Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 774/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.09.1950 e (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Porto Salvo (RC) il 16.08.1957, entrambi elettivamente domiciliati in Marina di
Caulonia alla Via A. Rendano n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Amato (p.e.c.:
– fax: 0964820160), che li rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti:
APPELLANTI
E
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di C.F. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (cessionaria di P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in PA
Crotone, alla Via Poggioreale, n. 68, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Minicò
(p.e.c.: – fax: 096221693), che la Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona de l suo Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., quale procuratrice speciale di
[...]
C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_4
Trento n. 3, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Carnovale (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta Email_3 procura in atti;
TERZO INTERVENTORE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 300/2018 resa dal Tribunale di Locri il
06.03.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 804/2014 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in modalità telematica, tu tte le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 01.12.2023, il 19.09.2023 ed il 27.11.2023, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “L'avv. Stefano Amato deposita le presenti note scritte di trattazione udienza riportandosi al proprio atto di appello regolarmente notificato e depositato nei termini di legge, da intendersi qui fedelmente ed integralmente trascritto.
In via del tutto preliminare si rileva e contesta che in ordine alla costituzione della che si contesta in toto, non si accetta alcun contraddittorio in ordine alla CP_4 relativa costituzione della stessa ai soli effetti della tutela del credito fermo restando che non si presta alcun tipo di consenso ex art. 111 c.p.c. co. III° rimanendo costituita nel presente giudizio anche la stessa alla quale rimangono estese tutte le CP_2 relative richieste, domande ed eccezioni. Si precisa altresì che l ha proceduto a CP_4 pignoramento immobiliare e che l'asta si è conclusa e le odierne convenute hanno soddisfatto il proprio credito e i mia assistiti nulla devono più all CP_2
Con le presenti si impugna e contesta quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto. Da come ben esplicitato nell'atto di appello, la domanda attorea ne, primo grado di giudizio, non è mai stata basata sulla sommatoria tra tassi di interessi corrispettivi e tassi moratori, bensì da usura contrattuale ab origine, così come confermato anche dalla perizia depositata dal Ctu nel corso del giudizio di primo grado. Nel caso in esame i tassi promessi al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia di cui alla L.108/96, senza alcuna sommatoria tra i vari tassi di interesse.
Pertanto si insiste nelle conclusioni formulate nell'atto da appello chiedendone l'accoglimento. Si chiedono altresì, nel caso in cui la causa dovesse essere trattenuta in decisione, i termini di cui all'art 190 c.p.c. Laddove la Cancelleria competente non avesse ancora provveduto, si insiste inoltre affinché venga acquisito il fascicolo di primo grado.”; per come segue: “Per la intervenuta Controparte_1
(sic!), il sottoscritto avv. Gianfranco Minicò, impugna e contesta le CP_7 avverse difese e allegazioni e si oppone a tutte le richieste, anche istruttorie, di parte appellante.
Precisa le proprie conclusioni, riportandosi all'uopo a quelle rassegnate in tutti i propri atti di causa ed insiste affinché la Corte adita Voglia rigettare l'appe llo in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 300/2018 del Tribunale di Locri, nella persona della
Dott.ssa Stilo, depositata in data 06.03.2018.
Laddove la Cancelleria competente non avesse ancora provveduto, si insiste inoltre affinché venga acquisito il fascicolo di primo grado.”; per come appresso: “Nella mia qualità di procuratore e difensore Controparte_8
d non in proprio ma nella menzi onata qualità come Controparte_4 CP_2 specificata in atti, e in ottemperanza al provvedimento della Corte d'Appello con cui è stata disposta la trattazione scritta della presente udienza, mi riporto al contenuto della comparsa di costituzione e nel ribadire ogni deduzione, eccezione e difesa, impugno e contesto le avverse pretese e allegazioni e mi oppongo a tutte le richieste, anche istruttorie, delle parti appellanti.
Fermo quanto precede e nell'interesse dell'appellata, preciso le conclusioni, riportandomi a quelle già rassegnate in tutti e insisto affinché l'Onorevole Corte adita Voglia rigettare l'appello in quanto inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
Chiedo che la causa venga introitata per la decisione con concessione dei termini di legge.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<§1. La causa verte sull'opposizione proposta da e da Parte_1 Pt_2 avverso il precetto loro notificato dall il 24
[...] PA aprile 2014, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 80.174,24 oltre interessi al tasso convenzionale ed accessori (nel rispetto della legge 108/96), in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 117-12626470 del 31 luglio 2009.
Assumono precisamente gli opponenti, con il primo motivo di opposizione, la nullità del contratto di mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. conseguente all'applicazione di interessi moratori usurari e, con il secondo motivo di opposizione, la genericità dell'atto di precetto. §2. Tali assunti sono contestati dalla , che rileva, PA quanto alla prima doglianza, che non sono stati superati i tassi soglia e che ad ogni modo gli interessi moratori hanno diversa natura e funzione rispetto agli interessi corrispettivi, e in ordine alla seconda doglianza che l'atto di precetto rispetta tutti i requisiti di legge ed è “di facile lettura” in ragione del suo contenuto determinabile per relationem, in rapporto al contratto di mutuo.>>.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa e disposta CTU contabile sui seguenti quesiti:
“Il consulente tecnico d' ufficio sulla base dei documenti in atti (e/o di quelli ulteriori acquisiti con il consenso di entrambe le parti), in relazione al rapporto di mutuo fondiario stipulato in data 31/07/2009 n. 17-12626470 allegato al n. 4 del fascicolo di parte opponente:
a) Verifichi , sulla base del contratto di mutuo, se sia stata osservata dall' Istituto di Credito, la normativa antiusura e sia stato rispettato o meno il tasso soglia di cui alla legge 108/96 (alla determinazione del tasso effettivo globale medio concorre la commissione massimo scoperto a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con decreto ministeriale in attuazione dell' art. 2 bis D.L. 185/2008 convertito con L. n.
2/2009, e sulla base delle “istruzioni della Banca d' Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, emanate nell' Agosto 2009);
b) Nell'ipotesi in cui la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri suddetti, risulti maggiore del tasso soglia effettui il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi (art. 1815 comma 3 c.c.), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione dei vari ratei del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento.”.
All'esito dell'espletamento della C.T.U., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) spese compensate.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 27.09.2018, e Parte_1 Parte_2 esponendo un lungo ed articolato motivo di gravame, con il quale censur avano la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Locri - nonostante avesse premesso che ai fini dell'usura fosse necessario anche il calcolo degli interessi di mora e nonostante, a seguito dell'analisi del contratto di mutuo oggetto di causa, avesse d ichiarato che gli interessi di mora, al momento della stipula del contratto di mutuo, superassero il tasso soglia di usura - era giunto all'erronea e diametralmente opposta conclusione secondo cui non era da condividersi la tesi attorea (basata sull'ordinanza n. 23192/2017 della
VI Sez. Civ. della Corte di Cassazione) circa l'assoggettabilità all'art. 1815 comma 2 della clausola sugli interessi moratori convenzionali usurari in quanto “non considera che l'art. 1815, comma 1 si riferisce esplicitamente ai soli interessi corrispettivi e che l'interpretazione sistematica della disposizione induce a concludere che lo stesso ambito di applicazione abbia anche il comma 2, tenuto altresì conto che gli interessi di mora, a differenza di quelli corrispettivi, ineriscono alla “patologia” del rapporto ed hanno carattere meramente eventuale, intervenendo in ipotesi di inadempimento del debitore.”.
Aggiungevano, gli appellanti, che l'interpretazione dell'art. 1815, comma 1, c.c., fornita dal primo Giudice, fosse del tutto fuori luogo ed affatto supportata da nessuna dottrina e nessuna giurisprudenza poiché la norma in questione farebbe riferimento ai tassi di interesse in senso universale e, del pari, le norme sull'usura farebbero espressamente riferimento agli “interessi promessi o pattuiti a qualunque titolo”.
Di talché, a prescindere se gli interessi siano stati promessi quali tassi convenzionali o come tassi di mora, laddove quelli di mora superino il tasso soglia al momento della pattuizione, dovrebbe essere indubbiamente applicato l'art. 1815, 2 comma c.c..
Secondo gli appellanti, quindi, il tasso-soglia al di là del quale gli interessi sono da considerare usurari riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi ma anche quelli moratori, sicché, nel caso di specie, al fine di evitare l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. (per come invocato dagli opponenti), sarebbe bastato che la
[...]
avesse previsto un tasso di mora pari al limite PA stabilito dalla legge - all'epoca della stipula del mutuo - al 5,09% (anziché al 6,80%, per come in effetti convenuto), affinché i mutuatari venissero sanzionati sì con la mora, ma nel rispetto della legge anti usura (L. 108/96).
Inoltre il Tribunale non solo avrebbe ignorato la portata delle norme sopra menzionate, ma avrebbe totalmente omesso di considerare l'esito della disposta C.T.U..
Il C.T.U. incaricato, infatti, procedendo al calcolo matematico dell'esame degli interessi sulle rate alle quali è stata applicata la mora, avrebbe stabilito come la abbia applicato interessi usurari, PA laddove, calcolando la mora sulle rate in scadenza, ovvero sommando i 3 punti percentuali della mora al tasso convenzionale, avrebbe superato di fatto la soglia prevista dalla L. 108/96, inizialmente pattuita, maggiorando di 3 punti i tassi corrispettivi e superando, in maniera consistente, i limiti stabiliti dalla Legge Antiusura.
Per tale motivo il contratto di mutuo avrebbe dovuto essere gratuito, in forza di quanto stabilito dall'art. 1815 c.c. Da ultimo - prescindendo dalla considerazione dell'usura - rilevavano l'erroneità della somma richiesta nell'atto di precetto, in quanto, a fronte delle 17 rate di mutuo versate per un totale di €. 34.5780,75 (di cui €. 9.945,26 a titolo di inter essi su un totale di
20.356,40), il C.T.U. aveva rideterminato il contratto espungendo tutti gli interessi, di talché la somma totale residua da riconoscere eventualmente all'istituto di credito sarebbe dovuta consistere in complessivi €. 65.429,25.
Chiedevano, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, che la Corte adita dichiarasse “…l'usura del contratto di mutuo in quanto contrario alla L. 108/96, riqualificando la somma che i Sig.ri e devono Parte_1 Parte_2 corrispondere all con la cifra che è stata stabilita in PA sede di Ctu, considerando quanto già restituito, il rimborso degli interessi già versati nonché l'eliminazione di tutti gli interessi in quanto applicati con tassi usurari e quindi l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma”, con la condanna dell'istituto di credito appellato alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.03.2021, quale Controparte_1 mandataria di a sua volta cessionaria di Controparte_2 PA
, la quale deduceva l'inammissibilità dell'appello e, nel
[...] merito, l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva altresì in giudizio, quale terzo interventore, - quale Controparte_6 mandante di - a sua volta rappresentata da Controparte_5 la quale resisteva all'appello chiedendone Controparte_4 il rigetto, unitamente alla condanna degli appellanti alle spese di lite.
Successivamente si costituiva, per l'Avv. Massimiliano Carnovale al Controparte_6 posto dell'Avv. Santo Viotti.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.12.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che - per come dichiarato e documentato dagli appellanti nella propria comparsa conclusionale - nelle more del giudizio di appello la banca creditrice ha esperito esecuzione immobiliare sul bene intestato a Parte_1
- gravato da ipoteca a seguito del mutuo contratto dagli appellanti - vendendolo all'asta ed incassando la somma portata dall'atto di precetto opposto.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per come appresso argomentato. Per avere una visione complessiva della vicenda giudiziaria che ne occupa, occorre innanzitutto riportare le clausole contenute agli artt. 2 e 3 del contratto di mutuo, laddove è testualmente riportato all'art. 2: “La parte mutuataria si obbliga a restituire la somma mutuata in mesi 120 con il metodo dell'ammortamento, mediante versamento all di n. 120 rate mensili di Euro 1.002,97 ciascuna scadenti il giorno 31 di ogni CP_3 mese con inizio il 31 agosto 2009 e termine 31 luglio 2019, in caso di scadenza rata il giorno 31 per i mesi 28/29/30 giorni, la rata sarà addebitata l'ultimo giorno del mese;
(…) Nelle rate di cui sopra è compresa una porzione di capitale e gli interessi posticipati nella misura del 3,80 % nominale annuo pari a 2,30 punti in più del saggio nominale annuo d'interesse, risultante dalla media aritmetica semplice, rilevata nel mese solare precedente a quello della stipula, dalle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offerd Rate – Euribor 6 Mesi lettera, colonna 365, pubblicato dal quotidiano CP_9
, media che per tale periodo ed arrotondata allo 0,10 superiore, risulta
[...] attualmente pari al 1,50 per cento. (…) L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 122 T.U. e relative disposizioni di attuazione, è del 4,170 per cento, con imposta allo 0,25 per cento.”; all'art 3: “In caso d'inadempimento nel pagamento di una o più rate d'ammortamento, ovvero di uno o più ratei d'interessi di preammortamento, ove previsti, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, 'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria e non pagato produrrà interessi di mora pari a 3 (tre) punti percentuali in più del tasso in vigore al momento dell'inadempimento, calcolati sulla base di un ano 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.(…)”.
In proposito non va sottaciuto che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n.
394, convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento de loro pagamento".
Il C.T.U. incaricato dal Tribunale al fine di redigere la relativa perizia, rispondendo ai quesiti postigli e dopo aver premesso che: “L' Istituto di Credito, in virtù dello sviluppo della formula utilizzata per il calcolo del TAEG/ I.S.C., ha applicato sul finanziamento in essere un tasso annuo effettivo globale pari al 4,22%.”, ha proseguito affermando che: “Facendo riferimento alla Legge 108/96, per il periodo in cui inizia l'ammortamento del mutuo (01/08/2009) il tasso soglia usura indi cato dalla Banca d'Italia è pari al 5,09%. (…) il Tasso di interesse effettivo globale TEG pari al 4,22% pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi non risulta superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.
Il tasso di interesse sanzionatorio previsto in contratto (più 3 punti di maggiorazione da applicare al tasso nominale vigente il giorno di scadenza della rata insoluta) supera i limiti di cui alla Legge 108/96 in quanto pari al 7,22%, superiore di 2,13 punti percentuali rispetto ai limiti previsti dalla legge sull' usura.
(…) l'Istituto di Credito per come già scritto, ha applicato per interessi di mora la sanzione prevista in contratto determinata con l'applicazione di 3 punti percentuali in sommatoria al tasso annuo nominale pattuito al momento della stipula del contratto del 3,80%.
L'Istituto di Credito nel calcolare gli interessi moratori nel corso del tempo ha preso come riferimento il tasso vigente al momento dell'inadempienza.
A tale indice ha sommato i 3 punti percentuali per tassi di interessi moratori.
Applicando la proporzione matematica per la determinazione del tasso di interesse di mora si ottiene il tasso effettivamente applicato dall' Istituto di Credito.
Si avrà quindi :
736,08 (sorte capitale) 67 (giorni di ritardo nel pagamento) /365 (giorni in un anno) x
% (tasso applicato) = 14,67 (mora pagata)
Pertanto:
736,08 (sorte capitale) 67 (giorni di ritardo nel pagamento)/365 (giorni in un anno) x % (tasso applicato) = 135,116 (Interessi a base annua)
Facendo una proporzione si ha:
135,116 : 100= 14,67: X
X = 14,67 100/135,116 = 10,86 (tasso effettivo applicato)
135,116 10,86% = 14,67 (mora applicata)
Pertanto il tasso di interesse sanzionatorio effettivamente applicato dalla banca, nell'esempio riferito su una quota di capitale di euro 736,08 con rata in scadenza al 31/07/2012 , poi pagata con 67 giorni di ritardo, ha comportato il pagamento di euro 14,67 di interessi di mora con l' applicazione di un tasso di interesse effettivo di mora pari al 10,86% in luogo del tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia al 31/07/2012 del 9,4250% e quindi superiore al limite di usura di cui alla Legge 108/1996 di 1,435 punti percentuali.
Il tasso moratorio effettivo applicato con riferimento invece al tasso sanzionatorio pattuito in contratto è superiore di 5,77 punti percentuali rispetto al tasso soglia usura indicato dalla Banca d' Italia alla data di stipula del contratto di 5,09 punti percentuali.
Per completezza di esposizione si rappresenta all'Ill.mo Sig. Giudice Delegato che sul capitale iniziale di euro 100.000,00, la simulazione di ammortamento del prestito i n 120 rate mensili a partire dal 31/08/2009 al 31/07/2019 produce interessi pari ad euro 20.356,40.
Il rendiconto del finanziamento al 31/12/2012 evidenzia un residuo capitale su rate a scadere di euro 70.431,14;
• n. rate rimborsate 17;
• n. 8 rate scadute non pagate per la complessiva somma di euro 8.328,32 comprensive di quota capitale, interessi ed oneri vari.
In effetti il Sig ha versato un totale di euro 34.570,75 dato dalla somma di euro Pt_1
33.520,75 per n. 33 rate pagate comprensive di quota capitale, di interessi ed euro 1.050,00 quali spese trattenute in erogazione.
Ha corrisposto al netto delle spese e degli oneri anticipati, interessi pari ad euro 9.945,26.
Tutto quanto sopra esposto, in riferimento al quesito (b) dell'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore espungendo tutti gli interessi, le competenze bancarie e gli oneri vari per sorte capitale il totale da versare eventualmente dal Sig all Parte_1 [...]
a titolo di sorte capitale sarebbe pari ad euro 65.429,25.”. PA
Come si può ben notare, la relazione peritale ha inequivocabilmente escluso che, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, il T.E.G. pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa sia superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro c on il
D.M. emesso nel trimestre in cui lo stesso è stato stipulato.
Se, per tale aspetto, l'impostazione seguita dal C.T.U. si può ragionevolmente condividere, nel resto , tuttavia, si presta ad una serie di critiche.
Ed infatti va, in primis, ricordato che, a seguito dell'instaurazione del giudizio di appello, è intervenuta, in materia di interessi moratori usurari, la nota sentenza n.
19597/2020, con cui la Cassazione Civile a SS.UU. ha enunciato una serie di principi qui di seguito sommariamente elencati:
a) La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. b) Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
c) In caso di usura degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. (Questo è uno degli aspetti di maggior rilievo dato che - verosimilmente - la non debenza degli interessi di mora inciderà solo per alcuni periodi del rapporto, mentre gli interessi corrispettivi avranno un impatto maggiore, applicandosi per tutta la durata del contratto).
d) Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
e) Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt.
33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del
2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..
f) L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
In base a tale pronuncia, è stato inoltre statuito che “In caso di usura degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”, il che, in termini pratici, significa che, una volta affermata l'illegittimità dei tassi usurari eventualmente concordati e quella del calcolo degli interessi di mora su quelli corrispettivi, e riconosciuta l'autonomia delle due pattuizioni, vengono fatti salvi gli interessi corrispettivi di cui viene comunque riconosciuta la debenza anche in caso di usura degli interessi di mora.
Con il suddetto arresto giurisprudenziale, la Suprema Corte ha anche affermato che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Pertanto la formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Alla luce di quanto sopra argomentato e per quanto ne occupa, bisogna necessariamente concludere che, benché il T.E.G.M. relativo ai periodi in questione
(2009-2014) non venga espressamente indicato nella C.T.U., e constatato, tra l'altro, che la pattuizione originaria del tasso di mora non supera, per tipologia di finanziamento (mutuo a tasso variabile), il tasso usurario stabilito al 5,09% dalla Banca
d'Italia per il trimestre di riferimento, oltre, ovviamente, alla maggiorazione del 2.1 sopra accennata, la tesi sostenuta dagli appellanti, secondo cui la pattuizione degli interessi moratori sia da annullare in quanto effettuata in violazione della legge antiusura, va totalmente disattesa.
Non può infine essere condivisa la conclusione cui è pervenuto il consulente del
Giudice nella relazione di perizia versata in atti, laddove ha affermato che la Banca appellata ha applicato in concreto “…un tasso di interesse effettivo di mora pari al
10,86% in luogo del tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia al 31/07/2012 del 9,4250% e quindi superiore al limite di usura di cui alla Legge 108/1996 di 1,435 punti percentuali...” in quanto, alla luce del principio di massima codificato dalla nota sentenza della Suprema Corte Sezioni Unite n. 24675 del 19.10.2017, la verifica dell'usura va limitata strettamente al momento pattizio, non configurandosi mai la cd.
“usura sopravvenuta”.
In tale contesto ben si inserisce, quindi, la valutazione effettuata dal Tribunale di Locri il quale in maniera del tutto pertinente ha osservato: “Posto quindi che lo scrutinio sulla non usurarietà va effettuato sia sugli interessi corrispettivi, sia sugli interessi moratori, va altresì chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi (corrispettivi e moratori n.d.r.), senza sommarli tra loro (…)”.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Per i suddetti motivi l'appello va respinto nella sua interezza.
Stante, infine, la particolarità delle questioni trattate, l'avvenuta vendita del bene di proprietà degli appellanti (già sottoposto ad esecuzione immobiliare) a totale soddisfazione del credito azionato e tenuto conto della altalenante giurisprudenza di legittimità e di merito in subiecta materia, ancora non improntata all'unanimità interpretativa, si reputa giusto ed equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
con atto di citazione notificato telematicamente in data Parte_2
10.06.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa integralmente le spese tra le parti in causa;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)