Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 907/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 907/2024, introdotta da:
, nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CORNACCHIA Michela Giovanna e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento della figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione della minore Per_1 presso la madre, con facoltà per il padre di incontrare la figlia – quanto verrà in Italia – previ accordi diretti con la sig.ra e prevedere che eventuali viaggi all'estero della minore avvengano solo con l'accompagnamento della madre;
Pt_1
c) disporre che il marito corrisponda alla moglie, dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma di € 350,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno dieci Per_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
d) disporre, come è attualmente, che l'assegno unico venga percepito dalla sig. ; Parte_1
e) nulla pronunciare in punto mantenimento reciproco delle parti per indipendenza economica delle stesse. Con vittoria di spese e competenze.”
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Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 17.05.2024, adiva il Tribunale di Novara Parte_1 avanzando domanda di separazione giudiziale. Rappresentava la ricorrente di aver contratto matrimonio in Pella (NO) in data 14.07.2018 con atto trascritto nei registri del predetto Comune alla Parte I - nr. 1 Anno 2018. CP_1
Dall'unione tra i coniugi nasceva la figlia , in data 24.06.2018. Per_1
Dichiarava la ricorrente che, dall'anno 2022 veniva meno l'affetto coniugale e i coniugi decidevano di comune accordo che il resistente sarebbe rimasto a vivere in Inghilterra mentre la ricorrente e la minore si sarebbero trasferite in Italia. Parte ricorrente rappresentava, altresì, che il resistente sebbene sentisse la figlia regolarmente non la vede da circa un anno e mezzo. Inoltre, da settembre 2024 parte resistente non contribuiva al mantenimento della minore. Ciononostante, le decisioni sull'istruzione, educazione e salute erano condivise dai genitori. Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente rappresentava quanto segue:
- di vivere in un appartamento in locazione con canone mensile pari a € 300,00;
- di lavorare come dipendente con retribuzione di € 1.900,00 circa;
- di percepire integralmente l'assegno unico. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 08/04/2025, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha CP_1 proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente.
ha dichiarato: “mio marito vive in Inghilterra a Dorking;
sente regolarmente la bambina Parte_1 quasi tutte le sere. Da quando gli è stato rinnovato il visto, è venuto una sola volta in Italia ad incontrare la bambina. Da settembre non versa niente a titolo di mantenimento per la bambina;
anche prima era irregolare con i pagamenti;
versava al massimo 100 pound. A dicembre 2024 gli è stato confermato il visto;
lui mi ha detto che lavora e per questo gli sono stati rinnovati i documenti”.
* Con ordinanza dell' 8 aprile 2025, il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, ha disposto che il padre possa incontrare la minore, previo accordo tra i genitori e che il resistente contribuisca al mantenimento della minore versando l'importo di € 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT entro il giorno 10 di ciascun mese, e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al mantenimento della minore e alle condizioni economiche delle parti il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. CP_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità
Pag. 3 dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Il Tribunale deve prendere atto della domanda di affido condiviso, proposta da parte ricorrente, e non può che confermare, dunque, quanto disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., non essendo emersi elementi di pregiudizio nei confronti della minore. Quanto alla figura paterna è emerso come sebbene non contribuisca al CP_1 mantenimento della minore mantenga con quest'ultima contatti quotidiani e partecipi alle decisioni sull'istruzione, educazione e salute della stessa. Sulla scorta di quanto sopra, si dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Quanto al regime di visita paterno, ritiene il Collegio che il padre potrà vedere la figlia liberamente previo accordo con la madre. Ritenuto, quanto alla domanda formulata da parte ricorrente, di disporre che la minore sia accompagnata, nei viaggi all'estero, dalla madre, osserva il Tribunale che la domanda è inammissibile in questa sede.
Ed invero, per quanto concerne l'accompagnamento dei minori all'estero la disciplina vigente prevede già che gli stessi siano accompagnati dall'esercente la responsabilità genitoriale ovvero che costui rilasci la dichiarazione di accompagno alla Questura competente.
5. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia minorenne della coppia, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, tenuto conto che il padre non ha alcun onere di contribuzione diretta della minore, essendo residente all'estero, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali dei genitori, considerata l'età della minore, le esigenze presumibili della
Pag. 4 stessa e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento della prole gravino sulla madre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad € 350,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino, tenuto conto dell'accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno unico da parte della madre.
6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. obbliga a corrispondere a , a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento per la figlia l'importo di euro 350,00 mensili con decorrenza dalla Per_1 data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
5. condanna a versare a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 3.809,00, oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 30.5.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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