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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 912/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Fazio
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuseppe Bruno
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 13/03/2023).
*** rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 19/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Augusta il 18/03/2013 (Atto n.
7, P. I, uff. 1, anno 2013). Dalla superiore unione nasceva non nasceva prole.
1 Con sentenza n. 439/2022 pubblicata il 16/03/2022, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 21/02/2023, chiedeva di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio sopra indicato e di dichiarare il ricorrente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile alla resistente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio e
[...] chiedeva di stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere alla resistente Pt_1
l'assegno divorzile nella misura di € 1.475,00 mensili.
Con sentenza parziale n. 2310/2023 del 15/12/2023, questo Tribunale dichiarava lo sciolgimento del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza del 19/06/2024 per la prosecuzione della causa per le ulteriori statuizioni.
Con provvedimento del 18/07/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava alla data del 19/02/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In vista dell'udienza del 19/02/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e depositavano il seguente accordo sottoscritto dai coniugi:
“1. 1) Il sig. , nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F. , si obbliga a versare alla sig.ra C.F._1
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 [...]
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo C.F._3 di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 30.000,00
(trentamila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con il seguente IBAN IT 63 D 03069 84620 0100000011741 intestato a
[...]
entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza Controparte_1 di omologazione del presente accordo;
2. 2) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di , ed è Controparte_1 stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della resistente, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e pertanto anche a tacitazione di quanto stabilito nei provvedimenti (ordinanza presidenziale e sentenza ) emessi in seno al predetto
2 giudizio di separazione (n.541/2021 R.G.
3. 3) La sig.ra si obbliga a restituire al sig. Controparte_1 Pt_1 entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di
[...] omologazione del presente accordo il tappeto persiano comprato in costanza di matrimonio. Le parti dichiarano altresì di avere in tal modo definito anche ogni altro rapporto tra loro intercorso.
4. 4) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
5. 5) Spese legali compensate”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale. In particolare, l'importo dell'assegno divorzile (al quale, secondo ormai costante giurisprudenza, deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa), che sarà versato dal una tantum, appare Pt_1 congruo in ragione delle condizioni economiche delle parti, dell'età della resistente e della durata del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
912/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27/03/2025, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Fazio
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuseppe Bruno
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 13/03/2023).
*** rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 19/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Augusta il 18/03/2013 (Atto n.
7, P. I, uff. 1, anno 2013). Dalla superiore unione nasceva non nasceva prole.
1 Con sentenza n. 439/2022 pubblicata il 16/03/2022, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 21/02/2023, chiedeva di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio sopra indicato e di dichiarare il ricorrente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile alla resistente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio e
[...] chiedeva di stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere alla resistente Pt_1
l'assegno divorzile nella misura di € 1.475,00 mensili.
Con sentenza parziale n. 2310/2023 del 15/12/2023, questo Tribunale dichiarava lo sciolgimento del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza del 19/06/2024 per la prosecuzione della causa per le ulteriori statuizioni.
Con provvedimento del 18/07/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava alla data del 19/02/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In vista dell'udienza del 19/02/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e depositavano il seguente accordo sottoscritto dai coniugi:
“1. 1) Il sig. , nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F. , si obbliga a versare alla sig.ra C.F._1
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 [...]
, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo C.F._3 di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 30.000,00
(trentamila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con il seguente IBAN IT 63 D 03069 84620 0100000011741 intestato a
[...]
entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza Controparte_1 di omologazione del presente accordo;
2. 2) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di , ed è Controparte_1 stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della resistente, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e pertanto anche a tacitazione di quanto stabilito nei provvedimenti (ordinanza presidenziale e sentenza ) emessi in seno al predetto
2 giudizio di separazione (n.541/2021 R.G.
3. 3) La sig.ra si obbliga a restituire al sig. Controparte_1 Pt_1 entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di
[...] omologazione del presente accordo il tappeto persiano comprato in costanza di matrimonio. Le parti dichiarano altresì di avere in tal modo definito anche ogni altro rapporto tra loro intercorso.
4. 4) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
5. 5) Spese legali compensate”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale. In particolare, l'importo dell'assegno divorzile (al quale, secondo ormai costante giurisprudenza, deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa), che sarà versato dal una tantum, appare Pt_1 congruo in ragione delle condizioni economiche delle parti, dell'età della resistente e della durata del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
912/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27/03/2025, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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