Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/02/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07694/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7694 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Casari e Francesco De Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandra Casari in Mantova, viale Italia, 19;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Decreto del 25/06/2020, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca integrale del contributo ex art. 2 D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 9/08/2013, n. 98 concesso con decreto n. 4172 del 20/10/2015;
- di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dal Ministero in data 29/02/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che:
- con il ricorso in esame la ricorrente -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (“ Mise ”) del 25 giugno 2020, con il quale è stata disposta la revoca integrale del contributo ex articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concesso con decreto n. 4172 del 20 ottobre 2015;
- il Mise, con memoria depositata in data 9 ottobre 2020, ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, postulando che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. ad essere territorialmente competente a conoscere la controversia in questione sia il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in quanto la società ricorrente ha sede in provincia di Cremona;
- gli effetti diretti prodotti dal gravato provvedimento risultano territorialmente limitati all’ambito spaziale nel quale ha sede la società ricorrente. Nella fattispecie in esame, infatti, viene in rilievo la revoca di contributi pubblici destinati ad essere utilizzati in tale circoscritto ambito territoriale, coincidente con la localizzazione della struttura aziendale cui è destinata la realizzazione degli investimenti e l’acquisto dei beni e delle tecnologie oggetto del beneficio economico pubblico di cui all’articolo 2 del d.-l. n. 69/2013;
- pertanto, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., a mente del quale “ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”;
- non sono stati forniti elementi tali da far emergere che il contributo revocato sia riferibile a un contesto territoriale più ampio rispetto a quello nel quale ha sede la società ricorrente, attuale beneficiaria, essendo da quest’ultima stato solo genericamente affermato che la “ -OMISSIS- è infatti una società operante nel settore dei trasporti e del noleggio di mezzi pesanti, operando consegne in tutta Italia ” (cfr. pagg. 3-4 della memoria della società ricorrente del 23 dicembre 2024);
- la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio “ non può discendere dalla mera circostanza per cui l’atto di ritiro delle sovvenzioni sia stato adottato da un’autorità statale, situazione, quest’ultima, che altrimenti finirebbe con il radicare sempre la competenza del Tribunale romano indipendentemente dalla residenza o dalla sede legale del soggetto destinatario del provvedimento ovvero indipendentemente dal luogo in cui le attività collegate alla percezione del beneficio risultano territorialmente delimitate (cfr. TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, ord. n. 567 del 2013) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III- ter , ord. n. 9364 del 14 settembre 2018);
- il richiamo operato dalla società ricorrente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 13 luglio 2021, conforta e avvalora l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero resistente. In tale pronuncia, infatti, è stato affermato che “ il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; Consiglio di Stato, Ad. plen.,19 novembre 2012, n. 34; Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383) ” e che “ La competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell’ente che ha emesso l’atto; tale criterio viene integrato (rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso. In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale ”;
- ai sensi della vigente formulazione dell’articolo 15 c.p.a., la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Da ciò si deduce che negli altri casi, ovverosia quando deve essere dichiarata all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, come nel caso di specie, la pronuncia d’incompetenza territoriale deve essere resa con sentenza (cfr. T.A.R. Campania, sez. VII, sent. n. 5534 dell’11 ottobre 2023 e giurisprudenza ivi citata);
Ritenuto, di conseguenza, che in virtù di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. la competenza territoriale a conoscere della presente controversia sia inderogabilmente radicata presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, in quanto nella circoscrizione di tale Tribunale – composta dalle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dall’articolo 1 del d.P.R. 18 aprile 1975, n. 277 – ha la sede sociale la società ricorrente, come risulta dall’atto di fusione del 26 novembre 2018 versato in atti (cfr. doc. 5 della produzione della società ricorrente);
Ritenuto, in definitiva, che in applicazione dell’anzidetto criterio legale, per come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata in precedenza, debba essere declinata la competenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell’articolo 15, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite sino ad ora maturate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione alla controversia in epigrafe e indica quale Tribunale competente il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO