte (soltanto quattro nel periodo di riferimento della fideiussione conclusa dall'odierna opponente) non può ritenersi idoneo a comprovare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale perdurante e successiva rispetto all'accertamento della AN d'LI.
Del resto, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., finalizzata all'acquisizione di moduli standard di fideiussioni omnibus utilizzati da istituti bancari in periodo coevo a quello di sottoscrizione della garanzia, oltre che relativa a un numero parimenti non significativo di istituti di credito (otto ulteriori banche, atteso che per due delle banche elencate – Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. e Intesa AN LO S.p.A. – l'opponente ha già prodotto le fideiussioni da cui ha inteso desumere la persistenza del comportamento anticoncorrenziale “a monte”, v. doc. 7 e doc.
Pag. 14 di 21 8), deve ritenersi altresì esplorativa. Invero, l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, trattandosi di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (v. Cass., sez. 2, ord. n. 31251 del 3.11.2021 e i precedenti ivi richiamati).
Peraltro, come evidenziato anche dal provvedimento della AN d'LI più volte richiamato, la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, potendo risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti (v. ancora provvedimento n. 55/2005, in atti). Invero, deve ritenersi che l'utilizzo di clausole di analogo tenore rispetto a quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI – lo si ribadisce, di per sé lecite in mancanza di un'intesa anticoncorrenziale – da parte di alcune banche può evidenziare l'adozione di condotte contrattuali parallele da parte di alcuni operatori del mercato, ma non necessariamente e di per sé la sussistenza di un'impresa anticoncorrenziale (v. Corte di Giustizia
UE, cause riunite, C-89/95, punto 71: “il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti”).
Di conseguenza, considerata la non esatta sovrapponibilità della fideiussione oggetto di giudizio con lo schema ABI oggetto del provvedimento della AN d'LI più volte richiamato e tenuto conto che trattasi di fideiussione di ben otto anni successiva al suddetto provvedimento e alla relativa istruttoria, non può ritenersi raggiunta (né poteva essere raggiunta attraverso l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per le motivazioni anzidette) la prova di una nullità della fideiussione stessa, pur parziale, quale contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, non potendo essere quest'ultima desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte di alcune banche.
Ne consegue che, sotto tale profilo, la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art.
Pag. 15 di 21 5 della fideiussione sottoscritta da deve ritenersi validamente pattuita. Parte_1
In aggiunta, deve pure osservarsi che, oltre alla deroga pattizia all'art. 1957 c.c., le parti hanno altresì pattuito il pagamento “immediatamente alla banca, a semplice richiesta” che, pur non conferendo alla fideiussione per quanto anzidetto il carattere di garanzia autonoma, tuttavia consente alla banca di esigere immediatamente il pagamento del dovuto (v. art. 5, co. 1 fideiussione, doc. 2 fasc. opponente).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di contratto autonomo di garanzia, ha precisato che ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, sicché deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo invece necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, posto che una diversa interpretazione comporterebbe una contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio
(v. in termini, Cass., sez. 3, sent. n. 22346 del 26.9.2017; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 660 del
10.1.2025).
Tali principi sono stati ritenuti applicabili, per identità di ragioni, anche alle fideiussioni a prima richiesta, in cui pure le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante
(v. Corte d'Appello Firenze, sent. 64/2025 pubbl. 14.1.2025; Corte d'Appello Firenze, sent.
2018/2024 pubbl. 5.12.2024; Tribunale di Siena, sent. 608/2024 pubbl. 20.8.2024; Tribunale di
Perugia, sent. n. 1243/2024 pubbl. 18.9.2024).
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che la comunicazione di revoca degli affidamenti e contestuale intimazione di pagamento (si legge nelle comunicazioni “[…] Vi invitiamo nel frattempo, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, a rimborsarci le somme sopra specificate, oltre interessi e spese così come dovute, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricezione della presente. Vi avvertiamo che, in difetto di pagamento, entro il suddetto termine, della somma sopra specificata, saremo costretti a promuovere le azioni legali più opportune per il recupero del nostro credito […]) è stata inviata e ricevuta nella stessa data
(rispettivamente 11.10.2017 e 13.10.2017) sia alla debitrice principale (COS-EDIL di Parte_4
) sia a quale garante (v. doc. 16 fasc. monitorio e doc. 12 fasc. intervenuta),
[...] Parte_1 sicché nel caso di specie la richiesta stragiudiziale di pagamento è avvenuta contestualmente alla data assunta a scadenza del debito principale. Pag. 16 di 21 2.6. Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento alla dedotta vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., avuto riguardo alla disciplina consumeristica.
Sul punto, giova anzitutto premettere che, con riferimento alle ipotesi di fideiussione prestata da persona fisica, la giurisprudenza di legittimità, in adesione ai principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ha mutato il proprio precedente orientamento secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore occorreva avere riguardo alla natura dell'obbligazione garantita (v. con riferimento all'orientamento precedente, Cass., Sez. 3, n. 25212 del 29.11.2011 e
Cass., Sez. 1, n. 16827 del 9.8. 2016).
Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota ordinanza emessa il 19 novembre
2015 nella causa C-74/15 Tarcau contro e altri, Controparte_6 ha fornito l'interpretazione – vincolante per il giudice nazionale – degli artt. 1 par. 1, e 2, lett. b) della direttiva 93/13, nel senso che “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”, precisando che sebbene il contratto di garanzia o di fideiussione, in relazione al suo oggetto, possa essere definito quale contratto accessorio rispetto al contratto principale, da cui deriva il debito che garantisce, tuttavia, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto, quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. Logico corollario, pertanto, è che occorre fare riferimento, nel qualificare o meno un soggetto come consumatore, alla qualità con cui le parti del contratto di fideiussione o di garanzia hanno agito.
Come sopra accennato, tale indirizzo è stato seguito dalla giurisprudenza più recente di legittimità, la quale, superando il precedente orientamento sopra richiamato, ha evidenziato che la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. b) dir. 93/13 ha carattere oggettivo e deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione, spettando al giudice nazionale verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente possa essere qualificato come consumatore ai sensi della richiamata direttiva ovvero, nello specifico caso di persona fisica che abbia garantito l'adempimento di una società commerciale, di determinare se il garante o il fideiussore abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano alla società o se abbia,
Pag. 17 di 21 piuttosto, agito per scopi di natura privata (v. Cass., sez. 6, ord. n. 1666 del 241.2020; v. ancora
Cass., Sez. Un., ord. n. 5868 del 27.2.2023).
Ebbene, poste tali premesse, ritiene la giudicante che la disciplina consumeristica non possa essere applicata all'odierna opponente, la quale non può seriamente ritenersi estranea rispetto alle vicende e agli interessi dell'impresa individuale debitrice principale, alla luce delle deduzioni della terza intervenuta e della documentazione da questa versata in atti.
In merito, deve anzitutto precisarsi che, ai fini della qualifica o meno di consumatrice dell'odierna opponente onde determinarne l'applicabilità o meno della relativa tutela, può essere utilizzata la documentazione prodotta in atti dalla in applicazione del principio di Controparte_2 acquisizione probatoria, per cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (v. in termini, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 9863 del 13.4.2023; Cass., Sez. Un., sent.
n. 4835 del 16.2.2023; Cass., sez. 3, sent. n. 25028 del 10.10.2008).
Tanto premesso, nella specie devono ritenersi sussistenti elementi concreti tali da far ritenere che la garante, odierna opponente, abbia prestato la garanzia oggetto di giudizio a fini che esulano dalla sua sfera privata, meramente affettiva, e invece ineriscono all'attività professionalmente svolta dalla garante stessa e dal coniuge (che si tratti del coniuge è invero Parte_4 circostanza in alcun modo contestata), titolare della ditta individuale COS-EDIL, debitrice principale.
Infatti, da un lato, non può conferirsi portata assorbente alla qualifica del cliente come consumatore contenuta nel frontespizio della fideiussione contratta, dovendosi verificare l'applicabilità della disciplina consumeristica tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova;
dall'altro, è stata socia per 1/3, unitamente al coniuge Parte_1
e a , della società Il Convento S.r.l., cancellata dal Registro Parte_4 CP_7 delle Imprese nel maggio 2018, di cui è stata anche amministratrice unica dalla nomina del
10.6.2008 e sino al momento dello scioglimento e liquidazione del 15.6.2017, a partire dal quale ha assunto la carica di liquidatrice (v. doc. 5 fasc. intervenuta), dunque essendone la legale rappresentante al momento della stipula della fideiussione oggetto di giudizio. Emerge inoltre dagli atti che, oltre ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio, , quale titolare Parte_4 della ditta individuale COS-EDIL ha contratto, immediatamente dopo la concessione della Pag. 18 di 21 garanzia oggetto di giudizio (avvenuta in data 13.5.2013), un contratto di mutuo fondiario con atto a rogito del notaio dott. del 16.5.2013 della somma di € 600.000,00 (v. Persona_1 doc. 9 fasc. intervenuta), cui è seguito in pari data il versamento di una somma di € 50.000,00 a titolo di finanziamento soci in favore della società Il Convento S.r.l. (v. doc. 10 fasc. intervenuta), di cui come detto l'odierna opponente era all'epoca socia per 1/3 e amministratrice unica. Inoltre,
è emerso come parte delle provviste per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla società Il
Convento S.r.l. (v. doc. 6 e doc. 7 fasc. intervenuta) sono derivati dai versamenti in denaro effettuati dallo stesso in epoca immediatamente successiva alla stipula della Parte_4 fideiussione (ottobre-dicembre 2013), come desumibile dall'estratto conto del conto corrente della società Il Convento S.r.l. (v. doc. 8 fasc. intervenuta), da cui risultano versamenti in denaro esattamente coincidenti con i prelievi sul conto deposito di a seguito del Parte_4 versamento in esso di € 110.000,00 nella medesima data (16.5.2013) dell'erogazione della somma mutuata (v. doc. 11 fasc. intervenuta).
Sulla scorta di tali elementi deve pertanto ritenersi che non sussistano i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica, dovendosi escludere che la abbia concluso il Pt_1 contratto quale consumatrice in virtù del solo rapporto di coniugio con , bensì Parte_4 dovendosi ritenere che abbia agito nell'ambito della propria attività professionale, quale legale rappresentante della società Il Convento S.r.l., di cui il coniuge, titolare della ditta debitrice principale, era peraltro socio per 1/3, concludendo un contratto di fideiussione funzionale alla suddetta attività, non potendo tale ricostruzione essere superata, a prescindere dalla tardività delle allegazioni contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale, dalla mera non coincidenza tra le somme oggetto dell'esposizione debitoria della ditta garantita e il beneficio concretamente retratto dall'operazione dalla società Il Convento S.r.l., non idonea di per sé a rendere la fideiussione prestata un contratto con duplice scopo e con prevalenza dello scopo personale.
2.7. In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Infine, deve essere valutata la domanda articolata da parte convenuta opposta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Al riguardo, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la Pag. 19 di 21 violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con la conseguenza che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, a differenza di quella di cui ai primi due commi dell'art. 96
c.p.c., non richiede né la domanda di parte né la prova del danno - quest'ultima neppure allegata dalla parte opposta nella propria richiesta ex art. 96 c.p.c. - ma esige sul piano soggettivo la mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) della parte soccombente (v. Cass., Sez.
Un., sent. n. 22405 del 13.9.2018), sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate
(v. Cass., Sez. Un., sent. n. 9912 del 20.4.2018; oppure, secondo altre pronunce, il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente, v. in tali termini, Cass., Sez. Lav., sent. n. 3830 del 15.2.2021; conf. Cass., sez.
6-2, ord. n. 20018 del 24.9.2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 29812 del 18.11.2019).
Ebbene, posto che per quanto anzidetto al fine di concretare l'abuso dello strumento processuale non è sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate dalla parte poi risultata soccombente, nel caso di specie ritiene la giudicante di non ravvisare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo, tenuto conto della condotta processuale tenuta dalla stessa convenuta opposta e dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali con riferimento alle questioni giuridiche articolate con i motivi di opposizione.
4. La oggettiva controvertibilità delle questioni oggetto del giudizio e poste alla base della decisione, nonché la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito costituiscono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 704/2023 emesso in data 11.9.2023 (R.G. n. 1845/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Pag. 20 di 21 - rigetta la domanda articolata ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta opposta;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siena, in data 12 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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