Art. 149. (( 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile ; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali. ))
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18 dicembre 1942
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22 aprile 2006
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- 1. Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 25 marzo 2006
[…] Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Articolo 149. - 1. […]
Leggi di più… - 2. Diritto di seguito dell'autore di un'opera d'arteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006