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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 8007 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Guarino (c.f. ), domiciliato in Melito di C.F._2
Napoli, alla Via delle Azalee n. 3, presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Zurlo (c.f. ) e Andrea Ornati (c.f. , C.F._3 C.F._4
domiciliati in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, pertanto da intendersi domiciliati ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la
Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 15/07/2022, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1967/2022 del
17/05/2022 notificatogli in data 06/06/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 20.763,38 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 4819945 del 22/02/2012.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto, a prova della Controparte_1
cessione del credito in suo favore, si era limitata a depositare l'avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B. senza provare l'esistenza di un contratto di cessione e il suo contenuto;
b) la domanda avanzata da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo era indeterminata in quanto sosteneva di essere creditrice della somma Controparte_1
di 20.763,38 euro senza specificare a che titolo tale somma era richiesta;
a fortiori non specificava l'entità della somma concessa a titolo di prestito, quanto era stato restituito e a cosa sono state imputate le rate restituite;
c) aveva applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia di Controparte_1
cui alla L. 108/96 per effetto della illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo tasso di interesse globale annuo.
2. Con comparsa di costituzione del 21/11/2022, si costituiva in giudizio la la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande spiegate dall' opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla
G.U.; a fortiori la cessione del credito era stata notificata all'opponente con lettera raccomandata a/r;
b) l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi del credito era priva di riscontri probatori ed infondata in quanto l'unicità del debito, seppur
2
R.g.a.c.c. 8007/2022 ratealmente frazionato, imponeva la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata;
pertanto, nel caso di specie, si applicava il termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (22/02/2019);
c) l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto era infondata in quanto erano stati depositati contratto ed estratto conto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 50 T.U.B., con l'integrale movimentazione del rapporto, da cui emergevano gli importi dovuti;
d) l'eccezione di usurarietà per superamento del tasso soglia era infondata in quanto nel contratto oggetto di esame, sottoscritto in data 22/02/2012, il TAN
(9,90%) e il TAEG (10,57%) contrattualmente pattuiti non configuravano usura oggettiva in quanto erano al di sotto del tasso soglia;
e) l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori ex art. 1815, comma 2, c.c. era infondata in quanto nel caso di specie i tassi pattuiti contrattualmente erano al di sotto delle soglie di usura ex L, n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora al fine di evitare il cumulo di voci eterogenee per natura e funzione;
f) l'eccezione di difformità tra il tasso di interesse convenuto e quello effettivamente applicato era generica e priva di riscontri probatori.
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 20.763,38 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del contratto di Controparte_1
finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei prospetti degli interessi di mora.
3
R.g.a.c.c. 8007/2022 Spettava al debitore, mutuatario della somma erogatagli, dimostrarne la restituzione, ma un siffatto onere è rimasto inosservato.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titolare Controparte_1
del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da Tale contratto di cessione del credito è stato concluso Controparte_2
in occasione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del
30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. E' noto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la cessione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario. La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orientamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a seguito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi presumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio. Peraltro, pur supponendo che la notificazione sia necessaria affinché la cessione del credito produca effetti,
l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n.
4
R.g.a.c.c. 8007/2022 61651524145-5 notificata in data 23/05/2017 e mediante richiesta di decreto ingiuntivo.
Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
La L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la normativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della deduzione non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni
Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare
5
R.g.a.c.c. 8007/2022 l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
È infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi del credito.
Unitarietà della prestazione e unicità della causa debendi determinano l'impossibilità di applicare, per gli interessi, l'art. 2948 c.c. che libera il debitore dalle prestazioni scadute, non contestate tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni sono periodiche. Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017) e nella fattispecie in esame la documentazione in atti attesta che l'opponente si era obbligata ad estinguere il finanziamento, fino alla data del 22 febbraio 2017, dalla cui scadenza decorreva pertanto il termine di prescrizione.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 4.000,00 euro per compensi e 600,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
6
R.g.a.c.c. 8007/2022 Così deciso in Aversa, il 21/01/2025.
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R.g.a.c.c. 8007/2022
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 8007 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Guarino (c.f. ), domiciliato in Melito di C.F._2
Napoli, alla Via delle Azalee n. 3, presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Zurlo (c.f. ) e Andrea Ornati (c.f. , C.F._3 C.F._4
domiciliati in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, pertanto da intendersi domiciliati ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la
Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 15/07/2022, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1967/2022 del
17/05/2022 notificatogli in data 06/06/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 20.763,38 euro, in virtù del contratto di finanziamento n. 4819945 del 22/02/2012.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) era priva di legittimazione attiva in quanto, a prova della Controparte_1
cessione del credito in suo favore, si era limitata a depositare l'avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B. senza provare l'esistenza di un contratto di cessione e il suo contenuto;
b) la domanda avanzata da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo era indeterminata in quanto sosteneva di essere creditrice della somma Controparte_1
di 20.763,38 euro senza specificare a che titolo tale somma era richiesta;
a fortiori non specificava l'entità della somma concessa a titolo di prestito, quanto era stato restituito e a cosa sono state imputate le rate restituite;
c) aveva applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia di Controparte_1
cui alla L. 108/96 per effetto della illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo tasso di interesse globale annuo.
2. Con comparsa di costituzione del 21/11/2022, si costituiva in giudizio la la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande spiegate dall' opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di una cessione, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla
G.U.; a fortiori la cessione del credito era stata notificata all'opponente con lettera raccomandata a/r;
b) l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi del credito era priva di riscontri probatori ed infondata in quanto l'unicità del debito, seppur
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R.g.a.c.c. 8007/2022 ratealmente frazionato, imponeva la decorrenza di un unitario termine di prescrizione decorrente dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata;
pertanto, nel caso di specie, si applicava il termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (22/02/2019);
c) l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto era infondata in quanto erano stati depositati contratto ed estratto conto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 50 T.U.B., con l'integrale movimentazione del rapporto, da cui emergevano gli importi dovuti;
d) l'eccezione di usurarietà per superamento del tasso soglia era infondata in quanto nel contratto oggetto di esame, sottoscritto in data 22/02/2012, il TAN
(9,90%) e il TAEG (10,57%) contrattualmente pattuiti non configuravano usura oggettiva in quanto erano al di sotto del tasso soglia;
e) l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori ex art. 1815, comma 2, c.c. era infondata in quanto nel caso di specie i tassi pattuiti contrattualmente erano al di sotto delle soglie di usura ex L, n. 108/1996, dovendo peraltro essere esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora al fine di evitare il cumulo di voci eterogenee per natura e funzione;
f) l'eccezione di difformità tra il tasso di interesse convenuto e quello effettivamente applicato era generica e priva di riscontri probatori.
3. L'opposizione è infondata.
4. Il credito ingiunto per l'ammontare di 20.763,38 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del contratto di Controparte_1
finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei prospetti degli interessi di mora.
3
R.g.a.c.c. 8007/2022 Spettava al debitore, mutuatario della somma erogatagli, dimostrarne la restituzione, ma un siffatto onere è rimasto inosservato.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titolare Controparte_1
del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo favore da Tale contratto di cessione del credito è stato concluso Controparte_2
in occasione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del
30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. E' noto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è sufficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la cessione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessionario. La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orientamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a seguito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi presumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio. Peraltro, pur supponendo che la notificazione sia necessaria affinché la cessione del credito produca effetti,
l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n.
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R.g.a.c.c. 8007/2022 61651524145-5 notificata in data 23/05/2017 e mediante richiesta di decreto ingiuntivo.
Pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
La L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la normativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella fattispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica che giustifica l'integrale rigetto della deduzione non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione. Anche la Cassazione, sezione III, con sentenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni
Unite, nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare
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R.g.a.c.c. 8007/2022 l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
È infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi del credito.
Unitarietà della prestazione e unicità della causa debendi determinano l'impossibilità di applicare, per gli interessi, l'art. 2948 c.c. che libera il debitore dalle prestazioni scadute, non contestate tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni sono periodiche. Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017) e nella fattispecie in esame la documentazione in atti attesta che l'opponente si era obbligata ad estinguere il finanziamento, fino alla data del 22 febbraio 2017, dalla cui scadenza decorreva pertanto il termine di prescrizione.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 4.000,00 euro per compensi e 600,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
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R.g.a.c.c. 8007/2022 Così deciso in Aversa, il 21/01/2025.
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R.g.a.c.c. 8007/2022
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello