CASS
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2024, n. 10421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10421 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ET GI, nato a [...], il [...], AM PP, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 24/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio;
udito l'avv.to Massimo Garofalo, nell'interesse degli imputati, che si è riportato ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10421 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 04/12/2023 data 06/12/2018 - con cui GI ET e PP AM erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, il ET quale legale rappresentante della Agroserre s.r.I., dichiarata fallita in data 19/06/2014 e l'AM quale concorrente, nonché, il solo ET, anche per il reato di bancarotta documentale semplice - rideterminava la durata delle pene accessoria fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. GI ET ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Garofalo, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, all'esito della riqualificazione del reato sub A) quale bancarotta semplice, ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione della fattispecie ed ha, conseguentemente, escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. 3. PP AM ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Garofalo, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.: 3.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di GI ET e NN AM sono inammissibili. Con la sentenza di primo grado, per quanto di rilevanza, entrambi i ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, così determinata per il rito, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), ed il solo ET anche per il reato di bancarotta documentale semplice, previa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A), con la concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2 ( La Corte di merito ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice ed ha rideterminato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, la durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, in anni due, confermando, nel resto, la sentenza impugnata, quanto all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati per la bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), e quanto al trattamento sanzionatorio. Con particolare riferimento a tale punto della sentenza, Fa Corte di merito, quanto al ET, ha affermato che all'imputato erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, per il suo comportamento collaborativo, benché egli non fosse incensurato, non essendo possibile un diverso giudizio di bilanciamento, con la conseguenza che, nonostante la maturata prescrizione della fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare, la pena risulta commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, a cui era stata contestata anche la recidiva;
inoltre, si legge in motivazione, a fronte delia notevole entità del danno e della personalità dell'imputato, recidivo, l'estinzione del reato di bancarotta documentale semplice non incide sulla determinazione della pena. Osserva il Collegio come, nonostante la non chiarissima motivazione della Corte di merito, appaia evidente che la pena inflitta in concreto al ricorrente non avrebbe potuto essere ulteriormente ridotta, anche al netto dell'intervenuta prescrizione, posto che per il reato di bancarotta fraudolenta documentale la pena era già stata individuata nel minimo edittale, pari ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito ad anni due di reclusione. Ne consegue che, al netto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti del danno patrimoniale di rilevante entità, della pluralità dei fatti di bancarotta e della recidiva - essendo del tutto logicamente motivato il diniego del giudizio di prevalenza -, ed al netto della riduzione per il rito, la pena inflitta risulta pari al minimo edittale. Per l'AM, la sentenza impugnata ha affermato, parimenti, che non si ravvisano ragioni per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in tal senso non essendo sufficiente l'incensuratezza dell'imputato ed essendo la pena finale commisurata alla gravità del fatto. Rileva il Collegio che benché l'AM fosse stato condannato per la sola bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo B), il che esclude, senza alcun dubbio, la ricorrenza della circostanza aggravante della pluralità dei fatti, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, nondimeno anche all'AM era stata contestata la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare;
anche in tal /7 3 caso, quindi, la vanificazione di tale circostanza aggravante con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rende la pena di anni tre di reclusione, poi ridota ad anni due per il rito, la pena edittale minima applicabile, considerato il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, del tutto logicamente motivato. Nel discende, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna di entrambi i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc:. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04/12/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio;
udito l'avv.to Massimo Garofalo, nell'interesse degli imputati, che si è riportato ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10421 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 04/12/2023 data 06/12/2018 - con cui GI ET e PP AM erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, il ET quale legale rappresentante della Agroserre s.r.I., dichiarata fallita in data 19/06/2014 e l'AM quale concorrente, nonché, il solo ET, anche per il reato di bancarotta documentale semplice - rideterminava la durata delle pene accessoria fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. GI ET ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Garofalo, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, all'esito della riqualificazione del reato sub A) quale bancarotta semplice, ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione della fattispecie ed ha, conseguentemente, escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. 3. PP AM ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Garofalo, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.: 3.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di GI ET e NN AM sono inammissibili. Con la sentenza di primo grado, per quanto di rilevanza, entrambi i ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, così determinata per il rito, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), ed il solo ET anche per il reato di bancarotta documentale semplice, previa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A), con la concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2 ( La Corte di merito ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice ed ha rideterminato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, la durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, in anni due, confermando, nel resto, la sentenza impugnata, quanto all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati per la bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), e quanto al trattamento sanzionatorio. Con particolare riferimento a tale punto della sentenza, Fa Corte di merito, quanto al ET, ha affermato che all'imputato erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, per il suo comportamento collaborativo, benché egli non fosse incensurato, non essendo possibile un diverso giudizio di bilanciamento, con la conseguenza che, nonostante la maturata prescrizione della fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare, la pena risulta commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, a cui era stata contestata anche la recidiva;
inoltre, si legge in motivazione, a fronte delia notevole entità del danno e della personalità dell'imputato, recidivo, l'estinzione del reato di bancarotta documentale semplice non incide sulla determinazione della pena. Osserva il Collegio come, nonostante la non chiarissima motivazione della Corte di merito, appaia evidente che la pena inflitta in concreto al ricorrente non avrebbe potuto essere ulteriormente ridotta, anche al netto dell'intervenuta prescrizione, posto che per il reato di bancarotta fraudolenta documentale la pena era già stata individuata nel minimo edittale, pari ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito ad anni due di reclusione. Ne consegue che, al netto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti del danno patrimoniale di rilevante entità, della pluralità dei fatti di bancarotta e della recidiva - essendo del tutto logicamente motivato il diniego del giudizio di prevalenza -, ed al netto della riduzione per il rito, la pena inflitta risulta pari al minimo edittale. Per l'AM, la sentenza impugnata ha affermato, parimenti, che non si ravvisano ragioni per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in tal senso non essendo sufficiente l'incensuratezza dell'imputato ed essendo la pena finale commisurata alla gravità del fatto. Rileva il Collegio che benché l'AM fosse stato condannato per la sola bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo B), il che esclude, senza alcun dubbio, la ricorrenza della circostanza aggravante della pluralità dei fatti, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, nondimeno anche all'AM era stata contestata la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare;
anche in tal /7 3 caso, quindi, la vanificazione di tale circostanza aggravante con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rende la pena di anni tre di reclusione, poi ridota ad anni due per il rito, la pena edittale minima applicabile, considerato il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, del tutto logicamente motivato. Nel discende, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna di entrambi i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc:. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04/12/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente