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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 5622/2023 di R.G. avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Annunziata, in forza di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 20.02.2025 e da scritti conclusionali depositati in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1164/2023 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata il 14.03.2023 e non notificata, con la quale è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante al fine di sentire dichiarare l'inadempimento contrattuale della e il risarcimento Controparte_1
del danno derivato dal non esatto adempimento del contratto di assicurazione che copriva il veicolo Citroen C3 tg. FJ677NV dall'evento furto.
L'appellata benché ritualmente evocata nel presente giudizio di Controparte_2
appello, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In particolare, l'appellante, con il gravame formulato, si doleva dell'erronea interpretazione ed applicazione dell'art 320 IV co. c.p.c., con ciò censurando la pronuncia impugnata con la quale il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto infondata la domanda.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia fondato, per i motivi di seguito esposti.
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal
Giudice di primo grado, che ha dichiarato infondata la domanda, non può essere condiviso. Nell'ambito del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, è prevista nella prima udienza
(comma 3 dell'art. 320 cpc) la precisazione definitiva dei fatti che ciascuna parte pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, nonché la produzione di documenti e la richiesta di mezzi di prova.
Inoltre, quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace può fissare una udienza per ulteriori produzioni e “prove”. Sicché “nel processo dinanzi al giudice
di pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme;
questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti
introduttivi; tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza;
a norma, infatti, dell'art. 320 cpc comma 3 nella prima
udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a
richiedere i mezzi di prova da assumere”; è nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie;
il rinvio ad altra udienza è
previsto dal comma 4 dell'art. 320 cpc solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”; ciò significa che
il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova
diretta o contraria o la produzione di documenti” (Trib. Milano 23.06.09 n. 8138 in Giustizia a
Milano 2009, 7/8 55 conf. a Cass.
7.4.2000 n. 4376 e Cass. 10.4.08 n. 9350).
Ne consegue che la “prova ai sensi dell'art. 320 cpc quarto comma deve essere articolata entro la prima udienza (ancor meglio quindi nelle prime difese), potendosi nella seconda udienza procedere
soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò “sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”.
In altri termini, le istanze istruttorie principali (a differenza di quelle “ulteriori”) non possono essere dedotte oltre la prima udienza e quindi non nell'eventuale termine ex art. 320 co. 4 cpc. che pur venga concesso per integrare i mezzi di prova, ma non per formulare ex novo quelli che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in precedenza.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, si rileva che fin dalla prima udienza tenutasi in data 19.11.2019, la convenuta compagnia dichiarava di aver adempiuto alla propria obbligazione contrattuale con l'emissione di un bonifico pari ad euro 9.600,00 in favore della sig. affermando che tale importo veniva calcolato Parte_1
applicando lo scoperto del 20% al valore di acquisto del bene che in base al documento fornito risultava pari ad euro 12.000,00.
Alla medesima udienza l'odierna appellante attrice, a mezzo del proprio procuratore, precisava che la somma di euro 9.600,00 versata dalla a titolo CP_1 CP_1
di risarcimento danni a seguito del subito e denunciato furto, trattenuta in acconto sulle maggiori pretese vantate, veniva calcolata erroneamente perché non veniva considerata la somma di euro 4.000,00 pari al valore della permuta operata in sede di compravenduta del veicolo in questione, permuta che si evinceva dalla fattura prodotta al momento della costituzione dell'attrice e indicata nel foliario regolarmente vidimato dalla competente cancelleria.
Nella fattura in questione, prodotta sin dal momento dell'incardinamento del giudizio nella produzione di parte attrice, veniva indicata somma di euro 12.000,00 quale valore della compravendita del veicolo Citroen tg. FJ677NV; detta somma è stata ottenuta sottraendo al valore effettivo del veicolo pari ad euro 16.000,00, il valore della permuta operata contestualmente alla compravenduta pari ad euro 4.000,00.
È palese dunque che, il valore effettivo del veicolo è pari ad euro 16.000,00 (12.000,00
+ 4.000,00).
Alla luce della eccezione formulata dalla convenuta e della precisazione della domanda operata dalla sig. a mezzo del suo procuratore, veniva chiesto ed ottenuto il Parte_1
rinvio ex art. 320 c.p.c. IV comma al fine di depositare documentazione ed integrazione di quanto già agli atti e a supporto della domanda così come precisata all'udienza di comparizione e trattazione.
Pertanto, all'udienza del 17.11.2021, l'appellante depositava fattura n. 125D del
19.07.2017 con dichiarazione di conformità, la quale attestava che il valore di acquisto dell'auto Citroen tg. FJ677NV di proprietà della sig. ammontava ad euro Parte_1
16.000,00 (IVA inclusa).
Del resto, che il valore del veicolo assicurato era pari ad euro 16.000,00 risultava deducibile sin dall'atto introduttivo e dai documenti ivi allegati. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di prime cure impugnata, all'appellante andrà riconosciuta la somma di € 3.200,00,
(calcolata tenuto conto del valore del veicolo pari € 16.000,0 dedotto lo scoperto del
20% e con la decurtazione della somma di € 9600,00, somma già percepita).
Trattandosi di debito di valuta, e non di valore (si verte in materia di indennizzo assicurativo e non di risarcimento danni), sulla somma predetta sono dovuti i soli interessi legali a far data dalla notificazione della messa in mora (01.08.2018) fino al soddisfo, mentre nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai criteri ex D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
5622/2023 di R.G., così provvede:
- accoglie l'appello proposta da Parte_1
-per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore dell'istante, della somma di € 3.200,00, oltre interessi al tasso legale dal
01.08.2018 al soddisfo;
-condanna la in persona del l.r.p.t. a pagare in favore di Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 125,00 per Parte_1 esborsi ed in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Gaetano Annunziata, dichiaratosi antistatario;
- condanna la in persona del l.r.p.t. a pagare in favore di Controparte_1
le spese di lite del giudizio d'appello liquidate in € 174,00 per esborsi Parte_1
ed in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Gaetano Annunziata, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Nola, lì 13.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura