Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2025, proposto da
RO AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Maria Dolores Broccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, ed elettivamente domiciliati in Cassino (FR), nella Via Cimarosa, n. 13, presso e nello studio dell’avv. Maria Dolores Broccoli;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 665/2024, pubblicata il 29.02.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 05.03.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli a.a.s.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”;”
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 665/2024;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RL AC e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 665/2024, pubblicata il 29.02.2024, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro iscritto al n. 4082/2023, il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli a.a.s.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 21.11.2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 05.03.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 04.12.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Il 20.02.2026, la difesa della parte ricorrente ha depositato una nota con la quale ha dichiarato che “la sentenza n. 665/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/02/2024, notificata in data 05.03.2024, è stata eseguita dall’Amministrazione nel mese di dicembre 2025 e quindi successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, notificato in data 21 novembre 2025” chiedendo, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, con la sopracitata comunicazione del 20.02.2026, la difesa parte ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere, dopo aver dichiarato che “la sentenza n. 665/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/02/2024, notificata in data 05.03.2024, è stata eseguita dall’Amministrazione nel mese di dicembre 2025 e quindi successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, notificato in data 21 novembre 2025”, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito, per aver proceduto l’Amministrazione intimata ad ottemperare alla sentenza de qua solo nelle more del presente giudizio) e sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, considerata anche la serialità della controversia e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
RL AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL AC | IA MO |
IL SEGRETARIO