Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2913/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/12/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GOLINO FRANCESCA, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MASSIMILIANO PICCIRILLO TRENTASEI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 30/07/2007; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, 08.12.2007); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- disporre l'affidamento condiviso della minore collocata unitamente alla madre presso la casa coniugale Persona_2 sita in Caserta alla via San Nicola n.49, con diritto di visita del padre;
- la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza ed abitazione presso la madre, e che fatta eccezione per le questioni di ordinaria amministrazione per le quali ciascuno potrà esercitare separatamente la potestà genitoriale per il tempo in cui avranno la figlia con loro, sarà la madre ad adottare le decisione di maggiore interesse riguardante la scuola e la salute senza la preventiva autorizzazione del padre;
- il padre potrà tenere con sé la figlia due fine settimana alternati al mese, dal venerdì uscita da scuola alle ore 20.00 della domenica sera. Resta intesa la possibilità di variazione dei giorni e delle ore suindicate previo accordo tra i coniugi stante gli impegni lavorativi imprevisti;
- Per quanto concerne le vacanze natalizie e le vacanze pasquali la figlia le trascorrerà in maniera Persona_2 alternata con il padre e con la madre, tenendola con sé, un anno il Natale ed un anno il Capodanno, mentre quelle
Pasquali, un anno la Domenica delle Palme e un altro la Domenica di Pasqua;
- Per quanto riguarda le vacanze estive, la figlia minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi da concordarsi con la sig.ra compatibilmente con Parte_1 le esigenze lavorative. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore la località ove intenderà trascorrere le vacanze estive. Inoltre ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé i figli, si impegna a garantire all'altro la possibilità di sentire quotidianamente la minore;
Tutte le altre festività verranno alternate tra i genitori e suddivise a metà tra gli stessi. -Il signor corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento della figlia minore Per_2 Persona_2 la somma di €. 270,00 mensili, nonché intero importo dell'assegno unico. Tale importo previsto come assegno di mantenimento è rivedibile alla luce degli eventuali mutamenti delle condizioni patrimoniali dei ricorrenti, e dovrà essere versato entro il giorno venticinque di ogni mese mediante contanti e/ bonifici;
- il signor si impegna a sostenere tutte le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, nella misura del Per_2
50% con la signora Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, scolastiche e le spese per attività sportive Parte_1
(inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc);
- Rimborso al genitore anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà motivare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
- le spese, i diritti e gli onorari conseguenti al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 21.03.2025, le parti hanno precisato che l'importo dell'Assegno Unico è pari ad € 224,30.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.03.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato a [...]_2
Caserta il 19.02.1984; 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese