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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, lette le note sostitutive dell'udienza del 26.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1625/2018 R.G.L. TRA
, nata in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Do quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del procuratore speciale in carica, Controparte_1 (C.F.: ), rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Ant on cui elett.te domicilia, come in atti;
in persona Parte_2 ttuale dello P.IVA_2 Stato di Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_2 amente domiciliato come in atti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale CP_3 dall'avv. Ippolito Arabia, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTI OGGETTO: opposizione estratto ruolo. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.07.2018, la ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere venuta a conoscenza in data 10.07.2018, a mezzo estratto di ruolo richiesto al
, di una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito aventi ad Controparte_4
o di rettifica del modello DM10, premi assicurativi , ritenute CP_3 su indennità per cessazione rapporto di lavoro e altri tributi, oltre sanzioni e oneri a :
1. 09220100030157223;
2. 09220100028435309;
3. 09220130002725101;
4. 09220110015505759;
5. 09220130010096054; 6. 39220112000149913.
Sostiene parte ricorrente che i suddetti atti non le sarebbero mai stati notificati e comunque per essi sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati. Eccepisce, altresì, l'eccessività delle somme imputate a titolo di sanzioni, interessi di mora ed aggi, nonché l'omessa motivazione delle pretese accessorie. Ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, concludeva chiedendo: “1) dichiararsi, previa sospensione dell'esecutività, ai sensi dell'art. 669-sexies secondo comma c.p.c., dei ruoli, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ascritti alla Sig.ra
dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle cartelle e degli avvisi impugnati, nonché dei ruoli sottesi e, Pt_1 temente, dichiararsi inesistenti e/o invalidi e/o illegittimi gli atti medesimi;
2) dichiararsi illegittime e non dovute le somme indicate in ciascun estratto di ruolo imputate a titolo di imposta, interessi di mora, sanzioni, compensi e spese di riscossione, per i motivi dedotti in narrativa;
3) dichiararsi prescritti i crediti indicati sub C) alla luce dei dati risultanti dagli estratti di ruolo impugnati;
4) con rifusione di spese ed onorari di causa, con attribuzione diretta per fattone anticipo”. In data 18.01.2019 si costituiva in giudizio l' , deducendo la sua carenza di legittimazione CP_3 passiva e la mancanza di interesse ad agire de ente. Respingeva la contestazione relativa alla omessa notifica delle cartelle sottese, correttamente portate a conoscenza dell'istante, e sosteneva la incontestabilità dei crediti ivi contenuti. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto e in diritto. Con memoria difensiva depositata il 15.02.2019 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, la quale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del
[...] nn. 09220130002725101000 – ruolo 0250055/2013 - e 09220130010096054000 - ruolo n. 02550223/2013 – e, comunque, la tardività dell'azione proposta. Sosteneva l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, trattandosi di opposizione ad atto privo di una pretesa impositiva, e la regolare notifica al contribuente delle cartelle in esso contenute, nonché degli atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo, intimazione di pagamento, iscrizione ipotecaria, ecc). Concludeva deducendo l'assenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta ed il rigetto della domanda nel merito. Il 26.02.2019 si costituiva anche l , che si Controparte_1 Parte_2 Pt_2 associava all'eccezione di difetto ente la CP_5 giurisdizione del Giudice Tributario. Eccepiva la carenza di inter agire della ricorrente e la infondatezza nel merito della domanda avanzata. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2019, il GdL, dopo aver onerato l' al CP_5 deposito di documentazione attestante la sussistenza di un valido potere rappresentativo, va l'istanza di sospensiva proposta per inesistenza di gravi motivi, limitatamente ai titoli soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario, e rinviava la causa per la discussione. In data 13.11.2019 si costituiva infine l' deducendo la regolare notifica degli atti oggetto del giudizio e chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso erito. All'udienza del 16.06.2020, il Tribunale onerava le parti al deposito dell'estratto di ruolo aggiornato. Con note depositate il 26.06.2023, parte ricorrente deduceva l'inapplicabilità al processo civile del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3 bis, come convertito, trattandosi di crediti di natura contributiva e non tributaria, anche alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283 del 06.09.2022. All'esito dell'udienza del 16.04.2024, il Giudice invitava parte ricorrente ad interloquire in ordine alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023.Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, veniva disposta la sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa assente dal servizio, Parte_3 nella trattazione e definizione dei processi pendenti. Acquisit azione prodotta, alla udienza del 26.3.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. In via preliminare, questo giudice ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente in relazione alle cartelle nn. Controparte_1 0922013000272510 ll'omesso pagamento di tributi erariali (IRPEF e IRAP), trattandosi di crediti indiscutibilmente rientranti nella giurisdizione del giudice tributario.
Pag. 2 di 4 L'oggetto dell'analisi, nel merito, pertanto, deve ritenersi limitato alle cartelle di pagamento nn. 09220100030157223, 09220100028435309, 09220110015505759 ed all'avviso di addebito n. 39220112000149913, aventi ad oggetto il mancato pagamento dei premi e somme dovute a CP_3 seguito di DM 10 rettificativo. Preliminarmente, va dato atto che la ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lei rilasciato il 10.07.2018, assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risultanti dal predetto estratto. Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, con note depositate il 26.06.2023, pur sostenendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo per il danno che altrimenti potrebbe derivare al contribuente non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Nessuna ulteriore argomentazione è stata avanzata anche seguito dell'invito ad interloquire in ordine alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli con l'ordinanza cui fa riferimento parte ricorrente.
Pag. 3 di 4 Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle nn. 09220130002725101000 e 09220130010096054000 per avere giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria;
2) dichiara inammissibile il ricorso, per il resto;
3) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 31.3.2025
Il Giudice del lavoro MP Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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