Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Elisa Tosi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 45/2025 P.U.
PROMOSSO DA
RIGOSELLI MANUELA, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Ruggiero Stretti, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
CAR GEAR DI ZINNI MAURO, [[...]], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Parabiago
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di CAR GEAR DI ZINNI MAURO.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 5.3.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CAR GEAR DI ZINNI
MAURO;
• fissata udienza di comparizione al 16.4.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione,
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
notifica avvenuta in data 11.3.2025, mediante comunicazione di messaggio pec a cura della Cancelleria;
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Parabiago, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto imprenditore individuale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altre macchine per officine e carrozzerie
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 325/2024.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 17.802,88, e risultano affidati al Concessionario della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per € 110.042,32.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dall'impresa individuale CAR GEAR DI ZINNI MAURO, mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643). Si osserva, inoltre, che la sola documentazione acquisita d'ufficio - che attesta che l'impresa debitrice non ha conseguito ricavi per un importo superiore ad euro 200.000,00 – non consente di escludere il mancato superamento degli ulteriori limiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d).
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base al consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
2) dalla pendenza di procedure esecutive mobiliari
3) dall'ammontare complessivo dei debiti risultanti dall'istruttoria esperita (circa euro
130.000,00), importo superiore rispetto ai ricavi indicati nelle dichiarazioni IVA e dei redditi acquisite d'ufficio.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CAR GEAR DI ZINNI
MAURO, [[...]]
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Tosi Elisa.
NOMINA Curatore il Dott. GAIA WERTHHAMMER, [[...]] con studio in Busto Arsizio, Via Fratelli D'Italia 5
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 22/07/2025 alle ore
11:00, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Elisa Tosi
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