CASS
Ordinanza 5 novembre 2024
Ordinanza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/11/2024, n. 28410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28410 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 5578/2024 R.G. proposto dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 22 febbraio 2024, nel procedimento iscritto al n. 35429/2023 R.G., tra: ER IS;
contro Blu Banca S.p.A. e Luzzatti Pop NPLs 2021 S.r.l.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe che chiede dichiararsi Oggetto Regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) Civile Ord. Sez. 3 Num. 28410 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 competente il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, sulla domanda di nullità della fideiussione e il Tribunale di Velletri sulle altre domande relative all’opposizione a decreto ingiuntivo. Rilevato che: con decreto n. 2425/2019, su ricorso della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni, il Tribunale di Velletri ingiunse a IS ER, quale fideiussore della società Appalti MC S.r.l., il pagamento in solido con la debitrice principale, dell’importo di Euro 24.305,10, oltre interessi e spese;
l’ingiunta propose opposizione eccependo tra l’altro la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antritrust;
con sentenza n. 711/2023, pubblicata in data 12 aprile 2023, il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per l’impresa; ciò sulla base dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 10/03/2021, n. 6523); la Sezione specializzata di Roma, dinanzi alla quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 22 febbraio 2024, ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che: ─ da un lato, il criterio attributivo della competenza evocato dal giudice di Velletri non può trovare applicazione nel caso di specie, 3 avendo l’opponente a d.i. sollevato la questione di nullità della fideiussione soltanto in via d’eccezione, cioè per paralizzare l’altrui pretesa creditoria, non già per ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, nessuna domanda riconvenzionale avendo formulato sul punto;
─ dall’altro, il Giudice adito in sede monitoria, e dinanzi al quale è stata poi proposta la conseguente opposizione, avrebbe comunque dovuto separare le cause, rimettendo se del caso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa solo quella relativa alla citata domanda di nullità, restando invece ferma la sua inderogabile competenza relativa al monitorio e alla causa di opposizione (Cass. 05/12/2022, n. 35661); la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il P.M. ha concluso come in epigrafe;
le parti non hanno svolto difese;
considerato che: l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio merita pieno accoglimento;
secondo indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità, «la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale» (Cass. n. 3248 del 2023; n. 32993 del 2023); nella specie, come è dato evincere dall’esame degli atti, cui 4 questa Corte ha diretto accesso essendo giudice anche del fatto processuale, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall’opponente; questa si è invero limitata, alle pagg.
2-5 dell’atto di citazione, sub lett. a), ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo;
la pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e inderogabile, della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all’ufficio, attribuita ex art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto (che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni»: Cass. n. 35661 del 05/12/2022, Rv. 667160); va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, quale giudice funzionalmente competente a conoscere della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, dinanzi alla quale 5 rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
contro Blu Banca S.p.A. e Luzzatti Pop NPLs 2021 S.r.l.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe che chiede dichiararsi Oggetto Regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) Civile Ord. Sez. 3 Num. 28410 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 competente il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, sulla domanda di nullità della fideiussione e il Tribunale di Velletri sulle altre domande relative all’opposizione a decreto ingiuntivo. Rilevato che: con decreto n. 2425/2019, su ricorso della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni, il Tribunale di Velletri ingiunse a IS ER, quale fideiussore della società Appalti MC S.r.l., il pagamento in solido con la debitrice principale, dell’importo di Euro 24.305,10, oltre interessi e spese;
l’ingiunta propose opposizione eccependo tra l’altro la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antritrust;
con sentenza n. 711/2023, pubblicata in data 12 aprile 2023, il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per l’impresa; ciò sulla base dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 10/03/2021, n. 6523); la Sezione specializzata di Roma, dinanzi alla quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 22 febbraio 2024, ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che: ─ da un lato, il criterio attributivo della competenza evocato dal giudice di Velletri non può trovare applicazione nel caso di specie, 3 avendo l’opponente a d.i. sollevato la questione di nullità della fideiussione soltanto in via d’eccezione, cioè per paralizzare l’altrui pretesa creditoria, non già per ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, nessuna domanda riconvenzionale avendo formulato sul punto;
─ dall’altro, il Giudice adito in sede monitoria, e dinanzi al quale è stata poi proposta la conseguente opposizione, avrebbe comunque dovuto separare le cause, rimettendo se del caso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa solo quella relativa alla citata domanda di nullità, restando invece ferma la sua inderogabile competenza relativa al monitorio e alla causa di opposizione (Cass. 05/12/2022, n. 35661); la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il P.M. ha concluso come in epigrafe;
le parti non hanno svolto difese;
considerato che: l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio merita pieno accoglimento;
secondo indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità, «la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale» (Cass. n. 3248 del 2023; n. 32993 del 2023); nella specie, come è dato evincere dall’esame degli atti, cui 4 questa Corte ha diretto accesso essendo giudice anche del fatto processuale, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall’opponente; questa si è invero limitata, alle pagg.
2-5 dell’atto di citazione, sub lett. a), ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo;
la pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e inderogabile, della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all’ufficio, attribuita ex art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto (che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni»: Cass. n. 35661 del 05/12/2022, Rv. 667160); va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, quale giudice funzionalmente competente a conoscere della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, dinanzi alla quale 5 rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza